Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Maurizio Di Noi
- Ricorrente - contro
, in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3
Persona_1 rappr. e dif. dall'avv. Michele Brunetti
- Convenuto –
Nonché contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_4
tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuti –
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso del 24.08.22 la parte ricorrente ha esposto:
-di aver lavorato alle dipendenze di dal 9.11.2020 al Persona_1
6.12.2021, presso l'abitazione della stessa in virtù di contratto di lavoro dimestico e con la qualifica di assistente a persona non autosufficiente (livello CS);
- che il contratto prevedeva una retribuzione di €850,00 commisurata ad un orario di
1
- che tuttavia, la stessa aveva lavorato per 18 ore settimanali in più rispetto a quanto previsto, con conseguente impossibilità di godere delle 36 ore di risposo settimanale e determinando maggiorazioni di ore di lavoro straordinario diurno, domenicale e festivo;
- di aver svolto le seguenti mansioni: disbrigo delle faccende domestiche, preparazione e somministrazione dei pasti e delle terapie mediche, cura e assistenza della sig.ra Per_1
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore di
€10207,42 a titolo di differenze retributive, oltre al versamento delle somme a titolo di contributi sulle maggiori somme, quantificate in €561,86.
A seguito del decesso della convenuta e alla conseguente interruzione del giudizio, si sono costituiti gli eredi indicati in epigrafe contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, parte ricorrente rinunciava all'azione giudiziaria;
la parte CP_ convenuta accettava la rinuncia. L' prendeva atto della rinuncia. Le parti chiedevano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua della dichiarazione di rinuncia alla azione da parte della parte ricorrente, risulta ex se cessata la materia del contendere: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi.
Deve infatti ritenersi che la rinuncia alla domanda (o all'azione), diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (sic CASS. SEZ. III, 14
NOVEMBRE 2011 N° 23749 e CASS. SEZ. I, 10 SETTEMBRE 2004 N° 18255 e succ. conf.).
Trattandosi, peraltro, di negozio unilaterale e normalmente non recettizio, allorché la volontà abdicativa del diritto si esteriorizza (anche tacitamente), essa diviene efficace e, perciò, irrevocabile (cfr. CASS. SEZ. III, 23 LUGLIO 1997 N° 6872).
Essendoci accordo delle parti in punto di spese di lite, le stesse sono compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Taranto, 22 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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