Sentenza 10 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concederla d'ufficio, pur quando ne sia stata fatta richiesta dalla parte nel corso o al termine del giudizio d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2005, n. 44029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44029 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1978
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 05881/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RA AC nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 12/05/2004 dalla Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 12/02/2003 il Tribunale di Avellino dichiarava DE RA AC responsabile in concorso con altri di ricettazione di un'autovettura e con le attenuanti generiche lo condannava alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione e di E. 500,00 multa. Con pronuncia 12/45/2004 la Corte di appello di Napoli qualificava il fatto siccome furto ex artt. 624, 625 c.p., n. 2, 5, 7 e, con le generiche dichiarate equivalenti, determinava la sanzione in mesi 6 di reclusione e E. 200,00 di multa.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge per omesso accoglimento della richiesta difensiva di applicazione pena ex L. n. 689 del 1981, art. 53 in luogo del beneficio di cui all'art. 163 c.p.. La denuncia è inammissibile perché nell'atto di appello non fu proposta istanza in tal senso, non rilevando quella tardivamente avanzata solo in sede di conclusioni. Al proposito va ribadito che il giudice di appello, non investito nei motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concedere la stessa anche se richiesta dalla parte nel corso o al termine del giudizio (Cass. 05/03/1997 n. 2039 RV. 208671; Cass. 15/09/2000 n. 0 9704 RV. 217644; Cass. 10/01/1998 n. 00 166 RV. 209438;
Cass. 18/09/2002 n. 31024 RV. 222313). S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500,00 euro.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500,00 euro. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005