Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2016, n. 41930
CASS
Sentenza 6 luglio 2016

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L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art.178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen., che trova la sua ragione nella violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen., con la conseguenza che, ove tale avviso sia stato, comunque, notificato all'interessato, in quanto, la comminatoria della suddetta sanzione di nullità rimane priva di giustificazione, difettando un concreto "vulnus" alle prerogative della difesa.

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    Indice: 1. L'estensione dei procedimenti a citazione diretta 2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio 3. L'udienza predibattimentale 3.1. Le attività dell'udienza predibattimentale 3.2. La costituzione di parte civile 3.3. Le questioni preliminari 3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione 4. L'epilogo dell'udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori 4.1. La sentenza di non luogo a procedere 4.2. L'accesso ai riti premiali 4.3. La fissazione della udienza dibattimentale 5. L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere 7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta 1. L'estensione dei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2016, n. 41930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41930
Data del deposito : 6 luglio 2016

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