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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 23/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] [...]
ING. CP_2 [...]
CP_3 CP_4
RESISTENTI
e contro
Controparte_5
TERZA CHIAMATA
Oggi 7 marzo 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per l'avv. VARNIER PAOLO, per Parte_1 [...]
l'avv. CAUCCI EMILIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Federico Goia, per l'avv. PORTELLI LUIGI, per CP_6
e per l'avv. Controparte_7 Controparte_8
CP_ ZANARDO LUCA, oggi dall'avvocato Mattia De Rovere, per
'avv. CALLEGARO MATTIA. Controparte_5
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013. pagina 1 di 15 Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Le parti si riportano agli atti di causa e concludono come da note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'avvocato Gioia eccepisce la tardività della produzione documentale come effettuata da parte ricorrente con le note conclusive.
I procuratori delle restanti parti resistenti, nonché il procuratore della terza chiamata si associano all'eccezione.
L'avvocato Varnier, riportandosi a quanto già dedotto nelle note conclusive, insiste per l'ammissibilità del documento prodotto.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,55.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 23/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VARNIER PAOLO, giusto mandato in atti,
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. CAUCCI EMILIO, giusto mandato in atti,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_6 C.F._2
PORTELLI LUIGI, giusto mandato in atti,
(C.F. , con il Controparte_7 C.F._3
patrocinio dell'avv. ZANARDO LUCA, giusto mandato in atti,
(C.F. , con il patrocinio Controparte_8 C.F._4
dell'avv. ZANARDO LUCA, giusto mandato in atti,
RESISTENTI
e contro
( ), elettivamente Controparte_5 P.IVA_2
domiciliata in P.tta dei Domenicani 33170 PORDENONE, con il patrocinio dell'avv. CALLEGARO MATTIA,
pagina 3 di 15 TERZA CHIAMATA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel corso degli anni 2017 e 2018, la società ha costruito a Sacile, CP_1
tra via Col Major e via Fontaniva, il complesso residenziale denominato “Borgo
San Liberale”, costituito da due corpi di fabbrica (“G” e “H”) articolati in sei appartamenti ciascuno con rispettive autorimesse.
In ciò si è avvalsa dell'operato di professionisti di fiducia e di imprese appaltatrici, e in particolare:
dell'arch. per la progettazione architettonica, il CP_6
coordinamento progettuale nonché la Direzione lavori delle opere architettoniche;
dell'ing. per la progettazione acustica nonché degli Controparte_8
impianti elettrici;
dell'ing. per la progettazione dell'impianto Controparte_7
termico; lo stesso ing. si è occupato della redazione e del deposito CP_2
delle relazioni tecniche e/o di conformità.
I lavori, ultimati fra aprile e maggio 2018, hanno conseguito tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni previste dalla legge.
A seguito di ciò, le unità immobiliari sono state compravendute. Per
l'effetto, anche con riferimento al corpo di fabbrica G si è costituito un condominio, composto da sei appartamenti con rispettive autorimesse al piano interrato, denominato di lì in poi Condominio “ ”. CP_10 pagina 4 di 15 con contratto di compravendita del 25 settembre Parte_1
2018, ha acquistato un appartamento (sub 7) al pianto terra, con annesse autorimessa (sub 19) e cantina (sub 21), oltre ai relativi diritti sulle parti comuni.
L'immobile è stato immediatamente consegnato all'acquirente, il quale sin da subito vi ha trasferito la residenza, come dichiarato nell'atto di compravendita.
Dopo un anno e mezzo, precisamente in data 19.3.2020, l'amministratore del ha trasmesso alla , anche per conto dei singoli Parte_2 CP_1
condomini, una missiva in cui lamentava presunti vizi e difetti o mancanze di qualità, sia in relazione a parti comuni che a unità immobiliari di proprietà
esclusiva dei condomini (cfr. doc. 4 ricorrente). Tale denuncia è stata reiterata dal legale del Condominio con p.e.c. del 15.3.2021, nella quale venivano lamentati ulteriori vizi e difetti o difformità rispetto a quanto indicato in fase di trattative (cfr. doc. 5 ricorrente).
Seguiva in data 20.3.2021 l'avvio da parte del e Parte_2
dei singoli condomini di un procedimento per accertamento tecnico preventivo
ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare a mezzo c.t.u. quanto già lamentato in via stragiudiziale. Al C.T.U. incaricato, ing. , è stato posto dal Persona_1
Tribunale il seguente quesito: “Provvedere all'accertamento dei vizi e difformità,
alla valutazione della loro gravità, alle loro cause, alla responsabilità degli
stessi, ai rimedi esperibili e al loro costo, nonché alla quantificazione dei danni
per quelli non più rimediabili, procurando di stimare la diminuzione del valore
delle singole proprietà esclusive e del Condominio ricorrente. In via alternativa
e/o congiunta ... di determinare il credito complessivo derivante dalla mancata
od inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte e comunque dal
fatto illecito della società convenuta tentando, ove Controparte_1
possibile, la conciliazione delle parti”. pagina 5 di 15 Il procedimento di istruzione ante causam si è concluso il 15.5.2023 col deposito della perizia, senza che le parti giungessero ad una conciliazione della lite.
Fallita la conciliazione nell'ambito del citato procedimento per a.t.p., con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 28.12.2023, il solo signor Parte_1
, lamentando vari vizi, difetti, difformità e mancanza di qualità promesse
[...]
nell'appartamento acquistato il 25.9.2018, incluso nel “Blocco G”, conveniva in giudizio quale costruttrice-venditrice, nonché l'arch. CP_1 CP_6
quale direttore dei lavori e gli ingegneri e Controparte_8 CP_7
in qualità di progettisti, chiedendo (i) in via principale, la
[...]
risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento ex art. 1453
c.c. ritenendo sussistente l'ipotesi di aliud pro alio, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno;
(ii) in via subordinata, la condanna dei resistenti al risarcimento del danno.
si costituiva con comparsa del 5.4.2024, chiedendo in via CP_1
preliminare la conversione del rito ex art. 281 duodecies, co. 1 c.p.c.; nel merito,
contestava integralmente le domande avversarie, eccependo anche la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere ed avanzava, per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, domande riconvenzionali nei confronti degli altri professionisti convenuti in giudizio, al fine di (i) sentire accertare la rispettiva percentuale di corresponsabilità della causazione dei danni lamentati dal ricorrente (laddove ritenuti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.), con conseguente domanda di regresso,
nonché di (ii) ottenere nei loro confronti una pronuncia di condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale in caso di risoluzione del contratto di compravendita o di condanna della al pagamento di somme di CP_1
pagina 6 di 15 denaro in favore del ricorrente, in virtù dell'attività professionale svolta dagli stessi soggetti su incarico della deducente nell'ambito dei lavori.
Con comparsa di costituzione del 25.3.2024 si costituiva in giudizio l'arch. , eccependo l'improcedibilità dell'azione per mancato CP_6
esperimento della mediazione, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle domande formulate dal ricorrente, la decadenza e la prescrizione delle azioni nonché l'inutilizzabilità nei suoi confronti dell'elaborato peritale depositato dall'ing. nell'ambito dell'A.T.P. Nel Per_1
merito, contestava integralmente la fondatezza delle domande del ricorrente e ogni doglianza relativa al proprio operato.
Con comparsa di costituzione del 5.4.2024 si costituivano in giudizio l'ing. e l'ing. , eccependo in primis il Controparte_7 Controparte_8
difetto di legittimazione passiva sulle domande formulate dal ricorrente, in secondo luogo la decadenza e la prescrizione delle azioni nonché
l'inutilizzabilità nei loro confronti dell'elaborato peritale depositato dall'ing.
nell'ambito dell'A.T.P. Nel merito, contestavano integralmente la Per_1
fondatezza delle domande del ricorrente. Chiedevano, infine, il rinvio della prima udienza per poter chiamare in causa in manleva la propria compagnia assicurativa Controparte_5
Con provvedimento dell'8.4.2024 il Giudice, presto atto della richiesta avanzata dai resistenti e , li autorizzava la chiamata in CP_2 CP_8
causa di disponendo il differimento della prima udienza Controparte_5
al giorno 11.7.2024.
costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_5
costituzione del 25.6.2024, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente associandosi alle difese dei propri assicurati;
in via subordinata, chiedeva il pagina 7 di 15 contenimento della manleva entro le limitazioni ed esclusioni di polizza,
franchigie e scoperti.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il giorno 11.7.2024, il
Giudice, ritenuto sussistere un giustificato motivo, concedeva alle parti i un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria, con decorrenza dei medesimi dal 2.9.2024, riservando all'esito ogni decisione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Le parti depositavano nei termini le memorie integrative ex art. 281
duodecies, co. 4 c.p.c.
Successivamente il Giudice, con provvedimento del 4.10.2024, disponeva l'acquisizione formale del fascicolo del procedimento per A.T.P. n. 644/21 R.G.
e, “ritenuta la causa già matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti, delle eccezioni formulate e della produzione documentale effettuata”, fissava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione della causa l'udienza del 7.3.2025, ore 11.30, concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.
Le domande come formulate da parte ricorrente sono infondate e vanno,
pertanto, rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente ha chiesto un risarcimento parametrato anche sulle parti comuni, secondo la propria quota millesimale, egli non ha tuttavia alcuna legittimazione a dolersi anche per le parti comuni, neppure pro quota, come, peraltro, chiarito dall'unanime giurisprudenza tanto di legittimità (cfr. Cass. sez. II, 23/05/2012, n. 8173) quanto di merito (cfr.
Trib. Ivrea sez. I, 14/09/2022, n. 969; Trib. Ancona, sez. II, 19/07/2022, n. 911;
Trib. Lucca sez. I, 05/06/2019, n. 895; Trib. Arezzo, 29/01/2016, n. 102). pagina 8 di 15 L'oggetto del presente giudizio va limitato ai soli vizi / difetti / mancanze di qualità riguardanti l'unità abitativa in proprietà esclusiva del ricorrente.
Va poi osservato che tutte le parti resistenti, costituendosi, hanno sollevato ed eccepito la decadenza e la prescrizione delle azioni proposte dal ricorrente, ma ciò nonostante quest'ultimo, negli scritti successivi, non ha dato prova, o chiesto di provare la tempestività della denuncia del vizio (o della mancanza di qualità) nonché dell'iniziativa giudiziale assunta.
Nella prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c. il ricorrente si è
limitato, infatti, ad affermare che:
- l'amministratore condominiale “ha denunciato l'apparire delle prime problematiche con pec del 19.3.2020”;
- è seguita poi un'ulteriore pec di denuncia “anche di nuovi vizi e difformità emersi” a mezzo del legale in data 15.3.2021;
- è stato poi avviato in data 20.3.2021 il ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c., pag. 3),
senza tuttavia produrre nuovi documenti né formulare appositi capitoli di prova orale.
Parte ricorrente ha fatto solo un generico e astratto riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in punto decadenza e prescrizione dell'azione ex
art. 1669 c.c.
Il riferimento è generico e astratto perché parte ricorrente non ha allegato in modo preciso per quale motivo gli asseriti difetti dovrebbero essere considerati gravi [ a pagina 7 dell'atto introduttivo la parte si era limitata ad affermare “è di una chiarezza cristallina che l'alto numero ed estensione dei vizi
e difformità accertati, configuri difetti che compromettono pesantemente il
normale godimento e quindi debbano definirsi gravi alla luce della lettura della norma conformemente orientata della giurisprudenza di legittimità”], e, pagina 9 di 15 soprattutto, perché non tiene conto degli esiti della CTU svolta in sede di ATP
dalla quale emerge inequivocabilmente che gli asseriti vizi riguardanti la proprietà esclusiva del non sono gravi [cfr. quanto afferma l'ing. Parte_1
alle pagine 67 e ss. del proprio elaborato]. Per_1
In altri termini il CTU non ha mai affermato che le problematiche riscontrate pregiudicano e/o potrebbero in futuro pregiudicare in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile, che, infatti,
risulta utilizzato e abitato dal ricorrente dal 2018 ad oggi senza soluzioni di continuità.
D'altronde è lo stesso ricorrente [parte onerata] che non allega in che cosa consisterebbero queste gravi difetti/difformità tali da non consentirgli di poter utilizzare l'immobile per usi abitativi, tanto da ipotizzare la sussistenza di un aliud pro alio.
Chiarito che le problematiche lamentate da parte ricorrente con riferimento alle parti di esclusiva proprietà non possono essere inquadrate nei gravi vizi di cui all'art. 1669 c.c. e che, pertanto, nella qualità di acquirente, non ha azione ex art. 1667 c.c. nei confronti del venditore: la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo.
L'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667
e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 26574 del 2017). pagina 10 di 15 Parte ricorrente ha affermato, poi, trattarsi di un'ipotesi di aliud pro alio,
ma tale ricostruzione non tiene conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza sul punto: si ha consegna di aliud pro alio, quando la cosa venduta appartiene ad un genere del tutto diverso da quello della cosa consegnata, ovvero presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (C. 36360/2022; C. 5202/2007; C.
686/2006; C. 14586/2004; C. 18757/2004; C. 13925/2002; C. 5153/2002; C.
2659/2001; C. 10188/2000; C. 2712/1999; C. 4899/1998; C. 1038/1998; C.
844/1997; C. 244/1997; C. 5963/1996; C. 593/1995; C. 8537/1994; C.
1866/1992; C. 13268/1991; A. Roma 29.5.2008).
Nel caso di specie non è dato comprendere - né sulla base delle allegazioni della stessa parte ricorrente né sulla base delle risultanze della CTU –
come si possa affermare che il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo in ipotesi ad un genere diverso, si dovrebbe rivelare funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta….ma parte ricorrente lo continua ad abitare in modo ininterrotto dal 2018 [circostanza pacifica], senza aver rappresentato in atti di aver sopportato nel tempo limitazioni nella fruibilità, nel godimento del bene stesso o di alcune sue parti.
Parte ricorrente ha dedotto, poi, che l'immobile acquistato da CP_1
sarebbe privo di abitabilità: l'attestazione di agibilità risulta, peraltro, dal rogito di acquisto (cfr. doc.1 avversario, pag.8), ma il ricorrente sostiene che “avendo il
CTU ampiamente accertato che non un impianto è stato realizzato a norma, il
certificato è solo formalmente esistente e, dunque, da considerarsi tamquam non esset”.
Parte ricorrente anche in questo caso giunge a delle conclusioni
[“nessuno impianto è stato realizzato a norma”] non suffragate da alcun pagina 11 di 15 elemento oggettivo: leggendo la CTU le difformità riscontrate non sono né gravi né tantomeno generalizzate a tutti gli impianti [quali poi?] di proprietà esclusiva di parte ricorrente.
Tra l'altro ad abundatiam si osserva che in tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancanza del certificato di abitabilità configura, alternativamente, l'ipotesi di vendita di aliud pro alio qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili;
l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità
essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili;
oppure l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa ( C. 23604/2023).
Conclusivamente ha ragione, quindi, il patrocinio di parte resistente CP_1
quando afferma che “Ciò evidentemente in quanto nessuna delle problematiche
lamentate, se mai esistenti, potrebbe mai pregiudicare in modo grave (come
richiesto dalla giurisprudenza) il normale godimento o la funzionalità o
l'abitabilità dell'immobile. Prova ne sia che lo stesso ricorrente parla sempre e
solo di vizi, difetti, difformità, mancanza di qualità promesse o essenziali. Inutile ricordare a noi stessi, allora, che l'art. 1497 c.c., nel disciplinare i rimedi per la mancanza di qualità, rinvia alla decadenza ed alla prescrizione stabilite dall'art.
1495 c.c.”.
Il ricorrente ha acquistato la propria abitazione nel settembre 2018 e vi ha immediatamente trasferito la propria residenza.
La prima p.e.c. di denuncia di “problematiche” (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) è stata trasmessa in data 19.3.2020, a quasi 18 mesi dalla consegna pagina 12 di 15 dell'immobile (e dal trasferimento del signor con la propria famiglia Parte_1
all'interno del medesimo).
La seconda denuncia è stata trasmessa in data 15.3.2021, a quasi 30 mesi dalla consegna dell'immobile.
Sicché appare incontrovertibilmente decorso il termine di prescrizione previsto dall'art. 1495, co. 3 c.c., senza considerare che, stante la natura e la tipologia delle problematiche lamentate e in mancanza di allegazioni e/o prove di segno contrario, il diritto alla garanzia è venuto meno anche per decadenza ossia per la mancata denuncia entro otto giorni dalla scoperta.
Le predette ragioni portano non solo a rigettare tutte le domande come formulate da parte ricorrente nei confronti della venditrice , ma anche al CP_1
rigetto di tutte le domande come formulate nei confronti di tutti gli altri professionisti a vario titolo convenuti nel presente giudizio.
Si osserva che nei confronti dei professionisti convenuti [arch. CP_6
, ing. e ing. ] si pone, poi, una
[...] Controparte_7 Controparte_8
ulteriore [fondata] questione circa la loro carenza di legittimazione passiva con riferimento alle domande svolte, tanto in via principale quanto in via subordinata, da parta ricorrente con riferimento alle garanzie nascenti dal contratto di compravendita, rispetto al quale i professionisti convenuti sono del tutto estranei.
Invece, per quanto concerne la domanda di risarcimento formulata ai sensi dell'art. 1669 c.c., si osserva che valgono anche per convenuti professionisti tutte le ragioni precedentemente esposte con riferimento alla posizione della venditrice , con l'ulteriore osservazione che i professionisti, CP_1
prima del presente giudizio, non sono mai stati oggetto di denunce/richieste di interventi da parte del ricorrente, il quale, peraltro, non ha ritenuto di evocarli nel procedimento per ATP. pagina 13 di 15 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte ricorrente con riferimento a tutte le altre parti processuali [compresa la terza chiamata la cui chiamata è conseguenza diretta delle domande svolte CP_5
da parte ricorrente nei confronti degli ing.ri e ] e vengono CP_2 CP_8
liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le attività e le fasi svolte per lo scaglione di riferimento da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente nei confronti dei resistenti;
2) condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente
[...]
le spese legali del presente procedimento che si liquidano Controparte_1
in euro 759,00 per esborsi, e in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A.,
C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM
55/2014 e ss. modifiche;
3) condanna parte ricorrente a rifondere al resistente arch. CP_6
le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014 e ss. modifiche;
4) condanna parte ricorrente a rifondere ai resistenti ing. CP_7
e ing. le spese legali del presente procedimento
[...] Controparte_8
che si liquidano in euro 760,45 per esborsi, e in euro 8.433,00 per compenso,
oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari pagina 14 di 15 al 15% ex DM 55/2014 e ss. modifiche;
5) condanna parte ricorrente a rifondere alla terza chiamata
[...]
le spese legali del presente procedimento che si Controparte_11
liquidano in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 7 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 23/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] [...]
ING. CP_2 [...]
CP_3 CP_4
RESISTENTI
e contro
Controparte_5
TERZA CHIAMATA
Oggi 7 marzo 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: per l'avv. VARNIER PAOLO, per Parte_1 [...]
l'avv. CAUCCI EMILIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Federico Goia, per l'avv. PORTELLI LUIGI, per CP_6
e per l'avv. Controparte_7 Controparte_8
CP_ ZANARDO LUCA, oggi dall'avvocato Mattia De Rovere, per
'avv. CALLEGARO MATTIA. Controparte_5
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L.
69/2013. pagina 1 di 15 Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Le parti si riportano agli atti di causa e concludono come da note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'avvocato Gioia eccepisce la tardività della produzione documentale come effettuata da parte ricorrente con le note conclusive.
I procuratori delle restanti parti resistenti, nonché il procuratore della terza chiamata si associano all'eccezione.
L'avvocato Varnier, riportandosi a quanto già dedotto nelle note conclusive, insiste per l'ammissibilità del documento prodotto.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,55.
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 23/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. VARNIER PAOLO, giusto mandato in atti,
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. CAUCCI EMILIO, giusto mandato in atti,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_6 C.F._2
PORTELLI LUIGI, giusto mandato in atti,
(C.F. , con il Controparte_7 C.F._3
patrocinio dell'avv. ZANARDO LUCA, giusto mandato in atti,
(C.F. , con il patrocinio Controparte_8 C.F._4
dell'avv. ZANARDO LUCA, giusto mandato in atti,
RESISTENTI
e contro
( ), elettivamente Controparte_5 P.IVA_2
domiciliata in P.tta dei Domenicani 33170 PORDENONE, con il patrocinio dell'avv. CALLEGARO MATTIA,
pagina 3 di 15 TERZA CHIAMATA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel corso degli anni 2017 e 2018, la società ha costruito a Sacile, CP_1
tra via Col Major e via Fontaniva, il complesso residenziale denominato “Borgo
San Liberale”, costituito da due corpi di fabbrica (“G” e “H”) articolati in sei appartamenti ciascuno con rispettive autorimesse.
In ciò si è avvalsa dell'operato di professionisti di fiducia e di imprese appaltatrici, e in particolare:
dell'arch. per la progettazione architettonica, il CP_6
coordinamento progettuale nonché la Direzione lavori delle opere architettoniche;
dell'ing. per la progettazione acustica nonché degli Controparte_8
impianti elettrici;
dell'ing. per la progettazione dell'impianto Controparte_7
termico; lo stesso ing. si è occupato della redazione e del deposito CP_2
delle relazioni tecniche e/o di conformità.
I lavori, ultimati fra aprile e maggio 2018, hanno conseguito tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni previste dalla legge.
A seguito di ciò, le unità immobiliari sono state compravendute. Per
l'effetto, anche con riferimento al corpo di fabbrica G si è costituito un condominio, composto da sei appartamenti con rispettive autorimesse al piano interrato, denominato di lì in poi Condominio “ ”. CP_10 pagina 4 di 15 con contratto di compravendita del 25 settembre Parte_1
2018, ha acquistato un appartamento (sub 7) al pianto terra, con annesse autorimessa (sub 19) e cantina (sub 21), oltre ai relativi diritti sulle parti comuni.
L'immobile è stato immediatamente consegnato all'acquirente, il quale sin da subito vi ha trasferito la residenza, come dichiarato nell'atto di compravendita.
Dopo un anno e mezzo, precisamente in data 19.3.2020, l'amministratore del ha trasmesso alla , anche per conto dei singoli Parte_2 CP_1
condomini, una missiva in cui lamentava presunti vizi e difetti o mancanze di qualità, sia in relazione a parti comuni che a unità immobiliari di proprietà
esclusiva dei condomini (cfr. doc. 4 ricorrente). Tale denuncia è stata reiterata dal legale del Condominio con p.e.c. del 15.3.2021, nella quale venivano lamentati ulteriori vizi e difetti o difformità rispetto a quanto indicato in fase di trattative (cfr. doc. 5 ricorrente).
Seguiva in data 20.3.2021 l'avvio da parte del e Parte_2
dei singoli condomini di un procedimento per accertamento tecnico preventivo
ex art. 696 bis c.p.c. al fine di accertare a mezzo c.t.u. quanto già lamentato in via stragiudiziale. Al C.T.U. incaricato, ing. , è stato posto dal Persona_1
Tribunale il seguente quesito: “Provvedere all'accertamento dei vizi e difformità,
alla valutazione della loro gravità, alle loro cause, alla responsabilità degli
stessi, ai rimedi esperibili e al loro costo, nonché alla quantificazione dei danni
per quelli non più rimediabili, procurando di stimare la diminuzione del valore
delle singole proprietà esclusive e del Condominio ricorrente. In via alternativa
e/o congiunta ... di determinare il credito complessivo derivante dalla mancata
od inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte e comunque dal
fatto illecito della società convenuta tentando, ove Controparte_1
possibile, la conciliazione delle parti”. pagina 5 di 15 Il procedimento di istruzione ante causam si è concluso il 15.5.2023 col deposito della perizia, senza che le parti giungessero ad una conciliazione della lite.
Fallita la conciliazione nell'ambito del citato procedimento per a.t.p., con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. datato 28.12.2023, il solo signor Parte_1
, lamentando vari vizi, difetti, difformità e mancanza di qualità promesse
[...]
nell'appartamento acquistato il 25.9.2018, incluso nel “Blocco G”, conveniva in giudizio quale costruttrice-venditrice, nonché l'arch. CP_1 CP_6
quale direttore dei lavori e gli ingegneri e Controparte_8 CP_7
in qualità di progettisti, chiedendo (i) in via principale, la
[...]
risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento ex art. 1453
c.c. ritenendo sussistente l'ipotesi di aliud pro alio, con conseguente condanna alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno;
(ii) in via subordinata, la condanna dei resistenti al risarcimento del danno.
si costituiva con comparsa del 5.4.2024, chiedendo in via CP_1
preliminare la conversione del rito ex art. 281 duodecies, co. 1 c.p.c.; nel merito,
contestava integralmente le domande avversarie, eccependo anche la decadenza e la prescrizione del diritto fatto valere ed avanzava, per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, domande riconvenzionali nei confronti degli altri professionisti convenuti in giudizio, al fine di (i) sentire accertare la rispettiva percentuale di corresponsabilità della causazione dei danni lamentati dal ricorrente (laddove ritenuti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c.), con conseguente domanda di regresso,
nonché di (ii) ottenere nei loro confronti una pronuncia di condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale in caso di risoluzione del contratto di compravendita o di condanna della al pagamento di somme di CP_1
pagina 6 di 15 denaro in favore del ricorrente, in virtù dell'attività professionale svolta dagli stessi soggetti su incarico della deducente nell'ambito dei lavori.
Con comparsa di costituzione del 25.3.2024 si costituiva in giudizio l'arch. , eccependo l'improcedibilità dell'azione per mancato CP_6
esperimento della mediazione, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle domande formulate dal ricorrente, la decadenza e la prescrizione delle azioni nonché l'inutilizzabilità nei suoi confronti dell'elaborato peritale depositato dall'ing. nell'ambito dell'A.T.P. Nel Per_1
merito, contestava integralmente la fondatezza delle domande del ricorrente e ogni doglianza relativa al proprio operato.
Con comparsa di costituzione del 5.4.2024 si costituivano in giudizio l'ing. e l'ing. , eccependo in primis il Controparte_7 Controparte_8
difetto di legittimazione passiva sulle domande formulate dal ricorrente, in secondo luogo la decadenza e la prescrizione delle azioni nonché
l'inutilizzabilità nei loro confronti dell'elaborato peritale depositato dall'ing.
nell'ambito dell'A.T.P. Nel merito, contestavano integralmente la Per_1
fondatezza delle domande del ricorrente. Chiedevano, infine, il rinvio della prima udienza per poter chiamare in causa in manleva la propria compagnia assicurativa Controparte_5
Con provvedimento dell'8.4.2024 il Giudice, presto atto della richiesta avanzata dai resistenti e , li autorizzava la chiamata in CP_2 CP_8
causa di disponendo il differimento della prima udienza Controparte_5
al giorno 11.7.2024.
costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_5
costituzione del 25.6.2024, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente associandosi alle difese dei propri assicurati;
in via subordinata, chiedeva il pagina 7 di 15 contenimento della manleva entro le limitazioni ed esclusioni di polizza,
franchigie e scoperti.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il giorno 11.7.2024, il
Giudice, ritenuto sussistere un giustificato motivo, concedeva alle parti i un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria, con decorrenza dei medesimi dal 2.9.2024, riservando all'esito ogni decisione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Le parti depositavano nei termini le memorie integrative ex art. 281
duodecies, co. 4 c.p.c.
Successivamente il Giudice, con provvedimento del 4.10.2024, disponeva l'acquisizione formale del fascicolo del procedimento per A.T.P. n. 644/21 R.G.
e, “ritenuta la causa già matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti, delle eccezioni formulate e della produzione documentale effettuata”, fissava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione della causa l'udienza del 7.3.2025, ore 11.30, concedendo alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.
Le domande come formulate da parte ricorrente sono infondate e vanno,
pertanto, rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente ha chiesto un risarcimento parametrato anche sulle parti comuni, secondo la propria quota millesimale, egli non ha tuttavia alcuna legittimazione a dolersi anche per le parti comuni, neppure pro quota, come, peraltro, chiarito dall'unanime giurisprudenza tanto di legittimità (cfr. Cass. sez. II, 23/05/2012, n. 8173) quanto di merito (cfr.
Trib. Ivrea sez. I, 14/09/2022, n. 969; Trib. Ancona, sez. II, 19/07/2022, n. 911;
Trib. Lucca sez. I, 05/06/2019, n. 895; Trib. Arezzo, 29/01/2016, n. 102). pagina 8 di 15 L'oggetto del presente giudizio va limitato ai soli vizi / difetti / mancanze di qualità riguardanti l'unità abitativa in proprietà esclusiva del ricorrente.
Va poi osservato che tutte le parti resistenti, costituendosi, hanno sollevato ed eccepito la decadenza e la prescrizione delle azioni proposte dal ricorrente, ma ciò nonostante quest'ultimo, negli scritti successivi, non ha dato prova, o chiesto di provare la tempestività della denuncia del vizio (o della mancanza di qualità) nonché dell'iniziativa giudiziale assunta.
Nella prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c. il ricorrente si è
limitato, infatti, ad affermare che:
- l'amministratore condominiale “ha denunciato l'apparire delle prime problematiche con pec del 19.3.2020”;
- è seguita poi un'ulteriore pec di denuncia “anche di nuovi vizi e difformità emersi” a mezzo del legale in data 15.3.2021;
- è stato poi avviato in data 20.3.2021 il ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c., pag. 3),
senza tuttavia produrre nuovi documenti né formulare appositi capitoli di prova orale.
Parte ricorrente ha fatto solo un generico e astratto riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in punto decadenza e prescrizione dell'azione ex
art. 1669 c.c.
Il riferimento è generico e astratto perché parte ricorrente non ha allegato in modo preciso per quale motivo gli asseriti difetti dovrebbero essere considerati gravi [ a pagina 7 dell'atto introduttivo la parte si era limitata ad affermare “è di una chiarezza cristallina che l'alto numero ed estensione dei vizi
e difformità accertati, configuri difetti che compromettono pesantemente il
normale godimento e quindi debbano definirsi gravi alla luce della lettura della norma conformemente orientata della giurisprudenza di legittimità”], e, pagina 9 di 15 soprattutto, perché non tiene conto degli esiti della CTU svolta in sede di ATP
dalla quale emerge inequivocabilmente che gli asseriti vizi riguardanti la proprietà esclusiva del non sono gravi [cfr. quanto afferma l'ing. Parte_1
alle pagine 67 e ss. del proprio elaborato]. Per_1
In altri termini il CTU non ha mai affermato che le problematiche riscontrate pregiudicano e/o potrebbero in futuro pregiudicare in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile, che, infatti,
risulta utilizzato e abitato dal ricorrente dal 2018 ad oggi senza soluzioni di continuità.
D'altronde è lo stesso ricorrente [parte onerata] che non allega in che cosa consisterebbero queste gravi difetti/difformità tali da non consentirgli di poter utilizzare l'immobile per usi abitativi, tanto da ipotizzare la sussistenza di un aliud pro alio.
Chiarito che le problematiche lamentate da parte ricorrente con riferimento alle parti di esclusiva proprietà non possono essere inquadrate nei gravi vizi di cui all'art. 1669 c.c. e che, pertanto, nella qualità di acquirente, non ha azione ex art. 1667 c.c. nei confronti del venditore: la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo.
L'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667
e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 26574 del 2017). pagina 10 di 15 Parte ricorrente ha affermato, poi, trattarsi di un'ipotesi di aliud pro alio,
ma tale ricostruzione non tiene conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza sul punto: si ha consegna di aliud pro alio, quando la cosa venduta appartiene ad un genere del tutto diverso da quello della cosa consegnata, ovvero presenta difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (C. 36360/2022; C. 5202/2007; C.
686/2006; C. 14586/2004; C. 18757/2004; C. 13925/2002; C. 5153/2002; C.
2659/2001; C. 10188/2000; C. 2712/1999; C. 4899/1998; C. 1038/1998; C.
844/1997; C. 244/1997; C. 5963/1996; C. 593/1995; C. 8537/1994; C.
1866/1992; C. 13268/1991; A. Roma 29.5.2008).
Nel caso di specie non è dato comprendere - né sulla base delle allegazioni della stessa parte ricorrente né sulla base delle risultanze della CTU –
come si possa affermare che il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo in ipotesi ad un genere diverso, si dovrebbe rivelare funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta….ma parte ricorrente lo continua ad abitare in modo ininterrotto dal 2018 [circostanza pacifica], senza aver rappresentato in atti di aver sopportato nel tempo limitazioni nella fruibilità, nel godimento del bene stesso o di alcune sue parti.
Parte ricorrente ha dedotto, poi, che l'immobile acquistato da CP_1
sarebbe privo di abitabilità: l'attestazione di agibilità risulta, peraltro, dal rogito di acquisto (cfr. doc.1 avversario, pag.8), ma il ricorrente sostiene che “avendo il
CTU ampiamente accertato che non un impianto è stato realizzato a norma, il
certificato è solo formalmente esistente e, dunque, da considerarsi tamquam non esset”.
Parte ricorrente anche in questo caso giunge a delle conclusioni
[“nessuno impianto è stato realizzato a norma”] non suffragate da alcun pagina 11 di 15 elemento oggettivo: leggendo la CTU le difformità riscontrate non sono né gravi né tantomeno generalizzate a tutti gli impianti [quali poi?] di proprietà esclusiva di parte ricorrente.
Tra l'altro ad abundatiam si osserva che in tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancanza del certificato di abitabilità configura, alternativamente, l'ipotesi di vendita di aliud pro alio qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili;
l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità
essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili;
oppure l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa ( C. 23604/2023).
Conclusivamente ha ragione, quindi, il patrocinio di parte resistente CP_1
quando afferma che “Ciò evidentemente in quanto nessuna delle problematiche
lamentate, se mai esistenti, potrebbe mai pregiudicare in modo grave (come
richiesto dalla giurisprudenza) il normale godimento o la funzionalità o
l'abitabilità dell'immobile. Prova ne sia che lo stesso ricorrente parla sempre e
solo di vizi, difetti, difformità, mancanza di qualità promesse o essenziali. Inutile ricordare a noi stessi, allora, che l'art. 1497 c.c., nel disciplinare i rimedi per la mancanza di qualità, rinvia alla decadenza ed alla prescrizione stabilite dall'art.
1495 c.c.”.
Il ricorrente ha acquistato la propria abitazione nel settembre 2018 e vi ha immediatamente trasferito la propria residenza.
La prima p.e.c. di denuncia di “problematiche” (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) è stata trasmessa in data 19.3.2020, a quasi 18 mesi dalla consegna pagina 12 di 15 dell'immobile (e dal trasferimento del signor con la propria famiglia Parte_1
all'interno del medesimo).
La seconda denuncia è stata trasmessa in data 15.3.2021, a quasi 30 mesi dalla consegna dell'immobile.
Sicché appare incontrovertibilmente decorso il termine di prescrizione previsto dall'art. 1495, co. 3 c.c., senza considerare che, stante la natura e la tipologia delle problematiche lamentate e in mancanza di allegazioni e/o prove di segno contrario, il diritto alla garanzia è venuto meno anche per decadenza ossia per la mancata denuncia entro otto giorni dalla scoperta.
Le predette ragioni portano non solo a rigettare tutte le domande come formulate da parte ricorrente nei confronti della venditrice , ma anche al CP_1
rigetto di tutte le domande come formulate nei confronti di tutti gli altri professionisti a vario titolo convenuti nel presente giudizio.
Si osserva che nei confronti dei professionisti convenuti [arch. CP_6
, ing. e ing. ] si pone, poi, una
[...] Controparte_7 Controparte_8
ulteriore [fondata] questione circa la loro carenza di legittimazione passiva con riferimento alle domande svolte, tanto in via principale quanto in via subordinata, da parta ricorrente con riferimento alle garanzie nascenti dal contratto di compravendita, rispetto al quale i professionisti convenuti sono del tutto estranei.
Invece, per quanto concerne la domanda di risarcimento formulata ai sensi dell'art. 1669 c.c., si osserva che valgono anche per convenuti professionisti tutte le ragioni precedentemente esposte con riferimento alla posizione della venditrice , con l'ulteriore osservazione che i professionisti, CP_1
prima del presente giudizio, non sono mai stati oggetto di denunce/richieste di interventi da parte del ricorrente, il quale, peraltro, non ha ritenuto di evocarli nel procedimento per ATP. pagina 13 di 15 Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte ricorrente con riferimento a tutte le altre parti processuali [compresa la terza chiamata la cui chiamata è conseguenza diretta delle domande svolte CP_5
da parte ricorrente nei confronti degli ing.ri e ] e vengono CP_2 CP_8
liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le attività e le fasi svolte per lo scaglione di riferimento da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte ricorrente nei confronti dei resistenti;
2) condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente
[...]
le spese legali del presente procedimento che si liquidano Controparte_1
in euro 759,00 per esborsi, e in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A.,
C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM
55/2014 e ss. modifiche;
3) condanna parte ricorrente a rifondere al resistente arch. CP_6
le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014 e ss. modifiche;
4) condanna parte ricorrente a rifondere ai resistenti ing. CP_7
e ing. le spese legali del presente procedimento
[...] Controparte_8
che si liquidano in euro 760,45 per esborsi, e in euro 8.433,00 per compenso,
oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari pagina 14 di 15 al 15% ex DM 55/2014 e ss. modifiche;
5) condanna parte ricorrente a rifondere alla terza chiamata
[...]
le spese legali del presente procedimento che si Controparte_11
liquidano in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014 e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 7 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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