Sentenza 14 novembre 2017
Massime • 1
Il giudice d'appello che intende procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, qualora emerga che la sua lettura compiuta dal primo giudice non sia inficiata da un errore di valutazione, ma soltanto da un errore di percezione, che ricorre nel caso in cui si afferma l'inesistenza di un dato che in realtà esiste. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d'appello che, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un correo, ravvisando la sussistenza del necessario riscontro esterno individualizzante, che in precedenza era stata erroneamente esclusa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2017, n. 26390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26390 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2017 |
Testo completo
26390-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/11/2017 - Presidente - ADET TONI NOVIK Sent. n. sez. - 1189/2017 GIACOMO ROCCHI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.1368/2017 ALESSANDRO CENTONZE ANTONIO CAIRO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA NC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per Il P.G. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di AT e ON e rigetto degli altri ricorsi. Udito il difensore E' presente l'avvocato ANTILLE NC del foro di CATANIA in difesa di li 1 RC US ED che conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato GAITO ALFREDO del foro di ROMA in difesa di RC US ED che conclude insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. E' presente l'avvocato SCALA ST del foro di SIRACUSA in difesa di CA IO che insiste per l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato VENTURA GIACOMO del foro di GELA in difesa di GR EL che conclude riprtandosi ai motivi di ricorso. E' presente l'avvocato FIORMONTI ADRIANA del foro di LATINA in difesa di ON EL che si riporta ai motivi di ricorso. E' presente l'avvocato SINATRA FLAVIO GIACOMO SALVO del foro di GELA in difesa di DI AS VA e di MA NC, per quest'ultimo come da nomina, con revoca dei precedenti difensori, depositata in udienza, che conclude per l'accoglimento del ricorso. l RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Assise di Siracusa, con sentenza in data 19/3/2015, dichiarava Di AL RE, AT CO, ON BA e TO SE ED colpevoli del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, denominata Cosa nostra, clan AD, famiglia di IS, per l'area gelese, nell'arco temporale compreso tra il 1996 e il 1999 (capo A); dichiarava, altresì, e tra gli altri: ON MA e AT CO colpevoli del tentato omicidio di CA ED, fatto commesso il 23 luglio 1996 aggravato dalla premeditazione e dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (capo C); EC MA, CA NZ, NE OR, ON BA, Di AL RE, AT CO del tentato omicidio di CA ED, fatto commesso in data precedente il 6 novembre 1996 ed egualmente aggravato dalla premeditazione e dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (capo D). Per l'effetto, condannava: -D AL RE, ON BA e AT CO, riconosciuta a tutti la continuazione e la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ritenuta equivalente alla premeditazione, alla pena, i primi due, di anni nove mesi otto di reclusione e il terzo a quella di anni dieci di reclusione;
-TO SE ED alla pena di anni sei di reclusione;
-CA NZ, ritenuta la continuazione con la sentenza in data 10/6/2003 emessa dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, irrevocabile 26/7/2003 alla ulteriore pena di anni uno mesi sei di reclusione;
-ON MA, ritenuta la continuazione con la sentenza in data 9/3/2009 emessa dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, irrevocabile 27/1/2010, alla ulteriore pena di anni uno mesi sei di reclusione;
-EC MA, ritenuta la continuazione con le sentenze del 3/9/2001, emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta irrevocabile il 19/10/2001 e del 17/10/2009, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, come da cumulo 13/2/2014, alla pena ulteriore di anni due mesi otto di reclusione. Assolveva, contrariamente, TO SE ED, AT CO, ON BA e Di AL RE dall'omicidio di CA ED (ascritto al capo B) per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di ON MA, AT, EC, CA ON e Di AL in ordine ai reati residualmente ascritti, perché estinti per prescrizione.
1.1. La Corte d'assise d'appello di Catania, con sentenza in data 20/6/2016, in parziale riforma della decisione indicata, impugnata dagli imputati, dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello della medesima località, all'esito del giudizio di secondo grado, dichiarava: li 2 -TO SE ED colpevole dell'omicidio di CA ED (di cui al capo B); -AT CO colpevole dei delitti di cui ai capi C1 e E) della rubrica, relativi alle armi impiegate per i due tentativi di omicidio;
-D AL RE, EC MA e ON BA colpevoli del reato di cui al capo E) relativo alle armi impiegate per l'omicidio tentato;
-non doversi procedere nei confronti di AT CO, TO SE ED, Di AL RE e ON BA, per la partecipazione all'associazione mafiosa limitatamente all'anno 1999, per precedente giudicato. Rideterminava indi la pena per: -TO SE ED, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi tre;
-AT CO, ritenuta la continuazione tra i fatti di cui ai capi A) C) C1) D) ed E) oltre che tra i reati giudicati con la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 7/12/2002, in quella di anni dodici mesi nove di reclusione;
-D AL RE, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A) D) ed E) e tra essi e quelli giudicati con sentenza dell'1/4/2004 della Corte d'appello di Catania in quella complessiva di anni 13 di reclusione;
-EC MA, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi D) ed E) e tra i reati già giudicati e ritenuti dalla sentenza impugnata, in quella ulteriore di anni due e mesi undici di reclusione;
- ON BA, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A), D) ed E) in quella di anni nove mesi dieci di reclusione;
Confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava gli imputati alle spese del grado e a quelle di custodia.
1.2. La Corte territoriale ricostruiva, innanzitutto, gli assetti della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'area di IS, richiamando le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e le sentenze in giudicato, che avevano contributo a rivelare l'esistenza e l'operatività, anche in loco, dell'organizzazione nota come Cosa Nostra. Spiegava che tutti gli imputati erano soggetti già condannati per la partecipazione all'indicata organizzazione nell'epoca di riferimento, compresa, temporalmente, tra il 1999 e il 2002. Contrariamente, l'arco temporale oggetto di contestazione e, dunque, di ricostruzione nel presente giudizio era relativo al periodo immediatamente precedente, tra gli anni 1996 e 1999. 3 N In quella congiuntura temporale, si annotava, si era creata una vera spaccatura all'interno di Cosa Nostra, seguita all'arresto di AD SE detto Piddu, con affermazione dei due fratelli MA (IE, poi ucciso, e LE). Il materiale di prova nella specifica vicenda processuale si fondava sulla deposizione della dirigente della Squadra mobile della Questura di Caltanissetta, OL ZI che, dopo l'omicidio CA, aveva attivato sopralluoghi e controlli ponendo in essere specifica attività investigativa. Erano, poi, richiamate le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia tra cui IT AN, OR CI, TA NO, CA NZ, IZ SI LO, NE OR, ON MA, GI NC. Si trattava di dichiarazioni che, oltre ad offrire conoscenza diretta sugli assetti tracciati della criminalità indicata di stampo mafioso, nell'area territoriale di riferimento, avevano permesso, secondo i giudici territoriali, di ritenere pienamente inseriti in Cosa nostra tutti gli odierni imputati, con ruoli diversi. Il IT e l'TO risultavano al vertice del gruppo in IS - mentre ON, AT e Di AL erano soggetti legati - agli MA e persone di stretta fiducia di costoro, dei quali avevano gestito la latitanza, consegnando, tra l'altro, pizzini, offrendo ospitalità nei covi e mettendo a disposizione armi per azioni delittuose. Erano stati partecipi anche di riunioni importanti relative alla fase deliberativa dell'omicidio del CA. Lo stesso AT aveva ammesso il suo soprannome (Ciccio pistola) confermando d'aver gestito la latitanza degli MA, unitamente al ON e al Di AL. In questo contesto storico era anche maturata la decisione di uccidere CA ED, delitto commesso il 6/11/1996 e preceduto da due tentativi, rispettivamente attuati il 23/7/1996 e in epoca immediatamente prossima e antecedente all'anzidetta esecuzione mortale. Il procedimento, inizialmente oggetto d'archiviazione, era stato aperto nuovamente, dopo circa quindici anni. L'apporto dichiarativo sopravvenuto di talune tra le fonti collaborative era, invero, risultato determinante allo scopo. In particolare, aveva reso contributi IT AN, esecutore materiale, TA NO che, in compagnia della vittima, era in auto ed era stato testimone oculare dei fatti (oltre ad essere stato ferito); IZ SI LO, CA NZ, NE OR e ON MA. Il delitto, nella prospettazione dell'Accusa, era stato deliberato dai vertici dei gruppi operanti in Gela e in IS. Gli MA, in particolare, il IT e l'TO avevano deciso la morte del CA e si erano affidati, per la fase esecutiva, ad AT, ON, Di AL e BA (medio tempore deceduto). Costoro, pur 4 li non avendo esercitato potere decisionale sul fatto, avevano, tuttavia, offerto appoggio, mettendo a disposizione armi e veicoli, oltre ad offrirsi come vedette. Sulla scorta di quanto ritenuto dalla decisione di primo grado la Corte d'assise d'appello esaminava le impugnazioni proposte e annotava che, quanto alla posizione dell'TO SE ED, convergevano due distinte impugnazioni con opposte finalità. La Corte di primo grado aveva, infatti, assolto l'imputato dal concorso nell'omicidio e lo aveva condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Avverso la decisione di assoluzione aveva proposto appello l'Accusa. Censurando, contrariamente, la condanna per la ritenuta partecipazione associativa aveva egualmente impugnato la Difesa. Osservava la Corte territoriale che il primo giudice aveva ritenuto insufficiente la prova della partecipazione del medesimo TO al mandato omicidiario, poiché il ON e il NE lo avevano indicato come presente alle riunioni senza alcuna partecipazione attiva e solo il IT lo aveva additato quale mandante e partecipe dell'incontro al bar La Paglia, pur restando quella chiamata di correo priva di riscontro sul punto. Né, a suo carico, sarebbe stato sufficiente, secondo il primo giudice, il ruolo attribuito da OR e TA (ruolo genericamente "decisionale") per assenza di riferimenti diretti all'omicidio del medesimo CA. Ribadita la posizione verticistica dell'TO (valorizzando proprio le affermazioni del IT, dello OR e del TA) la Corte d'assise d'appello osservava come non rispondesse alle emergenze processuali quanto affermato dalla Corte di primo grado e, cioè, che il ON avesse posto in dubbio il potere decisionale dell'TO su cui riferiva, in relazione all'omicidio del CA. Sulla scorta di quanto premesso si era, pertanto, ritenuto che proprio l'indicato ON riscontrasse il IT, in ordine alla decisione di uccidere il CA, anche per la posizione dell'TO. Gli altri collaboratori non avevano offerto elementi rilevanti, poiché non avevano preso parte alla fase deliberativa e lo stesso GI NC, si è annotato, aveva riferito d'aver anche saputo del delitto in carcere dallo stesso TO (fl. 58). In questa logica sono state richiamate le dichiarazioni del NE che aveva riconosciuto l'imputato e lo aveva indicato come presente nel covo degli MA, durante la latitanza di costoro e nella congiuntura temporale in cui era stato deciso l'omicidio in esame (fl. 60). Ciò posto, confutati gli argomenti a discarico sviluppati dalla difesa, ritenuto che nella specie non occorresse rinnovare l'esame delle fonti orali, non trattandosi di un ribaltamento della decisione di primo grado, fondato su una lettura diversa delle fonti di prova orali, ma su una "lettura completa" -che aveva, cioè, evidenziato e valorizzato tratti non esaminati dal primo giudice- la Corte d'assise d'appello affermava la penale responsabilità dell'imputato TO SE ED, per l'omicidio del CA e 5 نار rigettava, altresì, l'appello della difesa, finalizzato alla riforma della decisione di condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Annotava in parte qua che la prova della intraneità, già accertata per il periodo successivo all'anno 1999 (annualità per la quale si addiveniva a improcedibilità per preclusione indotta da precedente giudicato) era sussistente, anche a far data dal 1996, epoca di consumazione dell'omicidio e coincidente con una condotta di compenetrazione nel gruppo di cui i collaboratori avevano dato concordemente atto e che risultava supportata ulteriormente dalla partecipazione, nella qualità indicata di mandante, all'omicidio testé evocato. Era respinto, poi, l'appello interposto nell'interesse di AT CO. Si ribadiva l'attendibilità delle fonti collaborative e si annotava come alcune discrasie su punti specifici della ricostruzione del fatto e del ruolo che in concreto aveva svolto l'AT - ora ricondotto a quello della vedetta ora della staffetta- non fossero idonee a incrinare l'attendibilità generale delle fonti stesse su quanto riferito. Si indicava, del resto, come costui fosse stato già separatamente giudicato e ritenuto intraneo al gruppo del IT e dell'TO e avesse svolto compiti ben precisi, oltre che di supporto alla latitanza degli MA, di latore di messaggi su pizzini, che erano stati consegnati prima al ON al bar Tumminello e, poi, dopo la rottura con costui, allo OR. Richiamata la condanna in giudicato sul punto e la responsabilità ritenuta per i fatti di omicidio tentato del CA si era esclusa, altresì, la possibilità di riqualificazione della condotta stessa come ipotesi di favoreggiamento personale. Sul tentato omicidio del CA, del 23/7/1996, erano espressamente riportate e valorizzate le dichiarazioni del IT, del ON e quanto aveva ritenuto il primo giudice. Si spiegava che i due collaboratori risultavano convergenti avendo parlato, sia il IT che il ON, del ruolo di staffetta (quello di vedetta era stato posto in essere da NT) e che, in occasione del tentativo in piazza, all'AT era stato, contrariamente, riservato il compito di vedetta. Erano, altresì, respinti gli appelli del ON, del Di AL, del EC e del CA, escludendosi sia l'ipotesi del reato cd. impossibile per la fattispecie tentata relativa all'omicidio del CA, che quella della desistenza ex art. 56 comma 3 cod. pen. Era confermata la ricostruzione sulla posizione del ON avendo il IT affermato che costui era stato presente in piazza e quella del ON in relazione ai fatti in esame.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati. AT CO lo fa personalmente;
affida la sua censura essenzialmente a due motivi di ricorso. TO SE ED impugna la sentenza di condanna, con atto a firma dell'avvocato Antille e, nell'interesse del ricorrente, risultano essere stati, ancora, depositati il 9/10/2017 motivi nuovi, a firma dell'avvocato Gaito. ON 6 li MA, a mezzo dell'avvocato Adriana Fiormonti, articola, dopo una premessa in fatto, un unico motivo di doglianza, sulla determinazione del tempo necessario alla prescrizione. CA NZ, con atto a firma dell'avvocato BA Scala, deduce unico motivo di censura. Nell'interesse del Di AL RE sono dedotti, con impugnazione a firma dell'avvocato Flavio Sinatra, sostanzialmente due motivi di ricorso. EC MA, deduce motivo unico, a firma dell'avvocato Giacomo Ventura. ON BA, con impugnazione dell'avvocato Grippaldi, articola cinque motivi di ricorso. OSSERVA IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e devono essere respinti secondo quanto si passa ad esporre.
1. AT CO articola personalmente due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 56, 575, 192 comma 3 e 546 lett. e) cod. proc. pen. Sul tentato omicidio di cui al capo C della rubrica la sentenza impugnata non aveva considerato la mancata convergenza tra le due chiamate di correo del IT AN e del ON MA. Differenze rilevanti, nonostante fossero state segnalate nell'atto di gravame, non erano state considerate dal Giudice territoriale. Esse si riferivano agli autori, alle modalità esecutive e alle armi utilizzate per il delitto. La convergenza affermata era solo apparente e la giustificazione offerta dalla Corte di merito risultava inappagante, poiché, con un'affermazione apodittica, si era ritenuto che le discrasie si dovessero ricondurre al cattivo ricordo e alla distanza temporale tra i fatti. Tuttavia, né il IT, né il ON avevano mai affermato di ricordare male gli eventi. Piuttosto, la Corte territoriale era giunta a quella conclusione sulla scorta di un'affermazione apodittica.
1.2. Con ulteriore e distinto motivo si impugna il capo della decisione relativo al tentato omicidio, condotta concretizzatasi nell'aver segnalato ai killer la presenza della vittima in piazza. Sul punto si lamenta la mancanza di motivazione. Ancora, si osserva che tre delle fonti dichiarative centrali (IT, NE e IZ) sino al dibattimento non avevano fatto il nome dell'imputato e lo avevano coinvolto solo in via postuma nella fase del contraddittorio processuale. La sentenza impugnata aveva ignorato questo aspetto e, soprattutto, non aveva considerato la possibilità dell'inquinamento probatorio derivante dalla presenza contemporanea di tutti i collaboratori in videoconferenza all'udienza dibattimentale stessa (ad eccezione del IT). In ogni caso, nessuno tra i dichiaranti aveva attribuito al ricorrente il ruolo indicato in imputazione. Al pari, non lo aveva fatto CA NZ e, secondo le fonti, il ricorrente stesso avrebbe accompagnato i killer facendo da staffetta. La sentenza impugnata aveva superato quel punto con una semplificazione ritenendo indifferente il ruolo in 7 concreto svolto. Tuttavia, si trattava di un approccio non corretto, specie perché le stesse fonti esaminate avevano riferito altro (IT e NE).
1.3. Si tratta di motivi infondati e che, in realtà, non si confrontano con la motivazione specifica che ha dato la Corte territoriale sui punti indicati. Deve premettersi che la deduzione del vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non autorizza il giudice di legittimità ad effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione sovrapponendo la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. E' ammissibile la sola verifica sull'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Né l'affermato "travisamento della prova" può risolversi in giudizi valutativi del risultato probatorio stesso, limitandosi all'utilizzazione di un'informazione inesistente o all'omissione della valutazione di una prova con carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 ; Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115; Sez. 6, n. 45036 del 2/12/2010, Damiano, Rv. n. 249035). Per altro verso, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati dalla Corte: Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla luce di premesse siffatte si intende come anche le deduzioni sulla mancata convergenza delle due fonti collaborative e quelle che affermano esistente una discrasia tra le affermazioni dei collaboratori, oltre a censurare la mancanza di riscontro esterno sulla posizione dell'imputato, si risolvono in censure sulla valutazione del risultato di prova e non sul travisamento del dato informativo nel senso sopra tracciato. La Corte territoriale si è, infatti e contrariamente a quanto dedotto, confrontata senza travisamenti e con un ragionamento immune dalle censure rivolte con tutti i temi che erano stati prospettati e che risultano proposti con il ricorso per cassazione. Ha invero, indicato come le accuse fossero concordi sul nucleo centrale e come marginali divergenze afferissero ad aspetti secondari e circostanze di dettaglio non incidenti sul dato centrale d'accusa. Richiamandosi proprio alle dichiarazioni del IT e del ON la Corte d'assise d'appello le ha ritenute valide al reciproco riscontro, annotando la 8 li particolare qualificazione delle fonti propalanti, con l'effetto di ridurre le marginali differenziazioni sul tipo di armi impiegate per l'azione delittuosa. In questa logica si è, invero, valorizzata la circostanza che entrambi i dichiaranti avessero in primo luogo ammesso i fatti contra se, riferendo su eventi decisamente risalenti (23/7/1996) rispetto alla data di racconto e colmando un arco temporale di durata non marginale che ben avrebbe giustificato le pur presenti minime divergenze. D'altro canto, la Corte territoriale ha sottolineato come non vi fossero discrasie sul ruolo dell'AT e come, avendolo entrambi concordemente indicato in quello di staffetta, vi fosse piena convergenza, là dove la mansione di vedetta era stata assolta dal Tramontana, ucciso dopo poco, proprio in ragione del contributo che egli aveva offerto a quel fatto. La sentenza impugnata sul punto è immune da vizi e articola, dunque, una motivazione precisa, affidandosi alla dichiarazione del IT stesso, resa durante l'esame dibattimentale del 10/4/2013, parte narrativa in cui si era chiarito che l'AT stesso dovesse svolgere il ruolo di staffetta, per condurre sul posto i gelesi e indicare la possibile via di fuga, là dove fosse stato consumato l'omicidio. Si è distinto, contrariamente, il ruolo di vedetta in capo all'AT in occasione del "tentativo in piazza", così sottolineando la convergenza con quanto aveva riferito medesimo ON (cfr. la sentenza al fl. 84). Né valgono a intaccare l'iter logico-giuridico della decisione i richiami al tema della cd. "progressione accusatoria" di cui si fa menzione nel secondo motivo di ricorso per incrinare il giudizio di attendibilità delle fonti collaborative, in ordine ai delitti di cui ai capi D) ed E). Anche il tema specifico di doglianza risulta adeguatamente affrontato nella sentenza impugnata, con una motivazione immune da ogni censura (cfr sentenza fll. 99 e ss.). La Corte territoriale ha richiamato quanto evidenziato dal primo giudice ed ha ritenuto convincenti le spiegazioni che il NE aveva offerto sulle ragioni della mancata iniziale indicazione dell'AT nel tentato omicidio in piazza, collegando l'atteggiamento alla mancata condivisione da parte della moglie e del figlio della sua scelta collaborativa. La Corte territoriale ha, poi, indicato le ragioni che aveva fornito il IZ (cfr. fl. 100 della decisione) che aveva conosciuto i tre soggetti (AT, ON e Di AL) solo in quella occasione. Di tutto aveva parlato, in ogni caso, nel secondo verbale, riferendo esattamente gli eventi al Pubblico Ministero. Infine, lo stesso IT, si è osservato, contrariamente a quanto lamentato, aveva indicato l'AT tra i partecipi. A fronte di convergenza siffatta, pertanto, si è ritenuta marginale la dichiarazione del CA, che, pur non ascrivendo al medesimo AT, un ruolo da protagonista nell'azione, ne aveva, comunque, indicato la presenza del garage ove si erano ritrovati i killer. La stessa dichiarazione del TA (de relato dall'AT) aveva una sua convergenza e un significativo spessore di supporto sul tema oggetto di prova. 9 Si comprende, dunque, alla luce della lettura della motivazione della decisione come la progressione narrativa delle dichiarazioni dei collaboratori non risulti oggetto di un asettico recepimento, ma come la Corte d'assise d'appello abbia inteso valorizzarne la portata di convergenza, proprio alla luce delle spiegazioni offerte dalle diverse fonti, spiegazioni con cui risulta essersi confrontata criticamente, in guisa tale da escludere in nuce il rischio indicato nell'impugnazione. Anche il ruolo attribuito in imputazione all'AT nei fatti oggetto di ricostruzione ha costituito oggetto di verifica e il giudice territoriale ha ben spiegato la ragione per la quale sul nucleo storico essenziale e sul compito di avvistare la vittima e di comunicarlo ai concorrenti l'AT avesse avuto ampia facoltà di difesa in giudizio con la conseguenza che non si sarebbe potuta ipotizzare alcuna violazione del principio di correlazione. La soluzione è corretta e risulta in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali. Perché, invero, sussista la violazione del principio di correlazione in esame, occorre che la diversità non afferisca ad elementi marginali o secondari o di valenza aggiuntiva che non risultano affatto decisivi per la struttura della contestazione e per il tema della prova. Si deve, cioè, attingere attraverso l'istruttoria, un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale con una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa nel giudizio che si sia celebrato a suo carico (Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, Rv. 260156; Sez. 6, n. 899 del 11/11/2014 Ud. (dep. 12/01/2015) Rv. 261925). La stessa Corte EDU ha precisato (CA
contro
Italia 12/02/2013 Seconda Sezione nr. Ric. 10948/05) che le disposizioni dell'articolo 6 § 3 lett. a) della Convenzione implicano la necessità di eseguire con estrema cura la notifica dell'«accusa»> all'interessato. L'atto d'accusa svolge, infatti, un ruolo "informativo" ufficiale del fondamento giuridico e fattuale delle accuse mosse nei suoi confronti (MA c. Austria, 19 dicembre 1989, § 79, serie A n. 168) e della qualificazione giuridica attribuita a tali fatti (Pélissier e Sassi c. Francia [GC], n. 25444/94, § 51, CEDU 1999- II) condizione essenziale dell'equità del procedimento (Pélissier e Sassi, sopra citata, § 52). Ciò che rileva, dunque, è che l'imputato disponga di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse mosse a suo carico. Al riguardo, l'adeguatezza delle informazioni deve essere valutata dal punto di vista del comma b) del paragrafo 3 dell'articolo 6, che riconosce a ogni persona il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (Mattoccia c. Italia, n. 23969/94, § 60, CEDU 2000-IX). Là dove il capo di imputazione menzioni singoli segmenti commissivi o particolari di dettaglio, a pura connotazione descrittiva della condotta materiale stessa, si è al li 10 cospetto di precisazioni con funzione di mera esemplificazione e di specificazione delle alternative modalità commissive del fatto. Si tratta di aspetti che si inseriscono in un'azione di ben più ampia portata la cui incriminazione discende dalla produzione dell'evento previsto dalla fattispecie nella logica unificante della causalità che orienta, nel caso in esame, gli atti plurimi dei concorrenti verso l'evento finale. Nella vicenda processuale, in primo luogo, la qualificazione penale del fatto addebitato è rimasta tale (anche, ID PA c. PA (dec.), n. 4160/02, 28 gennaio 2003). Inoltre, sui segmenti di fatto l'imputato ha avuto modo di articolare la sua difesa in maniera piena. La Corte EDU ha rammentato, altresì, che la Convenzione non vieta ai giudici nazionali di precisare, sulla base degli elementi prodotti nel corso del pubblico dibattimento e portati a conoscenza dell'imputato, le modalità di esecuzione del reato al medesimo addebitato (Previti c. Italia (n. 2) (dec.), n. 45291/06, § 209, 8 dicembre 2009), a condizione che sui temi specifici l'imputato abbia avuto la possibilità di organizzare la difesa, interrogando e controinterrogando i testimoni (si veda, D.C. c. Italia (dec.), n. 55990/00, 28 febbraio 2002; si è, altresì, escluso che una modifica su particolari di dettaglio della contestazione violasse la Convenzione: CA
contro
Italia 12/02/2013 Seconda Sezione nr. Ric. 10948/05). Deve, pertanto, ritenersi infondata la doglianza articolata e il ricorso va respinto.
2. Egualmente infondato è il ricorso per cassazione nell'interesse di TO SE ED.
2.1. Premette il ricorrente che la Corte territoriale, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato in peius la decisione di primo grado, affermando la penale responsabilità per il concorso nell'omicidio del CA e per la partecipazione all'associazione mafiosa. La decisione era giunta all'esito del dibattimento in appello, senza disporre alcuna rinnovazione istruttoria. Ciò risultava in contrasto con gli arresti giurisprudenziali più recenti. Né sarebbe valsa a confutazione la spiegazione offerta secondo cui si sarebbe giunti alla decisione di condanna in forza di una "lettura completa" degli atti. Lamenta il ricorrente che nella specifica vicenda non vi fossero intercettazioni che documentavano il coinvolgimento dell'TO, né un suo contrasto con la persona uccisa. Emergeva, piuttosto, dalle dichiarazioni rese dai testi che vi era un rapporto professionale cordiale con il CA, anche nella specifica congiuntura temporale dell'omicidio. Le dichiarazioni del IT e del ON, si assume in ricorso, oltre ad essere isolate erano in contrasto tra loro. Mandante del delitto, secondo le affermazioni relative, era stato lo stesso IT, per motivi sostanzialmente personali, che si collegavano ad una relazione del medesimo 11 li IT con la nipote della vittima e all'intendimento del CA di ucciderlo a sua volta. OR e ON si erano, del resto, contraddetti in sede di controesame e quest'ultimo aveva dichiarato che il delitto era stato proposto dai fratelli MA al IT. Il NE era stato, contrariamente, vago;
aveva affermato d'aver visto solo due volte il ricorrente, che soleva defilarsi. La sentenza aveva ritenuto, ciò nonostante, in capo al ricorrente la qualità di mandante e, tuttavia, e in contraddizione, lo aveva ritenuto estraneo ai tentativi di omicidio del medesimo CA, comunque assunti dopo il mandato conferito. La motivazione, ancora, sull'associazione mafiosa era errata e mancante. Essa contrastava, tra l'altro, con lo stesso ruolo direttivo che era stato ritenuto e contestato nell'imputazione di concorso in omicidio, ruolo che non figurava nella contestazione associativa stessa. In via subordinata, si denunciava l'omessa motivazione sul calcolo della pena in concreto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in uno alla mancata derubricazione dei fatti in favoreggiamento o, per l'associazione, nell'ipotesi di assistenza agli associati.
2.2. In data 9/10/2017 nell'interesse di TO SE ED sono stati depositati motivi nuovi. Con il primo si riprende il tema relativo alla illogicità manifesta della decisione nella parte in cui aveva omesso di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, prima di ribaltare il giudizio assolutorio di primo grado. Contrariamente a quanto affermato, la Corte territoriale non si era limitata a operare una valutazione "completa" delle prove orali già assunte, parzialmente valutate nel giudizio di primo grado, ma aveva esaminato esattamente le dichiarazioni dei collaboratori nella parte in cui la Corte d'assise d'appello aveva inteso addivenire a diversa soluzione, così rinnovando in senso opposto la valutazione. Questa metodica avrebbe imposto rinnovazione dell'esame dei dichiaranti, adempimento contrariamente omesso. Ciò risultava chiaramente per le dichiarazioni del ON e per quelle di NC GI. Non rilevava, pertanto, a giudizio del ricorrente, uno scrutinio caratterizzato da maggiore completezza, ma le due sentenze riportavano, contrariamente, le medesime dichiarazioni. Si trattava, piuttosto, di una diversa valutazione del portato narrativo delle due fonti orali, valorizzate contra reum, con la conseguenza che sarebbe stata assolutamente ineludibile la rinnovazione dell'escussione delle fonti stesse. Con un secondo motivo si spiega che in primo grado anche RE Di AL, AT CO e BA ON erano stati assolti dall'imputazione del concorso nell'omicidio del CA. La Corte d'appello aveva confermato la decisione d'assoluzione sul loro conto. Ciò perché, si annotava, pur avendo costoro partecipato 12 presso il luogo di latitanza degli MA, alle riunioni durante le quali fu deliberata l'eliminazione della vittima non avrebbero posto in essere alcuna forma di istigazione o rafforzamento degli esecutori o dei medesimi mandanti in ordine all'omicidio consumato dal IT, a seguito di un incontro fortuito con la vittima. Al contrario, l'TO, si era annotato, aveva contribuito a offrire nella sua qualità di vertice un "mandato aperto" alla soppressione del CA. L'omicidio era avvenuto con il consenso degli MA e ciò era accaduto durante le riunioni in periodo di latitanza di costoro e del ON. Il dissidio nel gruppo di IS era sorto già nel 1995 a causa delle accuse di IT a CA di non rispettare le regole di divisione dei proventi illeciti. Da ciò era nata la determinazione di CA di uccidere IT e da parte di costui di rivolgersi agli MA, per fare altrettanto contro il suo antagonista. Il tutto era accaduto nel 1996 durante la latitanza dei medesimi MA. Era a giudizio del ricorrente non credibile IT allorquando aveva affermato che l'TO era stato presente alla richiesta fatta a LO RO, reggente della locale famiglia di Caltanissetta, che avrebbe dovuto mettere a disposizione i killers per l'omicidio. Ciò perché essendo in buoni rapporti con gli MA non si spiegava la ragione per la quale non si fosse rivolto agli MA stessi che avrebbero, comunque, dovuto sapere e dare l'assenso prima del delitto del CA. Al di là delle discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori alcuno di costoro aveva mai riferito sulla circostanza che la presenza dell'TO si fosse tradotta durante le riunioni nel covo degli MA in un contributo alla formazione o al rafforzamento della volontà omicida. Del resto, al di là di una serie di rilievi sulla omessa motivazione da parte della Corte territoriale di secondo grado, sull'epoca in cui era nato il proposito omicida, la Corte stessa non si era confrontata con la circostanza che a carico dell'TO non vi era stata contestazione del concorso nei due tentativi di omicidio che avevano preceduto il delitto, dato in contrasto con la tesi che egli avesse partecipato alla riunione in cui era stata decisa la morte del CA. Illogiche risultavano, al pari, le considerazioni espresse al fine di svalutare quanto affermato da NA CU e LV ON, dipendenti dell'TO, che affermavano che la vittima era cliente dell'imputato e si recava periodicamente presso il suo studio dentistico. Approfondito il rapporto teorico tra il concorso morale cd. omissivo e la mera connivenza non punibile si assume in ricorso come si dovesse dimostrare il minimo rafforzamento e si sarebbe dovuto accertare, attraverso la verifica
contro
-fattuale, che l'evento non si sarebbe verificato senza l'intervento dell'imputato. Su questo punto la sentenza era carente e non si era preoccupata di approfondire il dato. 13 2.3. Le doglianze proposte nell'interesse dell'TO SE ED sono infondate.
2.3.1. La prima questione, da cui è opportuno muovere per ragioni d'ordine sistematico, riguarda la compatibilità della decisione in esame con l'art. 6 CEDU. La dedotta questione si sostanzia nell'individuazione dei limiti di carattere probatorio alla riforma in appello della decisione assolutoria di primo grado. Il tema, già più volte affrontato dalla Corte EDU (Hanu c. Romania 4 giungo 2013) riguarda l'affermata iniquità del procedimento di secondo grado, a fronte del ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, senza procedere alla nuova e diretta audizione dei testi, giungendo così a una decisione di condanna. Il tutto sulla base di una diversa valutazione della prova precedentemente acquisita. Il principio affonda le sue radici in quanto scritto nell'art. 6 par. 3 lett. d), secondo cui, affinché un imputato possa essere dichiarato colpevole, occorre che tutte le prove e gli elementi a carico debbano essere prodotti in pubblica udienza in sua presenza e nel rispetto della regola del contraddittorio. In questa logica si è anche sottolineato come la valutazione di attendibilità di un teste sia una operazione complessa cui non si può assolvere con la semplice lettura delle dichiarazioni rese da costui, innanzi a un diverso giudice (Corte EDU 22 agosto 2011 Dan C. Moldavia). Naturalmente, affinché sussistano limiti di sbarramento alla modifica in appello in senso peggiorativo della decisione di primo grado occorrono una serie di condizioni che si traggono dalla stesse decisioni della Corte EDU e che sono connaturate al valore ontologico dei principi in esse affermati. In primo luogo deve trattarsi di una prova che abbia carattere di decisività e che il giudice d'appello avverta l'esigenza di rinnovare (attraverso l'esame del relativo dichiarante) in funzione della decisione da assumere e del ruolo che a essa va ascritto nell'iter decisorio (Sez. V, del 5 luglio 2012, n. 38085 Luperi e altri). Il giudice d'appello deve, dunque, ritenere di dover operare una diversa valutazione del risultato della prova che in primo grado sia stata considerata non attendibile. Il nucleo centrale di discrimine, pertanto, si concentra proprio sulla evocata valutazione di "attendibilità". E', pertanto, un giudizio di valore che attiene al profilo contenutistico della prova e, in particolare, che si concentra sul suo oggetto e sul contenuto della dichiarazione resa dal teste nel corso della sua deposizione. Nella logica segnalata questa Corte ha avuto modo, dunque, di affermare che la rinnovazione dell'esame testimoniale va operata anche d'ufficio dal giudice di secondo grado che intenda addivenire ad una diversa valutazione di attendibilità della dichiarazione stessa e, dunque, giungere ad un ribaltamento peggiorativo della decisione di primo grado. I principi indicati (S.U. 28/4/2016 n. 27620/2016, Dasgupta) sono stati integrati da arresti più recenti, avendo avuto la stessa Corte modo di ribadirli, in relazione anche al giudizio 14 abbreviato non condizionato (S.U. 19/1/2017 n. 18620, Patalano). Anche in questa eventualità valgono le regole anzidette e il ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado non è possibile, senza rinnovare l'esame della fonte, là dove si passi ad operare una diversa valutazione della prova dichiarativa. Ciò non accade però allorquando il contenuto dichiarativo resti immutato e il giudice di primo grado abbia operato un mero travisamento del dato obiettivo, suscettibile di dar luogo a un cd. errore revocatorio. Si tratta dei casi tipici in cui la lettura della prova è affetta da un errore per omissione, invenzione o falsificazione. Qui non v'è equivoco sul significato, né falsa rappresentazione di esso. Deriva che non nasce l'esigenza di disporre una rinnovazione istruttoria, poiché non si tratta di protendere a una rivalutazione del dichiarato, con sua diversa interpretazione. Esso, piuttosto, resta fermo e identico nella sua consistenza obiettiva e nel contenuto descrittivo. In questi casi, allora, la cd. falsificazione per omissione dà luogo ad un esame parziale della prova che non viene, cioè, considerata nella sua interezza dal giudice di merito, pur risultando essa integralmente ex actis e immediatamente disponibile per il decidente. Imporre, in ipotesi siffatte, in tesi e come metodo, una rinnovazione istruttoria significherebbe accedere ad una interpretazione non razionale. Si finirebbe per duplicare un'attività istruttoria, da un lato, non necessaria e, per altro verso, contraria al principio di ragionevole durata del processo. L'attività sarebbe priva del crisma di necessità, poiché non risulterebbe affatto in discussione l'esigenza di rivedere l'affidabilità e la credibilità della dichiarazione, così rinnovando in senso diverso il giudizio di attendibilità sul dato propalato nella sua obiettività. Contrariamente il contenuto dichiarativo e l'attendibilità della fonte non risulterebbero poste in dubbio dalla decisione. Ciò che risulta oggetto di falsificazione è, infatti, la percezione della prova nella sua completezza e il suo risultato narrativo, aspetto il cui scrutinio non è suscettibile di limitazioni e che compete sia al giudice di primo grado, che a quello di secondo grado, in termini identici e senza necessità di procedere a rinnovazioni costitutive della prova medesima. Al pari e ragionando diversamente, si finirebbe per dare avvio al dispiegarsi di attività processuali che, oltre a determinare l'usura delle fonti orali, attraverso un riesame non necessario, risulterebbero contrarie, come anticipato, al principio di ragionevole durata. A questa logica si allinea anche la recente interpolazione dell'art. 603 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 comma 58 della legge 23/6/2017 n. 103, che inserendo il comma 3 bis ha previsto nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento- l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per motivi attinenti alla sola "valutazione" della prova dichiarativa. Del resto, più spunti offerti da recenti decisioni di questa Corte confermerebbero l'indicato inquadramento dello statuto rinnovatorio della prova dichiarativa. li 15 Si è, infatti, escluso ogni vizio della decisione in ipotesi di omessa rinnovazione dell'istruttoria nell'ipotesi in cui la reformatio in peius della decisione era derivata in appello valorizzando elementi probatori esterni alla dichiarazione resa dal teste che nel giudizio di primo grado era stato ritenuto non attendibile (Sez. V 28 giungo 2016, n. 45847, Colombo;
in senso non diverso Sez. VI 5 luglio 2016 n. 40751, Agliocchi, che ha valorizzato elementi di prova idonei a evidenziare la parzialità delle dichiarazioni considerate dal primo giudice). D'altro canto l'obbligo di rinnovazione istruttoria sussiste nei soli casi in cui venga in rilievo un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa e non nelle ipotesi in cui la valutazione di inattendibilità rimanga inalterata e muti la considerazione del compendio probatorio (Sez. III, 7 luglio 2016, n. 43924, Failla) estendendosi la divergenza valutativa al ragionamento probatorio. In questa logica si è, invero, escluso il crisma di decisività per la prova che, attraverso il coordinamento con altra, assegni al processo probatorio idoneità a fondare una conclusione diversa da quella raggiunta dal primo giudice (Sez. I, 6 luglio 2016 n. 41930, Bono e altri, Rv 267799). Ciò posto, deve osservarsi come la vicenda che occupa l'odierno Collegio sia, tuttavia, sensibilmente diversa da quelle esaminate dalla CEDU e dalla giurisprudenza di questa Corte in cui si è giunti a ritenere necessaria una rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa. Nel caso di specie non era richiesta alcuna rinnovazione istruttoria per giungere ad un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado. La Corte d'assise d'appello ha, invero, riportato le motivazioni del primo giudice (leggibili ai fll. 47 e ss. della decisione impugnata) chiarendo le ragioni per le quali si stimava erronea la conclusione cui era giunta la Corte d'assise. Si è annotato come il primo giudice avesse ritenuto insufficiente la prova della partecipazione dell'TO al mandato afferente all'omicidio del CA. Sul punto sono state riportate le considerazioni secondo cui ON e NE avevano semplicemente indicato l'TO come presente alle riunioni senza alcuna partecipazione specifica e attiva alla decisione. Da ciò si sarebbe inferito che la dichiarazione del IT -che, contrariamente, aveva indicato l'imputato come presente alla riunione al bar La Paglia e come mandante del delitto- fosse rimasta priva di riscontro esterno. Gli stessi OR e TA avevano ascritto al medesimo TO un ruolo genericamente decisionale senza specifico riferimento all'omicidio CA. La Corte d'assise d'appello ha osservato che la conclusione non aveva tenuto conto del risultato complessivo della prova, sviluppata attraverso l'istruttoria. Ferma l'idoneità della dichiarazione del IT a costituire la chiamata di correo sul delitto nei confronti dell'TO, la Corte di secondo grado ha, infatti, riportato esattamente il contenuto della dichiarazione del ON (cfr fll. 57 e 58). Non ha, dunque, eseguito un diverso apprezzamento valutativo di quel risultato narrativo. Piuttosto ha annotato come da 16 c. esso si ricavasse l'esatto contrario di quanto aveva indicato il primo giudice, che all'evidenza ne aveva percepito erroneamente il contenuto obiettivo. Dell'omicidio CA, in particolare, si legge, se ne era parlato in più occasioni ed erano state tenute diverse riunioni (....se ne parlava tutti i giorni ... riferiva la fonte) e alle riunioni partecipava anche l'TO e tutti avevano concordato che si dovesse procedere alla eliminazione al più presto. Lo stesso prosieguo narrativo chiariva che l'TO aveva avuto ruolo non genericamente decisionale, ma specifico in relazione al delitto in esame e il collaboratore lo contrapponeva a quello degli altri concorrenti che, comunque, avevano dato l'assenso e il solo "contributo di dire questo andava ammazzato". Sulla scorta di questo risultato dichiarativo (per la lettura integrale delle dichiarazioni si rinvia al testo del provvedimento) la Corte d'assise d'appello ha essenzialmente evidenziato come non rispondesse alle oggettive emergenze processuali l'assunto che costui, proprio a fronte del ruolo decisionale, non avesse esercitato tale potere in relazione al delitto CA. Sul punto, del resto, la Corte ha riportato l'aspetto di contraddittorietà della sentenza riformata in cui (cfr. fl. 44) si era anche riconosciuto detto potere espressamente all'TO, riportando esattamente le dichiarazioni del medesimo ON, ma non prendendole in considerazione al momento della conclusione e formazione del ragionamento probatorio stesso. Sulla scorta di questa premessa si è, pertanto, correttamente concluso ritenendo esistente il riscontro esterno alla dichiarazione dell'indicato chiamante IT. Non si è, dunque, al cospetto di una valutazione diversa dell'attendibilità di uno o più dichiaranti, ma di una percezione del risultato della prova che il primo giudice aveva omesso di considerare nella sua completezza. In altri termini, la riportata chiamata di correo di uno dei dichiaranti (IT), ritenuta attendibile, era stata considerata, tuttavia, dal primo giudice priva di riscontro esterno individualizzante e, dunque, di un presupposto strutturale che permettesse di ritenere chiuso il procedimento probatorio e il modello legale di prova di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. Non si versa, pertanto, al cospetto di una diversa valutazione del contenuto di attendibilità della prova dichiarativa, ma della obliterazione di una parte del suo risultato, senza alcuna motivazione plausibile. In altri termini, pur esistente e pacificamente percepibile, il dato narrativo risulta oggetto di una omessa considerazione non per una erronea elaborazione sul piano valutativo, ma per difetto di una sua percezione. Si dà, cioè, per inesistente in termini storici ciò che, in realtà, è esistente, avendolo espressamente detto la fonte collaborativa. Si intende, allora, come l'affermata mancanza di riscontro esterno sia frutto di un travisamento per omissione percettiva. Il primo decidente non ha considerato, nella sua interezza, il contenuto della prova orale e ha, contrariamente ed errando, ritenuto che facesse difetto un elemento dimostrativo necessario per il riscontro alla chiamata di correo. Piuttosto quel dato, si li 17 è annotato, risulta pacificamente esistente nel giudizio e nella prova assunta e ad esso si è ascritto un crisma di solidità tale da assurgere a idoneo riscontro individualizzante. In questa logica, pertanto, è immune da vizi il ragionamento seguito dal giudice di merito e risulta valida la conclusione cui è pervenuto il secondo giudice. Ciò vale sia sulla dichiarazione del ON che su quella del GI NC. Da quanto premesso discende che l'obbligo di rinnovazione istruttoria non ricorre allorquando non sia in discussione il contenuto obiettivo del risultato della prova dichiarativa, ma si affermi inesistente un dato che in realtà esiste e si ricava ictu oculi dal suo contenuto. In questi casi si versa al cospetto di un errore di pura percezione e non di valutazione. Il giudice di secondo grado, cui competono poteri identici a quelli di primo grado, nel rispetto della logica devolutiva del mezzo di impugnazione è, pertanto, titolato a procedere alla rettifica relativa, correggendo la decisione e, in caso di impugnazione del P.M., a ribaltare la statuizione di primo grado in senso peggiorativo, anche senza rinnovare l'istruttoria. Ciò perché, diversamente, in ragione della peculiarità della vicenda, e in difetto di una diversa valutazione sull'attendibilità, la rinnovazione della prova costituenda si risolverebbe in una superfetazione istruttoria, contraria al principio di non superfluità dei mezzi di prova e, per altro verso, al principio di utilità e di decisività per l'esito decisorio. Immune dai denunciati difetti di coerenza e di logicità è anche la spiegazione data sugli altri collaboratori gelesi (NE, CA e IZ) che non avevano partecipato alla fase deliberativa del delitto, ma solo a quella esecutiva. Lo stesso GI NC contribuiva a rafforzare la prova sul punto, avendo chiarito di aver ricevuto dall'TO in carcere e in campagna la delazione sul fatto omicidiario del CA e l'informazione specifica che costui era stato ucciso anche su mandato del medesimo TO. Del resto, la sua presenza durante gli incontri, presso i covi ove gli MA trascorrevano la latitanza, presenza di cui aveva parlato anche il NE, confermava il ruolo del primo anche in ragione della circostanza che costui, insieme agli altri aveva condiviso la determinazione sull'omicidio CA. Intrinsecamente generico e privo di ogni profilo di decisività risulta, poi, il rilievo relativo alla mancanza di intercettazioni idonee a provare il coinvolgimento del ricorrente nel delitto o a supportare, anche in funzione di un possibile movente del fatto, un suo contrasto con il CA. Egualmente irrilevante è l'esito assolutorio cui la Corte è pervenuta sui concorrenti, esito fondato su materia di prova diversa di cui il giudice di merito ha dato ampiamente conto. La Corte territoriale si è adeguatamente soffermata anche sul movente del delitto ed ha spiegato che non si trattò di un delitto mosso da sola vendetta o risentimento personale. li 18 In questa logica ha chiarito che il comportamento del CA era diventato un problema che riguardava l'intero gruppo niscemese di Cosa Nostra che all'epoca era capeggiato proprio da IT e TO. La decisione impugnata si confronta con la prospettazione a discarico ed esamina specificamente la questione di un possibile movente legato alla circostanza che il CA, uomo spostato, intrattenesse una relazione extraconiugale con una nipote del IT. La Corte si è confrontata con il tema e ha richiamato anche le dichiarazioni rese sul punto da GI NC, al fine di evidenziare come, ammesso anche un interesse personale dell'indicato IT, legato ad un possibile sentimento di vendetta, ciò non escludeva affatto che esso potesse concorrere con lo scopo collettivo e la volontà comune del gruppo né escludeva il ruolo di mandanti del delitto in capo all'TO e all'MA. Si tratta, dunque, di argomenti logici e che, pur a fronte della critica rivolta in ricorso, non incrinano, a ben vedere, la struttura della decisione che, in ogni caso, ha posto in evidenza come la cosca gelese e niscemese avesse interesse alla eliminazione del CA, oramai divenuto elemento scomodo e che aveva iniziato a gestire in autonomia gli affari illeciti nell'ambito di quel territorio. Né modifica il significato della decisione la stessa affermazione del IT sulla uccisione in una congiuntura casuale ed estemporanea. In realtà l'argomento a confutazione, opposto dalla Corte, resiste alla critica articolata in ricorso, essendosi evidenziato come l'occasione dell'esecuzione del mandato in un momento in cui si era presentata l'opportunità non metteva affatto in discussione quanto si era già deliberato e deciso sul destino del CA, né incideva sull'adesione dell'TO e degli MA al delitto. Si trattò, dunque, si è correttamente annotato, di una estemporaneità esecutiva, che coinvolgeva le sole modalità attuative di un proposito già deliberato e certo e non la scelta o il movente del fatto. La Corte territoriale si è, poi, confrontata con la questione inerente i rapporti tra l'TO e la vittima, ricostruiti attraverso le dichiarazioni dei testi CU e ON. Ebbene si deve osservare che, a parte la circostanza che il ricorso sul punto tende ad una diversa valutazione del risultato della prova, la Corte territoriale ha specificamente affrontato la questione giungendo a ritenere che -non avendo, né l'una né l'altra delle dichiaranti, spiegato fino a quanto tempo prima l'uccisione il CA avesse frequentato lo studio dell'TO si trattasse di dichiarazioni non idonee ad indurre alcuna diversa conclusione sul punto specifico. Immune da censure risulta, ancora, la motivazione sulla condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. A parte la cd. doppia conforme di condanna sul punto si deve osservare come la Corte territoriale abbia richiamato, da un lato, la precedente condanna per il delitto di specie a carico dell'TO, in uno alla applicazione della misura di prevenzione e, dall'altro, la convergenza tra tutte le fonti 19 li collaborative che indicavano l'TO medesimo come elemento di vertice nella famiglia niscemese di Cosa Nostra. Risultano indicate le convergenti affermazioni del IT, dello OR, del TA e del ON oltre che del IZ e del GI. Né ha rilievo la critica operata sui punti di mancata convergenza tra i risultati narrativi. Ciò perché la Corte d'assise d'appello ha evidenziato come si trattasse di aspetti, per un verso marginali e non decisivi e, per altro, di elementi che attestavano piuttosto la genuinità delle singole affermazioni. I punti di divergenza erano, infatti, collegati ai singoli episodi cui i collaboratori si riferivano e alla partecipazione a un incontro piuttosto che ad un altro, oltre che alla circostanza che le rispettive dichiarazioni erano state rese a distanza temporale non marginale dai fatti. Privo di rilevanza è, poi, il riferimento allo stesso ruolo direttivo dell'TO. Si trattava di un profilo ritenuto nell'imputazione del concorso nell'omicidio, ma che non figurava nella contestazione associativa stessa. E' quello esposto un argomento che, pur con le connesse implicazioni in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, non incide sulla soluzione finale e sulla statuizione decisoria oggetto di impugnazione. La Corte, infatti, si è confrontata anche con la specifica questione ed ha evidenziato come, da un lato, quel ruolo che emergeva ex actis fosse da ritenere rilevante, in funzione dell'argomento probatorio finalizzato alla ricostruzione della responsabilità per l'omicidio e, dall'altro, perché non contestato specificamente nella definizione del ruolo associativo, fosse da considerare non influente nella definizione della pena relativa per il delitto associativo e per la relativa condotta di partecipazione, da considerare semplice e non connotata, per difetto di contestazione, dai crismi della mansione direttiva. Né vale a disarticolare il costrutto decisorio la mancata contestazione, nonostante la partecipazione all'incontro deliberativo dell'omicidio, del concorso nei delitti di tentato omicidio. A ben vedere non mutano nella specifica prospettiva le condizioni e i presupposti logici della decisione, implicando quella scelta, la semplice conseguenza secondo cui, in ragione della regola di correlazione, non si sarebbe appunto potuto ritenere che la responsabilità si estendesse anche ai due fatti prodromici al delitto in esame. Inammissibili risultano, ancora, le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla denunciata omessa motivazione in ordine al calcolo della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata derubricazione dei fatti in favoreggiamento o nell'ipotesi di assistenza agli associati. Quanto alla mancata derubricazione in favoreggiamento o nella condotta di assistenza agli associati il ricorso non si confronta con gli argomenti espressi nella decisione di merito che, da un lato, ha richiamato la sentenza di primo grado sul punto e, dall'altro, ha evidenziato come si trattasse di condotte che postulavano un contributo 2 lii 20 0 offerto da un soggetto che fosse estraneo alla struttura associativa, dato non ricorrente nella specifica fattispecie. La sentenza impugnata reca, poi, un'adeguata motivazione, sulla quantificazione della pena e sulla determinazione dell'isolamento, diurno, ricorrendo aggravanti che determinano per l'omicidio la pena dell'ergastolo. In questa logica è stata anche spiegata la ragione per la quale si intendeva negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamandosi i precedenti a carico, il ruolo apicale concordemente ascritto all'TO da tutti i collaboratori, la condotta di violazione della misura di prevenzione cui egli era sottoposto, oltre al concorso nel delitto di omicidio del CA, fatto non marginale e inquadrato nella logica dei locali assetti mafiosi. Questi elementi, dunque, si sono posti in termini ostativi alla concessione del beneficio invocato, supportando la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato. E' principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che va qui ribadito quello per cui, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Di talché, la sentenza impugnata, avendo esplicitato le ragioni preponderanti della propria decisione sul punto, in modo adeguato e non illogico, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).
3. Ricorre per cassazione ON MA e lamenta quanto segue.
3.1. La Corte d'assise d'appello non aveva ritenuto come richiestole che il delitto di tentato omicidio di cui al capo C fosse prescritto. Nella specie, ricorreva violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. La normativa applicabile, perché più favorevole era quella prevista nella formulazione anteriore alla disciplina introdotta dalla legge 251/2005 e il termine di prescrizione sarebbe stato secondo il ricorrente di anni venti e non di anni ventidue e mesi sei.
4.2. Il ricorso nell'interesse del ON va respinto non confrontandosi il ricorrente con la puntuale motivazione esposta nella decisione impugnata. La Corte territoriale ha, infatti, esattamente indicato (cfr fll. 123 e 124) i criteri per calcolare i termini di prescrizione del delitto di tentato omicidio premeditato. In questa logica, in applicazione degli artt. 56 e 23 cod. pen. si è chiarito che la pena da determinare ai 21 fini della prescrizione in applicazione dell'art. 8 I. 203/1991 fosse compresa tra i 12 ei 24 anni e che, pur operata la riduzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche e per la indicata circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (nella misura minima di un terzo) non si sarebbe individuato un termine massimo complessivo inferiore ad anni 22 e mesi sei. E', pertanto, erroneo il calcolo suggerito in ricorso, peraltro genericamente e neppure chiaramente argomentato e la doglianza va respinta.
4. Ricorre per cassazione ON BA a mezzo del difensore di fiducia e deduce quanto segue.
4.1. Lamenta l'erronea applicazione dell'art 416 bis cod. pen. Emergerebbe con chiarezza, assume, il suo ruolo negli anni 1996/1999. Egli forniva vitto e alloggio ai fratelli MA dei quali curava la latitanza. Il contributo che costui aveva offerto era diretto ai singoli e non al gruppo associativo. Erronea era stata, pertanto, la qualificazione ex art. 416 bis cod. pen. in luogo della invocata fattispecie di cui all'art. 418 cod. pen.
4.2. Ancora, si duole il ricorrente della non corretta applicazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione. Erano inattendibili le dichiarazioni dei collaboratori che avevano collocato il ON come presente il giorno del tentato omicidio del CA. Vi erano palesi discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori stessi, in ordine alla indicata presenza del ON sul luogo del delitto, discrasie che non si sarebbero potute ritenere superabili attraverso gli argomenti spesi nella decisione impugnata e ricondotte a "indicazioni esemplificative" e "reticenze legate a motivi familiari". La motivazione risultava, piuttosto, illogica anche con riguardo ai riscontri esterni individualizzanti. Per la posizione del ON, nonostante la teste OL ZI avesse riferito della produzione di una vettura con alettone, del tipo Opel Kadett, non erano stati eseguiti riscontri sulla circostanza che l'imputato disponesse di un veicolo con quelle caratteristiche. La mancanza di uno specifico accertamento non permetteva, dunque, di ritenere che la dichiarazione potesse fungere da riscontro alla dichiarazione del collaboratore.
4.3. Si deduce la violazione dell'art. 49 comma 2 cod. pen. in relazione alla invocata non punibilità del delitto tentato. In particolare l'assenza del CA dal luogo in cui costui era atteso per l'esecuzione del delitto non poteva che rendere la condotta impossibile e non punibile ex art. 49 comma 2 cod. pen. Si era, poi, ritenuto di non applicare la desistenza di cui all'art. 56 comma 3 cod. pen. In particolare, nell'istituto erano assenti connotazioni etiche e si sarebbe dovuto procedere all'applicazione anche a fronte della dichiarazione resa dal collaboratore. 22 li 4.4. Anche il ricorso presentato nell'interesse del ON BA va respinto perché affidato a motivi infondati.
4.4.1. Non ricorre l'erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. lamentata. Il ON aveva fornito vitto e alloggio ai fratelli MA dei quali curava la latitanza;
offriva, tuttavia, un contributo al gruppo associativo da intraneo. E' corretta la qualificazione ritenuta, ex art. 416 bis cod. pen., in luogo della invocata fattispecie di cui all'art. 418 cod. pen (cfr. fll. 91 e ss. sentenza impugnata). La Corte territoriale ha, infatti, osservato che il ON fosse attinto dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che lo indicavano come appartenente al gruppo di IS, diretto dal IT e dall'TO. Oltre a curare la latitanza degli MA si era indicato come provvedesse alla custodia delle armi e come fosse stato già condannato per il medesimo reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Anche nel presente processo chiamato in correità da un coro unanime di collaboratori di giustizia che lo avevano indicato come organico alla cosca di IS che aveva assunto tra gli altri il compito di gestire la latitanza degli MA (compito, si è osservato, che non poteva essere affidato a soggetto estraneo alla struttura associativa) il ON risultava indicato anche dall'AT che aveva ammesso, dal suo canto, di aver offerto vitto e alloggio ai latitanti e di essersi prestato a fungere da latore di messaggi che erano consegnati presso il bar Tumminello ove lavorava il ON, affinché fossero recapitati a ON IE. Del resto, ha anche ritenuto la Corte d'assise d'appello che lo stesso ruolo svolto di gestire un periodo lungo di latitanza di soggetti di spessore non marginale attestava piena intraneità, trattandosi di un compito non assegnabile a soggetti che non avessero fatto parte della cosca. La presenza del ON stesso alle riunioni del gruppo connotava ulteriormente il ruolo associativo di costui, avendo egli preso parte, secondo quanto aveva riferito anche IT, alle riunioni in cui si era decisa la morte del CA e, dunque, un delitto strumentale e servente ai fini associativi, cui aveva partecipato anche in fase esecutiva, cooperando ad uno dei tentativi, poi fallito. In questa logica, dunque, è stata anche esclusa la possibilità di riqualificare la condotta come favoreggiamento.
4.4.2. Ancora, è infondato il motivo di ricorso sulla non corretta applicazione dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e sulla manifesta illogicità della motivazione. Deve osservarsi che non ricorre vizio alcuno della motivazione sulla dedotta inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori che avevano collocato il ON come presente il giorno del tentato omicidio del CA. Infatti, la Corte territoriale si è confrontata con i temi riproposti con il ricorso per cassazione senza confrontarsi compiutamente con quanto la Corte d'assise d'appello aveva avuto modo di spiegare nella decisione impugnata ed ha escluso che vi fossero le denunciate discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori stessi, in ordine alla indicata presenza del ON sul li 23 luogo del delitto. In primo luogo ha spiegato la Corte come il IT aveva indicato espressamente la presenza del ON in piazza nella congiuntura esecutiva del tentativo di omicidio e aveva chiarito che il compito fosse, appunto, quello di indicare al commando propriamente esecutivo la vittima da colpire. In questo senso la sentenza richiama la deposizione del 10/4/2013 e non omette di soffermarsi anche sul verbale del 19/4/2013 data in cui, in sede di controesame, la fonte aveva omesso di indicare il ON tra i presenti. Era, infatti, accaduto che quella omissione era coincidente con una mera disattenzione avendo, comunque, già il IT fatto riferimento, in sede di esame, ai soggetti presenti e ai suoi ragazzi con cui si era portato in loco. Si intende, allora, come anche il riferimento a "indicazioni esemplificative" si inserisca in un discorso più ampio e complesso e si leghi alle dichiarazioni che aveva reso già il collaboratore, che in sostanza aveva confermato poco prima di indicare i soggetti di cui aveva fatto i nomi, anche la presenza del ON. Risultano, del resto, richiamate le dichiarazioni del NE e del IZ, dichiarazioni, in sostanza, convergenti sul medesimo ON. Gli stessi riferimenti alla dichiarazione del NE sono oggetto di analisi approfondita in sentenza avendo il giudice territoriale chiarito che l'omessa indicazione di costui sulla posizione anche del ON derivava dalla dichiarazione resa 26/10/2009 oggetto di contestazione da parte del P.M., proprio in funzione di chiarimento e a supporto dell'attendibilità della medesima fonte, che aveva avuto modo di chiarire le ragioni per le quali inizialmente era stata reticente. In questa ottica, infatti, si richiamava nella sentenza in esame la difficoltà collegata alle vicissitudini familiari e alla scelta non condivisa in maniera unanime di collaborare. sovrapponibili sia leLa Corte d'assise d'appello, pertanto, ha considerato dichiarazioni del IT che quelle del NE ed ha richiamato le affermazioni del IZ, con cui l'impugnante non si era affatto confrontato, dichiarazioni che offrivano altro ed ulteriore elemento di supporto. In questa linea ancora a carico del ON sono state valorizzate le affermazioni del TA che, sia pur de relato, aveva appreso del contributo del ricorrente dall'AT e aveva confermato l'identità di coloro che avevano fornito apporto logistico all'esecuzione del tentato omicidio. Le altre indicazioni sull'assenza di riscontri aprono a questioni di puro fatto non censurabili in questa sede, né rimettibili alla valutazione di questa Corte di legittimità. Ciò vale anche e soprattutto per i riferimenti alla dichiarazione della OL ZI, che aveva riferito della produzione di una vettura con alettone, del tipo Opel Kadett, senza eseguire riscontri sulla circostanza che l'imputato disponesse effettivamente di un veicolo con quelle caratteristiche. D'altro canto non era stato solo quello il dato in funzione della valorizzazione della credibilità esterna delle dichiarazioni. 24 4.4.3. Non ricorre la dedotta violazione dell'art. 49 comma 2 cod. pen. in relazione alla invocata non punibilità del delitto tentato. In particolare si assume che l'assenza del CA dal luogo in cui costui era atteso per l'esecuzione del delitto non potesse che rendere la condotta impossibile e non punibile ex art. 49 comma 2 cod. pen. Sul punto la motivazione offerta dalla Corte territoriale è corretta e conforme agli orientamenti espressi da questa Corte. Si è infatti avuto modo di spiegare che l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015 Ud. (dep. 24/06/2015), Bruzzaniti e altri, Rv. 264396; Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013 Ud. Rv. 258531; Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007 Ud. (dep. 11/06/2007) Rv. 236764; nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il tentativo di omicidio, nonostante la vittima designata fosse assente, nel luogo del progettato agguato organizzato dagli appartenenti ad un clan camorristico, in quanto tempestivamente avvertita del pericolo dalle forze dell'ordine). Si tratta di una questione di diritto sostanziale comune a più ricorrenti, che riguarda il capo relativo al tentato omicidio. I giudici di merito hanno, ad avviso della Corte, correttamente impostato e risolto il problema, ritenendo integrati sia l'elemento dell'idoneità che quello della direzione inequivoca degli atti, argomentando in base al contenuto delle convergenti dichiarazioni rese. I dati istruttori hanno invero rivelato la messa in atto, in due distinte occasioni, di veri e propri appostamenti di uomini appositamente armati, con predisposizione di mezzi per dare esecuzione al mandato omicidiario della vittima designata, appunto, il CA. Di costui si attendeva il passaggio nel luogo del programmato agguato. Risulta palese la direzione non equivoca di tale apprestamenti ed altrettanto evidente l'idoneità degli atti compiuti dai concorrenti, andati ben al di là della fase dei meri gesti preparatori. In altri termini risulta 'superata la soglia che segna il discrimine dell'inizio dell'azione esecutiva, stante l'effettività e la concretezza dell'appostamento con armi atte allo scopo nel luogo in cui, secondo ragionevoli previsioni, frutto di preventive valutazioni e del dispiego di forze e soggetti che conosceva la vittima e che sarebbero stati in condizione di indicarne la presenza, sarebbe dovuto transitare il CA. I ricorrenti prospettano la tesi del reato impossibile per inesistenza dell'oggetto del reato, atteso che, di fatto, la vittima non passò nel luogo del programmato agguato, e non si concretizzò fisicamente sulla scena del delitto. Le prospettazioni difensive sono infondate, atteso che, quanto al primo rilievo, il mancato transito del CA non fu dovuto ad una sua assenza dal contesto ambientale in cui il progetto aveva preso corpo ma, come la sentenza impugnata lascia intendere, ad una specifica precauzione 25 e, dunque, al forzato abbandono dell'impresa da parte dei concorrenti prima del passaggio della vittima a causa della constatata presenza, tra l'altro, nella zona, delle forze dell'ordine. Deriva che il mancato transito della vittima, lungi dall'essere dipeso dalla preesistenza di una sua fisica assenza dal contesto dell'azione, derivò unicamente da cause contingenti, pur in presenza di un quadro fattuale che, secondo ragionevole prognosi ex ante, rendeva del tutto verosimile ed altamente probabile l'opposto. A conforto dell'esattezza degli assunti che precedono depone il costante orientamento della giurisprudenza in casi analoghi (v., al riguardo, tra le altre, Cass., sez. 6^, 11.3.1996, Pecchiari, Ced Cass., rv. 205559, secondo cui l'inesistenza dell'oggetto del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del reato solo ove esso sia inesistente "in rerum natura" o sia assoluta ed originaria, e non anche quando si tratti di mancanza temporanea o dovuta a causa accidentale, mentre il giudizio sul punto va formulato ponendosi nella stessa condizione in cui si trovava l'agente e rappresentandosi le stesse circostanze a costui note, restando la configurabilità del reato esclusa solo quando l'esistenza dell'oggetto doveva ritenersi improbabile al momento dell'azione; nello stesso senso Cass., sez. 2^, 21.11.1988, Rubino, id., rv. 180825, secondo cui, in tema di tentativo di rapina, la punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può escludersi solo quando questa sia assoluta, ovvero quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, l'obbiettivo possa trovarsi in un dato luogo e non anche quando l'assenza sia puramente temporanea od accidentale;
in ipotesi assimilabile a quella in esame Cass., sez. 6^, 17.2.2004, Fasano, id., rv. 229135 ha ravvisato gli estremi del tentato omicidio nella condotta di affiliati ad un'associazione camorristica che, allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale, avevano predisposto la necessaria organizzazione per l'esecuzione del delitto per individuare la vittima designata e segnalarne la posizione agli esecutori materiali, senza che l'azione fosse portata a termine per la mancata localizzazione della vittima stessa). Se, del resto, il fondamento razionale della punibilità del tentativo consiste nella messa in pericolo del bene protetto, evidente appare, nella specie, la sussistenza di tale requisito, concreto ed elevato risultando il rischio corso dalla vittima designata ed essendo il compimento dell'azione stato sventato unicamente dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Quanto, invece, al secondo rilievo non ricorre alcuna forma di desistenza dall'azione. Nella specie, invero, si comprende che l'abbandono del proposito fu in primo luogo temporaneo e contingente e, per altro verso, determinato dal solo concreto sviluppo degli avvenimenti. Si trattò non di un gesto volontario, ma necessitato perché indotto dalla presenza delle forze dell'ordine e, dunque, da fattori esterni alla volontà degli agenti. li 26 5. Ricorre per cassazione EC MA.
5.1. Lamenta la mancata applicazione dell'art. 49 comma 2 cod. pen. e la relativa violazione di legge. Quel giorno in particolare non era certo che la vittima si sarebbe recata in piazza a IS e la sua assenza non era stata accidentale. Da ciò derivava l'applicabilità dell'art. 49 comma 2 cod. pen. Era frutto di un travisamento la dichiarazione del CA e la circostanza che quel giorno vi fosse in piazza la macchina del CA. Questo dato non equivaleva a ritenere che la vittima potesse essere presente nei pressi di quel luogo, poiché non si sapeva, né chi avesse parcheggiato l'auto né dove fosse il medesimo CA, che non era stato notato da alcuno. D'altro canto egli viveva a circa cinquecento metri dalla piazza, particolare che poteva indurre anche ad ipotizzare che quello fosse il luogo in cui l'auto era parcheggiata costantemente. Si sarebbe, dunque, dovuto applicare l'art. 49 comma 2 cod. pen.
5.2. Egualmente infondato è il ricorso presentato nell'interesse di EC MA. In diritto il motivo di doglianza è integralmente sovrapponibile a quello articolato in parte nell'interesse del ON basta qui fare richiamo espresso a quanto già esplicitato sulle ragione per cui non sussiste reato impossibile per la posizione di costui. Né valgono in fatto i riferimenti alla dichiarazione del CA e alla presenza della vettura in piazza del CA. Basta qui annotare come attraverso l'argomento posto a fondamento del ricorso si propongono questioni di puro fatto che attengono al merito del giudizio e che non risultano scrutinabili in sede di legittimità a fronte della corretta motivazione espressa dalla Corte d'assise d'appello. D'altro canto si deve osservare che pur richiamando a supporto della tesi del reato impossibile la questione il ricorrente tende ad ottenere attraverso la doglianza una diversa e ulteriore valutazione del risultato della prova acquisita e pur in assenza di vizi denunciabili attraverso il ricorso di legittimità.
6. Ricorre per cassazione CA NZ a mezzo del difensore di fiducia e lamenta quanto segue.
6.1. Deduce, in relazione al tentativo di omicidio del CA di cui al capo D della rubrica, la violazione di legge e la mancata applicazione dell'art. 49 comma 2 cod. pen. Il CA quel giorno non era stato presente in piazza e non si sarebbe, pertanto, potuto parlare di omicidio tentato ricorrendo un'ipotesi di mancanza o inesistenza dell'oggetto della condotta da recuperare all'applicazione della norma anzidetta.
6.2. Anche il ricorso del CA è affidato a motivi infondati. In diritto il motivo di doglianza (con cui discute del reato impossibile e del mancato riconoscimento della desistenza) è integralmente sovrapponibile a quello articolato anche nell'interesse del ON e del EC e basta qui fare richiamo espresso a quanto già esplicitato sulle ragioni per cui non sussiste fatto impossibile per la posizione di costui. 27 Né valgono in fatto i riferimenti alla dichiarazione del CA e alla presenza della vettura in piazza del CA. Basta qui ribadire come attraverso l'argomento posto a fondamento del ricorso si propongono questioni di puro fatto che attengono al merito del giudizio e che non risultano scrutinabili in sede di legittimità a fronte della corretta motivazione espressa dalla Corte d'assise d'appello. D'altro canto si deve osservare che pur richiamando a supporto della tesi del reato impossibile la questione il ricorrente tende ad ottenere attraverso la doglianza una diversa e ulteriore valutazione del risultato della prova acquisita, ciò pur in assenza di vizi denunciabili attraverso il ricorso di legittimità.
7. Ricorre per cassazione Di AL RE a mezzo del difensore di fiducia e deduce quanto segue.
7.1. Lamenta l'erronea applicazione della legge penale. Il giorno dell'attentato al CA, osserva, costui non era in piazza e lo stesso ricorrente non aveva proseguito poiché avvisato da altro concorrente della presenza nel medesimo luogo dei carabinieri. Sul punto erano concordi IT AN, IZ SI, LO NE OR e CA NZ. Si sarebbe, dunque, dovuto applicare l'art. 49 cod. pen.
8.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 69 e 114 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ritenendola prevalente sull'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cod. Si era piuttosto richiamata la gravità dei fatti e si era valorizzata la pen. sottoposizione alla sorveglianza speciale, trascurando che i fatti stessi posti a fondamento del giudizio di prevenzione, oltre ad essere risalenti (1996), erano identici a quelli oggetto del giudizio penale.
7.3. Infondato è il ricorso presentato nell'interesse di Di AL RE.
7.3.1. Quanto alla dedotta ed erronea esclusione del reato cd impossibile con conseguente non applicazione del comma 2 dell'art. 49 cod. pen. si può operare richiamo a quanto già indicato esposto nel trattare le posizioni di ON, EC e CA, che hanno articolato censura sostanzialmente sovrapponibile.
7.3.2. Non fondata è la doglianza relativa alla violazione degli artt. 69 e 114 cod. pen., né quella relativa alla omessa motivazione sul tentato omicidio ascritto al Di AL sul capo d) nella parte in cui si afferma che in sostanza la Corte territoriale avrebbe provveduto ad una omessa motivazione soffermandosi sulle doglianze avanzate nel solo interesse del ON del EC e del CA. Sul punto deve dirsi, contrariamente a quanto dedotto, che la Corte territoriale ha esattamente richiamato le dichiarazioni dei collaboratori sulla cui scorta ha ritenuto provato il concorso nel delitto del ricorrente evocando, da un lato, le affermazioni del IT che indicava anche il Di AL tra i soggetti che avevano preso parte li 28 all'attività di appostamento- e, dall'altro, quelle rese dagli altri dichiaranti che egualmente convergevano sul tema specifico. Sono state, infatti, valorizzate sul suo conto anche quelle del IZ e del TA che aveva appreso del ruolo del Di AL dallo stesso AT in carcere. Si intende allora come non risponda alla realtà processuale quanto assunto in ricorso attraverso un argomento che, a parte la intrinseca genericità, non si confronta con il testo della motivazione impugnata, avendo la Corte d'assise d'appello esaminato anche la posizione del medesimo ricorrente, unitamente a quella degli altri concorrenti. Va respinto il motivo di doglianza inerente alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in termini di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen. La Corte territoriale ha, infatti, offerto motivazione adeguata sul punto e ha spiegato, da un lato richiamando la motivazione del giudice di primo grado e, dall'altro, valorizzando la gravità dei fatti e la storia personale del Di AL che non permettevano appunto di riconoscere la prevalenza dell'anzidetta circostanza attenuante sulla indicata aggravante. Deve, in proposito, rilevarsi che, la decisione adottata dalla corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in conformità dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua determinazione non risulti arbitraria o illogica. Sul punto, le Sezioni unite hanno precisato che il giudizio sulle circostanze ai fini dell'irrogazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia espressione di palese illogicità e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che si limiti a indicare la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929). Tenuto conto di questo parametro ermeneutico, nel caso di specie, non può ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa in arbitrarietà o illogicità motivazionali, tali da giustificare la rivalutazione del giudizio formulato nei confronti del Di AL, di cui si valutava congruamente il contributo al fatto e si spiega che in ragione della sua gravità la circostanza attenuante riconosciuta non può andare oltre l'equivalenza rispetto alla ritenuta premeditazione. Non può, quindi, ritenersi che, considerato il percorso argomentativo seguito, i giudici di merito abbiano compiuto una valutazione illogica o arbitraria. Da ciò discende l'inammissibilità del motivo di ricorso presentato. 29 di Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere respinti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 novembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Adet Toni NovikG G G M DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GIU 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 30