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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 311/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 311/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 10/01/2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Giulio Dabizzi in sostituzione dell'avv. DA NO;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza il quale risulta essere collegato mediante l'applicativo
Teams di Microsoft per la trattazione del contenzioso scolastico previsto per la giornata odierna sia in presenza che ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c..
Le parti nulla osservano in merito alla modalità mista di celebrazione dell'udienza ed il giudice, visto l'art. 127 bis comma 4, c.p.c., dispone procedersi oltre e ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere. L'avv. Dabizzi discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento. Il dott. Scorza discute riportandosi alla propria memoria difensiva, insistendo in particolare nell'eccezione di prescrizione formulata con riferimento alla prima annualità.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15.55
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 10 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 311/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DA NO;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: A) Accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 – 2020-2021- 2021/2022 – 2022/2023, e per l'effetto, condannare il resistente CP_1
2 alla somma totale di € 2.000,00. B) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 (per un totale di €. 2.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento all'annualità 2019/2020. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre,
l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo CP_1 formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, infine, posizione sulla sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di accoglimento con riferimento alle annualità dal 2020/2021 al
2022/2023, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio,
3 di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati recentemente anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la
4 formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno seguente) ovvero su organico di diritto (ossia fino al 31 agosto
5 dell'anno successivo) presso il medesimo istituto scolastico “Guglielmo Marconi”, con orario di lavoro completo nell'A.S. 2022/2023 ovvero pari a dieci ore settimanali (per una durata, quindi, superiore al part time) nell'A.S. 2020/2021. La circostanza che, con riferimento all'annualità
2021/2022, il contratto di lavoro sia stato stipulato per sei ore settimanali (quindi per un arco temporale inferiore al 50% della durata dell'incarico presso la scuola secondaria di secondo grado) non incide sulla spettanza del beneficio. Seppure sul punto non si registri nelle magistrature superiori un orientamento definitivo, non convince il ragionamento, sviluppato in parte della giurisprudenza di merito, per cui il diritto di una docente ad un bonus concepito in termini di didattica annuale debba regredire a fronte non di una scelta dell'insegnante (come avviene comunemente per la docenza di ruolo, ovvero su richiesta dello stesso lavoratore), ma di un'esigenza esterna connessa alle esigenze di copertura dell'amministrazione.
È, difatti, chiaro che la limitazione della durata minima della prestazione lavorativa per i docenti di ruolo è funzionale al raggiungimento di una copertura e di una qualità intrinseca del servizio prestato dalla docente;
servizio, quale quello di insegnamento, che vede limitazioni (e necessarie autorizzazioni) per la prestazione di altri lavori (che non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non devono essere incompatibili con le attività dell'istituto della stessa p.a.).
Nel caso di specie, la limitazione oraria risulta dovuta ad un'esigenza di copertura parziale della pubblica amministrazione (che, pertanto, non può andare a detrimento della docente, chiamata ad un incarico in tutto e per tutto affine a quello dei docenti di ruolo), non essendo stato dimostrato che tale limitazione risulta, invece, deputabile ad altre motivazioni (anche personali della docente).
In altri termini, il tetto del 50% per il part time dei docenti di ruolo risulta porsi su un piano distinto rispetto alle esigenze di restrizione oraria della docenza a tempo determinato e, dunque, non può, ad avviso della scrivente, proprio per la diversità soggettiva della provenienza dell'impulso alla limitazione oraria (il docente nei casi stabiliti e la scuola, se non provato diversamente, nel caso di incarichi di supplenza), ex se, condurre all'esclusione di un bonus per il solo fatto che la docente a tempo determinato risulta aver avuto un incarico di supplenza per poche ore, ma nell'arco dell'intero anno e, pertanto, a copertura di un'esigenza didattica di tipo annuale della p.a..
Del resto, che il parametro (orizzontale) dell'orario settimanale non intacchi il beneficio in questione è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico.
6 11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 assunta in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30 giugno 2025 (cfr. contratto di lavoro prodotto in vista dell'odierna udienza di discussione).
13. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 22 dicembre 2024 relativamente all'annualità scolastica
2019/2020 questa trova accoglimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato: “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4.
Comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Ebbene, la ricorrente non ha allegato alcun atto interruttivo della prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus precedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta in data
13 novembre 2024, per cui considerando il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione quinquennale la data di nomina della supplenza, salvo diverso termine per la effettiva fruizione del bonus con la registrazione nel portale adibito da , il diritto della ricorrente per tale annualità CP_1 deve considerarsi consumato.
L'ulteriore eccezione di prescrizione formulata ex art. 2948 n.4 c.c. deve considerarsi assorbita riferendosi comunque al termine quinquennale sopra esplicitato.
14. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle annualità dal 2020/2021 al 2022/2023, con accertamento del diritto della IG.ra ad ottenere la carta Pt_1 docente per tali anni scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le
7 somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Attesa la soccombenza di parte ricorrente con riferimento all'annualità 2019/2020 sussistono giusti motivi per la compensazione di un quarto delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia (nonché della non particolare complessità documentale che non rende autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impone di calibrare le spese sui parametri minimi. Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8 2) condanna il convenuto al pagamento di tre quarti delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €.
1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Compensa l'ulteriore quarto tra le parti.
Così deciso in Prato, il 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 311/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 10/01/2025 ore stabilite per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Giulio Dabizzi in sostituzione dell'avv. DA NO;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza il quale risulta essere collegato mediante l'applicativo
Teams di Microsoft per la trattazione del contenzioso scolastico previsto per la giornata odierna sia in presenza che ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c..
Le parti nulla osservano in merito alla modalità mista di celebrazione dell'udienza ed il giudice, visto l'art. 127 bis comma 4, c.p.c., dispone procedersi oltre e ritenuta la causa matura per la decisione invita le parti a discutere. L'avv. Dabizzi discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento. Il dott. Scorza discute riportandosi alla propria memoria difensiva, insistendo in particolare nell'eccezione di prescrizione formulata con riferimento alla prima annualità.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15.55
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 10 gennaio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 311/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DA NO;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: A) Accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 – 2020-2021- 2021/2022 – 2022/2023, e per l'effetto, condannare il resistente CP_1
2 alla somma totale di € 2.000,00. B) Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Resistente: voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle eccezioni avanzate, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
Cpc; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del Ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 (per un totale di €. 2.000,00). Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo, CP_1 preliminarmente, la prescrizione del diritto alla corresponsione della carta docenti con riferimento all'annualità 2019/2020. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua e che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre,
l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo CP_1 formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Prende, infine, posizione sulla sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 2023 e chiede, in subordine, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite.
4. La domanda è suscettibile di accoglimento con riferimento alle annualità dal 2020/2021 al
2022/2023, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio,
3 di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati recentemente anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la
4 formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno dell'anno seguente) ovvero su organico di diritto (ossia fino al 31 agosto
5 dell'anno successivo) presso il medesimo istituto scolastico “Guglielmo Marconi”, con orario di lavoro completo nell'A.S. 2022/2023 ovvero pari a dieci ore settimanali (per una durata, quindi, superiore al part time) nell'A.S. 2020/2021. La circostanza che, con riferimento all'annualità
2021/2022, il contratto di lavoro sia stato stipulato per sei ore settimanali (quindi per un arco temporale inferiore al 50% della durata dell'incarico presso la scuola secondaria di secondo grado) non incide sulla spettanza del beneficio. Seppure sul punto non si registri nelle magistrature superiori un orientamento definitivo, non convince il ragionamento, sviluppato in parte della giurisprudenza di merito, per cui il diritto di una docente ad un bonus concepito in termini di didattica annuale debba regredire a fronte non di una scelta dell'insegnante (come avviene comunemente per la docenza di ruolo, ovvero su richiesta dello stesso lavoratore), ma di un'esigenza esterna connessa alle esigenze di copertura dell'amministrazione.
È, difatti, chiaro che la limitazione della durata minima della prestazione lavorativa per i docenti di ruolo è funzionale al raggiungimento di una copertura e di una qualità intrinseca del servizio prestato dalla docente;
servizio, quale quello di insegnamento, che vede limitazioni (e necessarie autorizzazioni) per la prestazione di altri lavori (che non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non devono essere incompatibili con le attività dell'istituto della stessa p.a.).
Nel caso di specie, la limitazione oraria risulta dovuta ad un'esigenza di copertura parziale della pubblica amministrazione (che, pertanto, non può andare a detrimento della docente, chiamata ad un incarico in tutto e per tutto affine a quello dei docenti di ruolo), non essendo stato dimostrato che tale limitazione risulta, invece, deputabile ad altre motivazioni (anche personali della docente).
In altri termini, il tetto del 50% per il part time dei docenti di ruolo risulta porsi su un piano distinto rispetto alle esigenze di restrizione oraria della docenza a tempo determinato e, dunque, non può, ad avviso della scrivente, proprio per la diversità soggettiva della provenienza dell'impulso alla limitazione oraria (il docente nei casi stabiliti e la scuola, se non provato diversamente, nel caso di incarichi di supplenza), ex se, condurre all'esclusione di un bonus per il solo fatto che la docente a tempo determinato risulta aver avuto un incarico di supplenza per poche ore, ma nell'arco dell'intero anno e, pertanto, a copertura di un'esigenza didattica di tipo annuale della p.a..
Del resto, che il parametro (orizzontale) dell'orario settimanale non intacchi il beneficio in questione è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico.
6 11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui la ricorrente risulta CP_1 assunta in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30 giugno 2025 (cfr. contratto di lavoro prodotto in vista dell'odierna udienza di discussione).
13. Con riguardo all'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal con la CP_1 memoria difensiva di costituzione del 22 dicembre 2024 relativamente all'annualità scolastica
2019/2020 questa trova accoglimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato: “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4.
Comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Ebbene, la ricorrente non ha allegato alcun atto interruttivo della prescrizione del diritto alla corresponsione del bonus precedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta in data
13 novembre 2024, per cui considerando il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione quinquennale la data di nomina della supplenza, salvo diverso termine per la effettiva fruizione del bonus con la registrazione nel portale adibito da , il diritto della ricorrente per tale annualità CP_1 deve considerarsi consumato.
L'ulteriore eccezione di prescrizione formulata ex art. 2948 n.4 c.c. deve considerarsi assorbita riferendosi comunque al termine quinquennale sopra esplicitato.
14. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento con riferimento alle annualità dal 2020/2021 al 2022/2023, con accertamento del diritto della IG.ra ad ottenere la carta Pt_1 docente per tali anni scolastici per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le
7 somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Attesa la soccombenza di parte ricorrente con riferimento all'annualità 2019/2020 sussistono giusti motivi per la compensazione di un quarto delle spese di lite. Le ulteriori spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia (nonché della non particolare complessità documentale che non rende autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impone di calibrare le spese sui parametri minimi. Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8 2) condanna il convenuto al pagamento di tre quarti delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €.
1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Compensa l'ulteriore quarto tra le parti.
Così deciso in Prato, il 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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