Sentenza 6 luglio 2016
Massime • 1
L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art.178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen., che trova la sua ragione nella violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen., con la conseguenza che, ove tale avviso sia stato, comunque, notificato all'interessato, in quanto, la comminatoria della suddetta sanzione di nullità rimane priva di giustificazione, difettando un concreto "vulnus" alle prerogative della difesa.
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: Come cambia il procedimento davanti al tribunale in composizione monocraticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 gennaio 2023
Indice: 1. L'estensione dei procedimenti a citazione diretta 2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio 3. L'udienza predibattimentale 3.1. Le attività dell'udienza predibattimentale 3.2. La costituzione di parte civile 3.3. Le questioni preliminari 3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione 4. L'epilogo dell'udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori 4.1. La sentenza di non luogo a procedere 4.2. L'accesso ai riti premiali 4.3. La fissazione della udienza dibattimentale 5. L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere 7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta 1. L'estensione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2016, n. 41930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41930 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2016 |
Testo completo
41 9 30 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 300/2016 RISTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ADET TONI NOVIK N. 9271/2016- Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO RI N. IL 17/07/1983 FIASCHE' ON N. IL 21/04/1980 AS AL LA N. IL 30/06/1974 avverso la sentenza n. 3289/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 31/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Frouces Mour ecovill che ha concluso per l' o ss ed fulti GAN Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.
1. Conferow. S. Nox;
# Bruzzese the have inserts for l'accogliments de motic شهر Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 29 gennaio 2014 il Tribunale di Livorno affermava la responsabilità di: NT AS in ordine ai delitti di lesioni personali gravi, così riqualificato il delitto contestato al capo 1), detenzione e porto illegali di arma da fuoco (capo 2) e di ricettazione (capi 4 e 6); AR BO in ordine ai delitti di concorso in furto aggravato in abitazione (capo 3) e di concorso in ricettazione (capo 6); EL SI RA in ordine al delitto di ricettazione (capo 5); e, applicata la continuazione e la recidiva contestata nei riguardi del AS e della BO, condannava alle pene, il primo di anni dieci e mesi sei di reclusione, la seconda di anni cinque di reclusione e la SI RA di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. Applicava altresì le sanzioni accessorie di legge nei confronti del AS e della BO e disponeva la confisca di tutti i beni sequestrati al AS dai Carabinieri di Donoratico in data 10 agosto 2012, ad eccezione di quelli restituiti agli aventi diritto, e, previa conversione del sequestro probatorio in preventivo, la confisca per sproporzione di tutti i beni e le somme di denaro sequestrati in data 22 agosto 2012, ad eccezione di quelli restituiti agli aventi diritto, dei beni mobili registrati intestati al AS ed alla BO e di un immobile sito in Ardea intestato alla BO, nonché la confisca e la distruzione di una sim card, una ciabatta infradito, i bossoli ed un coltello a serramanico rinvenuti sul luogo di esecuzione dell'aggressione di cui al capo 1).
1.1 La sentenza di primo grado sulla base delle testimonianze escusse ricostruiva l'episodio occorso in data 10 agosto 2012 presso l'abitazione di LA SA, sita in Castagneto Carducci, allorchè una donna, identificata nella BO, si era introdotta nell'alloggio con la scusa di cercare lavoro e tenuta impegnata la padrona di casa in conversazione, aveva consentito ad una complice, non identificata, di penetrare parimenti nell'abitazione e di impossessarsi di oggetti in oro e somme di denaro, che, quanto ai monili, in seguito erano stati rinvenuti all'interno del veicolo di proprietà ed in uso al marito della BO, NO AS, soggetto rimasto in attesa delle due donne a bordo dello stesso mezzo ed individuato a seguito della segnalazione di ER ON, conducente di autovettura in sosta nei pressi che, insospettitasi per l'atteggiamento tenuto da due donne viste uscire frettolosamente dal palazzo della SA ed entrare nel veicolo in loro attesa col motore acceso, ne aveva annotato il numero di targa, riferendolo ai Carabinieri. Nel corso delle indagini la ON e la SA avevano effettuato il riconoscimento della BO ed in sede di perquisizione dell'autovettura del AS erano rinvenuti, oltre a parte della refurtiva sottratta alla SA, altri oggetti in oro e di valore, sottratti il 10 agosto 2012 dall'abitazione dei coniugi Fiaschi-Fontana in San, 1 Vincenzo, da questi riconosciuti come di loro proprietà anche grazie a particolari caratterizzanti, quali incisioni di nomi o iniziali;
inoltre, la perquisizione dei camper ove erano alloggiati gli imputati, privi di qualsiasi attività lecita, aveva consentito di reperire ulteriori monili ed oggetti preziosi, ed all'interno del caravan occupato dalla SI RA cinque orologi, una calamita ed una confezione di solvente per test dell'oro, impiegata per verificare la reale natura dei metalli. Quanto al ferimento di CE AS, avvenuto poco verso le ore 03.00 dell'11 agosto 2012 in Livorno all'incrocio tra via dell'Artigianato e via Rontini ove vi era un'area a parcheggio dopo che gli imputati ed altri familiari erano stati trattenuti nella caserma dei Carabinieri di Donoratico per accertamenti legati al furto denunciato dalla SA ed al rinvenimento dei preziosi e poi rilasciati: si appurava che il AS era stato attinto da plurimi colpi di pistola, era stato soccorso dalla moglie e condotto in ospedale per cure necessarie e che egli aveva attribuito l'aggressione all'azione di le extracomunitario nel corso di un diverbio insorto per futili motivi. A smentita di tale atteggiamento reticente, comune a tutto il gruppo parentale, trovatosi nella medesima area a parcheggio al momento del ferimento, era acquisita la testimonianza di AL RR, trovatosi a transitare in auto dalla via ove si era verificata la sparatoria, segnalata in diretta alle forze dell'ordine nel corso di comunicazione telefonica,il quale aveva consentito di riferire l'azione ad un contrasto tra "zingari", accampati sul luogo e subito datisi alla fuga a bordo di alcuni camper. Il rinvenimento nel luogo indicato dal teste di tracce ematiche, tre bossoli, una ciabatta infradito ed un coltello a serramanico, le immagini dell'impianto di sorveglianza di un capannone industriale sito nei pressi, ritraenti la presenza di più camper e di un'autovettura nel parcheggio posto all'inizio di via dell'Artigianato e la testimonianze raccolte, indicative dell'effettiva presenza in quel luogo di altri congiunti della vittima, confermavano il racconto del RR. I dati del traffico telefonico relativo all'utenza cellulare in uso al AS sino a quel momento indicavano la sua presenza in Livorno nella notte tra il 10 e l'11 agosto 2012 anche a distanza di pochi minuti dal ferimento del AS, subito dopo l'attivazione di tre nuove utenze con dismissione di quella precedentemente utilizzata, mentre dalle operazioni d'intercettazione condotte nei riguardi dei soggetti del gruppo familiare si ricavava la prova della fuga del AS e della sua responsabilità nella sparatoria in danno del AS, contestata da US BO, OT della vittima, a EP Immacolata, figlia del AS ed oggetto di commenti preoccupati della di lui moglie con la suocera, accordatesi sulla versione di comodo da fornire agli inquirenti, per l'eliminazione degli abiti indossati dal congiunto quella notte e per il suo reiterato lavaggio al fine di eliminare residui di polvere da sparo. Il Tribunale riteneva però di dover qualificare il fatto come lesioni personali gravi per l'incertezza sull'intento perseguito dal soggetto agente al momento della sparatoria, poiché non vi era prova dell'esatta successione dei colpi e l'attingimento 2 up dell'addome poteva essere dipeso da un abbassamento della vittima mentre i restanti colpi avevano attinto un piede e la coscia, ossia parti non vitali.
2. Proposto appello da parte del Procuratore della Repubblica e degli imputati, la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava il AS responsabile del reato di tentato omicidio aggravato, come in origine qualificato al capo 1) e, ritenuta la continuazione fra lo stesso ed i reati concernenti le armi, lo condannava alla pena di anni 10 e mesi 11 di reclusione, ritenuta separatamente la continuazione tra i fatti di ricettazione di cui ai capi 4) e 6), lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione e 1.200,00 euro di multa e determinava la pena complessiva in anni 14 di reclusione e 1.200,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.1 La Corte territoriale, posta la sicura identificazione nel AS dello sparatore che aveva ferito il AS e l'altrettanto certa inattendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo per scagionarlo, rilevava, quanto alla qualificazione giuridica del delitto capo 1), che l'impiego di arma da fuoco, in sé micidiale, la reiterazione dei colpi, tutti andati a segno contro la vittima in movimento, la distanza ravvicinata, l'aver attinto lo sparatore anche zona anatomica più alta e distante dagli arti inferiori denotava l'assoluta indifferenza per l'esito dell'azione, che si trattasse della morte o di lesioni, entrambi previsti e voluti in via alternativa con atteggiamento doloso, compatibile col tentativo.
3. Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1 NO AS a mezzo dei difensori, avv.ti Luca Cianferoni e Giosuè Bruno Naso, ha dedotto: a) quanto al delitto di cui al capo 1), violazione di legge penale sostanziale e processuale in riferimento al disposto degli artt. 99, 61 n. 5, 56, 575 cod. pen. e dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello espresso il proprio convincimento sulla base di prove indiziarie, prive dei requisiti gravità, precisione e -le conversazioni intercettate, specie quella intercorsa tra la BO e la suocera, non concordanza. In particolare: ha valore probante perché la trascrizione è incompleta, mancando la decifrazione di это alcune parole incomprensibili;
-l'arma del delitto non è mai stata rinvenuta per effetto di indagini mal condotte, il che avvalora il dubbio che non fosse nel possesso del ricorrente;
-nessun accertamento sui residui di polvere da sparo è stato compiuto, né altro di natura balistica;
-non vi è prova che l'autovettura del AS si fosse trovata nel piazzale ove erano parcheggiati gli altri camper e nei pressi del quale sarebbe stata compiuta la 3 شهر sparatoria, mentre le annotazioni riportate in sentenza sull'aggancio di celle che coprono aree del territorio del comune di Livorno costituiscono mere supposizioni;
-il movente è rimasto oscuro, il che ha rilevanza nel ragionamento probatorio basato su indizi, che debba ricostruire la volontà omicidiaria e la considerazione dell'atteggiamento processuale tenuto dal AS, che aveva baciato il OT prima della sua deposizione, è stato erroneamente inteso quale manifestazione di complice omertà, mentre si trattava di una semplice espressione di affetto a conferma dell'estraneità del AS al delitto ascrittogli, come dalla vittima sempre dichiarato, tanto da non essersi nemmeno costituita parte civile;
-illogicamente si è intesa l'attività di ricerca di microspie nella stanza dell'ospedale ove era stato ricoverato il AS, posto che nonostante l'attività captativa in corso nessuna accusa contro il AS era stata percepita e registrata;
-le conversazioni intercettate non apportano elementi utili all'accusa, in quanto quella del 13/8/2012 tra AO MO e IA ZZ RA è stata travisata dal momento che il suo contenuto conferma il racconto del AS, ossia le offese rivolte da extracomunitari, replicate con altre ingiurie, sino a che uno zingaro aveva esploso i colpi di pistola, quella del 18/8/2012 tra US BO e EP AS è stata parimenti travisata secondo le deduzioni formulate con i motivi di appello. b) Violazione di legge penale in relazione agli artt. 56, 575 e 43 cod. pen..La sentenza impugnata ha accolto l'appello del p.m. e riqualificato il fatto di reato di cui al capo 1) come tentato omicidio, ma si è basata su una mera congettura laddove ha ritenuto di non poter fare affidamento sui tramiti intracorporei perché influenzati da una serie di fattori ignoti, quali reciproca posizione, altezza dei soggetti ed eventuali dislivelli sul piano di calpestio e non ha affrontato l'argomento centrale del ragionamento del Tribunale, ossia che dopo i primi colpi la vittima era abbattuta ed alla mercè dello sparatore, che avrebbe potuto finirla se lo avesse voluto. Erroneamente la Corte di appello ha ravvisato il dolo alternativo, per la cui configurabilità è sempre essenziale che l'agente voglia cagionare uno solo degli eventi prefigurati in rapporto di alternatività, mentre se agisca accettando il rischio di più eventi contemporaneamente si è in presenza del dolo indeterminato o cumulativo. La sentenza impugnata ha insistito sulla tipologia dell'arma utilizzata, sulla reiterazione dei colpi, sulla distanza di sparo senza però avvedersi che difetta l'inequivocità degli atti posti in essere a cagionare la morte, dal momento che i colpi reiterati non è noto in quale ordine siano stati esplosi: come rilevato dal Tribunale di Livorno, la volontà di uccidere potrebbe dedursi soltanto qualora si dimostrasse che dopo aver attinto le gambe lo sparatore aveva mirato e colpito il tronco, ma nel caso è plausibile che la vittima inseguita sia stata attinta dal terzo colpo mentre stava già per cadere poiché la stessa e l'assalitore erano in movimento e non è nota la distanza dalla quale sono stati esplosi i colpi. Pertanto, gli elementi indicati dal 4 giudice dell' appello consentono di ravvisare la fattispecie di lesioni aggravate ex art. 583 cod. pen. n. 1, seconda ipotesi, mentre deve escludersi la circostanza aggravante del pericolo di vita, che il AS non ha mai corso. c) Violazione di legge penale in riferimento agli artt. 99 co. 4, 81 e 648 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla conferma della responsabilità in ordine ai delitti capi 4) e 6), fondata sulla omessa giustificazione della provenienza dei beni occultati all'interno della sua autovettura;
la Corte di merito non ha considerato che il veicolo non era nella esclusiva disponibilità del ricorrente e che non di tutti i monili è dimostrata la provenienza furtiva, per cui non vi è prova del titolo in base al quale egli li ha acquisiti;
difetta la prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni rinvenuti nella propria autovettura. d) Violazione di legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. ed agli artt. 81 e 133 cod. pen.; anche sul punto la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, ma avrebbe dovuto applicarle per attenuare il rigore della sanzione astrattamente prevista dal legislatore per le fattispecie accertate;
in punto di determinazione della pena, avrebbe dovuto considerarsi la personalità del giudicabile, come manifestata nel tempo posteriore alla consumazione del reato e durante il processo e tener conto della sua giovane età; delle sue condizioni socio culturali e della mancanza di richieste risarcitorie da parte del AS e dei suoi familiari. La decisione di escludere la continuazione tra tutti i reati accertati e l'aumento di pena operato dalla Corte di appello sono frutto di mere asserzioni in assenza del compimento di attività istruttoria che possa giustificare la compiuta riforma della prima sentenza, così come è intrinsecamente contraddittorio sostenere che il movente non è stato accertato ed al tempo stesso escludere che i rapporti economici relativi ai beni di provenienza illecita trafugati abbiano potuto rilevare nella genesi dell'aggressione al AS, che al contrario poteva farsi risalire a contrasti per la spartizione del bottino. e) Violazione di legge penale in relazione al disposto di cui all'art. 99 cod. pen.. La ritenuta operatività della recidiva non tiene conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 185 del 23 luglio 2015, secondo la quale l'applicabilità dell'istituto richiede una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto in concreto avuto riguardo alla natura dei reati commessi, alla tipologia di devianza di cui rappresentano espressione, alla qualità dei comportamenti, al livello di offensività delle condotte, al periodo di commissione, all'eventuale occasionalità della ricaduta. Ha quindi ritenuto illegittima la norma nella parte in cui prevede la recidiva obbligatoria perché in contrasto col principio di eguaglianza equiparando nel trattamento situazioni diverse e con l'adeguamento della pena alle caratteristiche del caso concreto. Pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto irrogare pena proporzionata all'offesa. 5 of 3.2 IA BO per il tramite dell'avv.to Bruzzese ha lamentato: a) violazione di legge e illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla nullità del decreto di giudizio immediato, richiesto ed emesso nei riguardi della ricorrente, sebbene la stessa dovesse rispondere di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, a norma dell'art. 550 cod. proc. pen.; sul punto la Corte territoriale si è limitata a richiamare un isolato precedente di legittimità senza esaminare quanto riportato dalla difesa e senza considerare che il p.m. aveva proceduto a far notificare alla stessa l'avviso di conclusione delle indagini, a dimostrazione della determinazione di esercitare l'azione mediante citazione diretta. Inoltre, la violazione del disposto dell'art. 550 cod. proc. pen. ha comportato un difetto di attribuzione del giudice occupatosi del giudizio, in composizione collegiale, anziché monocratica, con la conseguente nullità del processo. b) Violazione di legge quanto alle regole probatorie dettate dagli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati contestati ai capi 3) e 6) per avere la Corte di appello di Firenze operato una ricostruzione dei fatti diversa da quella realmente risultante dagli atti processuali, in specie da quanto riferito dalle persone offese del furto, che non avevano effettuato un formale riconoscimento della ricorrente ed avevano reso una versione dei fatti poco credibile. I giudici di appello hanno ritenuto pienamente attendibile soltanto la ricostruzione della testimone ON, soggetto terzo e estraneo alla vicenda, ma in grado di riferire solamente la fuga delle due donne e non quanto verificatosi in precedenza, senza in alcun modo considerare i dubbi suscitati dalle dichiarazioni delle persone offese, rimaste prive di riscontri e senza avvedersi dell'irritualità del riconoscimento fotografico operato dalla ON sulla base di poche fotografie esibitele. Inoltre, è erronea la conferma della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 cod. pen., stante l'assenza dell'elemento del numero minimo dei partecipanti al reato in conseguenza della assoluzione della coimputata ZZ e della mancata identificazione del terzo correo, conducente del veicolo Polo sul quale erano fuggite le due donne. c) Violazione di legge e carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccessività della pena, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento eccessivo per continuazione, giustificato soltanto per la riprovevolezza della condotta e la pluralità dei precedenti penali, elementi insufficienti a sostenere la decisione di conferma della sentenza di primo grado. d) Violazione di legge e carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca per sproporzione dell'immobile sito in Ardea. La Corte di appello non ha tenuto conto che al momento della decisione il bene era oggetto di sequestro per illeciti edilizi, ha considerato sufficiente la condanna per il delitto di ricettazione nonostante l'insussistenza degli altri presupposti richiestirichiesti 6 dall'art. 12-sexies L. n. 356/92. Appare ingiusto il provvedimento che ha omesso di considerare che quanto posto in sequestro, pochi oggetti di oro ed argento, considerati di apprezzabile entità, potevano ritenere proporzionata la pena accessoria della confisca di una abitazione intestata alla ricorrente, di modeste dimensioni e valore economico, non potendo rappresentare l'evidente disponibilità economica della BO.
3.3 AN SI RA personalmente ha dedotto violazione e/o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. ed illogicità e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ravvisata ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione. Secondo la ricorrente, nel caso presente difetta la prova della provenienza illecita degli orologi rinvenuti, perché mai riconosciuti da alcun presunto diverso proprietario;
si tratta di oggetti di modesto valore e di acciaio, rispetto ai quali alcuna rilevanza assume la presenza della calamita e del tester per oro rinvenuti all'interno del caravan, la cui disponibilità è stata illogicamente ritenuta prova della responsabilità, mentre trattasi di strumenti non utilizzabili sugli orologi di acciaio, metallo diverso dall'oro e non prezioso. Al contrario, è verosimile che detti orologi fossero legittimamente detenuti dal nucleo familiare e dal proprio figlio, non rilevando in senso contrario le modalità di conservazione all'interno di un sacchetto riposto in un mobile del caravan, mentre l'allegazione all'acquisto sul mercato secondario» ha costituito una mera prospettazione operata dalla propria difesa tecnica. La motivazione è dunque presuntiva, carente ed illogica.
4. Con successiva memoria i difensori di NO AS hanno articolati motivi nuovi con i quali hanno dedotto: a) violazione di norme processuali in riferimento al disposto degli artt. 597 e 603 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello proceduto alla rinnovazione d'ufficio dell'esame dei testimoni escussi in primo grado, per assistere alla formazione diretta della prova, pur avendo riformato la pronuncia precedente in punto di qualificazione giuridica del fatto di reato di cui al capo 1), ritenuto integrare il delitto di tentato omicidio, anzichè di lesioni personali, con una sensibile “reformatio in peius" della decisione. Al caso specifico avrebbero dovuto essere applicati gli stessi principi di origine giurisprudenziale, elaborati dalla Corte EDU nella nota sentenza Dan c. Mondavia del 2011 in riferimento alla riforma in appello della sentenza di assoluzione dell'imputato, di cui si affermi la responsabilità, ribaditi nella pronuncia Monolachi c. Romania del 5/3/2013 al fine di garantire il giusto processo e la parità tra le parti processuali. b) Violazione della legge penale e della legge processuale penale e vizio di motivazione per la conferma del giudizio di responsabilità in base a prove indiziarie, due conversazioni intercettate, prive dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza quanto all'individuazione nel AS del soggetto che aveva sparato al 7 of AS ed alla ricostruzione dell'elemento soggettivo che aveva sostenuto l'azione, rapportabile al più al dolo eventuale, come tale incompatibile col tentativo. c) Violazione della legge penale per mancata unificazione per continuazione di tutti i reati contestati ed accertati, giustificata unicamente per l'eterogeneità degli illeciti sebbene gli stessi fossero stati commessi nell'arco di ventiquattr'ore e poi nei giorni immediatamente successivi. Priva di motivazione è la scelta compiuta in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite. Considerato in diritto I ricorsi non possono essere accolti ad eccezione di quello proposto nell'interesse di NO AS, che merita parziale accoglimento nei limiti di quanto verrà in seguito specificato.
1. In via del tutto preliminare va respinta perché priva di fondamento giuridico l'eccezione formulata dalla difesa del AS con i motivi nuovi in riferimento alla violazione dei doveri che gravano sul giudice di appello qualora pervenga alla decisione di riforma del verdetto di primo grado, rapportando il fatto di reato ritenuto dal primo giudice a norma incriminatrice diversa e di maggiore gravità. La difesa propugna la piena equiparazione di effetti, e quindi di garanzie pretese, tra la situazione verificatasi nel caso presente -assegnazione in appello di una definizione giuridica più grave in termini di tentato omicidio all'aggressione descritta al capo 1) della rubrica, rispetto a quella ravvisata dal Tribunale di Livorno, che aveva rinvenuto nell'episodio gli estremi del delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di arma da fuoco-, ed il caso di sentenza assolutoria emessa in primo grado, riformata in appello con l'affermazione di responsabilità e la conseguente condanna, pur in assenza del compimento di attività istruttoria e della rinnovata acquisizione del materiale probatorio dichiarativo, posto a fondamento delle due divergenti decisioni. Il punto di contatto tra le due situazioni sarebbe ravvisabile per la difesa negli effetti peggiorativi per l'imputato, costretto a subire la "reformatio in peius" del giudizio iniziale, senza che il giudice di appello avesse potuto presiedere direttamente alla formazione della prova di reità, che aveva determinato il suo diverso convincimento.
1.1 E' esplicito il richiamo agli orientamenti interpretativi secondo quali quando il giudice di appello, in accoglimento dell'impugnazione della parte pubblica, riformi un verdetto assolutorio reso all'esito del giudizio di primo grado sulla base di una divergente valutazione del materiale probatorio acquisito, deve assolvere ad un duplice obbligo, quello di redigere una motivazione particolarmente pregnante, operante sul piano dell'efficacia e della persuasività della giustificazione del differente esito decisorio, nonché quello procedurale, pregiudiziale alla possibilità di legittimo sovvertimento della statuizione del grado precedente, consistente nella rinnovazione delle prove già escusse, dalla cui inosservanza discende il vizio a 8 motivazione che inficia la sentenza di appello per mancato rispetto del criterio decisorio dell'affermazione della responsabilità soltanto se venga superato ogni ragionevole dubbio ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen., comma 2. Il ricorrente richiama altresì la giurisprudenza della Corte EDU, che nella pronuncia Dan c. Moldavia del 5/11/2011, in coerenza con indirizzo già formatosi, ha affermato che il rispetto dei principi sul giusto processo, sanciti dall'art. 6 della Convenzione EDU, par. 3 lett. d), pretende che l'imputato, prosciolto dall'accusa in primo grado e destinatario dell'impugnazione del p.m., possa essere condannato all'esito del giudizio di secondo grado soltanto se le prove dichiarative sulle quali si è basato il riconoscimento della sua responsabilità siano nuovamente assunte anche d'ufficio dal giudice di appello, dando così attuazione al diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico" (HI c. Romania del 5/03/2013; RA c. Romania del 9/04/2013). Il recentissimo intervento interpretativo delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 27620 del 27/4/2016, Dasgupta, non ancora massimata) ha ribadito che la norma convenzionale, come intesa nelle pronunce della Corte sovranazionale, opera quale criterio d'interpretazione delle disposizioni dei singoli ordinamenti processuali, cui il giudice interno è tenuto ad uniformarsi, per cui quando in appello sia riformata la sentenza di proscioglimento senza avere proceduto alla rinnovazione delle prove dichiarative, risultate determinanti per il sovvertimento della prima decisione, anche la Corte di cassazione davanti alla quale si lamenti il vizio di motivazione, è tenuta d'ufficio ad annullare con rinvio la sentenza di appello impugnata.
1.2 Ciò posto e premesso che questo Collegio non intende porre in discussione l'autorevole pronunciamento delle Sezioni Unite, il caso specifico non si presta ad essere considerato alla luce dei principi come sopra riassunti per plurime ragioni.
1.2.1 In primo luogo, l'intervento di riforma della decisione di primo grado non si è tradotto nel radicale sovvertimento, ma nella individuazione degli elementi integrativi di una diversa fattispecie di reato e nell'individuazione ed applicazione di altra norma di legge regolatrice con effetti peggiorativi per la posizione del ricorrente, tradottisi in una considerazione di maggiore gravità del reato e nell'irrogazione di una sanzione più afflittiva, senza però che ciò abbia comportato valutazioni difformi in ordine alla sussistenza del fatto ed all'attribuzione alla persona dell'imputato. L'operazione delibativa condotta dai giudici di appello ha investito, sia l'aspetto formale della vicenda criminosa giudicata, sia la sua ricostruzione materiale ed il "nomen iuris" attribuibile al fatto di reato e si è svolta nell'ambito del doveroso controllo sugli aspetti giuridici dell'imputazione in norme del principio di legalità e della corretta applicazione della legge. Non viene dunque in gioco l'esigenza che il verdetto di responsabilità penale sia raggiunto in termini di certezza dopo avere vinto la presunzione d'innocenza dell'imputato ed il ragionevole dubbio, originato 9 dalla prima statuizione liberatoria, quanto di individuare correttamente, sulla base di corretta ricostruzione fattuale, la disposizione di legge applicabile e di meglio focalizzare i profili giuridici del caso.
1.2.2 L'applicazione concreta dei principi elaborati da Corte EDU e Sezioni Unite della Suprema Corte è poi ulteriormente circoscritta ai soli casi in cui l'antitesi di decisioni sia dipendente dal diversificato apprezzamento di prove dichiarative, intendendo per tali le testimonianze, le testimonianze assistite ex art. 197-bis cod. proc. pen., e le dichiarazioni rese dall'imputato nel proprio procedimento, dall'imputato di reato connesso o dal coimputato nel medesimo processo. La prova dichiarativa deve poi possedere ulteriore requisito qualificante perché deve essere decisiva, ovvero tale da avere determinato l'esito liberatorio in primo grado o da avere concorso con altre di differente natura a raggiungerlo, in modo che, se eliminata dal panorama di risultanze valutabili, risulti in grado di influenzare l'adesione ad una delle due alternative possibili assoluzione-condanna; è, invece, priva di tale carattere la prova insuscettibile di divergenti considerazioni tra i due gradi di giudizio, oppure quella coordinata con altra reputata ininfluente dal primo giudice e ritenuta dirimente da quello dell'impugnazione, che assegni a quest'ultima rilievo risolutivo. Assume per contro la difesa che quanto stabilito in giurisprudenza sulle prove dichiarative deve valere "per tutte le prove acquisite", secondo quanto si dovrebbe ricavare dalla già citata sentenza della Corte EDU HI c. Romania, ma il richiamo è erroneo, avendo quella Corte stabilito che i giudici dei due gradi d'impugnazione in quel caso specifico non avrebbero potuto sovvertire la decisione assolutoria in assenza di prove nuove e senza avere rinnovato l'esame dell'imputato e dei testimoni, così ribadendo in termini corrispondenti il riferimento del principio, non indistintamente a qualsiasi mezzo di prova acquisito, ma soltanto a quelli aventi natura dichiarativa.
1.2.3 Oltre ai profili di marcata differenziazione già riscontrati, nel caso presente non è dato comprendere, perché non specificato nella memoria contenente motivi nuovi, a quale prova dichiarativa, non ripetuta nel corso del giudizio di appello, il ricorrente abbia inteso riferirsi e quali profili di difforme valutazione della stessa sarebbero emersi nel ragionamento probatorio esposto nella sentenza impugnata. Comparando le motivazioni delle due sentenze di merito emerge che la ricostruzione in punto di fatto delle fasi esecutive del ferimento del AS e l'individuazione del suo autore sono state basate sul condiviso utilizzo della deposizione del teste oculare RR, della trascrizione della sua chiamata alla centrale operativa delle forze dell'ordine di segnalazione della lite in corso tra due gruppi di zingari, dei referti medici redatti dopo il fatto, dei rilievi eseguiti sul luogo della sparatoria col rinvenimento di tracce ematiche, bossoli, ogive e di una ciabatta da uomo, delle riprese filmate ritraenti l'area dalla quale i mezzi dei soggetti coinvolti 10 род nella lite e nella sparatoria si erano allontanati, delle deposizioni degli ufficiali i p.g. autori dei rilievi tecnici e dei sanitari che avevano avuto in cura la vittima, delle intercettazioni successivamente disposte e dei dati del traffico telefonico che aveva interessato l'utenza in uso al AS, nonché sulla svalutazione siccome prive di credibilità delle proteste di innocenza del ricorrente, corroborate dalla deposizione del AS. Di tali eterogenei mezzi di prova di rilievo per l'accertamento dei fatti soltanto le testimonianze del RR e del AS, degli ufficiali di p.g., dei medici che avevano curato il ferito e le dichiarazioni del AS rivestono carattere dichiarativo, ma sono state valutate, la prima e quelle dei verbalizzanti e dei medici attendibili, precise e convincenti nella descrizione dei fatti caduti sotto la diretta percezione dei testi, quella del AS e le affermazione dell'imputato prive di qualsiasi affidabilità nel protestarne l'innocenza e nell'attribuire la sparatoria ad imprecisato extracomunitario. Si riscontra dunque perfetta corrispondenza di valutazioni da parte dei giudici occupatisi del caso nei due gradi di merito, sia quanto alla valorizzazione delle circostanze rassegnate dai testimoni, sia quanto al giudizio di credibilità ed in definitiva alla concludenza e capacità rappresentativa dei mezzi di prova impiegati, senza potersi rinvenire alcuna situazione di divergenza di opinioni, se non quanto alla configurabilità del tentato omicidio in luogo delle lesioni personali aggravate. Ma tale difformità decisoria riposa sulla considerazione di dati istruttori, ricavati dalla prova generica, riguardanti le tracce materiali del reato, i referti medici, la natura delle lesioni riportate dalla vittima e le zone anatomiche attinte, il munizionamento impiegato, la rapida successione ed i tramiti intracorporei dei colpi, elementi sulla scorta dei quali il Tribunale ha concluso che gli atti compiuti mediante l'esplosione di tre colpi di arma da fuoco erano idonei a cagionare la morte, ma non univocamente orientati a realizzare tale evento e non rivelatori con univoca efficienza dimostrativa del dolo omicidiario. La Corte di appello, pur avendo condiviso l'analisi delle risultanze processuali contenuta nella prima sentenza, sulla base degli stessi elementi ha raggiunto esiti opposti, avendo riconosciuto l'univocità degli atti e la sussistenza del dolo alternativo di omicidio o lesioni. Deve dunque escludersi sia ravvisabile il vizio di violazione di norme processuali in riferimento al disposto dell'art. 597 cod. proc. pen., poiché il diverso e più grave epilogo decisorio è stato raggiunto su rituale sollecitazione impugnatoria dell'accusa e dell'art. 603 cod. proc. pen., e nemmeno sotto il diverso profilo della violazione del diritto di difesa dell'imputato, il quale sin dall'esercizio dell'azione penale era consapevole della possibilità di condanna per tentato omicidio secondo la formulazione originaria dell'accusa e del suo ripristino nei gradi ulteriori al primo, senza avere subito alcun effetto pregiudizievole da un atto compiuto a sorpresa ed imprevedibile (Cass. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, rv. 264438). 11 1.3 E' palesemente infondato il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza giuridica e compiutezza motivazionale dell'individuazione nel AS dell'autore del ferimento del AS. Al contrario, la relativa ricostruzione, sintonica nelle due sentenze di merito, riposa su un compendio indiziario, saggiato dapprima nella certezza dei suoi singoli elementi, quindi nella loro gravità, precisione e concordanza mediante una disamina accurata e ben argomentata, che, partendo dalla dimostrata insorgenza della lite tra "zingari" presenti nel luogo ove era transitato il teste RR, senza la registrata presenza di imprecisati extracomunitari, ha incluso: -le conversazioni intercettate, ritenute di chiara comprensione ed indicative del condiviso convincimento dei suoi congiunti, non rivelato apertamente agli inquirenti, ma espresso in dialoghi confidenziali, circa la responsabilità del AS per il ferimento del AS, la sua immediata fuga per non essere individuato come sparatore, la necessità di eliminare accuratamente tracce dello sparo con lavaggi con sostanze abrasive, il dubbio sul valore indiziante della perdita di una calzatura sul luogo del delitto, i propositi ritorsivi nutriti dal giovane US BO contro l'imputato per l'azione vergognosa di sparo compiuta contro lo "zio Ciccio" per alludere appunto al ferimento del AS;
-i dati dei tabulati del traffico telefonico dell'utenza dell'imputato, significativi dell'aggancio a celle poste a servizio della città di Livorno prima dei fatti e poi della zona prossima al luogo del ferimento in orario immediatamente successivo ed il seguente rapido allontanamento in contrasto con le proteste del AS di essersi trovato altrove;
-l'immediata dismissione della scheda telefonica sino a quel momento utilizzata e l'attivazione di tre nuove utenze sin dal pomeriggio del 12 agosto;
-l'effettivo smarrimento di una ciabatta indossata la notte del delitto da parte dell'imputato; -l'attività di ricerca di microspie all'interno della camera dell'ospedale ove era ricoverato il AS da parte dei suoi congiunti, omertosi e timorosi di intercettazioni per la consapevolezza che il responsabile dell'aggressione era un appartenente alla loro cerchia familiare, non un estraneo verso il quale avrebbero dovuto nutrire desiderio di rivalsa. Le obiezioni difensive, -peraltro di inammissibile formulazione perché non sorrette dall'indicazione puntuale dei passaggi di difficile comprensione e delle ragioni del presunto travisamento-, hanno già ricevute adeguata e logica smentita quanto: alla pretesa indecifrabilità delle conversazioni intercettate, il cui testo è stato in parte trascritto nella sentenza di primo grado a dimostrarne la facilità di lettura e la compiutezza di significato;
al mancato ritrovamento dell'arma utilizzata e di tracce del reato sulla persona del AS, il quale aveva avuto tempo sufficiente a 12 consentirgli di farle sparire;
all'assenza di movente, non accertato per il diniego di qualsiasi collaborazione da parte dei soggetti presenti al fatto e dello stesso AS.
1.4 Merita, invece, accoglimento il motivo che si appunta sulla motivazione che ha qualificato il fatto di reato di cui al capo 1) quale tentato omicidio.
1.4.1 La sentenza impugnata ha ritenuto di doversi discostare dalle valutazioni del primo giudice, che, come già detto, aveva ritenuto equivoci gli atti compiuti perché egualmente compatibili nelle loro caratteristiche oggettive con un'azione finalizzata a ledere l'integrità fisica della vittima ed incerto anche l'elemento intenzionale della condotta, ma è approdata ad esiti difformi sulla base di elementi congetturali, analizzati con rilievi lagi di scarsa persuasività. Ha, invero, stigmatizzato come poco compatibili con l'intento di ferire, quanto piuttosto con quello di uccidere, l'utilizzo di una pistola, arma in sé micidiale, l'inseguimento della vittima in fuga con attraversamento della strada ed avvicinamento ad essa, l'esplosione di tre colpi in rapida successione ed a distanza ravvicinata e ha concluso che, se l'imputato avesse soltanto inteso cagionare lesioni, avrebbe potuto sparare, sostando nel punto di partenza ed esplodere il solo primo colpo che già era andato a segno ed aveva attinto il bersaglio. L'avere, al contrario, compiuto azione insistita e colpito con altri due efficienti proiettili il AS a distanza così breve, secondo la Corte di merito, indica che egli non intendeva lasciare scampo all'antagonista; a/conclusione non sarebbe contraddetta dall'andamento dall'alto al basso dei tramiti intracorporei perché non in grado di offrire dati di conoscenza certi sulla traiettoria dei proiettili e la direzione impressa ai colpi dallo sparatore, essendo detti tramiti influenzati da un insieme di fattori, rimasti ignoti, quali conformazione del terreno ed eventuali dislivelli sul piano di calpestio, posizioni reciproche ed altezza dei soggetti coinvolti.
1.4.2 La Corte distrettuale non ha però tenuto conto nella propria disamina del contesto fattuale in cui si era verificata la sparatoria, come ricostruito attentamente dai primi giudici: secondo la ritenuta attendibile deposizione del RR, durante una lite insorta tra un gruppo di persone trovatesi in mezzo alla strada un uomo, AS, aveva attraversato la strada allontanandosi dagli altri astanti, ma era stato inseguito da un secondo individuo, il AS, che si era divincolato da una o due donne che avevano tentato di trattenerlo, quindi aveva esploso i colpi che avevano ferito l'inseguito. Emerge dunque dall'accertamento contenuto nella prima sentenza che il delitto era scaturito in un contesto concitato e l'arma che già il AS aveva portato su di sé era stata utilizzata d'impeto senza aver potuto valutare la possibilità di fare uso di strumento meno offensivo e pericoloso;
anche l'inseguimento di corsa non può sul piano logico essere considerato di significato dimostrativo univoco, poiché egualmente compatibile con la volontà dell'autore di fermare il fuggitivo e di ferirlo con l'arma a disposizione con una probabilità di successo tanto maggiore quanto minore la distanza dal bersaglio. Risulta poi discutibile la ritenuta univocità 13 della direzione finalistica dell'azione, che aveva comportato il ferimento della vittima in regioni anatomiche del lato destro, costituite dal piede, dalla coscia e dall'addome: la Corte di appello non considera un dato ben evidenziato nella sentenza di primo grado e richiamato anche in ricorso, ossia che, se la distanza era così breve tra sparatore e bersaglio e se il primo aveva più volte fatto uso dell'arma a disposizione, il tentativo di uccidere sostenuto dalla relativa volontà si sarebbe realizzato con successo in quel contesto operativo, poiché l'agente dopo avere atterrato l'avversario ne avrebbe potuto attingere parti vitali del corpo e quando già a terra inerme, fermo e ferito avrebbe potuto finirlo in assenza di qualsiasi attività di contrasto. Parimenti carente è la considerazione della sequenza dei colpi e la circostanza per cui "ad un certo punto lo sparatore..ha attinto una sede corporea... distante e più alta" rispetto a quelle attinte dagli altri colpi: ebbene, come già riscontrato dal Tribunale in modo corretto e fedele ai dati probatori e non smentito dalla Corte di appello, non si è potuto apprendere, anche per la reticenza della persona offesa, quale porzione del suo corpo fosse stata attinta per prima e quindi l'esatta progressione dell'azione in riferimento ai distretti anatomici colpiti, il che assume rilievo decisivo nell'introdurre un elemento di incertezza ricostruttiva, poiché se effettivamente l'addome avesse ricevuto l'ultimo proiettile esploso e se ciò si fosse verificato quando questa era ancora in stazione eretta e non in fase di caduta per i primi colpi ricevuti, tale circostanza potrebbe effettivamente illuminare sulla volontà di sopprimere la vittima, mentre l'ordine inverso dei colpi sarebbe illogicamente rapportabile allo stesso intento. Infine, non sono appaganti sul piano argomentativo e logico nemmeno i rilievi sviluppati in ordine ai tramiti intracorporei: la carenza di dati conoscitivi sulle condizioni dei luoghi e sulle posizioni dei due litiganti avrebbe potuto e dovuto essere superata con un supplemento di attività istruttoria, ma comunque non consente di porre nel nulla l'evidenza, testimoniata dai sanitari, secondo i quali i colpi alla coscia ed al piede rivelavano una traiettoria dall'alto al basso, mentre quello all'addome andamento opposto, che però il Tribunale ha ben spiegato essere compatibile con il movimento del AS in fuga, che, ferito dai primi due colpi all'arto inferiore destro, era stato raggiunto dal terzo mentre era in caduta a terra con il busto proiettato in avanti nella fuga, il che spiegava anche la ragione dell'assenza di lacerazioni sulla maglietta indossata dalla parte lesa in corrispondenza del foro di ingresso del proiettile. Questo particolare, desunto dai rilievi tecnici, non ha ricevuto alcuna considerazione nel percorso giustificativo della sentenza in esame. Le osservazioni svolte inducono a ritenere che la sentenza in verifica non sia rispettosa del disposto degli artt. 56 e 575 cod. pen. e sia affetta da carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione degli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio ed alla ricostruzione probatoria del dolo alternativo, soprattutto in riferimento all'omessa considerazione della mancata 14 no uccisione della vittima da parte dell'imputato, nonostante la possibilità concreta di mettere a segno colpi letali. La sentenza impugnata non ha assolto all'onere di "motivazione rafforzata" (Cass. sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, S, rv. 262524; sez. 6, n. 8705 del 24/1/2013, Farre ed altro, rv. 254113; sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, Ciaramella e altro, rv. 262261; sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, rv. 256869), che grava sul giudice di appello quando, dissentendo dalla pronuncia più favorevole all'imputato adottata dal giudice di grado inferiore, la riformi, poiché non è riuscita a dimostrare non la maggiore plausibilità della propria ricostruzione, ma l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti fondanti la qualificazione del fatto in termini di lesioni personali con motivazione stringente e di superiore forza persuasiva, sovrappostasi a quella del primo giudice. Va dunque annullata sul punto per un nuovo giudizio, che colmi le lacune riscontrate e riesamini in pienezza di poteri cognitivi la vicenda.
1.5 Non ha fondamento, invece, il terzo motivo di ricorso. La conferma del giudizio di responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi 4) e 6) è stata raggiunta in base alla considerazione degli esiti della perquisizione dei veicoli del ricorrente, che aveva condotto al rinvenimento dei beni, in parte occultati in uno stesso sacchetto ed accertati essere provento dei furti perpetrati nelle abitazioni della SA e dei coniugi Fontana-Fiaschi, il primo dei quali commesso dalla BO, in parte scoperti all'interno del caravan in uso allo stesso e alla moglie. Per il primo gruppo di tali oggetti è dunque stata accertata la provenienza illecita ed il relativo delitto presupposto, mentre per i restanti, contenuti all'interno di due distinti borselli, rinvenuti nel vano portaoggetti dell'autovettura del AS e nel caravan occupato con la BO, tutti distintamente elencati nei capi d'imputazione, i giudici di merito hanno ritenuto che anch'essi costituissero provento di furto o di furto in abitazione e ciò per il loro numero elevatissimo, il valore intrinseco e la diversità dei monili, eccedenti la dotazione lecita di persona come il ricorrente, privo di occupazione ed incapace di fornire una qualsiasi giustificazione sulle modalità di acquisizione. Non rileva dunque che non sia stato possibile accertare i proprietari di tutti i beni rinvenuti, quando con corretto procedimento inferenziale, ben giustificato in base ad emergenze oggettive ed indiscutibili, si è affermata la ricezione di quei valori dopo la commissione di reati che li avevano riguardati e nella consapevolezza della relativa origine. Le obiezioni difensive sull'utilizzo anche da parte di altri soggetti del veicolo contenente la refurtiva e della mancata dimostrazione dello specifico reato presupposto sono dialetticamente e giuridicamente deboli e non tengono conto che la prima circostanza è solo genericamente allegata e non contraddice il fatto che all'atto della perquisizione il veicolo era stato nella disponibilità del AS e che la moglie, subito dopo il furto in casa SA, vi era salita a bordo osservata dalla teste ON, che il caravan era dallo stesso occupato unitamente alla coimputata) 15 up BO, mentre la seconda circostanza è irrilevante per l'accertamento della responsabilità, tanto più che persiste il vuoto giustificativo da parte della difesa sulle modalità di acquisizione di quei beni. Si trascura che, come già affermato da questa Corte con indirizzo condiviso dal Collegio, in tema di ricettazione, così come per il delitto di riciclaggio, l'accertamento del reato non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica, desunta dalla natura e dalle caratteristiche del bene, della sua provenienza illecita (Cass. sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek e altro, rv. 263521; sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, rv. 256108; sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, rv. 251028; sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, rv. 243305), prova logica che nel caso di specie è stata correttamente individuata e valorizzata.
1.6 I restanti motivi proposti dal AS in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena, all'applicazione della recidiva ed al mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i reati accertati a suo carico non vengono esaminati perché assorbiti dall'accoglimento delle doglianze attinenti al delitto di tentato omicidio e dovranno essere eventualmente riconsiderati nel giudizio di rinvio.
2. Il ricorso proposto da IA BO è infondato in tutte le sue deduzioni.
2.1 Il primo motivo di gravame ripropone questione processuale sulla nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti processuali conseguitine.
2.1.1 Deve riconoscersi che la motivazione della sentenza impugnata sul punto non è sufficientemente esplicativa, poiché ha focalizzato l'attenzione sul solo profilo, pur dedotto dalla ricorrente con l'atto di appello, del riparto di competenza tra giudice monocratico e giudice collegiale, violato in conseguenza dell'emissione del decreto di giudizio immediato e dell'individuazione del tribunale in composizione collegiale quale organo giudiziario di primo grado, chiamato a celebrare il dibattimento, tematica che ha risolto correttamente col richiamo del disposto dell'art. 33-octies cod. proc. pen., comma 2, secondo il quale la corte di appello, qualora rilevi che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica e sia stato giudicato nella più ampia formazione collegiale, non annulla la sentenza di primo grado, ma trattiene gli atti e pronuncia sul merito. Tanto emerge dalla previsione testuale della norma processuale citata ed è confermato anche dalla lezione interpretativa di questa Corte, ribadita sino alle più recenti pronunce, secondo la quale "L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale collegiale in luogo di quello monocratico, non legittima l'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, neppure se la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata ed in seguito riproposta con i motivi di impugnazione, operando in tal caso la regola posta 16 no dall'art. 33-octies, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico" (Cass. sez. 6, n. 2416 del 08/10/2009, Briatico e altri, rv. 245805; negli stessi termini sez. 6, n. 7179 del 28/10/2003, Natale, rv. 228230).
2.1.2 Oltre a tale profilo di contestazione, l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa sin dal primo grado del processo in realtà investe l'erroneo meccanismo di citazione a giudizio dell'imputata, che è avvenuto mediante decreto di giudizio immediato, anziché per citazione diretta, in riferimento a reati per i quali la modalità prescelta di esercizio dell'azione penale non è consentita.
2.1.3 Invero, sfugge alla Corte di merito che la disposizione di cui all'art. 550 cod. proc. pen., comma 2, stabilisce espressamente che si debba procedere a citazione diretta, a prescindere dai limiti edittali di pena, quindi anche in deroga alla previsione del primo comma, quando si proceda per un catalogo di reati comprensivo della ricettazione e del "furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale". Sulla scorta di prevalente indirizzo giurisprudenziale, si è affermato che anche per la fattispecie di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen., introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, è ammessa la citazione diretta a giudizio, in quanto la mancata inclusione nell'elenco dell'art. 550 cod.proc.pen. è dipesa dalla sua introduzione nell'ordinamento in momento successivo all'entrata in vigore del vigente codice di rito e dall'omesso adeguamento normativo, superabile in via interpretativa in base alla constatazione che il delitto di furto in abitazione è punito in modo identico al furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen. con la reclusione da uno a sei anni (Cass. sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic, rv. 253173; sez. 5, n. 2256 del 12/4/2011, Castriota, rv.250577; sez. 4, n. 36881 del 22/5/2009, Nasufi, rv. 244983; sez. 5, n. 40489 del 5/11/2002, Zagami, rv. 225705).
2.1.4 Tanto premesso, va ribadito che in linea teorica è ammissibile la deduzione della questione di nullità nel giudizio celebrato innanzi al tribunale col rito immediato allorchè la stessa non investa il sindacato sulla ricorrenza dei presupposti di ammissibilità del giudizio stesso, ordinario o cautelare che sia, quindi sull'evidenza della prova e sul rispetto dei termini stabiliti dall'art. 453 cod. proc. pen., verifica che compete in via esclusiva al g.i.p. (Cass. S.U., n. 42979 del 26/6/2014, Squicciarino, rv. 260017), ma piuttosto l'erroneo meccanismo di citazione dell'imputato in relazione al titolo del reato che gli è ascritto. Si è, infatti, affermato da parte di questa Corte (sez. 1, n. 8227 del 10/02/2010, Ly, rv. 246249) che "il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti e le condizioni per l'ammissione del giudizio immediato qualora essi si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato", come accade allorchè per reati, per i quali l'art. 550 cod. proc. pen. stabilisca la citazione diretta con esclusione della celebrazione dell'udienza preliminare, si proceda a giudizio 17 immediato con omissione dell'avviso delle conclusioni delle indagini di cui all'art. 415-bis cod.proc.pen. ed assegnazione del termine prescritto dall'art. 458 cod. proc. pen. per il compimento delle scelte difensive in ordine all'accesso ad eventuali riti alternativi. Nella riflessione interpretativa dottrinaria e di questa Corte si è correttamente segnalato come le due modalità di esercizio dell'azione penale siano incompatibili tra loro ed introducano un procedimento differenziato per struttura e tempi degli adempimenti, in quanto il giudizio a citazione diretta ex art. 555 cod. proc. pen. si snoda attraverso un'udienza di prima comparizione, nel corso della quale devono compiersi le attività tipiche dell'udienza preliminare quanto alla scelta dei riti alternativi e quelle introduttive del dibattimento, quali l'indicazione delle circostanze da provare e la formulazione della richiesta di ammissione delle prove in riferimento alle liste di testi, periti e consulenti, depositate almeno sette giorni prima. Tali adempimenti nel rito immediato devono, invece, compiersi entro il termine di cui all'art. 458 cod. proc. pen. quanto alle opzioni per eventuali riti speciali e nella fase degli atti preliminari ex art. 491 cod. proc. pen. per le altre questioni;
in ragione di tali profili divergenti nei rispettivi modelli procedurali e dell'assenza delle garanzie assicurate all'imputato a conclusione delle indagini preliminari, funzionali alla migliore conoscenza dell'accusa, degli elementi di prova ed all'informata preparazione della difesa in vista del giudizio, si giustifica la comminatoria della sanzione di nullità allorchè il giudizio immediato sia introdotto per fattispecie di reato che non lo consentono: si tratta comunque di nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., sanata se non rilevata o eccepita tempestivamente entro la conclusione del giudizio di primo grado (Cass. sez. 6, n. 5902 del 13/10/2011, Adiletta, rv. 252065; sez. 1, n. 22549 del 4/2/2015, Gagliardi ed altro, rv. 263742; contra: Cass.sez. 4, n. 3805 del 17/12/2014, Pirri, rv. 261949, per la quale il vizio procedurale dà luogo a nullità assoluta poichè preclude all'imputato di ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. e, in caso di celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, cagiona l'indebito mutamento del giudice naturale).
2.1.5 Nel caso in esame però, secondo quanto dedotto dalla difesa, sia nell'appello, che col ricorso, il p.m. aveva notificato alla BO l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., salvo poi assumere la decisione di richiedere l'emissione del decreto di giudizio immediato per tutti e tre gli imputati. Tale svolgimento del rapporto processuale, ancorchè anomalo, ha però consentito all'imputata un'ampiezza di facoltà difensive cui, diversamente non avrebbe potuto avere accesso in quella fase processuale. La decisione del g.i.p. di ammettere il rito immediato è stata preceduta dall'esercizio della facoltà d'intervento dell'imputata o comunque dalla costituzione delle condizioni per l'esercizio di tale facoltà, con quell un'effettività di garanzie difensive più estesa e vantaggiosa rispetto a 18 consentite nell'ordinaria fase prodromica all'introduzione del rito immediato, come configurata nel sistema processuale. In altri termini, mediante l'integrale deposito degli atti e l'interrogatorio preventivo alla formulazione della richiesta o la rituale notificazione dell'invito a comparire, pur se non accolto, all'imputata è stato consentito di apprendere in tempo utile la contestazione dell'accusa e di conoscere la documentazione degli atti d'indagine compiuti, secondo la previsione dell'art. 415- bis, cod. proc. pen., comma 2, a fronte della enunciazione solo verbale degli elementi e delle fonti su cui si basa l'evidenza della prova, prevista dagli artt. 453 e 375, comma 3, cod. proc. pen. per gli adempimenti preliminari la richiesta di rito immediato. Inoltre, la completa conoscenza degli atti d'indagine e la facoltà di rendere successivamente interrogatorio, di presentare memorie e richieste scritte al p.m. di approfondimento delle indagini, oltre che di condurre investigazioni difensive, le ha reso possibile controdedurre sui fatti di reato contestatile in via anticipata rispetto alla fase giudiziale vera e propria in modo da poterla persino evitare con efficace e piena attuazione del contraddittorio tra le parti, sia in riferimento alle acquisizioni necessarie all'esercizio dell'azione penale, sia in merito all'ammissibilità del giudizio immediato, oltre che di valutare con grande tempestività rispetto a quanto normalmente consentito dalla notificazione del decreto di giudizio immediato ex art. 456 cod. proc. pen. la convenienza dell'accesso ai riti alternativi, da richiedere poi al Tribunale. Tali formalità devono ritenersi adeguate ed improduttive di qualsiasi "vulnus" alle prerogative difensive poiché integrano quei requisiti, la cui assenza giustifica, nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità la comminatoria di nullità del giudizio immediato per reati che non lo ammettono;
del resto, l'impugnazione in esame, oltre a lamentare la violazione di legge, non è stata in grado di rappresentare alcun pregiudizio subito al diritto di difesa per effetto dell'erroneo meccanismo di citazione a giudizio.
2.2 Il secondo motivo è palesemente infondato. La sentenza impugnata ha ripercorso in modo sintetico la disamina degli elementi di prova acquisiti, rinviando alla più diffusa ricostruzione dell'episodio di furto di cui al capo 3) operata dal Tribunale sulla scorta di quanto riferito da LA SA sulla dinamica dell'azione predatoria, compiuta da due donne, una delle quali l'aveva tenuta impegnata in conversazione nel tinello di casa per poi allontanarsi dopo avere pronunciato ad alta voce una frase incomprensibile nel proprio dialetto ed avere insospettito la persona offesa, che si era allora avveduta dell'asportazione dalle camere da letto propria e del padre di denaro e monili in oro. La stessa teste aveva riconosciuto la BO, sia la sera in cui aveva denunciato il furto, avendola incontrata personalmente negli uffici della caserma dei Carabinieri, sia nelle immagini fanmostratele al dibattimento;
del pari l'imputata è stata riconosciuta dalla teste ON come la donna vista uscire in gran fretta dall'edificio ove era situata l'abitazione della SA con altra donna 19 dall'abbigliamento tipico dei nomadi la mattina del furto e salire su autovettura descritta puntualmente e di cui aveva annotato il numero di targa, consentendo di accertarne l'intestazione al di lei marito, NO AS. Si è poi evidenziato come soltanto poche ore dopo, alle 18.00, all'interno di quel veicolo era stata rinvenuta occultata parte della refurtiva sottratta in casa SA.
2.2.1 Alla compiuta e logica rassegna degli elementi di prova, valutati criticamente ed in relazione alla stretta consecuzione temporale tra la visita all'abitazione delle persone offese, l'uscita dal palazzo avvistata dalla ON, la sua segnalazione alle forze dell'ordine, l'individuazione del luogo di sosta del veicolo del AS e la perquisizione col rinvenimento di parte della refurtiva a riscontrare la correttezza e precisione delle informazioni fornite dalla ON, il ricorso oppone confuse e pretestuose contestazioni su presunte contraddizioni e su profili di inverosimiglianza nel racconto delle due parti lese, che non sostanzia con la descrizione delle divergenze denunciate e della loro rilevanza. Anche la doglianza sull'irritualità dei riconoscimenti è formulata in modo generico senza la puntuale illustrazione delle modalità, prescritte dalle norme processuali, che si assumono violate e delle ragioni della pretesa inattendibilità. Né l'impugnazione richiama unadella qualche plausibile spiegazione, offerta dall'imputata, per giustificare la presenza della vettura intestata al marito nei pressi dell'abitazione delle vittime o della refurtiva al suo interno, elementi del tutto ignorati, ma dalla determinante valenza rappresentativa secondo un ragionamento valutativo del tutto logico.
2.2.2 E' manifestamente infondata la censura che pretende insussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 cod. pen. n. 5: è stato evidenziato dai giudici di merito che la BO non aveva agito da sola, ma con una complice penetrata nell'abitazione delle vittime e con altro soggetto, rimasto in attesa sulla pubblica via con una vettura pronta per la fuga, il che offre i sufficienti presupposti fattuali per ritenere correttamente integrata l'aggravante contestata, non assumendo alcun rilievo che la coimputata AN SI RA sia stata assolta in dipendenza dell'insufficienza delle prove acquisite ad identificarla nella correa della BO, persona comunque certamente intervenuta nell'azione criminosa e coprotagonista dell'illecita asportazione.
2.3 E' inammissibile per la generica formulazione il motivo col quale si è censurato il trattamento sanzionatorio: la sentenza ha evidenziato come i precedenti penali specifici, l'elevata capacità a delinquere dimostrata con i fatti accertati e con quelli già giudicati, l'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza rendano immeritevole l'imputata della concessione delle circostanze attenuanti generiche e che la pena individuata dal Tribunale supera di poco il minimo edittale, così come anche l'aumento per la continuazione è stato contenuto nella misura minima imposta dal quarto comma dell'art. 81 cod. pen. nei riguardi di recidivo. In tal modo la motivazione offre chiare e congrue indicazioni sulle scelte sanzionatorie effettuate, 20 per avversare le quali non è dunque consentito lamentare l'eccessiva severità del trattamento punitivo, che implica valutazioni di merito precluse a questa Corte senza supportare la doglianza con la deduzione di specifici argomenti rappresentati ai giudici di merito e da questi erroneamente non esaminati.
2.4 In merito alla disposta confisca la Corte di merito ha dato conto della sussistenza dei presupposti per procedervi ai sensi dell'art. 12-sexies L. n. 356/92: non soltanto il delitto di ricettazione consente l'applicazione della misura di sicurezza in questione, ma è stato rimarcato come né la BO, né il AS abbiano offerto alcuna giustificazione in ordine al possesso di mezzi economici leciti per poter acquistare quel bene, avendo disposto di redditi fiscalmente dichiarati in entità esigua per pochi anni prima dell'investimento, comunque incongrui rispetto al valore del bene ed insufficienti a consentirne l'acquisto. Non risponde al vero che la Corte distrettuale abbia ignorato che al momento della decisione il bene sarebbe stato sottoposto a sequestro per illeciti edilizi, rispetto al quale ha osservato come dalla documentazione prodotta fosse emersa la revoca del vincolo e la restituzione del bene all'imputata, mentre non era dimostrata in alcun modo l'intestazione del terreno a familiari del di lei marito e coimputato. Infine, la confisca atipica non richiede quale condizione di ammissibilità un rapporto di proporzione tra il valore del bene confiscato e quello delle utilità ricavate dal reato, non trattandosi di confisca per equivalente. Per quanto sopra esposto il ricorso va dunque respinto.
3. E' inammissibile l'impugnazione proposta da AN ZZ RA che investe la conferma del giudizio di responsabilità, reiterando obiezioni in punto di fatto, già adeguatamente considerate e respinte dai giudici di appello con motivazione congrua, che si è incentrata sul numero di orologi detenuti, eccedente le esigenze di uso individuale, sull'occultamento all'interno di un sacchetto unitamente ad altri due oggetti di natura sospetta, ossia la calamita ed il solvente per saggiare la natura dei metalli e rintracciare l'oro, circostanze ritenute univocamente significative della provenienza illecita degli orologi e della ricezione nell'ambito di un'attività sistematica, non occasionale, compiuta nella consapevolezza che trattasi di refurtiva. Del resto, se l'imputata li avesse acquisiti attraverso i normali canali commerciali non avrebbero avuto alcuna necessità di detenerli in quel numero elevato, né di verificarne la consistenza, essendo già a conoscenza delle caratteristiche dei materiali con i quali erano stati realizzati e del loro valore intrinseco e ben potendo fornire qualche delucidazione sulle modalità di acquisto. Le deduzioni sviluppate in ricorso non contrastano efficacemente sul piano dei profili giuridici e della logicità le considerazioni sopra esposte, ma si affidano alla "verosimile" provenienza lecita degli orologi, quindi ad una congettura priva di reale supporto dimostrativo, senza nemmeno allegare qualche circostanza già dedotta al riguardo, apprezzabile e non valutata dai giudici di merito. 21 La motivazione della sentenza in esame non è dunque affatto carente ed illogica, risultando piuttosto aspecifiche le censure mosse col ricorso, indifferenti al rilievo, giuridicamente ineccepibile, sul significato indiziario univocamente assegnabile al silenzio serbato dall'imputata sulla reale provenienza dei beni rinvenuti in suo possesso. va dunque dichiarata inammissibile con le statuizioni L'impugnazione conseguenti. In definitiva la sentenza di appello va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze limitatamente al delitto di tentato omicidio ascritto al AS al capo 1), con il rigetto nel resto del suo ricorso e di quello proposto dalla BO, mentre quello proposta dalla SI RA va dichiarato inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne discende la condanna della BO e della SI RA al pagamento delle spese processuali e quest'ultima anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa, ravvisabili nella proposizione di siffatta impugnazione, palesemente inconsistente.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del reato di cui al capo 1) alla stregua di tentato omicidio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso di AS NO. Rigetta il ricorso di BO IA e dichiara inammissibile il ricorso di SI RA AN. Condanna BO IA e SI RA AN al pagamento delle spese processuali, nonché SI RA al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore IAstefania Di Tomassi Monica Boni Ronice ФИ DEPOSITATA IN CANCELLÉRIA -5 OTT 2016 WHEREIN CANCELLIERE E T Plano Di Mep R O C 22