Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
Sussiste responsabilità ultramassimale dell'assicuratore sol che lo stesso ritardi il pagamento o la messa a disposizione del massimale, dovendosi presumere fino a prova contraria che il ritardo sia ingiustificato dalla scadenza del termine fissato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, mentre a nulla rileva se il massimale sia o meno capiente. In caso d'incapienza e disaccordo della pluralità dei danneggiati all'assicuratore non resta altro mezzo per liberarsi dalla responsabilità che mettere a disposizione il massimale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NUOVA TIRRENA SPA ASSICURAZIONI IN NOME E CONTO FGVS, quale cessionaria della S.I.D.A. in l.c.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE LONGO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN SA, GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIE MERIDIONALI SARDE, ER WA, NO GO quale Commissario Liquidatore della S.I.D.A.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 03211/98 proposto da:
AN SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUSEBIO CHINI 66, presso lo studio dell'avvocato LORENZO GIUA, difeso dall'avvocato SA GIUA con studio in 09127 CAGLIARI VIA ALGHERO 54, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIE MERIDIONALI SARDE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui è difesa per legge;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
NUOVA TIRRENA ASSIC SPA IN NOME E CONTO FGVS, ER WA, NO GO COME COMMISSRIO LIQUIDATORE DELLA SIDA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 22/97 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa l'08/11/96 e depositata il 21/01/97 (R.G. 182/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI WA alla guida di un autobus della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde (F.M.S.), assicurato con la S.I.D.A., investi FA AN e NA TA mentre attraversavano la strada, uccidendole sul colpo.
Il RI venne riconosciuto colpevole del delitto di duplice omicidio colposo con il concorso di colpa delle vittime nella misura del 25%.
Conclusosi il procedimento penale, NA LV, padre di NA TA e marito di FA AN, NA AR TT, NA US AR, NA TR, NA IA, NA MP, rispettivamente figli e fratelli delle vittime, convennero innanzi al tribunale di Cagliari il RI, le F.M.S. e la S.I.D.A. per il risarcimento dei danni.
Si costituirono in giudizio le F.M.S. e la S.I.D.A.: le prime dedussero che i danni, di cui contestarono l'ammontare, rientravano nel massimale di polizza;
la seconda, dopo avere premesso che la sentenza penale non svolgeva efficacia nei suoi confronti, contestò l'"an" sotto il profilo che l'evento dannoso si era verificato per esclusiva colpa delle vittime ed il "quantum" per la sua indeterminatezza.
Spiegarono intervento FA NT, IS, AR ES e EP, i quali chiesero il risarcimento dei danni per la morte della sorella FA AN.
Il processo venne interrotto per la messa in liquidazione della S.I.D.A. e riassunto nei confronti del commissario liquidatore e della spa Nuova Tirrena, quale rappresentante processuale dell'I.N.A. - F.G.V.S.
Il Tribunale ritenne il concorso di colpa del RI nella misura del 75% e condannò l'I.N.A. - F.V.G.S.al pagamento di lire 103.042.179 oltre interessi dall'1.7.1988 in favore di NA LV e IA e di lire 15.000.000 oltre interessi dal 3.12.1985 in favore dei FA.
Su gravame principale di NA LV ed incidentale della Nuova Tirrena la Corte di appello di Cagliari, con sentenza resa 118.11.1996, elevò a lire 237.976.480 il risarcimento in favore del NA e fissò la decorrenza degli interessi alla data della pronuncia, motivando come segue sui punti ancora in discussione. Il F.G.V.S. è tenuto nei limiti del massimale di legge - e non di polizza - per il debito risarcitorio ed oltre tali limiti per la rivalutazione e gli interessi, ove, come nella specie, vi sia colpevole ritardo nel pagamento da parte dell'impresa "in bonis". Le somme che la S.I.D.A. avrebbe dovuto corrispondere nel febbraio 1986 a NA LV in relazione alla morte della moglie e della figlia rientrano nel massimale (lire 100.000.000 per ciascuna vittima) ed a nulla rileva che non vi rientrino le ulteriori somme liquidate, essendo le medesime dovute per rivalutazione ed interessi e, cioè, per debiti per i quali è ammesso lo sfondamento del massimale.
La spa Nuova Tirrena ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi;
NA LV ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo;
le F.M.S. hanno resistito ad entrambi i ricorsi.
È stata disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio in relazione al ricorso incidentale nei confronti della Nuova Tirrena e del commissario liquidatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia "violazione dell'art. 2909 c.c. - erronea applicazione degli artt. 22 e 21 legge 24.12.1969, n. 900 errore in procedendo, mancanza della motivazione", censurandosi la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità ultramassimale, senza considerare che il massimale era incapiente in quanto destinato a coprire, oltre al danno di NA LV, quello degli altri parenti delle vittime. Si sostiene che non vi può essere responsabilità
ultramassimale, ove non sussista l'obbligo di liquidare il danno ed un tale obbligo sussiste nel caso in cui il massimale è capiente e non pure nel caso opposto.
Il motivo è infondato.
La tesi, secondo la quale la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore è configurabile nel solo caso di capienza del massimale, non può essere condivisa.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18.4.1997 n. 3353; Cass. 17.7.1996 n. 6461; Cass. 12.10.1998 n. 10090, specie in motivazione) tale responsabilità deriva dal ritardo nel pagamento o nella messa a disposizione del massimale;
ritardo che prescinde dalla capienza ed è considerato ingiustificato dopo il decorso dello "spatium deliberandi" di sessanta giorni fissato dall'art. 22 L.990/1969, salvo prova da parte dell'assicuratore che non è dipeso da causa a lui imputabile.
In altri termini, sussiste responsabilità ultramassimale dell'assicuratore sol che lo stesso ritardi il pagamento o la messa a disposizione del massimale, dovendosi presumere fino a prova contraria che il ritardo sia ingiustificato dalla scadenza del termine fissato dall'art. 22 L. 990/1969, mentre a nulla rileva se il massimale sia o meno capiente;
con la precisazione che in caso di incapienza e disaccordo della pluralità dei danneggiati all'assicuratore non resta altro mezzo per liberarsi dalla responsabilità che mettere a disposizione il massimale. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciandosi "erroneità giuridica della sentenza nell'interpretazione e applicazione degli artt. 18, 19, 20, 21, 31 della legge 24.12.1969 n.990", si lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il fondo di garanzia è responsabile oltre il limite del massimale per avere la S.I.D.A. lasciato inadempiuto l'obbligo di liquidare il danno alla scadenza del termine di cui all'art. 22 L. 990/1969. Nel riconoscere che la sentenza impugnata si è adeguata a pacifico orientamento giurisprudenziale, si chiede il riesame di tale orientamento sulla base di una serie di argomentazioni. In particolare, si sostiene che, siccome il fondo subentra quando i danni causati dalla cattiva gestione dei sinistri si sono già verificati, bisognerebbe ipotizzare che il legislatore abbia inteso attribuirgli "oggettivamente i danni della sinistrosi stradale"; il che è da escludere sia "per la legge speciale che si fonda sulla responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c." sia perché l'ordinamento ricollega la responsabilità per fatto altrui "a colpa propria in educando, in vigilando e simili".
Si considera che il fondo di garanzia, nato da esigenze di solidarietà sociale collegate all'imponente fenomeno dei danni provocati dalla circolazione veicolare. non si propone fini di lucro e viene comunemente considerato un patrimonio con vincolo di destinazione (assicurare alle vittime della strada un risarcimento minimo quando a causa del dissesto dell'impresa assicuratrice non opera la copertura, di cui per legge beneficia il danneggiato). Coerentemente si rileva che l'obbligo del fondo è in rapporto di copertura con i danni derivanti direttamente dalla circolazione stradale e non può essere esteso a quelli causati dalla cattiva gestione dei sinistri, se non disattendendo "la chiara mens legis fino a porre sullo stesso piano imprese assicuratrici e F.G.V.S.". Neppure questo motivo è fondato.
Il punto debole della tesi è che non offre argomenti validi per abbandonare la più che decennale giurisprudenza, secondo la quale in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice si verifica la successione "ope legis" del fondo di garanzia. Nè, una volta ritenuta la successione, è possibile escluderne gli effetti in relazione alle obbligazioni derivanti dalla "mala gestio", essendo gli argomenti prospettati a questo fine ambivalenti e mancando dati normativi interpretabili in senso limitativo. La stessa "ratio" della legge istitutiva del fondo è ben lungi dal confortare la tesi, ove si consideri che l'intero sistema dell'assicurazione obbligatoria conferisce particolare rilievo nell'ambito del rapporto assicurativo alla figura del danneggiato ed è ispirato al principio di garantire il risarcimento nel solco di una moderna concezione solidaristica della responsabilità, tesa ad evitare che le conseguenze del fatto dannoso ricadano o rimangano sul danneggiato.
In conclusione, si deve confermare che, qualora l'impresa assicuratrice posta in l.c.a. si sia resa responsabile di "mala gestio", il fondo di garanzia è tenuto anche oltre il limite del massimale per interessi e rivalutazione monetaria. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta che i giudici di appello non abbiano accolto la domanda di condanna del RI e delle F.M.S. al pagamento delle somme liquidate, proposta in grado di appello "in considerazione della situazione creatasi con la messa in liquidazione coatto, della S.I.D.A.".
La doglianza è priva di fondamento.
In realtà i giudici di appello non si sono affatto pronunciati sulla domanda, sicché la doglianza avrebbe dovuto essere non già di mancato accoglimento, bensì di omessa pronuncia.
La doglianza sarebbe stata, tuttavia, egualmente infondata, in quanto non vi è obbligo di pronuncia, ove la domanda, pur potendo essere proposta, come nella specie, in primo grado, venga proposta solo in grado di appello (Cass. 18.1.1994 n. 4189). I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001