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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/09/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5466/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Grazioso Parte_1
Giuliano, come da mandato in atti
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante p.t, ed avv. Simone Forte, rappresentati CP_1 Controparte_2
e difesi dall' avv. Antonio Tripodi, come da mandato in atti
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.8.23 adiva il Tribunale di Lecce al fine di Parte_1
sentir accertare la nullità dell'accordo di determinazione dei compensi stipulato con
[...]
e con l'avv. in ragione dell'indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, CP_3 CP_1
l'insussistenza del debito a suo carico ivi contemplato, costituente il corrispettivo di prestazioni di consulenza professionale mai rese;
instava, ancora, affinchè fosse accertata la responsabilità
contrattuale dei convenuti per violazione dell'obbligo di diligenza, sul presupposto che l'attività in evento acclarata fosse stata svolta in maniera stereotipata ed approssimativa e, conseguentemente,
chiedeva che costoro fossero condannati a restituire il corrispettivo già percepito ed a risarcire i danni;
in via gradata, invocava la rideterminazione dei compensi in ossequio alla consistenza della consulenza svolta ed ai parametri vigenti.
e l'avv. costituendosi con comparsa depositata in data 27.1.23, Controparte_4 CP_1
preliminarmente specificavano la natura e portata dei singoli procedimenti rispetto ai quali era stato determinato il debito complessivo a carico dell'attrice indicato nell'accordo intervenuto in data
22.1.21, peraltro già parzialmente adempiuto per il l'importo di € 38.260,00; rimarcavano che la cliente fosse stata informata dello stato delle diverse iniziative giudiziarie a mezzo di apposite relazioni;
eccepivano l'incompetenza per territorio dell'ufficio adito, in ragione della collocazione della sede della società e della residenza dell'avv. nonché dell'inapplicabilità del foro del CP_1
consumatore; assumevano che l'oggetto del negozio fosse agevolmente individuabile e che il tenore dell'accordo, comunque, integrasse un riconoscimento di debito, ulteriormente suffragato dal versamento dell'acconto; contestavano la plausibilità delle generiche notazioni svolte in merito all'esatto adempimento delle prestazioni loro demandate, invocando il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti ed, in via riconvenzionale, instavano per la condanna dell'attrice al pagamento del saldo dei compensi oggetto di convenzione.
Con ordinanza emessa in data 17.6.24 veniva rilevato che l'eccezione preliminare potesse essere delibata unitamente al merito e la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 11.4.25. veniva dato corso all'incombente suddetto.
Le domande di parte attrice attengono da un lato alla validità dell'accordo negoziale intercorso tra le parti e dall'altra all'adeguatezza, rispetto al parametro di diligenza, delle prestazioni rese dai convenuti a suo beneficio.
In ordine all'eccezione preliminare afferente l'incompetenza dell'ufficio adito, non può revocarsi in dubbio l'inapplicabilità del foro del consumatore all'attrice, persona giuridica (cfr. Cass. civ. sent. n.
28176/23); tuttavia, “ in tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina
di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del
giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza
o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti,
restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non contestato” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 27613/24);
nel caso per cui è controversia, non avendo i convenuti contestato l'estraneità dell'ufficio adito rispetto ai fori contemplati dall'art. 20 c.p.c., la relativa eccezione non risulta validamente proposta.
Nel merito, in punto di fatto, preme osservare con contratto del 22.1.21 parte attrice si sia obbligata a corrispondere in favore dei convenuti l'importo complessivo di € 79.427,24, in rate mensili di €
1.891,36 con decorrenza dal 28.2.21, a titolo di compensi per “l'attività di consulenza già espletata”
a suo vantaggio;
i convenuti, costituendosi hanno prospettato, in proposito, l'esecuzione di prestazioni in ambito civilistico e tributario di natura sia giudiziale che stragiudiziale, indicando,
tuttavia, gli estremi di procedimenti ed istanze aventi datazione successiva all'accordo.
In punto di diritto, l'art. 1346 c.c. richiede che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile e tale previsione presidia la certezza e l'effettività della volontà negoziale manifestata dalle parti, che devono essere poste in condizione di apprezzare la reale portata dell' equilibrio economico cui prestano adesione;
vertendosi in ipotesi di negozio sinallagmatico – benchè una delle obbligazioni si assume sia già eseguita - tale requisito deve riguardare entrambe le prestazioni;
nel caso per cui è
controversia, tuttavia, mentre risulta quantificato l'importo delle competenze dei professionisti,
alcun elemento consente di ritenere evincibile, neppure per relationem, quali siano le attività già
espletate di cui la somma medesima costituirebbe il corrispettivo e tale circostanza risulta tanto più
rilevante ove si noti che la paventata previa esecuzione delle attività avrebbe dovuto agevolarne l'individuazione analitica al momento della convenzione;
peraltro, neppure elementi estrinseci offerti dalle parti soccorrono in tal senso - in particolare, l'attrice ha finanche contestato la storicità
dell'espletamento di consulenza in proprio favore;
la convenuta, al fine di offrire contezza dell'origine del credito a fronte della cennata censura, ha riportato sommariamente una serie di iniziative, tutte successive al contratto in questione che, peraltro, non risultano idonee a conclamare né la consistenza economica delle controversie, né la loro portata giuridica e, per l'effetto, a giustificare l'esborso, peraltro significativo, accollatosi dalla cliente;
la medesima, peraltro, non ha neppure fornito alcuna giustificazione in ordine alla discrasia tra il tenore dell'accordo e la datazione delle attività indicate in sede di costituzione.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la nullità del contratto intercorso tra le parti per indeterminabilità dell'oggetto; né al pagamento dell'acconto, in quanto atto dovuto, può ascriversi alcuna portata di ricognizione di debito, come preteso dai convenuti ( cfr. Cass. civ. ord. n.
21550/18; risulta, conseguentemente, fondata la richiesta di ripetizione dell'acconto formulata da atteso che la sentenza che pronuncia la prefata forma di invalidità di un contratto Parte_1
“ristabilisce fra le parti, sul piano patrimoniale, lo status quo ante come se il contratto non fosse stato mai concluso:
pertanto, se il contratto nullo ha avuto esecuzione, la parte che ha effettuato la prestazione ha diritto alla restituzione,
secondo le regole della ripetizione dell'indebito” ( cfr. Cass civ. sent. n. 21410/24); vertendosi in ipotesi di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali dal pagamento delle singole rate e sino al soddisfo.
Risulta, invece, assorbito il vaglio della domanda riconvenzionale, afferente l'adempimento del negozio di cui è stata acclarata la nullità; quanto alla domanda attorea inerente l'andamento del rapporto professionale, la radicale evasività delle censure articolate, prive di qualsiasi concreto riferimento alle specifiche attività svolte dai professionisti, risulta evidentemente ostativa alla plausibilità della relativa prospettazione.
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della controversia, della ridotta complessità
delle questioni giuridiche trattate e della limitata portata dell'attività difensiva svolta, soprattutto in fase istruttoria, vengono poste a carico dei convenuti, soccombenti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Dichiara la nullità del contratto afferente la determinazione del compenso stipulato dalle parti in data 22.1.21 e, per l'effetto, condanna i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo corrisposto, pari ad 38.260,00, oltre interessi legali dal versamento di ciascuna rata sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda articolata dall'attrice ex art. 1218 c.c. in relazione al contratto di patrocinio;
- Dichiara assorbito il vaglio della domanda di adempimento formulata in via riconvenzionale;
- Condanna i convenuti, soccombenti, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 6.500,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Grazioso, antistatario.
Lecce, 9.9.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5466/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Grazioso Parte_1
Giuliano, come da mandato in atti
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante p.t, ed avv. Simone Forte, rappresentati CP_1 Controparte_2
e difesi dall' avv. Antonio Tripodi, come da mandato in atti
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.8.23 adiva il Tribunale di Lecce al fine di Parte_1
sentir accertare la nullità dell'accordo di determinazione dei compensi stipulato con
[...]
e con l'avv. in ragione dell'indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, CP_3 CP_1
l'insussistenza del debito a suo carico ivi contemplato, costituente il corrispettivo di prestazioni di consulenza professionale mai rese;
instava, ancora, affinchè fosse accertata la responsabilità
contrattuale dei convenuti per violazione dell'obbligo di diligenza, sul presupposto che l'attività in evento acclarata fosse stata svolta in maniera stereotipata ed approssimativa e, conseguentemente,
chiedeva che costoro fossero condannati a restituire il corrispettivo già percepito ed a risarcire i danni;
in via gradata, invocava la rideterminazione dei compensi in ossequio alla consistenza della consulenza svolta ed ai parametri vigenti.
e l'avv. costituendosi con comparsa depositata in data 27.1.23, Controparte_4 CP_1
preliminarmente specificavano la natura e portata dei singoli procedimenti rispetto ai quali era stato determinato il debito complessivo a carico dell'attrice indicato nell'accordo intervenuto in data
22.1.21, peraltro già parzialmente adempiuto per il l'importo di € 38.260,00; rimarcavano che la cliente fosse stata informata dello stato delle diverse iniziative giudiziarie a mezzo di apposite relazioni;
eccepivano l'incompetenza per territorio dell'ufficio adito, in ragione della collocazione della sede della società e della residenza dell'avv. nonché dell'inapplicabilità del foro del CP_1
consumatore; assumevano che l'oggetto del negozio fosse agevolmente individuabile e che il tenore dell'accordo, comunque, integrasse un riconoscimento di debito, ulteriormente suffragato dal versamento dell'acconto; contestavano la plausibilità delle generiche notazioni svolte in merito all'esatto adempimento delle prestazioni loro demandate, invocando il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti ed, in via riconvenzionale, instavano per la condanna dell'attrice al pagamento del saldo dei compensi oggetto di convenzione.
Con ordinanza emessa in data 17.6.24 veniva rilevato che l'eccezione preliminare potesse essere delibata unitamente al merito e la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 11.4.25. veniva dato corso all'incombente suddetto.
Le domande di parte attrice attengono da un lato alla validità dell'accordo negoziale intercorso tra le parti e dall'altra all'adeguatezza, rispetto al parametro di diligenza, delle prestazioni rese dai convenuti a suo beneficio.
In ordine all'eccezione preliminare afferente l'incompetenza dell'ufficio adito, non può revocarsi in dubbio l'inapplicabilità del foro del consumatore all'attrice, persona giuridica (cfr. Cass. civ. sent. n.
28176/23); tuttavia, “ in tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina
di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del
giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza
o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti,
restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non contestato” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 27613/24);
nel caso per cui è controversia, non avendo i convenuti contestato l'estraneità dell'ufficio adito rispetto ai fori contemplati dall'art. 20 c.p.c., la relativa eccezione non risulta validamente proposta.
Nel merito, in punto di fatto, preme osservare con contratto del 22.1.21 parte attrice si sia obbligata a corrispondere in favore dei convenuti l'importo complessivo di € 79.427,24, in rate mensili di €
1.891,36 con decorrenza dal 28.2.21, a titolo di compensi per “l'attività di consulenza già espletata”
a suo vantaggio;
i convenuti, costituendosi hanno prospettato, in proposito, l'esecuzione di prestazioni in ambito civilistico e tributario di natura sia giudiziale che stragiudiziale, indicando,
tuttavia, gli estremi di procedimenti ed istanze aventi datazione successiva all'accordo.
In punto di diritto, l'art. 1346 c.c. richiede che l'oggetto del contratto sia determinato o determinabile e tale previsione presidia la certezza e l'effettività della volontà negoziale manifestata dalle parti, che devono essere poste in condizione di apprezzare la reale portata dell' equilibrio economico cui prestano adesione;
vertendosi in ipotesi di negozio sinallagmatico – benchè una delle obbligazioni si assume sia già eseguita - tale requisito deve riguardare entrambe le prestazioni;
nel caso per cui è
controversia, tuttavia, mentre risulta quantificato l'importo delle competenze dei professionisti,
alcun elemento consente di ritenere evincibile, neppure per relationem, quali siano le attività già
espletate di cui la somma medesima costituirebbe il corrispettivo e tale circostanza risulta tanto più
rilevante ove si noti che la paventata previa esecuzione delle attività avrebbe dovuto agevolarne l'individuazione analitica al momento della convenzione;
peraltro, neppure elementi estrinseci offerti dalle parti soccorrono in tal senso - in particolare, l'attrice ha finanche contestato la storicità
dell'espletamento di consulenza in proprio favore;
la convenuta, al fine di offrire contezza dell'origine del credito a fronte della cennata censura, ha riportato sommariamente una serie di iniziative, tutte successive al contratto in questione che, peraltro, non risultano idonee a conclamare né la consistenza economica delle controversie, né la loro portata giuridica e, per l'effetto, a giustificare l'esborso, peraltro significativo, accollatosi dalla cliente;
la medesima, peraltro, non ha neppure fornito alcuna giustificazione in ordine alla discrasia tra il tenore dell'accordo e la datazione delle attività indicate in sede di costituzione.
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la nullità del contratto intercorso tra le parti per indeterminabilità dell'oggetto; né al pagamento dell'acconto, in quanto atto dovuto, può ascriversi alcuna portata di ricognizione di debito, come preteso dai convenuti ( cfr. Cass. civ. ord. n.
21550/18; risulta, conseguentemente, fondata la richiesta di ripetizione dell'acconto formulata da atteso che la sentenza che pronuncia la prefata forma di invalidità di un contratto Parte_1
“ristabilisce fra le parti, sul piano patrimoniale, lo status quo ante come se il contratto non fosse stato mai concluso:
pertanto, se il contratto nullo ha avuto esecuzione, la parte che ha effettuato la prestazione ha diritto alla restituzione,
secondo le regole della ripetizione dell'indebito” ( cfr. Cass civ. sent. n. 21410/24); vertendosi in ipotesi di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali dal pagamento delle singole rate e sino al soddisfo.
Risulta, invece, assorbito il vaglio della domanda riconvenzionale, afferente l'adempimento del negozio di cui è stata acclarata la nullità; quanto alla domanda attorea inerente l'andamento del rapporto professionale, la radicale evasività delle censure articolate, prive di qualsiasi concreto riferimento alle specifiche attività svolte dai professionisti, risulta evidentemente ostativa alla plausibilità della relativa prospettazione.
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della controversia, della ridotta complessità
delle questioni giuridiche trattate e della limitata portata dell'attività difensiva svolta, soprattutto in fase istruttoria, vengono poste a carico dei convenuti, soccombenti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Dichiara la nullità del contratto afferente la determinazione del compenso stipulato dalle parti in data 22.1.21 e, per l'effetto, condanna i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo corrisposto, pari ad 38.260,00, oltre interessi legali dal versamento di ciascuna rata sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda articolata dall'attrice ex art. 1218 c.c. in relazione al contratto di patrocinio;
- Dichiara assorbito il vaglio della domanda di adempimento formulata in via riconvenzionale;
- Condanna i convenuti, soccombenti, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 6.500,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Grazioso, antistatario.
Lecce, 9.9.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)