Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2017, n. 26390
CASS
Sentenza 14 novembre 2017

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Il giudice d'appello che intende procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, qualora emerga che la sua lettura compiuta dal primo giudice non sia inficiata da un errore di valutazione, ma soltanto da un errore di percezione, che ricorre nel caso in cui si afferma l'inesistenza di un dato che in realtà esiste. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d'appello che, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un correo, ravvisando la sussistenza del necessario riscontro esterno individualizzante, che in precedenza era stata erroneamente esclusa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2017, n. 26390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26390
    Data del deposito : 14 novembre 2017

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