Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 2
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore, il quale, entro sessanta giorni dalla richiesta, ometta di adempiere all'obbligazione di corrispondere il risarcimento al danneggiato, è tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a risarcire il danno conseguente all'incidenza della svalutazione e degli interessi, a meno che non provi che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa intervenga durante il corso del processo iniziato contro detta impresa "in bonis", il processo stesso può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione. La sentenza di condanna opera nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, solo quale pronunzia di mero accertamento del credito ed è opponibile all'impresa designata intervenuta in corso di causa, a condizione che la pendenza del giudizio sia stata a quest'ultima comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6820 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TIRRENA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO CASELLA 43, presso lo studio dell'avvocato UGOLINI GHERARDO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NC IG, ASSITALIA SPA NQ IMP DES GESTIONE FGVS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1781/97 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV CIVILE emessa il 20/3/1997, depositata il 28/05/97; rg.1452/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato MASSSIMO OZZOLA;
udito l'Avvocato GHERARDO UGOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del I^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 9 gennaio 1982, RI ON, mentre attraversava la strada veniva investito da un'autovettura condotta e di proprietà di IG MA e assicurata presso la Tirrena Assicurazioni S.p.a. conclusosi il processo penale a carico del MA, Il ON, con atto notificato il 2 luglio 1987, conveniva in giudizio quest'ultimo e la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti, anche oltre i limiti di massimale. La società assicuratrice, il 19 settembre 1987, metteva a disposizione il massimale di polizza pari a trenta milioni. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, con compensazione delle spese. Proposto appello si costituiva in giudizio la Tirrena Assicurazioni S.p.a., posta nel frattempo in liquidazione coatta amministrativa, ma autorizzata a procedere per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", alla liquidazione dei danni, a norma dell'art. 9 del d.l. n. 857 del 1996, che chiedeva il rigetto della domanda. Il MA restava contumace. In data 26 aprile 1994 l'atto di appello veniva notificato anche alla S.p.a. Assitalia. La Corte d'appello, con sentenza del 28 maggio 1997, ritenuto che l'incidente era da attribuirsi per il 70% al MA e per il 30% al ON, condannava il MA e La Tirrena Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa per conto del "Fondo di garanzia vittime della strada" al risarcimento del danno in favore del ON, liquidandolo in lire 122.143.436, con gli interessi dalla pubblicazione della sentenza, e ponendolo a carico solidale dei convenuti, ma entro il limite per la società assicuratrice di lire 51.622.127.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, svolgendo quattro motivi di ricorso illustrati da memoria. Il ON ha resistito con controricorso. Il MA non ha svolto difese. A seguito di ordinanza del 20 settembre 2000, è stato integrato del contraddittorio nei confronti della S.p.a. Assitalia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 e dell'art. 19, terzo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata l'aveva condannata al risarcimento dei danni, per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada. In tal modo, la Corte territoriale non aveva considerato che non era ammissibile una condanna nei confronti di impresa in liquidazione coatta amministrativa e che legittimata passiva era unicamente l'impresa designata (per il Lazio, l'Assitalia S.p.a.) a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Non mutava i termini della questione la circostanza che nel caso di specie il commissario liquidatore della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in l.c.a. era stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni a norma dell'art. 9 del d. l. 23 dicembre 1976, n. 857. In applicazione di questa norma, infatti, la competenza del commissario liquidatore è limitata alla sola fase stragiudiziale, con esclusione della legittimazione processuale passiva, spettante all'impresa designata. Il motivo è infondato, anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 384, comma secondo. Nel caso in cui l'impresa assicuratrice sia posta il liquidazione coatta amministrativa, è l'impresa designata territorialmente dal Ministro per l'industria ad effettuare la liquidazione dei danni (artt. 19 e 20 legge 24 dicembre 1969, n. 990). Dal punto di vista processuale, poi, è sempre l'impresa designata ad essere legittimata passivamente all'azione risarcitoria, mentre il commissario liquidatore è litisconsorte necessario (art. 23 legge n. 990 del 1969). Tuttavia, sempre secondo la disciplina generale che fa capo alla legge n. 990 del 1969, la legittimazione dell'impresa territorialmente designata non osta a che, ove il provvedimento di liquidazione coatta intervenga durante il corso del processo iniziato contro l'impresa in bonis, lo stesso prosegua nei confronti di tale impresa in liquidazione. La sentenza di condanna pronunziata all'esito del processo opera, poi, nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, solo quale pronunzia di mero accertamento del credito ed è opponibile all'impresa designata, a condizione che la pendenza del giudizio sia stata a quest'ultima comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (art. 25, secondo comma, della legge n. 990 del 1969). (Cass. S.U. 3 febbraio 1982, n. 636; S.U. 17 ottobre 1984, n. 5220; S.U. 17 ottobre 1984, n. 5228; 26 ottobre 1989, n. 4417; 3 maggio 1991, n. 4860; 25 luglio 1995, n. 8092; Cass. 3 luglio 1998, n. 6524). In pratica il legislatore, nell'intento di realizzare una tutela rapida ed efficace del danneggiato, ha consentito che, nel caso indicato, il processo prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa per il conseguimento di una sentenza di condanna opponibile all'impresa designata. A tutela delle ragioni di quest'ultima, l'opponibilità della sentenza è stata, però, subordinata alla litis denuntiatio nelle forme sopra indicate, in modo da rendere possibile l'intervento in giudizio della stessa (art. 25 comma terzo della legge n. 990 del 1969). L'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 - a norma del quale il commissario liquidatore può essere autorizzato a procedere, anche per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio - non ha modificato il regime precedente per quanto concerne la legittimazione processuale. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, legittimata passivamente è unicamente l'impresa designata, a norma degli artt. 19 e 20 della legge n. 990 del 1969, mentre resta irrilevante che il commissario liquidatore sia stato autorizzato alla liquidazione dei danni anche per conto del Fondo di garanzia (v. per es. Cass. S.U. 3 febbraio 1982, n. 636; 10 aprile 1998, n. 3727; 11 maggio 1998, n. 4744). Ugualmente, resta salva la possibilità, di cui all'art. 25 della legge n. 990 del 1969, che il processo già iniziato contro l'impresa in bonis prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa con gli effetti sopra descritti.
Ciò premesso, nel caso di specie la Tirrena Assicurazioni S.p.a., convenuta in primo grado, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. 31 maggio 1993 ed autorizzata a provvedere per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" alla liquidazione dei danni a norma dell'art. 9 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857. In appello si è costituita la Compagnia Tirrena di
Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa in nome e per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il 26 aprile 1994 l'atto d'appello è stato notificato alla S.p.a. Assitalia, quale impresa designata. La Corte d'appello ha condannato al risarcimento del danno la "Tirrena Assicurazioni S.p.a. in l.c.a., per conto del F.G.V.S.".
Il processo iniziato nei confronti dell'impresa in bonis è, dunque, proseguito nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa. La pendenza del giudizio è stata poi comunicata dal danneggiato all'impresa designata, mediante notificazione dell'atto d'appello.
Per quanto sopra detto, Il dispositivo della sentenza è conforme a diritto nella parte in cui condanna l'impresa in liquidazione coatta, anche se la sentenza è destinata ad esplicare nei confronti di questa efficacia di sentenza di mero accertamento.
Resta da precisare che la condanna è stata pronunziata nei confronti della Tirrena Assicurazioni in l.c.a. "per conto del F.G.V.S.". Ma si tratta di un errore privo di rilevanza causale sulla concreta portata della pronunzia se si considera che la sentenza è, comunque. opponibile all'impresa designata, che ha ricevuto la litis denuntiatio con la notifica dell'atto d'appello. Non può, comunque. non rilevarsi che la condanna della "Tirrena Assicurazioni in l.c.a., per conto del F.G.V.S." è stata pronunziata espressamente riprendendo la qualità dalla stessa indicata nella memoria di costituzione in appello.
Nei termini sopra indicati va corretta la motivazione della sentenza, che, erroneamente, fonda la condanna della Tirrena Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa "per conto del F.G.V.S.", sull'art. 9 del d.l. n. 857 del 1976. 2. Con secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 331 c.p.c., deducendo che la Compagnia Tirrena di Assicurazione in l.c.a. doveva essere citata in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio, mentre la domanda doveva essere proposta nei confronti dell'impresa designata. Diversamente la Corte di merito aveva ritenuto che non sussisteva contraddittorio necessario con l'Assitalia perché tenuta alla liquidazione era la stessa società in liquidazione coatta amministrativa.
Anche questo motivo è privo di fondamento.
Si è già osservato che ove il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa intervenga nel corso del giudizio iniziato contro l'impresa in bonis, il processo può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione, al fine di ottenere una sentenza opponibile all'impresa designata alla quale sia stata notificata la pendenza del giudizio con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. È questo il caso di specie, nel quale l'impresa designata non è litisconte necessaria, ma può intervenire nel processo, anche in grado d'appello, a seguito della litis denuntiatio,
3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce "la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. primo comma, n. 3 e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.". Più specificamente la ricorrente lamenta che la Corte di merito l'aveva ritenuta responsabile per ritardo nell'adempimento, condannandola oltre i limiti di polizza. Peraltro, nel caso di specie il danneggiato non aveva fornito alcuna prova che l'assicuratore aveva ritardato l'adempimento della propria obbligazione per malafede o colpa grave. Anzi nel caso di specie la società assicuratrice, al termine del giudizio penale conclusosi con l'applicazione dell'amnistia aveva offerto il massimale. In ogni caso non vi era stata messa in mora anteriormente alla notificazione dell'atto di citazione, cosicché, al massimo, gli interessi moratori sul massimale dovrebbero decorrere dal 2 giugno 1987, data di notificazione dell'atto di citazione. Il motivo è infondato.
Sembra sufficiente osservare che l'onere della prova si atteggia diversamente da come lo ha tracciato la ricorrente. Infatti, è il ritardo dell'adempimento che determina l'obbligazione di interessi e rivalutazione oltre il massimale, salvo che l'assicuratore non provi che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile (12 settembre 1984, n. 4790; 15 marzo 1988, n. 2453; 5 marzo 1994, 2177; 18 aprile 1997, n. 3353). Il motivo è infondato anche per quanto riguarda il profilo della decorrenza.
La responsabilità extra massimale per rivalutazione e interessi insorge alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento, previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, che costituisce per l'assicuratore lo spatium deliberandi per considerare e liquidare il danno. (v. per es. Cass. 24 gennaio 1997, n. 760; 18 aprile 1997, n. 3353). Nel caso di specie, mentre viene dedotto che la mora dovrebbe decorrere dall'atto di citazione, non è neppure contestato che sia stata omessa la richiesta ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, che costituisce condizione di proponibilità
dell'azione.
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 1223 e 1124 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, lamentando che la condanna era stata fatta per una somma comunque superiore. La ricorrente muove dal rilievo che, in caso di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, per la liquidazione del danno devono essere applicati i massimali previsti al momento in cui il danno si era verificato. Il danneggiato aveva percepito nel settembre 1987 l'importo di lire 30.000.000 pari al massimale di polizza. Essendo il massimale di legge al momento del sinistro pari a lire 20.000.000, la somma da versare era quella corrispondente alla rivalutazione del massimale di legge dalla data del sinistro (1982) a quella del pagamento (1987), oltre le rivalutazione dal 1987 ad oggi. Anche tale motivo è infondato.
Sembra sufficiente osservare che il decreto del Presidente della Repubblica che, su proposta del Ministro per l'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969 ha natura di atto amministrativo, cosicché la prova dei massimali minimi, mediante produzione in giudizio del relativo atto, resta a carico di chi intende giovarsi del limite del massimale (Cass. 5 luglio 1999, n. 6933). Per quanto detto il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in lire 315.000 per spese e in lire tremilioni per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della corte di cassazione, il 19 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001