Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
Il giudice d'appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantità. (Fattispecie relativa all'irrogazione della pena di trenta anni di reclusione per il reato di omicidio, nonostante l'avvenuto riconoscimento dell'equivalenza tra le contestate aggravanti e le attenuanti generiche).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1142 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1142 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: PISTORELLI LUCA SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: Falcini Franco, nato a Genova, il 28/1/1960; avverso la sentenza dell8/6/2011 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del1 18 giugno 2011 la Corte d'appello di Bologna confermava la condanna di Falcini Franco per il reato di lesioni gravi per aver lo stesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 8405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8405 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 54
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 034780/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di L'AQUILA;
nei confronti di:
1) OR EV N. IL 04/12/1954;
avverso SENTENZA del 19/11/2007 CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. D'Ambrosio V. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato e per l'accoglimento di quello del P.G.;
udito il difensore avv. Marino P. che ha richiesto l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto di quello del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 19.11.2007 la Corte d'assise d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della pronuncia 13.12.2006 della Corte d'assise di Chieti, dichiarava RE EV colpevole del reato a lui ascritto di concorso in omicidio premeditato e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti, lo condannava alla pena principale di anni 24 di reclusione ed a quelle accessorie di legge.
L'accusa a suo carico è di essere stato il mandante dell'omicidio di NE DO, delitto eseguito materialmente da AC CO e AV NR, commesso la notte del 15.07.1994 in Montesilvano. Premetteva la Corte come fosse certo, per plurimi elementi, che fosse stata operante, all'epoca, in Pescara, un'associazione criminale capeggiata dal RE ed alla quale presero parte sia il AC che il AV, dedita soprattutto a traffici di droga. Doveva poi essere rilevato come costoro avessero reso dichiarazione accusatoria contro il RE, indicato quale mandante dell'omicidio del NE, nel corso di incidente probatorio il 16.03.2004 davanti al Gip di Pescara, rendendo versione conforme quanto alle modalità dell'accordo criminoso, al reperimento dell'arma ed al movente (indicato nella convinzione del RE che il NE fosse confidente di Polizia). Orbene, respingendo le doglianze dell'appellante, la Corte aquilana riteneva che le dichiarazioni dei due predetti collaboranti superassero il dovuto vaglio : - entrambi apparivano soggettivamente credibili per le loro ampie ammissioni;
- vi era attendibilità intrinseca: il RE, in realtà un confidente, autore della soffiata che aveva portato in carcere AC IL (fratello di CO), aveva interesse ad accreditare tra i suoi sodali l'idea che NE fosse un confidente, per sbarazzarsi di un soggetto ritenuto inaffidabile e per allontanare da sè il sospetto che il confidente fosse lui;
- non risultavano motivi di astio o vendetta;
- i percorsi collaborativi dei due risultavano coerenti e privi di interesse. Le due dichiarazioni, in quanto convergenti e conformi nel nucleo essenziale, potevano fungere di riscontro reciproco. Riscontro notevole si aveva poi da un lato in base al movente, dall'altro in forza delle dichiarazioni del Dirigente della Squadra Mobile di Pescara dell'epoca che aveva riferito come il RE, a due ore di distanza dall'omicidio, gli ebbe ad indicare "N (soprannome del AC CO) quale autore dell'omicidio in questione. Tale circostanza convergeva obbiettivamente con il suo ruolo di mandante, anche perché di tale conoscenza esso RE, che pure ammetteva di aver fatto siffatta confidenza, non aveva saputo dare spiegazione alternativa. Respinte le prospettazioni critiche difensive in ordine a spontaneità ed autonomia delle dichiarazioni, rilevava la Corte territoriale come i contributi dei due si fossero accresciuti nel tempo, e non fossero contraddittori, dopo la loro decisione di collaborare. In definitiva vi era prova piena della responsabilità del RE quale mandante dell'omicidio del NE. Ciò posto, rilevavano i giudici dell'appello come la pena inflitta in primo grado (anni trenta di reclusione, in presenza di generiche equivalenti) fosse illegale, così determinandola in quella corretta di anni 24, pur in difetto di appello sul punto e pur affermandosi che l'art. 597 c.p.p. non consentirebbe tale operazione.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica dell'Aquila che l'anzidetto imputato.
2.1 Il rappresentante dell'accusa motivava il gravame formulando deduzione per violazione di legge:
- erroneamente era stata corretta d'ufficio la pena (da anni 30 ad anni 24 di reclusione), ancorché ciò fosse in astratto esatto, in difetto di impugnazione della parte privata sul punto, ed in mancanza di un simile potere ex art. 597 c.p.p.. 2.2 Il RE motivava l'impugnazione formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione:
a) errato giudizio di attendibilità soggettiva dei dichiaranti, chiamanti in correità, AV NR e AC CO, soggetti entrambi totalmente inaffidabili: AC aveva fatto accuse rivelatesi non fondate;
AV strumentalizzava le sue deposizioni al fine di ottenere benefici;
b) errata mancata valutazione delle contraddizioni tra i due predetti, proprio sulla fase decisoria del delitto e sulla provenienza dell'arma usata;
c) mancanza di spontaneità nella dichiarazione del AC che potrebbe essere stato spinto ad accusare RE, confidente dei carabinieri, sospettandolo di avere fatto la soffiata che era costata il carcere al fratello AC IL;
d) errata mancata considerazione del tempo trascorso - dieci anni - prima delle propalazioni eteroaccusatorie;
e) errata mancata valutazione in ordine alla circolarità della prova, posto che l'indicazione di RE quale mandante il AC afferma di averla ricevuta dal AV, dunque unica fonte reale;
f) insufficienza della partecipazione associativa quale ritenuto riscontro;
g) illogicità di avere fondato riscontro nel fatto che esso RE, all'epoca confidente degli inquirenti, avesse indirizzato le indagini verso i reali autori, ciò militando non certo per il suo ruolo di ipotetico mandante;
h) errata mancata considerazione delle divergenze tra le dichiarazioni dei chiamanti AC CO e AV NR, e quelle di ON IO e AC IL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Entrambi i ricorsi devono essere disattesi.
3.1 In priorità logica va esaminato dapprima il ricorso dell'imputato. Esso, manifestamente infondato in ogni sua prospettata argomentazione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.
Ed invero la decisione impugnata poggia su solide basi probatorie, correttamente valutate, e su motivazione coerente e logica, del tutto immune dai denunciati vizi.
Entrambi i giudici del merito, invero, con decisione conforme e quindi con motivazioni che - per costante giurisprudenza di questa Corte - tra loro si integrano, hanno fatto buon governo delle risultanze di causa, operando in particolare esame analitico e complessivo dei contributi soggettivi, pervenendo quindi a sintesi di condanna perfettamente conseguente a tale corretta valutazione. I rilievi critici del ricorrente sono, pertanto, palesemente privi di giuridica apprezzabilità. Le dichiarazioni eteroaccusatorie del AC e del AV sono state, invero, sottoposte a stringente vaglio secondo lo schema valutativo ex art. 192 c.p.p., comma 3, come ormai da tempo oggetto di interpretazione da parte di questa Corte di legittimità. La credibilità soggettiva dei due predetti collaboratori è stata ben valutata (piena e leale da sempre quella del AC, ben giustificata la genesi progressiva di quella del AV); in proposito le Corti del merito hanno ben spiegato l'assoluta mancanza - già sul piano meramente logico - di intenti diversi, in entrambi, da quelli di un onesto contributo di giustizia, dopo il loro allontanamento dalle dinamiche criminali del gruppo (capeggiato proprio dal RE) cui in passato avevano aderito. Altrettanto è a dire per i requisiti dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, correttamente scrutinati dai giudici del merito con ampio ed analitico vaglio logico. Le conformi sentenze, invero, hanno già esaminato le prospettazioni difensive - le stesse, in sostanza, riproposte in questa sede - dando ad ogni rilievo critico (sulle prospettate discrasie in particolare), adeguata e ben convincente risposta. Vanno dunque qui disattese tute le relative doglianze oggetto del ricorso, ove del tutto inesattamente si sostiene la mancata, o l'errata, valutazione da parte della Corte territoriale dei temi valutativi imposti dal duplice contributo probatorio. Di contro, occorre osservare come l'impugnata sentenza (come già quella di primo grado) abbia fatto giusto ed esplicito richiamo al principio giurisprudenziale della convergenza del molteplice, così come al connesso criterio valutativo che richiede la concordanza del nucleo essenziale dei narrati, specie quando - come nella presente vicenda processuale - delle rilevate distonie (marginali e di ben scarso rilievo complessivo) si possa dare adeguata spiegazione logica. Infine, in siffatta prospettiva, sono parimenti del tutto infondate le doglianze del ricorrente sia sul prospettato vizio della circolarità della prova, sia in merito ai ritenuti riscontri. Sul primo di tali profili, la sentenza impugnata fornisce ampia e convincente spiegazione atta ad escludere siffatta circolarità, anche sul rilievo - di evidenza documentale - che AC e AV non avevano avuto contatti in ambiente carcerario, così da escludere scambi di informazioni, o comunque concertazioni collusive, tra di loro. Sul secondo aspetto, non può non rilevarsi l'effettiva grande rilevanza del riscontro dato dalla deposizione del dr. Della Cioppa (già dirigente della Squadra Mobile di Pescara, all'epoca) in ordine alla rivelazione fattagli dal RE, nell'immediatezza, sull'omicidio NE (era stato "N, cioè il AC CO), così evidenziando la conoscenza di notizie che, non potendo altrimenti sapere, dimostravano la sua partecipazione al delitto, ed anzi proprio il suo ruolo di mandante dello stesso. A fronte di ciò, le relative doglianze difensive (ripetesi: le stesse già proposte e correttamente respinte nelle precedenti sedi processuali) peraltro avanzate in termini possibilistici, non possono non risultare palesemente inattendibili.
In definitiva il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratori di inammissibilità segue, ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
3.2 Passando ora all'esame del ricorso del Procuratore Generale dell'Aquila, in punto pena, occorre dichiarare l'infondatezza dello stesso. I rilievi mossi (la mancanza di gravame da parte dell'imputato ed i limiti di cui all'art. 597 c.p.p. avrebbero indotto l'immodificabilità della pena - all'evidenza errata - inflitta in primo grado) devono cedere a fronte del superiore principio, di rango costituzionale, della legalità della sanzione. È del tutto pacifico, invero, che le riconosciute attenuanti generiche, sia pur con giudizio di equivalenza, imponevano - per il contestato delitto di omicidio volontario (così abbattuta l'aggravante) - pena non superiore ad anni 24 di reclusione. La riconduzione della pena concreta nell'ambito dello schema legale, pur in mancanza di specifico motivo di appello sul punto, deve ritenersi operazione non solo consentita dall'ordinamento, ma dovuta (con ciò dandosi interpretazione costituzionalmente orientata al sistema delle impugnazioni), posto che il giudizio di secondo grado tende di per sè - ed è funzionalizzato - non solo alla migliore giustizia sostanziale della decisione, ma anche alla correzione degli errori di diritto che la prima sentenza ex se denunci su aspetto fondamentale, anzi sul momento conclusivo, dell'intero iter decisionale. L'intero sistema processual-penalistico, invero, non sopporta l'irrogazione di pena illegale, per i fondamentali principi costituzionali di libertà che ne sono sottesi, e per il principio del favor rei che, altrimenti, risulterebbe in concreto vanificato. Risulta così corretta la decisione dei giudici di secondo grado che hanno inteso superare la rigidità del sistema devolutivo alla luce del superiore principio della legalità della pena, così correggendola entro i limite di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G..
Dichiara inammissibile il ricorso del RE e condanna lo stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009