Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2015, n. 9220
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Sentenza 18 marzo 2015

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In materia di stupefacenti, al giudice dell'esecuzione, investito di richiesta di riqualificazione della condotta in termini di indicazione della quantità e qualità della sostanza detenuta illecitamente e di coeva richiesta di rideterminazione della pena - perchè asseritamente illegale, in conseguenza della pronuncia n. 32/14 della Corte costituzionale - non è attribuito alcun potere di rivisitazione del reato così come ritenuto nella sentenza definitiva, nè gli è consentito accertare l'esatta qualità dello stupefacente detenuto dal condannato, se non nei ristretti limiti previsti dall'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen., che permette al giudice dell'esecuzione di richiedere documenti e/o informazioni necessarie ai soli fini della decisione di questioni proprie della fase esecutiva. (Fattispecie di patteggiamento, nella quale la Corte ha precisato che i poteri di interpretazione del giudicato e di esame degli atti essenziali a tale scopo sono riconosciuti al giudice dell'esecuzione nella sola ipotesi di istanza di revoca della sentenza per dedotta sopravvenuta abolizione del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2015, n. 9220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9220
    Data del deposito : 18 marzo 2015

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