Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6820
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

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Massime2

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore, il quale, entro sessanta giorni dalla richiesta, ometta di adempiere all'obbligazione di corrispondere il risarcimento al danneggiato, è tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a risarcire il danno conseguente all'incidenza della svalutazione e degli interessi, a meno che non provi che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa intervenga durante il corso del processo iniziato contro detta impresa "in bonis", il processo stesso può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione. La sentenza di condanna opera nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, solo quale pronunzia di mero accertamento del credito ed è opponibile all'impresa designata intervenuta in corso di causa, a condizione che la pendenza del giudizio sia stata a quest'ultima comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6820
    Data del deposito : 18 maggio 2001

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