(Navi soggette a cattura e confisca).
Sono soggette a cattura e confisca:
1° le navi da guerra nemiche e ogni altra nave appartenente a qualsiasi titolo allo Stato nemico;
2° le navi mercantili nemiche appartenenti a privati;
3° le navi mercantili neutrali, soltanto nei casi preveduti da questa legge.
Con decreto Reale, puo' essere disposta, a titolo di reciprocita', la sospensione dell'esercizio del diritto di cattura e di confisca relativamente alle navi mercantili nemiche appartenenti a privati, alle condizioni determinate dal decreto stesso.