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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
4448/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a MILANO Parte_1 C.F._1 (MI), il 27/07/1965
e
(c.f. ), nato/a a NE (VE), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. PAOLO FINI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 15/07/2025, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di
[...] Parte_2 pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
pqm
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a MILANO (MI), il 27/07/1965 Parte_1 e
, nato/a a NE (VE), il 02/03/1963, Parte_2 uniti in matrimonio il 30/04/1989, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO dell'anno 1989, n. 17, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) il Sig. si impegna a trasferire con atto notarile da stipularsi Parte_2 entro 45 giorni dalla data della pronuncia di separazione alla Sig.ra
[...]
che accetta, senza corrispettivo, in ragione del fatto che il Parte_1 trasferimento viene effettuato nell'ambito di un accordo di separazione, al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio e/o connessi ad esso, la proprietà dei seguenti beni:
a) piena proprietà della casa da cielo a terra posta in Comune di Mogliano
Veneto (TV), Via Ragazzi del '99 n° 28, eretta sull'area al Mappale 102 del Foglio
41, della superficie di Ett. 0.09.90, composta dai piani interrato, terreno e sottotetto, tra loro collegati da scala interna, con annessi giardino pertinenziale, box per auto al piano seminterrato e lastrico solare al piano rialzato, il tutto censito in Fabbricati di detto di detto Comune come segue:
Foglio 4 della Sezione E
- Mappale 102 sub. 1, Via Ragazzi del 99, Categoria F/1, mq. 775;
- Mappale. 102 sub. 3, Via Ragazzi del 99, piano S1, Categoria C/6, Classe 3, mq. 26, superficie catastale mq. 26, Rendita Catastale Euro 61,77;
- Mappale 102 sub. 4, Via Ragazzi del 99, Categoria F/5, mq. 30;
- Mappale. 102 sub. 5, Via Ragazzi del 99, piani S1-T-1, Categoria A/7, Classe 3, vani 13,5, superficie catastale totale mq. 338, Rendita Catastale Euro 1.945,23.
= Coerenze in linea di contorno ed in senso orario, a partire da Nord secondo le mappe del Catasto Terreni:
- proprietà ai Mappali 498-497-2412-2378-1585-1584-1582-1580-1579 e-1578.
= Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
b) quota di 1/2 di proprietà dell'appartamento (già in comproprietà con la moglie che, pertanto, diverrà unica proprietaria del medesimo) posto nello stabile condominiale in Comune di Auronzo di Cadore (BL), in Via Corte n° 13 (doc n° 4 e doc n° 13) composto da due locali oltre i servizi al piano secondo e da un locale al piano terzo, tra loro collegati da scala interna, con annesso vano scala in proprietà esclusiva del mezzanino fra i piani primo, secondo e terzo, il tutto censito in Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 85
- Mappale 248 Subalterno 14, Via Corte n. 13, Piani 2-3, Categoria A/3, Classe 3, vani 4,5 vani, Rendita Catastale Euro: 313,75.
= Coerenze in linea di contorno ed in senso orario, a partire da Nord:
- prospetto verso il cortile comune, appartamento di proprietà di terzi ed ancora prospetti verso il cortile comune su due lati.
= Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
2) la Sig.ra si impegna a trasferire con atto notarile Parte_1 da stipularsi entro 45 giorni dalla data della pronuncia di separazione al Sig.
che accetta, senza corrispettivo, in ragione del fatto che il Parte_2 trasferimento viene effettuato nell'ambito di un accordo di separazione, al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio e/o connessi ad esso, la proprietà dei seguenti beni:
- piena proprietà della casa da cielo a terra posta in Comune di Mogliano Veneto,
Via Silvio Pellico n° 3 composta dai piani terreno e primo, tra loro collegati da scala interna, con annessi giardino pertinenziale e box per auto al piano terreno, il tutto censito in Fabbricati di detto di detto Comune come segue:
Foglio 6 della Sezione D
- Mappale 594 sub. 1, Via Silvio Pellico n. 3, piani T-1, Categoria A/2, Classe 3, vani 7,5, Rendita Catastale Euro 1.065,19;
- Mappale. 594 sub. 2, Via Silvio Pellico, piano T, Categoria C/6, Classe 7, mq.
25, superficie catastale mq. 25, Rendita Catastale Euro 113,62.
= Coerenze in linea di contorno ed in senso orario, a partire da Nord:
- Via Silvio Pellico, proprietà ai Mappali 595-444 e 593.
= Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
In modo che il Sig. risulti pieno proprietario per l'intero degli Parte_2 immobili siti in Comune di MOGLIANO VENETO (TV) - VIA SILVIO PELLICO n.
3;
3) i conti correnti cointestati e Controparte_1 CP_2
verranno chiusi con divisione a metà tra i coniugi del saldo residuo;
[...]
4) i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente sui versamenti e/o prelievi avvenuti durante il matrimonio con riferimento ai conti correnti cointestati e ad eventuali altri trasferimenti di denaro e/o beni tra i medesimi avvenuti durante il matrimonio;
5) i coniugi danno atto che le pattuizioni del presente atto, anche relative al trasferimento degli immobili,sono state convenute dalle parti al fine di regolare l'assetto economico e patrimoniale dei loro rapporti in conseguenza della separazione;
6) spese legali e giudiziali interamente compensate tra le parti;
7) ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni.
I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla sentenza dichiarativa di separazione che l'Ill.mo Tribunale di Treviso pronuncerà alle condizioni sopraesposte, in tal caso rinunciando ai termini per l'impugnazione.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
4448/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a MILANO Parte_1 C.F._1 (MI), il 27/07/1965
e
(c.f. ), nato/a a NE (VE), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. PAOLO FINI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 15/07/2025, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di
[...] Parte_2 pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
pqm
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a MILANO (MI), il 27/07/1965 Parte_1 e
, nato/a a NE (VE), il 02/03/1963, Parte_2 uniti in matrimonio il 30/04/1989, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO dell'anno 1989, n. 17, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) il Sig. si impegna a trasferire con atto notarile da stipularsi Parte_2 entro 45 giorni dalla data della pronuncia di separazione alla Sig.ra
[...]
che accetta, senza corrispettivo, in ragione del fatto che il Parte_1 trasferimento viene effettuato nell'ambito di un accordo di separazione, al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio e/o connessi ad esso, la proprietà dei seguenti beni:
a) piena proprietà della casa da cielo a terra posta in Comune di Mogliano
Veneto (TV), Via Ragazzi del '99 n° 28, eretta sull'area al Mappale 102 del Foglio
41, della superficie di Ett. 0.09.90, composta dai piani interrato, terreno e sottotetto, tra loro collegati da scala interna, con annessi giardino pertinenziale, box per auto al piano seminterrato e lastrico solare al piano rialzato, il tutto censito in Fabbricati di detto di detto Comune come segue:
Foglio 4 della Sezione E
- Mappale 102 sub. 1, Via Ragazzi del 99, Categoria F/1, mq. 775;
- Mappale. 102 sub. 3, Via Ragazzi del 99, piano S1, Categoria C/6, Classe 3, mq. 26, superficie catastale mq. 26, Rendita Catastale Euro 61,77;
- Mappale 102 sub. 4, Via Ragazzi del 99, Categoria F/5, mq. 30;
- Mappale. 102 sub. 5, Via Ragazzi del 99, piani S1-T-1, Categoria A/7, Classe 3, vani 13,5, superficie catastale totale mq. 338, Rendita Catastale Euro 1.945,23.
= Coerenze in linea di contorno ed in senso orario, a partire da Nord secondo le mappe del Catasto Terreni:
- proprietà ai Mappali 498-497-2412-2378-1585-1584-1582-1580-1579 e-1578.
= Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
b) quota di 1/2 di proprietà dell'appartamento (già in comproprietà con la moglie che, pertanto, diverrà unica proprietaria del medesimo) posto nello stabile condominiale in Comune di Auronzo di Cadore (BL), in Via Corte n° 13 (doc n° 4 e doc n° 13) composto da due locali oltre i servizi al piano secondo e da un locale al piano terzo, tra loro collegati da scala interna, con annesso vano scala in proprietà esclusiva del mezzanino fra i piani primo, secondo e terzo, il tutto censito in Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 85
- Mappale 248 Subalterno 14, Via Corte n. 13, Piani 2-3, Categoria A/3, Classe 3, vani 4,5 vani, Rendita Catastale Euro: 313,75.
= Coerenze in linea di contorno ed in senso orario, a partire da Nord:
- prospetto verso il cortile comune, appartamento di proprietà di terzi ed ancora prospetti verso il cortile comune su due lati.
= Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
2) la Sig.ra si impegna a trasferire con atto notarile Parte_1 da stipularsi entro 45 giorni dalla data della pronuncia di separazione al Sig.
che accetta, senza corrispettivo, in ragione del fatto che il Parte_2 trasferimento viene effettuato nell'ambito di un accordo di separazione, al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio e/o connessi ad esso, la proprietà dei seguenti beni:
- piena proprietà della casa da cielo a terra posta in Comune di Mogliano Veneto,
Via Silvio Pellico n° 3 composta dai piani terreno e primo, tra loro collegati da scala interna, con annessi giardino pertinenziale e box per auto al piano terreno, il tutto censito in Fabbricati di detto di detto Comune come segue:
Foglio 6 della Sezione D
- Mappale 594 sub. 1, Via Silvio Pellico n. 3, piani T-1, Categoria A/2, Classe 3, vani 7,5, Rendita Catastale Euro 1.065,19;
- Mappale. 594 sub. 2, Via Silvio Pellico, piano T, Categoria C/6, Classe 7, mq.
25, superficie catastale mq. 25, Rendita Catastale Euro 113,62.
= Coerenze in linea di contorno ed in senso orario, a partire da Nord:
- Via Silvio Pellico, proprietà ai Mappali 595-444 e 593.
= Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
In modo che il Sig. risulti pieno proprietario per l'intero degli Parte_2 immobili siti in Comune di MOGLIANO VENETO (TV) - VIA SILVIO PELLICO n.
3;
3) i conti correnti cointestati e Controparte_1 CP_2
verranno chiusi con divisione a metà tra i coniugi del saldo residuo;
[...]
4) i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente sui versamenti e/o prelievi avvenuti durante il matrimonio con riferimento ai conti correnti cointestati e ad eventuali altri trasferimenti di denaro e/o beni tra i medesimi avvenuti durante il matrimonio;
5) i coniugi danno atto che le pattuizioni del presente atto, anche relative al trasferimento degli immobili,sono state convenute dalle parti al fine di regolare l'assetto economico e patrimoniale dei loro rapporti in conseguenza della separazione;
6) spese legali e giudiziali interamente compensate tra le parti;
7) ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni.
I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla sentenza dichiarativa di separazione che l'Ill.mo Tribunale di Treviso pronuncerà alle condizioni sopraesposte, in tal caso rinunciando ai termini per l'impugnazione.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci