Art. 27. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Commentari • 3
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- 2. Invalidità grave, danno non patrimoniale è presunto (Cass. 2348/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2018
- 3. Responsabilità civile, circolazione stradale, polizza, carico scarico, coperturaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2015
Giurisprudenza • 76
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2004, n. 18854Provvedimento: […] Con il primo motivo di ricorso, i ricorrente deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 27 della legge n. 990 del 1969, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. […] La Corte d'Appello aveva enunciato il principio secondo cui qualora vi siano più persone danneggiate l'assicuratore ha l'onere di identificare tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro chiamata in causa, allo scopo di poter procedere ad una liquidazio-ne del risarcimento così come prevede l'art. 27 della legge n. 990 del 1969. […]Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 20/03/2023, n. 4515Provvedimento: […] Tale condanna deve essere limitata nella misura del capitale garantito dal Fondo di garanzia pari nel 1996 a 774.685,345. La società ha eccepito, inoltre di aver già corrisposto la somma di euro 140.000 ai prossimi congiunti del conducente del motociclo. In realtà, sulla base della legislazione vigente all'epoca dell'incidente, trovava applicazione l'articolo 27 della legge 990/1969 che imponeva alla Assicurazione di chiamare in giudizio RGAC 16722 ANNO 2017 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILELeggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2003, n. 16521Provvedimento: […] In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, imposta dall'art. 27 legge n. 990 del 1969 in caso di massimale insufficiente, e l'obbligo di prededuzione ex art. 28 della stessa legge in favore degli enti mutualistici sono istituti nettamente distinti tra di loro, […] all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta, secondo i dettami di cui al primo comma dell'art. 27 della legge n. 990 del 1969.Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2004, n. 2195Provvedimento: […] Con i quattro motivi del ricorso - strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente - la società ricorrente allega vizi di motivazione sotto vari profili nonché la violazione degli artt. 27 legge n. 990 del 1969 e 2952 c.c. ed afferma: al momento della richiesta di risarcimento di lire 100 milioni (lettera del 2.3.1988), il pagamento di tale somma avrebbe rappresentato, […] perché a sua volta non esaminata da detta Corte, cui non si afferma essere stata sottoposta, è la questione - pertanto nuova - della riduzione proporzionale dell'indennizzo tra i vari aventi diritto ai sensi dell'art. 27 legge n. 990 del 1969: a fronte, invero, di due richieste di indennizzo, […]Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2588Provvedimento: […] La compagnia di assicurazione eccepiva che il massimale di polizza, ammontante a L. 700.000.000, doveva esser ripartito proporzionalmente, ai sensi dell'art. 27 legge 1969 n. 990. […] 200.000.000 e 50.000.000), entro i quali soltanto poteva esser obbligata (art. 21 legge 24 dicembre 1969 n. 990), specificando poi che detto ammontare era da suddividere tra gli aventi diritto (art. 27 legge 990/1969) - a cui lo metteva a disposizione, detratte le provvisionali corrisposte - mentre per l'eventuale ulteriore credito i danneggiati dovevano domandare l'insinuazione nel passivo del procedimento amministrativo di liquidazione coatta;Leggi di più...
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