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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE CESARIS GIACOMO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CACCHIARELLI STEFANO ( ), C.F._3 appellata
Conclusioni per «Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto indicata in epigrafe e qui impugnata ed in accoglimento integrale del presente appello:
In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, con particolare riferimento all'ammissione delle CTU, così come articolate nella memoria istruttoria ex Art. 183 VI° e, nello specifico:
- CTU diretta ad accertare i valori del compendio immobiliare oggetto dell'ipoteca a garanzia del mutuo impugnato, con riferimento specifico ai valori
OMI del periodo di erogazione del mutuo, ed al valore cauzionale del compendio stesso, sempre per lo stesso periodo.
Nel merito: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto di citazione di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi»;
per «Piaccia all'Ill.ma Controparte_1
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione, argomentazione e difesa disattese, acclarata l'infondatezza e inammissibilità delle contestazioni a sostegno dell'impugnazione promossa da , riconosciuta Parte_1 altresì la validità delle motivazioni esposte in narrativa dalla società appellata, rigettare integralmente le domande proposte dall'appellante, poiché infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 479/2023 (R.G. 1920/2014), emessa dal Tribunale di Grosseto il
20.05.2023, pubblicata in data 22.05.2023. Il tutto, con vittoria di competenze professionali e spese di lite del presente procedimento».
Rilevato
quale erede di , deceduto in data 30 Parte_1 Persona_1 gennaio 2022, ha impugnato la sentenza n. 479 del 2023 del Tribunale di
Grosseto, con la quale sono state rigettate le domande, a suo tempo avanzate dal e dalla stessa riproposte, volte a dichiarare la nullità del contratto di Per_1 mutuo fondiario n. 26988 – con conseguente nullità della relativa iscrizione ipotecaria e della clausola di pattuizione degli interessi – stipulato con CP_2
pag. 2/15 per l'importo di euro 298.000,00, perché Controparte_3 utilizzato per finalità diverse da quelle previste dal tipo legale, per il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., nonché per Part mancata indicazione dell' in contratto e per la mancata allegazione del documento di sintesi.
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_4 delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della sopra menzionata (già Controparte_5 Controparte_4
la causa veniva interrotta e successivamente riassunta dal .
[...] Per_1
Nel giudizio riassunto si è costituita la Controparte_6
quale cessionaria del credito e successivamente
[...] [...]
giusta delibera assembleare di Controparte_7 variazione della denominazione sociale. Nelle more del giudizio, intervenuto il decesso del procuratore di parte attrice nonché dello stesso attore , si è Per_1 costituita in giudizio, quale coniuge ed erede del Tata, Parte_1 odierna appellante.
Il ha agito in giudizio deducendo di aver stipulato con la Per_1 [...] un contratto di mutuo fondiario ex art. 38 t.u.b. Controparte_4
a seguito del quale era stato erogato un importo pari ad euro 298.000,00 per
«esigenze di liquidità personali», da restituire in n. 60 mesi. A garanzia della restituzione, il aveva concesso ipoteca su un immobile di sua proprietà. Per_1
Tanto premesso, il ha lamentato la nullità del contratto: i) «[…] per Per_1 la violazione di norme imperative e perché lo scopo perseguito dalle parti non
è meritevole di tutela»; ii) per «superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore del bene», più in particolare «perché il valore dell'immobile è inferiore alla somma prevista quale tetto massimo dalla normativa di settore […] ed il mutuo è stato concesso per esigenze di liquidità». All'udienza del 16 novembre 2016, ha altresì eccepito la nullità del pag. 3/15 contratto per mancanza dell'indicatore sintetico del costo (ISC) e del documento di sintesi.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, «[i]n ordine alla nullità del mutuo per il ripianamento di passività pregresse [… ovvero] in quanto utilizzato per finalità diverse da quelle che sarebbero previste ex lege per l'erogazione del mutuo fondiario», ha ritenuto che esso «non costituisce affatto un mutuo di scopo e dunque, ben può essere destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria o più in generale, come nel caso di specie, a fronteggiare […] esigenze di liquidità personale», ritenendo pertanto l'«operazione […] perfettamente valida, sia sotto il profilo della liceità della causa del negozio, sia sotto il profilo dell'osservanza delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali in materia». Circa il «superamento del limite di finanziabilità», il giudice di prime cure, aderendo a quella che al tempo era una «recentissima» sentenza della Corte di legittimità, a sezioni unite, ha ritenuto che «il superamento del limite di finanziabilità non comporta la nullità del mutuo fondiario»; ha, inoltre, considerato che, stante il valore dell'immobile, come stimato al tempo della stipula del contratto, il limite di finanziabilità fosse stato rispettato, mentre, circa la «mancata indicazione dell' in contratto e [… la] mancanza del documento di sintesi», ha Pt_3 ritenuto le eccezioni «tardivamente proposte» e, comunque, infondate, perché smentite dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, sono state poste a carico dell'odierna appellante.
L'appello è affidato ai seguenti motivi:
1. erroneità della sentenza per non avere il Tribunale considerato il mutuo fondiario un mutuo di scopo;
2. nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.;
pag. 4/15 3. erroneità della sentenza per aver condannato l'appellante al pagamento integrale delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio , protestando l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza delle contestazioni a sostegno dell'impugnazione.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 7 agosto.
Considerato
1. Con il primo motivo d'appello l'odierna appellante sostiene che il
Tribunale avrebbe errato nel considerare che «il mutuo fondiario ex Art. 38
Tub non costituirebbe un mutuo di scopo e che quindi lo stesso ben poteva essere destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria».
Sostiene l'appellante che la giurisprudenza – come rilevato tra l'altro dallo stesso Tribunale – non sarebbe univoca. Ritiene pertanto parte appellante che «l'operazione oggetto di giudizio si è risolta in una mera operazione di ripianamento di debiti pregressi che quindi non rientra nel paradigma base del contratto di mutuo».
Il motivo è infondato.
La doglianza sembra dover essere interpretata sotto un duplice profilo.
La nullità del mutuo de quo deriverebbe dal fatto che l'importo mutuato non poteva essere utilizzato per ripianare una pregressa esposizione debitoria perché: i) il mutuo fondiario sarebbe un mutuo di scopo e pertanto l'importo mutuato è vincolato a essere utilizzato per una determinata finalità prestabilita, cosa che non sarebbe accaduta nel caso di specie;
ii) «il ripianamento di un debito a mezzo di nuovo credito (come nella fattispecie) che la banca creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente – viene propriamente a pag. 5/15 sostanziare una mera operazione di natura contabile e non certo un contratto di mutuo».
Circa il mutuo fondiario, la Corte regolatrice ha costantemente evidenziato che «[i]l mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria». (Cass. n. 9511 del 2007, in massima, conforme a Cass. n. 4792 del 2012, sempre in massima).
Emerge chiaramente dal contratto che la volontà delle parti è stata quella di concludere un contratto di mutuo ipotecario fondiario «destinato a esigenze di liquidità personali», pertanto il fatto che l'importo mutuato sia stato poi destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria non inficia la validità dell'accordo (doc. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado). Il contratto di cui si discute sotto tale profilo è dunque valido, dal momento che la destinazione dell'importo mutuato non entra nella struttura del negozio, connotandone il profilo causale, sicché non sussiste la nullità del contratto per mancanza di causa ovvero per il mancato rispetto della destinazione indicata nel contratto (parafrasando Cass. n. 25793 del 2015, in massima).
Tuttavia, l'odierna appellante sostiene che il fatto che l'importo mutuato sia stato utilizzato per ripianare una pregressa esposizione debitoria integri
«una mera operazione di natura contabile e non certo un contratto di mutuo
[…] con conseguente nullità […] dell'ipoteca prestata» e dunque «l'operazione economica estranea alla causa del mutuo non sarebbe, in ogni caso, meritevole di tutela atteso che tale operazione, nel caso di specie, è andata a soddisfare esclusivamente interessi della che in tal modo ha ottenuto CP_2
pag. 6/15 un'ulteriore garanzia ipotecaria da parte del , il quale in precedenza era Per_1 esclusivamente fideiussore».
Occorre in primo luogo premettere che due contrapposti orientamenti giurisprudenziali hanno connotato la materia: in base al primo, il mutuo c.d. solutorio è da ritenersi non contrario né alla legge né all'ordine pubblico e pertanto perfettamente legittimo, in quanto l'accredito in conto corrente è sufficiente ad integrare la traditio; in base al secondo, l'utilizzo dell'importo mutuato per ripianare una precedente esposizione debitoria «con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del “pactum de non petendo ad tempus”, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista» (Cass. n. 1517 del 2021, in massima).
La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha dato atto dei contrasti giurisprudenziali che si registravano in materia di mutuo c.d. solutorio.
Più in particolare la Corte regolatrice in funzione nomofilattica ha chiarito che «[i]l perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., sez. un., n. 5841 del 2025, in motivazione). In occasione della medesima pronuncia, ha chiarito la Corte che l'«[…] accredito determina di per sé un pag. 7/15 effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico e giuridico venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell'intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario. È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è necessaria ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo»
(Cass. sez. un., n. 5841 del 2025, in motivazione).
Dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente come la banca abbia accreditato l'importo mutuato sul conto corrente del de cuius dell'odierna appellante così come risulta che l'importo sia stato utilizzato per ripianare precedenti esposizioni debitorie (docc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione in primo grado). Tuttavia, tale utilizzo integra un atto dispositivo comunque distinto ed estraneo alla fattispecie contrattuale (parafrasando Cass., sez. un.,
n. 5841 del 2025, cit.), non inficiandone la validità.
La censura deve pertanto essere respinta.
2. Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta il superamento del limite di finanziabilità «in relazione agli artt. 38 e segg. del
DL n. 385/1993». Assume a tal proposito che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare al caso di specie il principio scaturente dalla sentenza della
Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 33719 del 2022 senza «verificare l'effettiva applicabilità del principio sancito […] al caso di specie», omettendo
«totalmente di considerare l'effettivo valore del bene posto a garanzia del contratto di mutuo (e presupposto indispensabile per la concedibilità dello stesso), omettendo altresì di disporre una perizia sul punto (che pure era stata richiesta […]) basandosi solo su una perizia di parte della banca, contestata […], dimenticando così di valutare concretamente il caso di specie
– e l'effettiva applicabilità della stessa sentenza – alle situazioni in cui si potrebbe evincere un superamento del limite superiore al 100%». Sostiene parte appellante che la Corte di legittimità nella sentenza a sezioni unite n.
pag. 8/15 33719 del 2022 si sia limitata «ad analizzare prevalentemente i casi in cui il superamento del limite di finanziabilità sarebbe ricompreso nella “forchetta” tra l'80% ed il 100%; al contrario, nulla si dice per il caso in cui la violazione del limite di finanziabilità sia così “macroscopica” da comportare un superamento del limite ben oltre il 100%». Così facendo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto «dei valori OMI» in atti e nemmeno del «valore cauzionale» dell'immobile. Pertanto, parte appellante insiste, in via istruttoria, per l'ammissione della c.t.u.
Il motivo è privo di pregio.
Occorre in primo luogo rilevare che la Corte di legittimità in sede nomofilattica ha affermato che, «[i]n tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, in massima).
Emerge pertanto chiaramente che l'eventuale violazione del limite di finanziabilità non è causa di nullità del contratto di mutuo in parola proprio per non vanificare «l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di pag. 9/15 esecuzione forzata»; aggiunge la stessa Corte che «[t]ale opportunità è, invece, compromessa ove il mutuo eccedentario sia considerato nullo e con esso, altresì, l'ipoteca connessa;
e senza contare che la soluzione invalidante contrasta pure con l'interesse del mutuatario, costretto a restituire immediatamente le somme prese in prestito, con tutte le conseguenze sul proprio patrimonio ed eventualmente sull'attività di impresa (così Cass. sez.
III n. 7509 del 2022)» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, cit., in motivazione). Precisa la Corte nella stessa pronuncia che «a determinare il paventato rischio espoliativo è l'inadempimento del mutuatario, il quale quando ottiene un finanziamento più elevato rispetto al limite di finanziabilità incrementa il proprio patrimonio anche della somma erogata in esubero e il fatto di doverne rispondere con il proprio patrimonio ulteriore rispetto all'immobile gravato da ipoteca è applicazione del principio generale della responsabilità patrimoniale (articolo 2740 c.c.)» (Cass., sez. un., n.
33719 del 2022, cit. in motivazione).
Come si evince chiaramente dai principi sopra espressi, la Corte di cassazione si riferisce genericamente all'eventualità di un “mutuo eccedentario”, evitando di lasciare «porte aperte», così come definite dall'odierna appellante, alla nullità dei contratti di mutuo fondiario nel caso in cui il finanziamento vada anche oltre il 100% del valore del bene ipotecato.
In occasione della citata pronuncia la Corte regolatrice, rammentando il contenuto dei due commi dell'art 38 t.u.b., ha altresì evidenziato che «[è] arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo […]. Né la norma primaria
(articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via percentuale
l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima»; diversamente argomentando, sostiene la Corte, «[i]l rischio è di pag. 10/15 minare la sicurezza dei traffici e di esporre il contratto in corso a intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi – che non dovrebbero interferire con la questione, che è formale prima che sostanziale, della validità del contratto stesso – dipendenti dai comportamenti delle parti nella fase esecutiva (come l'inadempimento o l'insolvenza del mutuatario), tali da innescare la crisi del rapporto negoziale con l'esigenza di verificare ex post l'osservanza del limite di finanziabilità. Nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla stabilità
e sulla validità ab origine del contratto stipulato, essendo ben possibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia estimativa, sia stato inconsapevolmente sopravvalutato»; in aggiunta il mutuatario non risente di alcun pregiudizio «dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore.
Non si vede, pertanto, quale interesse, non meramente strumentale, avrebbe il mutuatario ad invocare l'esondazione dal limite di finanziabilità, esondazione che, caso mai, gli giova» (Cass., sez. un. n. 33719 del 2022, cit., in motivazione).
La censura deve pertanto essere respinta e parimenti deve esserlo la richiesta di c.t.u., evidentemente superflua ai fini del decidere.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione l'odierna appellante lamenta che il Tribunale l'abbia condannata al pagamento delle spese di lite nonostante che «le questioni trattate, […] con particolare riferimento a quella relativa al superamento del limite di finanziabilità, sono state oggetto di un contrasto giurisprudenziale […], tanto che solo pochi mesi prima della decisione impugnata sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno quindi sancito un principio che è stato fatto proprio dal giudice in sentenza. Mentre nel momento in cui è stata proposta l'azione la giurisprudenza maggioritaria aderiva alla tesi della nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità».
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
pag. 11/15 La Corte di legittimità ha affermato che, «[a]i sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass.
n. 3977 del 2020, in massima).
Circa la sentenza n. 5841 del 2025, che risolve positivamente il contrasto giurisprudenziale sulla validità del c.d. mutuo solutorio, giova rilevare che, sin dal primo grado, la doglianza riguardava il tradimento del preteso scopo del finanziamento, ossia l'aver utilizzato le somme erogate in virtù del mutuo fondiario per «fini diversi da quelli [… per i quali] il tipo legale era stato predisposto;
infatti, la somma erogata è stata interamente utilizzata per “liquidità personale” e quindi per finalità estranee a quelle previste ex lege per l'erogazione del mutuo fondiario».
Tuttavia, costante è stata la giurisprudenza di legittimità nel senso che il mutuo fondiario non fosse un mutuo di scopo;
pertanto, l'importo mutuato ben poteva essere utilizzato per esigenze di «liquidità personale», tra le quali può senz'altro rientrare il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria.
Circa la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, le sezioni unite della Corte di legittimità con la sentenza n.
33719 del 2022, hanno preso posizione circa un esistente contrasto giurisprudenziale;
tuttavia, al momento della proposizione della domanda, nel maggio del 2014, l'orientamento maggioritario, come rilevato nella stessa sentenza, era in linea con l'orientamento poi seguito dalle sezioni unite,
pag. 12/15 orientamento poi solo successivamente «sottoposto a critica con la sentenza n. 17352 del 2017 della prima sezione (seguita da sentenze successive conformi: cfr. sez. I, n. 19016 del 2017, n. 6586, 11201, 13286 e 29745 del
2018, n. 10788 del 2022) che, pur condividendo l'affermazione circa la non riconducibilità della fattispecie in esame alla nullità di cui all'articolo 117, ottavo comma, t.u.b. ed escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha tuttavia ritenuto che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d'Italia ex articolo 38, secondo comma, t.u.b. “si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi 'fondiario'”». Precisa, inoltre, la Cassazione a sezioni unite che «[a]ltre decisioni (Cass. sez. III n. 17439 del 2019 e n. 7509 del 2022) non hanno condiviso la tesi della nullità del contratto per violazione di norme imperativa, sulla base di argomenti che evidenziano l'inadeguatezza delle conseguenze negative sul piano della stabilità del sistema bancario che si vorrebbe preservare».
Atteso quanto sopra non si è in presenza di un'«assoluta novità», ovvero di un «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Già nella memoria di replica in primo grado l'odierna parte appellante, consapevole dell'intervento delle sezioni unite, insisteva che lo stesso si
«limita[va] ad analizzare prevalentemente i casi in cui il superamento del limite di finanziabilità [… fosse] ricompreso nella “forchetta” tra l'80% ed il
100%; al contrario nulla si dice per il caso in cui la violazione, del limite di finanziabilità, sia così “macroscopica” da comportare un superamento del limite ben oltre il 100%. Ecco perché, così facendo, detta sentenza lascia - per così dire - una “porta aperta” nei casi in cui il predetto limite sarebbe stato superato oltre il 100%», affermazione riproposta anche in appello.
Tuttavia, la Corte di legittimità, in funzione nomofilattica, si riferisce alla violazione del limite di finanziabilità senza definire “forchette” di applicabilità dei principi di diritto ivi stabiliti.
pag. 13/15 È vero che la sentenza n. 33719 risale al 27 settembre 2022, poi pubblicata il 16 novembre 2022, e che si è costituita in Parte_1 primo grado, quale erede del , il 27 ottobre 2022, ma è altresì Persona_1 vero che ha continuato a insistere nelle proprie tesi nonostante la sentenza e a proporre appello nel giugno 2023 pur consapevole della soluzione assunta dalla Corte sul predetto contrasto giurisprudenziale.
Alla stregua delle ragioni illustrate, la censura dev'essere respinta e non si ritengono sussistere gli estremi per la compensazione delle spese processuali.
4. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 479 del 2023 del Tribunale di Grosseto, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere ad Parte_1 [...] le spese di lite relative al grado, che Controparte_1 liquida in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
pag. 14/15 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 17 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE CESARIS GIACOMO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CACCHIARELLI STEFANO ( ), C.F._3 appellata
Conclusioni per «Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Grosseto indicata in epigrafe e qui impugnata ed in accoglimento integrale del presente appello:
In via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, con particolare riferimento all'ammissione delle CTU, così come articolate nella memoria istruttoria ex Art. 183 VI° e, nello specifico:
- CTU diretta ad accertare i valori del compendio immobiliare oggetto dell'ipoteca a garanzia del mutuo impugnato, con riferimento specifico ai valori
OMI del periodo di erogazione del mutuo, ed al valore cauzionale del compendio stesso, sempre per lo stesso periodo.
Nel merito: si insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto di citazione di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi»;
per «Piaccia all'Ill.ma Controparte_1
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione, argomentazione e difesa disattese, acclarata l'infondatezza e inammissibilità delle contestazioni a sostegno dell'impugnazione promossa da , riconosciuta Parte_1 altresì la validità delle motivazioni esposte in narrativa dalla società appellata, rigettare integralmente le domande proposte dall'appellante, poiché infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 479/2023 (R.G. 1920/2014), emessa dal Tribunale di Grosseto il
20.05.2023, pubblicata in data 22.05.2023. Il tutto, con vittoria di competenze professionali e spese di lite del presente procedimento».
Rilevato
quale erede di , deceduto in data 30 Parte_1 Persona_1 gennaio 2022, ha impugnato la sentenza n. 479 del 2023 del Tribunale di
Grosseto, con la quale sono state rigettate le domande, a suo tempo avanzate dal e dalla stessa riproposte, volte a dichiarare la nullità del contratto di Per_1 mutuo fondiario n. 26988 – con conseguente nullità della relativa iscrizione ipotecaria e della clausola di pattuizione degli interessi – stipulato con CP_2
pag. 2/15 per l'importo di euro 298.000,00, perché Controparte_3 utilizzato per finalità diverse da quelle previste dal tipo legale, per il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b., nonché per Part mancata indicazione dell' in contratto e per la mancata allegazione del documento di sintesi.
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_4 delle domande perché infondate in fatto e in diritto.
A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della sopra menzionata (già Controparte_5 Controparte_4
la causa veniva interrotta e successivamente riassunta dal .
[...] Per_1
Nel giudizio riassunto si è costituita la Controparte_6
quale cessionaria del credito e successivamente
[...] [...]
giusta delibera assembleare di Controparte_7 variazione della denominazione sociale. Nelle more del giudizio, intervenuto il decesso del procuratore di parte attrice nonché dello stesso attore , si è Per_1 costituita in giudizio, quale coniuge ed erede del Tata, Parte_1 odierna appellante.
Il ha agito in giudizio deducendo di aver stipulato con la Per_1 [...] un contratto di mutuo fondiario ex art. 38 t.u.b. Controparte_4
a seguito del quale era stato erogato un importo pari ad euro 298.000,00 per
«esigenze di liquidità personali», da restituire in n. 60 mesi. A garanzia della restituzione, il aveva concesso ipoteca su un immobile di sua proprietà. Per_1
Tanto premesso, il ha lamentato la nullità del contratto: i) «[…] per Per_1 la violazione di norme imperative e perché lo scopo perseguito dalle parti non
è meritevole di tutela»; ii) per «superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore del bene», più in particolare «perché il valore dell'immobile è inferiore alla somma prevista quale tetto massimo dalla normativa di settore […] ed il mutuo è stato concesso per esigenze di liquidità». All'udienza del 16 novembre 2016, ha altresì eccepito la nullità del pag. 3/15 contratto per mancanza dell'indicatore sintetico del costo (ISC) e del documento di sintesi.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, «[i]n ordine alla nullità del mutuo per il ripianamento di passività pregresse [… ovvero] in quanto utilizzato per finalità diverse da quelle che sarebbero previste ex lege per l'erogazione del mutuo fondiario», ha ritenuto che esso «non costituisce affatto un mutuo di scopo e dunque, ben può essere destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria o più in generale, come nel caso di specie, a fronteggiare […] esigenze di liquidità personale», ritenendo pertanto l'«operazione […] perfettamente valida, sia sotto il profilo della liceità della causa del negozio, sia sotto il profilo dell'osservanza delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali in materia». Circa il «superamento del limite di finanziabilità», il giudice di prime cure, aderendo a quella che al tempo era una «recentissima» sentenza della Corte di legittimità, a sezioni unite, ha ritenuto che «il superamento del limite di finanziabilità non comporta la nullità del mutuo fondiario»; ha, inoltre, considerato che, stante il valore dell'immobile, come stimato al tempo della stipula del contratto, il limite di finanziabilità fosse stato rispettato, mentre, circa la «mancata indicazione dell' in contratto e [… la] mancanza del documento di sintesi», ha Pt_3 ritenuto le eccezioni «tardivamente proposte» e, comunque, infondate, perché smentite dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, sono state poste a carico dell'odierna appellante.
L'appello è affidato ai seguenti motivi:
1. erroneità della sentenza per non avere il Tribunale considerato il mutuo fondiario un mutuo di scopo;
2. nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b.;
pag. 4/15 3. erroneità della sentenza per aver condannato l'appellante al pagamento integrale delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio , protestando l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza delle contestazioni a sostegno dell'impugnazione.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 7 agosto.
Considerato
1. Con il primo motivo d'appello l'odierna appellante sostiene che il
Tribunale avrebbe errato nel considerare che «il mutuo fondiario ex Art. 38
Tub non costituirebbe un mutuo di scopo e che quindi lo stesso ben poteva essere destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria».
Sostiene l'appellante che la giurisprudenza – come rilevato tra l'altro dallo stesso Tribunale – non sarebbe univoca. Ritiene pertanto parte appellante che «l'operazione oggetto di giudizio si è risolta in una mera operazione di ripianamento di debiti pregressi che quindi non rientra nel paradigma base del contratto di mutuo».
Il motivo è infondato.
La doglianza sembra dover essere interpretata sotto un duplice profilo.
La nullità del mutuo de quo deriverebbe dal fatto che l'importo mutuato non poteva essere utilizzato per ripianare una pregressa esposizione debitoria perché: i) il mutuo fondiario sarebbe un mutuo di scopo e pertanto l'importo mutuato è vincolato a essere utilizzato per una determinata finalità prestabilita, cosa che non sarebbe accaduta nel caso di specie;
ii) «il ripianamento di un debito a mezzo di nuovo credito (come nella fattispecie) che la banca creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente – viene propriamente a pag. 5/15 sostanziare una mera operazione di natura contabile e non certo un contratto di mutuo».
Circa il mutuo fondiario, la Corte regolatrice ha costantemente evidenziato che «[i]l mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria». (Cass. n. 9511 del 2007, in massima, conforme a Cass. n. 4792 del 2012, sempre in massima).
Emerge chiaramente dal contratto che la volontà delle parti è stata quella di concludere un contratto di mutuo ipotecario fondiario «destinato a esigenze di liquidità personali», pertanto il fatto che l'importo mutuato sia stato poi destinato all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria non inficia la validità dell'accordo (doc. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado). Il contratto di cui si discute sotto tale profilo è dunque valido, dal momento che la destinazione dell'importo mutuato non entra nella struttura del negozio, connotandone il profilo causale, sicché non sussiste la nullità del contratto per mancanza di causa ovvero per il mancato rispetto della destinazione indicata nel contratto (parafrasando Cass. n. 25793 del 2015, in massima).
Tuttavia, l'odierna appellante sostiene che il fatto che l'importo mutuato sia stato utilizzato per ripianare una pregressa esposizione debitoria integri
«una mera operazione di natura contabile e non certo un contratto di mutuo
[…] con conseguente nullità […] dell'ipoteca prestata» e dunque «l'operazione economica estranea alla causa del mutuo non sarebbe, in ogni caso, meritevole di tutela atteso che tale operazione, nel caso di specie, è andata a soddisfare esclusivamente interessi della che in tal modo ha ottenuto CP_2
pag. 6/15 un'ulteriore garanzia ipotecaria da parte del , il quale in precedenza era Per_1 esclusivamente fideiussore».
Occorre in primo luogo premettere che due contrapposti orientamenti giurisprudenziali hanno connotato la materia: in base al primo, il mutuo c.d. solutorio è da ritenersi non contrario né alla legge né all'ordine pubblico e pertanto perfettamente legittimo, in quanto l'accredito in conto corrente è sufficiente ad integrare la traditio; in base al secondo, l'utilizzo dell'importo mutuato per ripianare una precedente esposizione debitoria «con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del “pactum de non petendo ad tempus”, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista» (Cass. n. 1517 del 2021, in massima).
La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha dato atto dei contrasti giurisprudenziali che si registravano in materia di mutuo c.d. solutorio.
Più in particolare la Corte regolatrice in funzione nomofilattica ha chiarito che «[i]l perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., sez. un., n. 5841 del 2025, in motivazione). In occasione della medesima pronuncia, ha chiarito la Corte che l'«[…] accredito determina di per sé un pag. 7/15 effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico e giuridico venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell'intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario. È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è necessaria ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo»
(Cass. sez. un., n. 5841 del 2025, in motivazione).
Dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente come la banca abbia accreditato l'importo mutuato sul conto corrente del de cuius dell'odierna appellante così come risulta che l'importo sia stato utilizzato per ripianare precedenti esposizioni debitorie (docc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione in primo grado). Tuttavia, tale utilizzo integra un atto dispositivo comunque distinto ed estraneo alla fattispecie contrattuale (parafrasando Cass., sez. un.,
n. 5841 del 2025, cit.), non inficiandone la validità.
La censura deve pertanto essere respinta.
2. Con il secondo motivo di gravame parte appellante lamenta il superamento del limite di finanziabilità «in relazione agli artt. 38 e segg. del
DL n. 385/1993». Assume a tal proposito che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare al caso di specie il principio scaturente dalla sentenza della
Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 33719 del 2022 senza «verificare l'effettiva applicabilità del principio sancito […] al caso di specie», omettendo
«totalmente di considerare l'effettivo valore del bene posto a garanzia del contratto di mutuo (e presupposto indispensabile per la concedibilità dello stesso), omettendo altresì di disporre una perizia sul punto (che pure era stata richiesta […]) basandosi solo su una perizia di parte della banca, contestata […], dimenticando così di valutare concretamente il caso di specie
– e l'effettiva applicabilità della stessa sentenza – alle situazioni in cui si potrebbe evincere un superamento del limite superiore al 100%». Sostiene parte appellante che la Corte di legittimità nella sentenza a sezioni unite n.
pag. 8/15 33719 del 2022 si sia limitata «ad analizzare prevalentemente i casi in cui il superamento del limite di finanziabilità sarebbe ricompreso nella “forchetta” tra l'80% ed il 100%; al contrario, nulla si dice per il caso in cui la violazione del limite di finanziabilità sia così “macroscopica” da comportare un superamento del limite ben oltre il 100%». Così facendo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto «dei valori OMI» in atti e nemmeno del «valore cauzionale» dell'immobile. Pertanto, parte appellante insiste, in via istruttoria, per l'ammissione della c.t.u.
Il motivo è privo di pregio.
Occorre in primo luogo rilevare che la Corte di legittimità in sede nomofilattica ha affermato che, «[i]n tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, in massima).
Emerge pertanto chiaramente che l'eventuale violazione del limite di finanziabilità non è causa di nullità del contratto di mutuo in parola proprio per non vanificare «l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di pag. 9/15 esecuzione forzata»; aggiunge la stessa Corte che «[t]ale opportunità è, invece, compromessa ove il mutuo eccedentario sia considerato nullo e con esso, altresì, l'ipoteca connessa;
e senza contare che la soluzione invalidante contrasta pure con l'interesse del mutuatario, costretto a restituire immediatamente le somme prese in prestito, con tutte le conseguenze sul proprio patrimonio ed eventualmente sull'attività di impresa (così Cass. sez.
III n. 7509 del 2022)» (Cass., sez. un., n. 33719 del 2022, cit., in motivazione). Precisa la Corte nella stessa pronuncia che «a determinare il paventato rischio espoliativo è l'inadempimento del mutuatario, il quale quando ottiene un finanziamento più elevato rispetto al limite di finanziabilità incrementa il proprio patrimonio anche della somma erogata in esubero e il fatto di doverne rispondere con il proprio patrimonio ulteriore rispetto all'immobile gravato da ipoteca è applicazione del principio generale della responsabilità patrimoniale (articolo 2740 c.c.)» (Cass., sez. un., n.
33719 del 2022, cit. in motivazione).
Come si evince chiaramente dai principi sopra espressi, la Corte di cassazione si riferisce genericamente all'eventualità di un “mutuo eccedentario”, evitando di lasciare «porte aperte», così come definite dall'odierna appellante, alla nullità dei contratti di mutuo fondiario nel caso in cui il finanziamento vada anche oltre il 100% del valore del bene ipotecato.
In occasione della citata pronuncia la Corte regolatrice, rammentando il contenuto dei due commi dell'art 38 t.u.b., ha altresì evidenziato che «[è] arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo […]. Né la norma primaria
(articolo 38 del t.u.b.) né la norma secondaria attuativa (con deliberazione della Banca d'Italia) contengono, infatti, alcuna indicazione in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile, cui è rapportato in via percentuale
l'ammontare massimo del finanziamento, e all'epoca di riferimento della stima»; diversamente argomentando, sostiene la Corte, «[i]l rischio è di pag. 10/15 minare la sicurezza dei traffici e di esporre il contratto in corso a intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi – che non dovrebbero interferire con la questione, che è formale prima che sostanziale, della validità del contratto stesso – dipendenti dai comportamenti delle parti nella fase esecutiva (come l'inadempimento o l'insolvenza del mutuatario), tali da innescare la crisi del rapporto negoziale con l'esigenza di verificare ex post l'osservanza del limite di finanziabilità. Nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla stabilità
e sulla validità ab origine del contratto stipulato, essendo ben possibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia estimativa, sia stato inconsapevolmente sopravvalutato»; in aggiunta il mutuatario non risente di alcun pregiudizio «dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore.
Non si vede, pertanto, quale interesse, non meramente strumentale, avrebbe il mutuatario ad invocare l'esondazione dal limite di finanziabilità, esondazione che, caso mai, gli giova» (Cass., sez. un. n. 33719 del 2022, cit., in motivazione).
La censura deve pertanto essere respinta e parimenti deve esserlo la richiesta di c.t.u., evidentemente superflua ai fini del decidere.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione l'odierna appellante lamenta che il Tribunale l'abbia condannata al pagamento delle spese di lite nonostante che «le questioni trattate, […] con particolare riferimento a quella relativa al superamento del limite di finanziabilità, sono state oggetto di un contrasto giurisprudenziale […], tanto che solo pochi mesi prima della decisione impugnata sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno quindi sancito un principio che è stato fatto proprio dal giudice in sentenza. Mentre nel momento in cui è stata proposta l'azione la giurisprudenza maggioritaria aderiva alla tesi della nullità del contratto per violazione del limite di finanziabilità».
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
pag. 11/15 La Corte di legittimità ha affermato che, «[a]i sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass.
n. 3977 del 2020, in massima).
Circa la sentenza n. 5841 del 2025, che risolve positivamente il contrasto giurisprudenziale sulla validità del c.d. mutuo solutorio, giova rilevare che, sin dal primo grado, la doglianza riguardava il tradimento del preteso scopo del finanziamento, ossia l'aver utilizzato le somme erogate in virtù del mutuo fondiario per «fini diversi da quelli [… per i quali] il tipo legale era stato predisposto;
infatti, la somma erogata è stata interamente utilizzata per “liquidità personale” e quindi per finalità estranee a quelle previste ex lege per l'erogazione del mutuo fondiario».
Tuttavia, costante è stata la giurisprudenza di legittimità nel senso che il mutuo fondiario non fosse un mutuo di scopo;
pertanto, l'importo mutuato ben poteva essere utilizzato per esigenze di «liquidità personale», tra le quali può senz'altro rientrare il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria.
Circa la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, le sezioni unite della Corte di legittimità con la sentenza n.
33719 del 2022, hanno preso posizione circa un esistente contrasto giurisprudenziale;
tuttavia, al momento della proposizione della domanda, nel maggio del 2014, l'orientamento maggioritario, come rilevato nella stessa sentenza, era in linea con l'orientamento poi seguito dalle sezioni unite,
pag. 12/15 orientamento poi solo successivamente «sottoposto a critica con la sentenza n. 17352 del 2017 della prima sezione (seguita da sentenze successive conformi: cfr. sez. I, n. 19016 del 2017, n. 6586, 11201, 13286 e 29745 del
2018, n. 10788 del 2022) che, pur condividendo l'affermazione circa la non riconducibilità della fattispecie in esame alla nullità di cui all'articolo 117, ottavo comma, t.u.b. ed escludendo la ricorrenza di una nullità testuale, ha tuttavia ritenuto che la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d'Italia ex articolo 38, secondo comma, t.u.b. “si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi 'fondiario'”». Precisa, inoltre, la Cassazione a sezioni unite che «[a]ltre decisioni (Cass. sez. III n. 17439 del 2019 e n. 7509 del 2022) non hanno condiviso la tesi della nullità del contratto per violazione di norme imperativa, sulla base di argomenti che evidenziano l'inadeguatezza delle conseguenze negative sul piano della stabilità del sistema bancario che si vorrebbe preservare».
Atteso quanto sopra non si è in presenza di un'«assoluta novità», ovvero di un «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Già nella memoria di replica in primo grado l'odierna parte appellante, consapevole dell'intervento delle sezioni unite, insisteva che lo stesso si
«limita[va] ad analizzare prevalentemente i casi in cui il superamento del limite di finanziabilità [… fosse] ricompreso nella “forchetta” tra l'80% ed il
100%; al contrario nulla si dice per il caso in cui la violazione, del limite di finanziabilità, sia così “macroscopica” da comportare un superamento del limite ben oltre il 100%. Ecco perché, così facendo, detta sentenza lascia - per così dire - una “porta aperta” nei casi in cui il predetto limite sarebbe stato superato oltre il 100%», affermazione riproposta anche in appello.
Tuttavia, la Corte di legittimità, in funzione nomofilattica, si riferisce alla violazione del limite di finanziabilità senza definire “forchette” di applicabilità dei principi di diritto ivi stabiliti.
pag. 13/15 È vero che la sentenza n. 33719 risale al 27 settembre 2022, poi pubblicata il 16 novembre 2022, e che si è costituita in Parte_1 primo grado, quale erede del , il 27 ottobre 2022, ma è altresì Persona_1 vero che ha continuato a insistere nelle proprie tesi nonostante la sentenza e a proporre appello nel giugno 2023 pur consapevole della soluzione assunta dalla Corte sul predetto contrasto giurisprudenziale.
Alla stregua delle ragioni illustrate, la censura dev'essere respinta e non si ritengono sussistere gli estremi per la compensazione delle spese processuali.
4. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 479 del 2023 del Tribunale di Grosseto, che per l'effetto conferma;
2. condanna a rifondere ad Parte_1 [...] le spese di lite relative al grado, che Controparte_1 liquida in euro 3.473,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
pag. 14/15 3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 17 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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