Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
02 723/ 03 NN ME DE POP ITALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.17766/00 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Cron.6483 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott. Attilia CELENTANO Consigliere Ud.
3.12.02 Dort. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere SEN TENZA sul ricorso proposto da. IN LUTG), elettivamente domiciliato in Roma alla via Cicerone, 44 presso l'avv. Bruno Aguglia, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro 1.N.P D.A.P., in persona del presidente dott. Rocco Familiari, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria presso l'avv. Antonio Bova. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.19541 del 18.10.1999, reg. gen. n. 32239/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons Fernando Lupi;
Udito l'avv. Bova, Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18.10.1999 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da NI LU nei confronti dell'INPDAP, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando la non commutabilità nell'indennità premio di servizio dell'anticipazione di lire 35.000 sugli aumenti stipendiali, rilevando in motivazione che essa non rientrava tra le voci, comprese nella nozione di retribuzione contributiva ristretta di cui all'art.30 della legge n. 131 del 1983, che costituiscono la base di calcolo dell'indennità. Osservava, inoltre, che se si considerano detti acconti come miglioramenti retributivi definitivi gli stessi erano nulli perché in contrasto con la legge n. 93 del 1983 che vieta all'art. 11 l'erogazione di trattamenti retributivi integrativi. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo il NI, resiste con controricorso l'INPDAP. -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo il ricorrente, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.4 ed 11 della legge n. 152 del 1968, 15 della legge n. 1077 del 1959 e 30 della legge n.131 del 1983 in rel. art.360 nn.3 c.p.c., assumeva che l'integrazione dello stipendio prevista dalla delibera n 1676 del 25.5.1984 ha natura retributiva per i caratteri della fissità continuatività e che l'interpretazione del concetto di stipendio è data dall'art.30 della legge n.131 del 1983 che comprende tutti gli elementi fissi e continuativi dovuti per l'attività lavorativa. Aggiungeva che il divieto di trattamenti integrativi di cui all'art. 11 della legge n.93 del 1983 è rivolto agli enti datori di lavoro e non ai lavoratori e che doveva essere il Ministero del Tesoro ad intervenire presso le amministrazioni che non rispettano i limiti e che il versamento dei contributi sugli aumenti legittimava il diritto dei lavoratori. Le censure sono infondate. La questione, se gli acconti su futuri miglioramenti stipendiali siano compresi nella voce stipendio secondo l'interpretazione restrittiva datane dalle SS. UU. con sentenza n.3673 del 1997, è assorbita dal rilievo che detti acconti sono stati illegittimamente concessi in violazione dell'art. 11 della legge n.93 del 1983 che fissava il divieto per le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici di concedere trattamenti integrativi non previsti dalla contrattazione collettiva del settore e del comparlo. -3- 11 ADDIT VITIO ISNES IV OLLINIG O IN TETA VISQANI YA JINASI X Decidendo su controversia promossa da altro dipendente del Comune di Roma ed in relazione alla medesima delibera di cui alla presente causa questa Corte con sentenza n. 12072 del 2001 ha fissato il principio: "Ai fini del calcolo della indennità di fine servizio, già erogata dall'INADEL, cui è succeduto l'INPDAP, non sono computabili i compensi percepiti illegittimamente". Condividendo questi principi, che sono assorbenti delle altre questioni proposte, il Collegio e rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 13 , oltre € 1.300,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2002 Il Presidente Il Consigliere est Gizmo Cizrel Femetery. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 FEB. 2003 Oggi, CELLIERE