Versione
26 novembre 1978
26 novembre 1978
Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 , concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, con la seguente modificazione:
All'articolo 1, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto puo' prorogare a 45 giorni il termine di cui all' articolo 1901, secondo comma, del codice civile , per i premi o le rate di premio scadenti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto stesso".
E' convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 , concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, con la seguente modificazione:
All'articolo 1, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto puo' prorogare a 45 giorni il termine di cui all' articolo 1901, secondo comma, del codice civile , per i premi o le rate di premio scadenti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto stesso".
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4310Provvedimento: […] AS (conformemente all'art. 1, legge 738/1978), il rapporto di agenzia, risoluto di diritto, si era ricostituito di diritto con l'impresa cessionaria il giorno successivo a quello della risoluzione, sicché l'attività dell'agente era proseguita ex lege e non potrebbe riconoscersi . la speciale indennità prevista per contenere gli effetti negativi della interruzione del rapporto. […]Leggi di più...
- limiti·
- censurabilità in cassazione·
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