Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2588
CASS
Sentenza 20 febbraio 2003

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel caso in cui l'impresa assicuratrice sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore del responsabile (D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978), risponde nei confronti del danneggiato anche del maggior danno derivante dalla condotta defatigatoria posta in essere, e per tale obbligazione non opera il limite del massimale di cui all'art. 21 della legge n. 990 del 1969.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2588
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

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