Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel caso in cui l'impresa assicuratrice sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore del responsabile (D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978), risponde nei confronti del danneggiato anche del maggior danno derivante dalla condotta defatigatoria posta in essere, e per tale obbligazione non opera il limite del massimale di cui all'art. 21 della legge n. 990 del 1969.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SEGRETO NI - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. CHIARINI IA Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE OM DI ASSICURAZIONI SOC.p.a., in liquidazione Coatta Amministrativa con sede in Roma, in persona del Commissario Liquidatore p.t. avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO IA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL UI, TA SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell'avvocato ANNA MOLLE, difesi dall'avvocato RI PICA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
ES AN, ER IA, ES IL, EU GI, SO RI, SO ME, IN NO, NV PA, IN LE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 02093/00 proposto da:
ES AN, in proprio e nella qualità di tutore del figlio IT OS, nonché ER IA, ES IL, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE ERITREA 91, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO IAIONE, difesi dagli avvocati MARCO PROVERA, AN NAPOLITANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
RE OM ASSICURAZIONI SPA in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore p.t. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO IA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
SO RI, SO ME, EU GI, NV PA, IN LE, JA UI, TA SA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 732/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Quarta Civile, emessa il 12/11/1999 e depositata il 10/03/99 (RG. 584+605/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. IA Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato PROVERA MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati nel giugno 1990 NI OS, in proprio e nella qualità di tutore del figlio IT;
LG NG;
OS VI;
ME SE;
AS RI, UT PA e AS LE, nella qualità di eredi di AS CA;
IA UI e LE MA, nella qualità di eredi di IA IO, convenivano dinanzi al Tribunale di Viterbo MA e CO OR, nella rispettiva qualità di proprietario e conducente dell'auto Simca Talbot, su cui erano trasportati IT OS, AS CA e IA IO, assicurata con la s.p.a Compagnia NA Assicurazioni, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, che si riservavano di quantificare, a causa del gravissimo incidente verificatosi il 28 febbraio 1988, determinato dalla velocità dell'auto e dall'imperizia del guidatore, che usciva fuori strada ed andava a sbattere contro un albero, cagionando la morte di AS CA e IA IO, e fratture multiple a OS IT, entrato poi in coma ormai cronico, e postumi permanenti ad esso ME SE.
La compagnia di assicurazione eccepiva che il massimale di polizza, ammontante a L. 700.000.000, doveva esser ripartito proporzionalmente, ai sensi dell'art. 27 legge 1969 n. 990. Quindi il commissario liquidatore, nel riassumere il giudizio - interrotto a seguito della liquidazione coatta amministrativa (D.M. n. 19568 del 31 maggio 1993) - e nel dichiarare di esser autorizzato ai sensi dell'art. 9 legge 39/1977 a liquidare i danni per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, si costituiva in rappresentanza dello stesso, ed invocava i limiti di responsabilità stabiliti dagli artt. 19 e 21 legge 990/1969. OS NI e VI e LG NG si opponevano a tale limite per il comportamento defatigatorio dell'assicurazione prima e "dell'avente causa" dopo, che non solo non avevano messo a disposizione l'intero massimale di polizza, ma neppure avevano pagato la provvisionale concessa dal giudice, sì che era stato necessario esperire l'esecuzione coattiva per riscuoterla. Pertanto chiedevano che la Compagnia di assicurazione, in persona del commissario liquidatore, fosse condannata a pagare sulla somma risarcitoria gli interessi e la rivalutazione monetaria, anche ultramassimale, e tale domanda veniva reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni (8 febbraio 1995). La l.c.a. della Compagnia NA si riportava alla comparsa di riassunzione, precisando, in comparsa conclusionale, di operare quale impresa cessionaria del portafoglio, a norma dell'art. 4 d.l. 576/1978, convertito nella legge 738/1978, e di provvedere in tale veste alla liquidazione dei danni verificatisi prima del decreto di l.c.a. II Tribunale di Viterbo, con sentenza del 7 marzo 1996, attribuita la responsabilità esclusiva dell'incidente a CO OR sulla base del giudicato penale (art. 651 cod. proc. pen.), condannava in solido i convenuti - specificando che la NA Assicurazioni in l.c.a., nella qualifica di Fondo di garanzia per le vittime della strada, era obbligata nei limiti del massimale di polizza - a pagare, tra gli altri, a favore di IA UI e LE IA L. 60.000.000, oltre interessi legali con decorrenza dalla sentenza al saldo, e L.
8.500.000 per spese giudiziali;
L. 278.600.000 a favore di OS NI, nella qualità di tutore del figlio IT, oltre agli interessi con la stessa decorrenza e L. 17.500.000 per spese giudiziali;
L. 104.952.000 a favore di OS NI, LG NG ed OS VI a titolo di risarcimento del loro danno patrimoniale, e L. 120.000.000 a titolo di risarcimento di danno morale di detti genitori e L. 30.000.000 allo stesso titolo per la sorella VI, nonché L.
4.000.000 al mese per tutta la durata della malattia di IT OS, rivalutabili annualmente, e L. 17.500.000 per spese giudiziali. Interponeva appello principale la l.c.a. della NA, notificandolo ad OS NI il 18 febbraio 1997 presso il suo difensore, avv. Fiorentini, nominato dallo stesso, nella sua qualità di tutore del figlio IT, come difensore anche di questi, per: 1) illegittimità della condanna dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta oltre i limiti del massimale di legge (L. 500.000.000;
200.000.000 e 50.000.000), entro i quali soltanto poteva esser obbligata (art. 21 legge 24 dicembre 1969 n. 990), specificando poi che detto ammontare era da suddividere tra gli aventi diritto (art. 27 legge 990/1969) - a cui lo metteva a disposizione, detratte le provvisionali corrisposte - mentre per l'eventuale ulteriore credito i danneggiati dovevano domandare l'insinuazione nel passivo del procedimento amministrativo di liquidazione coatta;
2) irriconoscibilità del danno morale ai familiari dell'OS perché non era deceduto;
3) erroneità della liquidazione delle spese giudiziali per la famiglia OS, duplicazione di quelle riconosciute ad NI OS nella qualità.
Proponevano appello principale anche i OR per il riconoscimento della mala gestio dell'assicurazione e per l'ammontare dei danni liquidati senza idonea prova.
La l.c.a. della NA rilevava l'inammissibilità di questa nuova domanda e la mancata denuntiatio litis, ai sensi dell'art. 25 legge 1969/990, all'impresa designata.
OS VI, LG NG ed OS NI, nel costituirsi in proprio e nella qualità, proponevano appello incidentale, notificandolo anche all'Assitalia, quale impresa designata ai sensi dell'art. 20 legge 990/1969, per ottenere, tra l'altro, in via principale, la condanna della compagnia di assicurazione a risarcire loro i danni secondo la maggiore somma tra quella del massimale di polizza e quella del massimale di legge;
in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale dei OR sulla riliquidazione del danno di OS IT, per la valutazione di esso in base al reddito che avrebbe presumibilmente ricavato se avesse espletato un'attività lavorativa, anziché sul triplo della pensione sociale. Ribadivano, in contrapposizione al primo motivo di appello dell'assicurazione in l.c.a, la mala gestio dell'impresa di assicurazione per non aver messo a disposizione il massimale di polizza, e perciò la conseguente responsabilità ultramassimale anche del Fondo di Garanzia.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 10 marzo 1999, rigettava il primo motivo di appello della l.c.a. affermandone il comportamento defatigatorio, ovvero per non aver provato che il ritardo nel pagamento non le era imputabile, e quindi la dichiarava responsabile oltre il massimale di polizza per interessi, rivalutazione monetaria e spese, affermandone l'opponibilità all'impresa designata quale successore ope legis.
Precisava in particolare che il giudizio instaurato nei confronti dell'assicurazione in bonis poteva proseguire, ai sensi degli artt. 19 e 25 legge 990/1969 e 9 e 13 D.L. 857/1976, convertito in legge 39/1977, nei confronti della liquidazione coatta per ottenere una sentenza avente efficacia di pronuncia di accertamento della responsabilità da opporre all'impresa designata - o cessionaria - nei limiti e alle condizioni dell'art. 25, secondo comma, legge 990/1969. Respingeva altresì il secondo motivo di appello della l.c.a. NA perché era da riconoscere il danno morale diretto dei prossimi congiunti di OS IT, ancorché non deceduto, stanti le sue condizioni di vita vegetativa, ed accoglieva soltanto il terzo motivo dell'appello principale riducendo le spese giudiziali in complessive L. 17.500.000, rilevando l'unicità dell'attività defensionale per i congiunti dell'incapace e per quest'ultimo, previa considerazione del numero dei rappresentati e della complessità del lavoro svolto.
Rigettava poi l'appello di CO OR perché la doglianza sulla liquidazione dei danni di OS NI era generica, mentre la mala gestio dell'assicurazione poteva giustificare la rivalsa dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ma non perciò limitare la responsabilità del danneggiante verso i terzi. Dichiarava pertanto assorbito l'appello incidentale condizionato degli OS.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione la Compagnia NA di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa con sei motivi di ricorso, cui resistono IA UI e LE MA nonché NI OS, in proprio e nella qualità, NG LG e VI OS, che propongono altresì ricorso incidentale, a cui resiste la Compagnia NA di Assicurazioni.
Controricorrono IA UI e LE MA, mentre non si sono costituiti OR CO e MA;
AS RI ed LE, e UT PA e ME SE. I ricorrenti incidentali hanno inoltre depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale della s.p.a. Compagnia NA Assicurazioni in l.c.a. e di quello incidentale di NI OS, in proprio e nella qualità, nonché di NG LG e VI OS, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., investendo la medesima sentenza.
2. - Con il primo motivo "preliminare" la s.p.a. NA Assicurazioni in l.c.a. deduce "Inammissibilità della domanda. Violazione di legge ed omessa e contraddittoria motivazione: art. 360 nn. 3 e 5 epe in relazione all'art. 25, secondo comma, legge 24 dicembre 1969 n. 990". Nel maggio del 1993, pendente il giudizio di primo grado, la Compagnia NA di Assicurazioni era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e quindi le domande risarcitorie potevano esser fatte valere nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, a norma dell'art. 19 legge 990/1969, previa osservanza del disposto di cui all'art. 25, secondo comma, della stessa legge, ma dei relativi adempimenti non vi era prova. Pertanto sia la sentenza di primo grado, sia quella di secondo grado, non erano opponibili ne' all'impresa designata ne' alla liquidazione coatta amministrativa, mentre la deroga prevista dall'art. 9 della legge 39/1977 della legge fallimentare (art. 194 e segg.) per accertare ed insinuare nel passivo i pretesi crediti, era rigorosamente condizionata all'opponibilità della sentenza all'impresa designata.
Il motivo è infondato.
La questione dell'inammissibilità della domanda nei confronti della NA Assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per difetto di legittimatio ad causam della stessa è di carattere processuale, e quindi la Corte ha il potere-dovere di esaminare gli atti.
Come già evidenziato - e confermato dalla stessa esposizione dei fatti di causa contenuta in ricorso - a seguito dalla liquidazione coatta amministrativa il commissario liquidatore della società NA di Assicurazioni, citata in bonis, ha riassunto il processo. Nei confronti di costui esso poteva proseguire, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 per l'accertamento giudiziale del credito, in deroga agli artt. 207 e 209 legge fallimentare (secondo i quali dopo l'apertura del procedimento di liquidazione coatta al creditore è preclusa l'azione individuale per il riconoscimento del suo credito fino al termine della procedura amministrativa di accertamento dei crediti da parte del commissario giudiziale, (dinanzi al quale soltanto possono proporsi le istanze creditorie per la verifica del passivo). A ciò si aggiunge che detto commissario, nell'atto di riassunzione, ha affermato che la l.c.a. era stata incaricata di operare quale impresa cessionaria del portafoglio, a norma degli artt. 1 e 4 della legge 738/1978, con il conseguente compito di provvedere direttamente, per tutto il territorio nazionale, in rappresentanza dell'INA - gestione autonoma del fondo di garanzia - alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. Se così è, non vi è dubbio alcuno sulla sua esclusiva legittimazione, attiva e passiva, nella veste di rappresentante sostanziale e processuale del Fondo di Garanzia (Cass. S.U. 10495/1996), a cui è conseguentemente opponibile la sentenza di condanna (ed infatti il Tribunale aveva condannato la compagnia NA al risarcimento dei danni subiti dai danneggiati "nella qualifica di Fondo di garanzia per le Vittime della Strada").
Se invece per la liquidazione dei sinistri è stata designata un'impresa ai sensi dell'art. 20 legge 990/1969, la l.c.a. della NA non ha interesse, non essendo essa l'impresa designata, a lamentare la pretesa violazione dell'art. 25, secondo comma, della legge 990/1969 (onere peraltro nella specie adempiuto dagli OS
- LG avendo notificato la comparsa di risposta in appello e l'appello incidentale alla s.p.a. Assitalia, indicata quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di Garanzia).
3. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "Violazione di legge: art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 345 epe e 21 legge 24.12.1969 n. 990". Il giudice di primo grado, sia nella parte motiva che dispositiva, aveva contenuto la responsabilità dell'assicurazione nel massimale di polizza. Invece i giudici di appello, equivocando anche sul motivo di impugnazione, l'avevano condannata ultramassimale per mala gestio malgrado ne' danneggiati ne' assicurati avessero avanzato, implicitamente o esplicitamente, nessuna richiesta in tal senso - salvo la generica domanda dell'assicurato OR, avanzata per la prima volta in appello, e perciò da dichiarare inammissibile in quanto nuova - mentre la responsabilità per mala gestio deve esser formulata autonomamente rispetto alla domanda di rivalutazione ed interessi della somma risarcitoria e deve esser adeguatamente provata. In fatto l'affermato comportamento defatigatorio dell'assicurazione non esisteva, avendo invece chiesto, fin dal primo grado, soltanto di ripartire il massimale tra gli aventi diritto in proporzione dei rispettivi danni subiti, mentre in appello aveva messo a disposizione il residuo massimale. La censura denunzia un error in procedendo da parte dei giudici di appello e quindi occorre esaminare gli atti del processo. Come evidenziato in narrativa NI OS, in qualità di rappresentante legale del figlio IT, fin dalla comparsa di risposta all'atto di riassunzione del giudizio di primo grado, aveva chiesto la condanna dell'assicurazione al risarcimento del danno oltre i limiti del massimale, ai sensi dell'art. 1224 primo e secondo comma c.c., per il ritardo colpevole della medesima (ed. mala gestio impropria), che non soltanto non aveva messo a disposizione dei danneggiati il massimale di polizza, ma non aveva neppure adempiuto all'obbligo di pagare la provvisionale disposta dal giudice se non dopo l'avvio dell'azione esecutiva in suo danno. Tale domanda è stata poi espressamente richiamata nel foglio allegato alle conclusioni di primo grado e svolta nella relativa comparsa conclusionale e poi nell'atto di appello incidentale e quindi è stato rispettato il principio secondo il quale, essendo fondata su un fatto illecito diverso rispetto al sinistro da circolazione stradale - e cioè sul ritardo colpevole dell'assicurazione nell'adempiere il suo debito - deve esser proposta autonomamente.
Quanto alla valutazione del comportamento defatigatorio dell'assicurazione, la motivazione dei giudici di appello è congrua e conforme ai principi secondo i quali il criterio per valutare la mala gestio è la probabilità dell'esito della lite, in base alle circostanze relative al caso specifico, considerate ex ante, secondo la diligenza media propria di un assicuratore, da valutare fino al limite della colpa lieve, tenendo conto dei dati obbiettivi conosciuti (Cass. 2001/ 7557), mentre l'incapienza del massimale non costituisce causa giustificativa del ritardo nel pagamento o nella messa a disposizione di esso in caso di pluralità o disaccordo dei danneggiati.
Quanto all'esistenza della mora colpevole, il ritardo si presume ingiustificato decorso il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 22 legge 990/1969 per lo spatium deliberandi, e perciò spetta all'assicuratore provare che esso è invece dipeso da fattori non imputabili o dal fatto del danneggiato (art. 1218 c.c.), superando così la presunzione di colpevolezza a suo carico (Cass. 4506/2001; 6820/2001).
Anche questo motivo va pertanto rigettato.
4. - Con il terzo motivo la ricorrente deduce "Violazione di legge, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione art. 360 n. 3 e 5 in relazione (sotto altro profilo) degli artt. 21 e 25 legge 990/1969 nonché delle norme attinenti la procedura della l.c.a., in specie effetti del provvedimento e della liquidazione per i creditori e formazione dello stato passivo (art. 194 e segg. ed in specie 200, 201, 208, 209, R.D. 267/1942)". Nel caso in cui i danni alle persone o alle cose sono provocati da veicolo assicurato con un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, o che vi venga posta successivamente, il Fondo di garanzia risponde esclusivamente entro i massimali minimi obbligatori per i veicoli nella categoria a cui appartiene il mezzo che ha causato il sinistro (art. 21, terzo comma legge 990/1969) - che all'epoca ammontavano a L. 500.000.000, 200.000.000 e 50.000.000 - che gli stessi giudici di appello ammettono per il Fondo di Garanzia e l'impresa designata, ma poi, contraddittoriamente, li condannano oltre gli stessi per un indimostrato comportamento defatigatorio della società assicuratrice, di cui affermano, in violazione dell'art. 21 legge 990/1969, doverne rispondere il successore ex lege di essa. Inoltre l'impresa designata, a differenza della cessionaria, non succede alla società posta in liquidazione coatta amministrativa, ed infatti le attività e le passività di questa, pagate dal Fondo di Garanzia tramite le imprese designate, vengono acquisite alla procedura concorsuale, che è tassativa anche per la spartizione dei crediti, e al cui esito soltanto può esser riconosciuto il credito.
5. - Con il quarto motivo la ricorrente deduce: "Violazione di legge - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione (sotto ancora ulteriore profilo) all'art. 25, secondo comma, legge 990/1969". La condanna della liquidazione coatta amministrativa è illegittima anche sotto un altro profilo in quanto, pur se tale pronuncia operasse come mero accertamento del credito, difettano le condizioni per l'opponibilità all'impresa designata, a cui non è stata effettuata la comunicazione prescritta dall'art. 25, secondo comma, legge 990/1969. Questi motivi possono trattarsi congiuntamente perché connessi. Le censure attinenti all'inopponibilità della sentenza emessa dai giudici di appello all'impresa designata (art. 19 e 20 legge 990/1969), come già evidenziato, sono inammissibili per difetto di interesse.
Per quanto concerne l'efficacia della sentenza all'impresa cessionaria del portafoglio, sul presupposto, per le ragioni innanzi esposte, che la l.c.a. della NA rivesta tale qualità, è assolutamente pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale l'assicuratore del danneggiante, obbligato ex lege (art. 18 legge 990/1969) a risarcire il danneggiato per il danno subito nei limiti del massimale, convenzionale o tabellare, è però tenuto, nell'adempimento della sua obbligazione, ad osservare i fondamentali doveri della correttezza, della diligenza e della buonafede (artt. 1175 - 1176 - 1375 cod. civ.). Se invece lascia trascorrere ingiustificatamente lo spatium deliberandi concessogli dalla legge (art. 22 legge 990/1969) per verificare il fondamento della richiesta risarcitoria ritualmente rivoltagli dal danneggiato e da tale comportamento colposo a costui derivi un ulteriore pregiudizio, a carico dell'assicuratore sorge un obbligo distinto e autonomo di risarcirlo, ai sensi dell'art. 1224, primo e secondo comma cod. civ., senza incontrare il limite del massimale e con decorrenza dalla costituzione in mora, concidente con la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 22 legge 990/1969. Verificatasi la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione, i successori ex lege-Fondo di Garanzia e impresa cessionaria, ai sensi dell'art. 4 legge 738/1978 - subentrano all'assicuratore anche con riguardo a tale diversa obbligazione perché il limite di risarcibilità contemplato dall'art. 21, ultimo comma, legge 990/1969, è afferente soltanto alla prestazione indennitaria principale, non a quella conseguente alla mora colpevole.
6. - Con il quinto motivo la ricorrente deduce "Violazione di legge, insufficiente motivazione: art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2059 cod. civ. e 185 e segg. cod. pen.". I congiunti della persona danneggiata, ma sopravvissuta, non hanno diritto al risarcimento del loro danno morale, che nella fattispecie è stato tra l'altro liquidato senza prova sul nesso causale, ma in base ad una mera presunzione.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite in sede di composizione di contrasto sulla questione (n. 9556/2002), ha stabilito che anche ai soggetti diversi dalla vittima primaria può spettare, come conseguenza immediata e diretta di un fatto illecito costituente reato, il risarcimento del danno morale subito in proprio se essendo titolari di una "situazione di contatto" con la vittima, la lesione di essa ha inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.
Pertanto il riconoscimento di questa voce di danno da parte dei giudici di appello a favore dei genitori e della sorella di IT OS, fondata sulla sofferenza di essi strettissimi congiunti per la disgrazia occorsa al rispettivo figlio e fratello, ridotto in condizioni di vita meramente vegetativa da quando aveva diciannove anni (epoca dell'incidente), costituisce corretta applicazione del suesposto principio di diritto e quindi anche queste censure devono esser rigettate.
7. - Con il sesto motivo di ricorso la s.p.a. Compagnia NA in l.c.a. deduce: "Violazione di legge;
omessa ed insufficiente motivazione: art. 360 nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 2697 - 2729 - 2043 - 2056 - 1226 c.c. e 115 cpc". Difetta la prova dei danni liquidati a vario titolo. Per il danno patrimoniale in particolare non è sufficiente provare la lesione, ma è altresì necessario provare la futura e specifica capacità di guadagno, ed anche quando il giudice adotta per la liquidazione il criterio equitativo, deve comunque dar conto del processo logico - giuridico seguito. Il motivo è inammissibile.
Come evidenziato in narrativa la s.p.a. Compagnia NA di Assicurazioni, in relazione ai danni, ha impugnato la sentenza di primo grado soltanto per il diritto riconosciuto ad NI e VI OS nonché di NG LG ad ottenere il risarcimento del danno morale in proprio, non anche la liquidazione di questa o di altre voci di danno.
Pertanto, essendo la pronunzia sull'an debeatur distinta ed autonoma da quella sul quantum, le statuizioni sulla liquidazione del danno morale o di altre voci di danno sono divenute inoppugnabili (Cass. 21.8.1987 n. 7000; 6339/1981).
8. - Con il primo motivo del ricorso incidentale NI OS, in proprio e nella qualità di tutore di IT OS, NG LG e VI OS deducono: "Omessa pronuncia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) e violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 325 - 326- 327 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.". La Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sull'eccepita inammissibilità dell'appello della l.c.a. NA assicurazioni nei confronti di IT OS perché non notificatogli nei termini.
Pertanto, essendo le statuizioni scindibili, quelle nei confronti di IT OS erano passate in giudicato, come dedotto in corso di causa e all'udienza di precisazione delle conclusioni. Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte essendo denunciato un error in procedendo, risulta che la s.p.a. Assicurazioni NA in l.c.a. ha notificato l'appello ad OS NI presso il difensore, avv. Fiorentini, con il quale egli si era costituito in giudizio in primo grado in proprio e nella qualità di tutore del figlio IT OS. Perciò l'atto è stato consegnato al soggetto deputato a riceverlo e nel luogo normativamente stabilito (art. 330 cod. proc. civ.), mentre non vi era necessità alcuna di notificare al predetto difensore un'altra copia dell'appello per NI OS nella qualità perché la ratio sottesa all'onere di consegnare al medesimo difensore di più parti un numero di copie dell'atto di gravame corrispondente al numero di esse è di consentire a ciascuna di tutelare i propri interessi nel modo ritenuto più opportuno. Ma nel caso in cui, come nella specie, un soggetto sia costituito in giudizio in proprio e come rappresentante legale di un altro soggetto, la persona che deve decidere sui propri interessi e su quelli del rappresentato è la stessa, e quindi la notifica di una sola copia dell'atto di impugnazione è sufficiente a metterla in grado di esercitare la difesa dei diritti di entrambi. Ed infatti nella specie NI OS in appello si è costituito in proprio e nella qualità di tutore del figlio IT. 9. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 91 cod. proc. civ. e 5/4 T.P. approvata con D.M. 5 ottobre 1994 N. 585". Nella liquidazione delle spese il Tribunale aveva applicato il principio della soccombenza e quindi la censura della s.p.a. NA non avrebbe dovuto esser accolta. In ogni caso non era stata considerata la maggiorazione degli onorari, spettante per la difesa di una pluralità di parti con posizioni convergenti. Il motivo è infondato. I giudici di appello hanno tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 5, n. 4 D.M. 585/1994, per la liquidazione degli onorari dei difensori sia della famiglia OS in proprio che di NI OS nella qualità di tutore di OS IT, ma, avendo accertato che invece il Tribunale li aveva raddoppiati, proprio per applicare il criterio normativo suddetto hanno riformato il relativo capo di decisione.
10. - Con il terzo motivo i ricorrenti, in via condizionata, deducono: "Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 2043, 2056, e 1223 cod. civ. e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)". Per l'ipotesi in cui la prova del danno patrimoniale nella sua entità fosse ritenuta insufficiente, il criterio per valutarlo non è quello astratto del triplo della pensione sociale, bensì quello del reddito effettivo che IT OS avrebbe potuto conseguire in base al titolo di studio e all'idoneità fisica posseduti e attestati dall'esser stato ammesso al corso Allievi sottufficiali dell'Esercito.
Il motivo è assorbito perché condizionato all'accoglimento del sesto motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile. 11. - Concludendo i ricorsi devono esser rigettati.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese giudiziali tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003