Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni della persona offesa non considerati nella decisione di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2016, n. 45847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45847 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
60 34 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1981 GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - GERARDO SABEONE - Consigliere - UP 28/06/2016- - Consigliere rel. CARLO ZAZA R.G.N. 9861/2015 - ROSA PEZZULLO - Consigliere LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2014 della Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo del 17/10/2013, appellata dalla parte civile, NC LO veniva ritenuto responsabile agli effetti civili per il reato di sequestro di persona, commesso il 10/01/2012 in danno di IA SA De OM, incaricata dall'INPS di Bergamo di una visita di controllo presso l'abitazione in 1 い Alzano Lombardo del LO, assentatosi per malattia dal servizio presso la Questura di Bergamo, chiudendo a chiave la porta dell'abitazione ed impedendo alla De OM di uscirne dopo la visita;
e condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L'imputato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la decisione sarebbe stata assunta in base ad una mera rivisitazione delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro indagata per un reato connesso in quanto querelata dal LO, omettendo di provvedere alla rinnovazione dell'audizione testimoniale della stessa;
sarebbe stata in particolare data rilevanza decisiva all'impossibilità di attribuire significato diverso da quello confermativo della versione della persona offesa alla circostanza per la quale la stessa usciva dall'abitazione dell'imputato attraverso la porta-finestra di un balcone sito al pianterreno, trascurando la considerazioni della sentenza di primo grado sui profili di inattendibilità delle dichiarazioni della De OM in merito, sulle dichiarazioni testimoniali dei vicini, riportate anche nel ricorso, in ordine ad una discussione della stessa con il LO ed al conseguente stato di agitazione della donna, che poteva averla indotta ad allontanarsi da quella uscita, e sull'incoerenza della tesi accusatoria con l'aver l'imputato sottoscritto il verbale della visita;
non sarebbero state valutate le dichiarazioni dell'imputato, per le quali la persona offesa sarebbe uscita dal balcone per eludere la richiesta del LO di indicare il proprio nominativo, e le stesse sarebbero state erroneamente ritenute confessorie, ove l'imputato ammetteva solo di aver chiuso a chiave la porta di ingresso dell'abitazione subito dopo che vi era entrata la De OM;
le dichiarazioni di quest'ultima sarebbero state illogicamente ritenute credibili in quanto provenienti da un'incaricata di un pubblico servizio, non considerando la qualità di pubblico ufficiale dell'imputato. Il ricorrente chiede altresì sospensione della condanna per le precarie condizioni economiche dell'imputato. Con motivi aggiunti il ricorrente, rammentata la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso della necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per la nuova assunzione delle prove dichiarative, la cui diversa valutazione di attendibilità sia posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per reati in ordine ai quali vi sia stata pronuncia assolutoria in primo grado, rileva che tale rinnovazione non era richiesta con l'atto di appello della parte civile. N CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Non è in discussione, essendo stato anzi lo stesso recentemente riaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte come rammentato nei motivi aggiunti depositati dal ricorrente (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta), از principio per il quale la riforma in pejus di una decisione assolutoria, ove fondata su una diversa valutazione in ordine all'attendibilità di una prova orale assunta in primo grado, richiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per la riassunzione della prova stessa. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ricorre tuttavia nella specie il necessario presupposto per l'applicazione di detto principio;
ossia l'essere la condanna dell'imputato in appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, il risultato di una difforme valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Nella sentenza impugnata si osservava infatti che la precedente decisione del Tribunale aveva omesso di rilevare la significatività probatoria di talune circostanze che, in quanto non contestate o addirittura ammesse dallo stesso imputato, acquisivano dimensione oggettiva. Si trattava, in primo luogo, del fatto che la De OM non solo fosse uscita dall'abitazione del LO attraverso la porta-finestra del balcone, come confermato dall'imputato, ma, per allontanarsi definitivamente dall'abitazione, avesse dovuto altresì attraversarne il giardino e scavalcare una siepe di recinzione salendo su una colonna di sedie di plastica impilate, particolare quest'ultimo di cui si dava atto anche nella sentenza di primo grado, oltretutto procurandosi nell'operazione un'abrasione notata e riferita dal teste Guareschi;
modalità di allontanamento, questa, della quale la Corte territoriale evidenziava coerentemente le connotazioni di una vera e propria fuga, e quindi la portata dimostrativa rispetto ad una situazione di costrizione della propria libertà personale, che sola poteva indurre la De OM ad affrontare un percorso così accidentato e difficoltoso. Neppure era stato valutato in primo grado, come osservava la Corte territoriale, il ritardo dell'imputato nell'aprire la porta di ingresso dell'abitazione a seguito della richiesta della De OM di andare a prendere dall'automobile il proprio cartellino identificativo, ammesso dal LO con la motivazione di aver preteso di conoscere prima il nominativo della persona offesa;
elemento di fatto, questo, correttamente ritenuto nella sentenza impugnata tale da integrare i requisiti del contestato reato di sequestro di persona, la cui configurabilità non richiede l'assoluta costrizione della vittima, essendo sufficienti una privazione della libertà limitata ad un breve periodo di tempo (Sez. 5, n. 19548 del 3 17/04/2013, M., Rv. 256746; Sez. 5, n. 29755 del 20/05/2010, P., Rv. 248260) e la sussistenza di una situazione nella quale alla persona offesa sia lasciata un'opportunità di fuga percorribile solo in modi che possano essere scoraggiati dal timore di danni o pericoli per la persona (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, L., Rv. 259278), quale per l'appunto il disagevole scavalcamento di una siepe di altezza tale da richiedere l'ausilio di oggetti di supporto. Alla luce di queste osservazioni, è da escludere che la motivazione della decisione della Corte d'Appello si sia risolta in una mera rivisitazione delle dichiarazioni della persona offesa;
risultando invece la stessa fondata in misura determinante su elementi esterni a tali dichiarazioni e non considerati nella decisione di primo grado, e non sussistendo di conseguenza le condizioni che rendevano necessaria la riassunzione della testimonianza della persona offesa nel giudizio di appello. Gli ulteriori rilievi critici del ricorrente sulla prevalenza accordata al dato dell'uscita della De OM dal balcone dell'abitazione dell'imputato, rispetto ai profili di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed alle deposizioni dei vicini sulla conflittualità creatasi fra la stessa e l'imputato, oltre ad attingere profili di merito, sono evidentemente superati nel momento in cui, per quanto detto, l'elemento decisivo nell'argomentazione della Corte territoriale era costituito non dall'aver la persona offesa semplicemente percorso la porta- finestra di quel balcone, ma dall'essersi la stessa avventurata nel successivo scavalcamento della siepe;
circostanza risultante anche dalla sentenza di primo e grado e riscontrata dal teste Guareschi, e sulla quale nessuna specifica censura è dedotta nel ricorso. Così come nessuna doglianza è specificamente rivolta alle considerazioni della Corte d'Appello sulla rilevanza giuridica, ai fini della ravvisabilità del reato, di quanto comunque ammesso dall'imputato in ordine all'ostacolo opposto all'allontanamento della persona offesa dall'abitazione mediante l'ordinaria uscita della porta di ingresso. Mentre privo di decisività è il riferimento del ricorrente alla neutralità della qualifica di incaricato di pubblico di servizio della persona offesa, che non assumeva in realtà valenza essenziale nella motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/06/2016 Il Consigliere estensore Carlo Zaza Il Presidente гаровг PORTATA IN CANCELLERIA 31 OTT 2016 addl IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lantuise езит 5