Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme relative alle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (articoli 581, lettera c), e 591, comma primo, lettera c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (La Corte ha altresì osservato che, neppure tra le facoltà attribuite al giudice di appello dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. può farsi rientrare, in mancanza di specifico motivo di gravame dell'interessato, la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato, giacchè lo stesso potere di effettuare il giudizio di comparazione tra le circostanze, ivi previsto, è pur sempre subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di nuove circostanze attenuanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2004, n. 46584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46584 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 06/10/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1298
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 010284/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN NI, N. IL 28/09/1946;
avverso SENTENZA del 18/12/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. Mauro Gionni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA NT veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per rispondere del reato di cui all'art. 589 del codice penale, perché, nella qualità di titolare della ditta incaricata dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di uno stabile, e datore di lavoro di LI Dino, per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, aveva cagionato il decesso del LI: questi era al lavoro su una impalcatura a due piani, non ancorata a parti stabili dell'edificio da ristrutturare e priva di parapetti, e, mentre era intento a sistemare una trave, era precipitato al suolo riportando lesioni personali di tale gravità che ne avevano causato la morte. Il Tribunale dichiarava il LA responsabile del delitto ascrittogli e, in concorso con le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi sette di reclusione per il delitto, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, e di lire 2.000.000 di ammenda per le violazioni della normativa antinfortunistica;
il Tribunale disponeva altresì la trasmissione degli atti al P.M. per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti anche del committente dei lavori appaltati al LA, GL AN proprietario dello stabile da ristrutturare.
A seguito di gravame ritualmente interposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Ancona, per la parte che in questa sede rileva ed in risposta alle deduzioni dell'appellante, confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice in ordine al delitto di omicidio colposo e pronunciava declaratoria di estinzione delle contravvenzioni per intervenuta prescrizione. Quanto alla condanna in relazione alla morte del LI, la Corte distrettuale motivava il proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: A) al momento del fatto, come accertato dal primo giudice sulla scorta delle risultanze processuali, il LI non indossava la cintura di sicurezza ed era intento al lavoro su ponteggi non ancorati a parti stabili dell'edificio e privi di parapetto;
B) il camion e la gru, utilizzati per il posizionamento della trave che il LI avrebbe dovuto sistemare, erano stati manovrati dallo stesso imputato il quale, allorquando il LI era poi caduto, si trovava sotto il ponteggio ed era intento a rimettere a posto la gru che aveva ormai esaurito la sua funzione;
C) alcun dubbio sussisteva circa la veste del LA quale titolare dell'impresa cui erano stati appaltati, dal proprietario dello stabile da ristrutturare, i lavori;
D) non era credibile quanto riferito dall'imputato circa l'avvenuta rimozione, effettuata da qualcuno imprevedibilmente ed a sua insaputa, di un preesistente parapetto di protezione;
ed invero, un teste, ritenuto già dal primo giudice pienamente attendibile, aveva riferito che quella protezione era stata rimossa al fine di poter eseguire i lavori richiesti: di tal che il LA - titolare della ditta, responsabile della sicurezza dei lavoratori, organizzatore dei lavori in prima persona e presente sul posto - era ben consapevole di quella situazione ed aveva quindi scientemente consentito che il LI lavorasse su un ponteggio privo di protezione;
E) sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dal fratello dell'imputo, e degli accertamenti eseguiti dall'Ispettore di LIzia sul posto, era risultato che il LA, allorquando il LI era precipitato al suolo, si trovava al di sotto del ponteggio a rimettere a posto la gru che egli stesso aveva azionato per il posizionamento della trave che il lavoratore avrebbe dovuto poi sistemare sull'edificio; F) in ogni caso, pur a voler ammettere un momentaneo allontanamento del LA dal cantiere - circostanza peraltro assolutamente indimostrata - parimenti l'imputato non sarebbe stato esente da responsabilità, essendo ben consapevole della natura dei lavori in atto quel giorno nel cantiere e non potendo ignorare i gravissimi rischi ad essi collegati;
G) parimenti irrilevante, ai fini della responsabilità del LA, sarebbe stato un eventuale malore del lavoratore - quale causa della perdita dell'equilibrio - atteso che la finalità della normativa antiinfortunistica è quella di proteggere i lavoratori anche da eventi riconducibili a fatti accidentali;
H) quanto al trattamento sanzionatorio, "nulla quaestio" non avendone l'appellante, con il gravame, censurato l'entità.
Ricorre per Cassazione l'imputato ribadendo, con censure dedotte sotto il duplice profilo della violazione di legge e vizio motivazionale, le argomentazioni sottoposte al vaglio del giudice dell'appello per quel che concerne l'affermazione di colpevolezza. Dette doglianze possono così riassumersi: 1) sarebbe stato il committente ad ingerirsi di fatto nell'organizzazione dei lavori, svolgendo attività di direzione del cantiere, con conseguente sua esclusiva responsabilità; 2) non sarebbe stata acquisita alcuna prova certa che l'imputato era titolare della ditta, non essendo egli neanche iscritto alla Camera di Commercio;
3) la protezione del ponteggio era stata regolarmente predisposta, ma era stata rimossa imprevedibilmente da qualcuno, la cui condotta, da considerarsi assolutamente anomala, era stata sufficiente a determinare da sola l'evento; 4) la Corte territoriale non avrebbe comunque operato una ricostruzione della dinamica dell'infortunio in termini di certezza. Il ricorrente si duole poi anche del trattamento sanzionatorio, evidenziando al riguardo che la Corte di merito, pur in mancanza di specifiche ed esplicite censure in punto di pena, avrebbe errato nel non prendere in esame l'entità della sanzione, avendo il primo giudice concesso ed applicato le attenuanti generiche senza tuttavia operare il doveroso giudizio di comparazione, tra le attenuanti generiche e l'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica, che avrebbe certamente inciso sulla determinazione della pena;
secondo il ricorrente, il quale in proposito cita un precedente della giurisprudenza di legittimità, la sua richiesta di assoluzione, avanzata con l'impugnazione, sarebbe stata implicitamente comprensiva di una subordinata istanza di riduzione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
La denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta colpevolezza risulta basata su censure che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell'appello, tendono per lo più ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, etc. - deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, N. 4115/96, RV. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite (Sez. Un. N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074). Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi diffusi e puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, condotta del dipendente, nesso causale) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la violazione di legge contestata all'imputato. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale. È solo il caso di aggiungere, in relazione alla deduzione del ricorrente circa un malore del LI quale possibile causa della caduta del LI stesso dall'alto, che secondo il consolidato indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, "le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo" (in termini, Sez. 4, n. 114/86, ud. 6/5/1985, RV. 171538). Infondata è anche la censura concernente il trattamento sanzionatorio. Ed invero, in mancanza di qualsiasi doglianza in ordine alla dosimetria della pena con i motivi di appello, correttamente la Corte territoriale ha omesso qualsiasi valutazione al riguardo, nel rispetto del generale principio devolutivo previsto in materia di impugnazioni. Non appare condivisibile l'assunto difensivo secondo cui l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità sarebbe stata implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio: ed invero, l'infondatezza di tale tesi deriva non soltanto dal principio devolutivo, ma anche dalle norme relative alle formalità dell'impugnazione che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, la specificità dei motivi (artt. 581 e 592 c.p.p.). Nè, tra le facoltà attribuite al giudice dell'appello dal quinto comma dell'art. 597 c.p.p., può farsi rientrare, in mancanza di specifico motivo di gravame dell'interessato, la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato; per quel che concerne il bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti, il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della disposizione appena citata è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di nuove circostanze attenuanti (sul punto, cfr. Sezioni Unite, n. 7346/94, ud. 16/3/1994, RV. 197700): situazione questa che non si è verificata nella concreta fattispecie. Quanto al precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente, noto ai Collegio, trattasi di indirizzo interpretativo rimasto isolato e contrastato dal prevalente orientamento delineatosi in materia nella giurisprudenza dei legittimità, cui il Collegio ritiene di dover senz'altro aderire per le ragioni innanzi indicate (così, "ex plurimis": Sez. 4, n. 11875/94, RV. 200404; conf. Sez. 1, n. 3658/95, RV. 201941). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004