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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/10/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2353/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. LE IG Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nato a [...] nel procedimento promosso congiuntamente da Parte 1 residente in [...], (AL) il 14/03/1974, C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Mantelli del Foro di Milano e CP 1 nata a [...] il [...], residente in C.F.
[...] C.F. 2
NE (BI), Via Torino n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Alosi del Foro di
BI
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 4.9.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori Parte 1 e Controparte 1 hanno contratto matrimonio civile in NE (BI) in data 27.7.2002. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di NE (BI), atto n. 2
- Parte I -Anno 2002.
Dal matrimonio sono nati i figli Persona 1 in data 7.9.2003 e Persona 2 in data
28.8.2002, ormai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Con ricorso dep. in data 9.6.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., risultando una delle parti risiedere in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di un precedente provvedimento di omologa della separazione consensuale e del superamento del limite temporale di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ex art. 3, ult. comma legge n. 898/1970.
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative al mantenimento dei figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte 1 e CP_1
celebrato in NE (BI) in data 27.7.2002 e successivamente iscritto ex art. 63,
[…] comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
NE (BI), atto n.
2 - Parte I - Anno 2002; -dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
NE per gli incombenti di legge (atto n. 2 – Parte I - Anno 2002);
- omologa/ prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto:
3. dispone che il sig. Pt 1 corrisponderà direttamente al figlio Per 1 l'importo mensile di €.
100,00, a titolo di contributo al suo mantenimento;
4. dispone che il sig. Pt 1 provvederà al mantenimento, in forma diretta, della figlia Per 2, che vive con lui;
mentre la sig.ra CP 1 provvederà al mantenimento della figlia, in forma diretta, ogni volta che per 2 si recherà dalla madre;
5. dispone che saranno a carico di ciascun genitore il 50% delle spese extra assegno per la figlia
Per 2 ;
'6. prende atto che il sig. Pt 1 corrisponderà alla sig.ra CP 1 sino al mese di agosto 2025,
l'importo di €. 150,00 a titolo di parziale accollo di un finanziamento accesso dalla stessa CP 1 ;
7. prende atto che le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto di coniugio a nessun titolo, ragione e/o causa e di non avere reciproche richieste di mantenimento da avanzare.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30.9.2025.
Il Presidente est.
LE IG 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. provvedimento di omologa della separazione consensuale in data 12.7.2023.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. LE IG Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nato a [...] nel procedimento promosso congiuntamente da Parte 1 residente in [...], (AL) il 14/03/1974, C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Mantelli del Foro di Milano e CP 1 nata a [...] il [...], residente in C.F.
[...] C.F. 2
NE (BI), Via Torino n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Alosi del Foro di
BI
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 4.9.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori Parte 1 e Controparte 1 hanno contratto matrimonio civile in NE (BI) in data 27.7.2002. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di NE (BI), atto n. 2
- Parte I -Anno 2002.
Dal matrimonio sono nati i figli Persona 1 in data 7.9.2003 e Persona 2 in data
28.8.2002, ormai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Con ricorso dep. in data 9.6.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., risultando una delle parti risiedere in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di un precedente provvedimento di omologa della separazione consensuale e del superamento del limite temporale di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ex art. 3, ult. comma legge n. 898/1970.
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative al mantenimento dei figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti.
Il Collegio prende poi atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte 1 e CP_1
celebrato in NE (BI) in data 27.7.2002 e successivamente iscritto ex art. 63,
[…] comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
NE (BI), atto n.
2 - Parte I - Anno 2002; -dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
NE per gli incombenti di legge (atto n. 2 – Parte I - Anno 2002);
- omologa/ prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto:
3. dispone che il sig. Pt 1 corrisponderà direttamente al figlio Per 1 l'importo mensile di €.
100,00, a titolo di contributo al suo mantenimento;
4. dispone che il sig. Pt 1 provvederà al mantenimento, in forma diretta, della figlia Per 2, che vive con lui;
mentre la sig.ra CP 1 provvederà al mantenimento della figlia, in forma diretta, ogni volta che per 2 si recherà dalla madre;
5. dispone che saranno a carico di ciascun genitore il 50% delle spese extra assegno per la figlia
Per 2 ;
'6. prende atto che il sig. Pt 1 corrisponderà alla sig.ra CP 1 sino al mese di agosto 2025,
l'importo di €. 150,00 a titolo di parziale accollo di un finanziamento accesso dalla stessa CP 1 ;
7. prende atto che le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto di coniugio a nessun titolo, ragione e/o causa e di non avere reciproche richieste di mantenimento da avanzare.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30.9.2025.
Il Presidente est.
LE IG 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. provvedimento di omologa della separazione consensuale in data 12.7.2023.