Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03414/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3414 del 2024, proposto da ZO AL, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa/società “Ing. AL ZO”, DA D’TE, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa/società “p. Avv. D’TE DA”, FI AL, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa/società VI dei S.r.l.s e IE CC, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa/società “Mi.Pen. di IE CC”, rappresentati e difesi dall’avv. OR Di MA, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 73, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Bonelli, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via G. Melisurgo n. 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
“1) della Determina Dirigenziale n. 225 del 31 maggio 2024 relativa al Bando – Concessione definitiva a seguito rendicontazione PID 2023 - Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2023 – CAR 27379 (per il solo Sig. CC IE);
2) della Determina Dirigenziale n. 236 del 06 giugno 2024 – ricevuta in data 07.06.2024, con cui è stato pubblicato l’elenco a rettifica delle imprese non ammesse alla rendicontazione;
3) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa RO SA e uditi per le parti il difensore OR Di MA per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato in data 4 luglio 2024 e depositato il 12 luglio 2024, i ricorrenti hanno esposto in fatto:
- che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli – nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 ed in attuazione del Progetto “Doppia Transizione Digitale ed Ecologica” (approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il periodo 2023/2025, con decreto del 23 febbraio 2023), aveva pubblicato il Bando Voucher Digitali I4.0 – Edizione 2023;
- che avevano presentato, rispettivamente, in ditta: AL ZO istanza Prot. 185977, D’TE DA istanza Prot. 186092, VI DE Srls istanza Prot. 186153, Mi.Pen. di IE CC istanza Prot. 186229, domanda per Consulenza specialistica per la pianificazione e progettazione di Claud e Big Data, per lo sviluppo di strategie digitali di sistemi di e-commerce, con preventivi a firma della C.S.R.L. di Via Mergellina n°4 – 80125 NAPOLI (NA) – PIVA 09702501215;
- che gli istanti ZO AL, D’TE DA e VI DE Srls, con Determina Dirigenziale n. 225 del 31 maggio 2024 – Concessione definitiva a seguito rendicontazione PID 2023 al Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2023 – CAR 27379, rientravano nell’Elenco Imprese Liquidabili a Rendicontazione mentre la Mi.Pen. di IE CC Prot. 186229 – Id. 623125, veniva inserita nell’Elenco Imprese non ammesse a Rendicontazione con la seguente motivazione: “ LE VARIAZIONI EFFETTUATE RIGUARDANO LE PRESTAZIONI DI CONSULENZA, COME RIPORTATO NELLA FATTURA, MODELLO DI RENDICONTAZIONE E DOMANDA. ARTICOLO 12 lettera e) OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER: “Le uniche variazioni ammissibili sono quelle relative alla variazione del fornitore e/o della marca e modello dei soli beni strumentali da acquistare purché rimangano invariate le caratteristiche del bene stesso, opportunamente asseverate dal fornitore.”. ”;
- successivamente, con Determina Dirigenziale n. 236 del 6 giugno 2024, ricevuta in data 7 giugno 2024, veniva pubblicato l’elenco a rettifica delle imprese non ammesse alla rendicontazione, e nello stesso erano riportate anche AL ZO istanza prot. 185977, D’TE DA prot. 186092 e VI DE prot. 186153, con la medesima suddetta motivazione;
- che, alla luce di tali provvedimenti, ZO AL aveva inoltrato istanza di riesame in autotutela, che i ricorrenti hanno assunto essere rimasta senza alcun riscontro.
ZO AL, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa/società “Ing. AL ZO”, DA D’TE, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa/società “p. Avv. D’TE DA”, FI AL, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa/società VI dei S.r.l.s e IE CC, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa/società “Mi.Pen. di IE CC”, hanno quindi proposto il presente ricorso, con il quale hanno chiesto l’annullamento della suddetta Determina Dirigenziale n. 225 del 31 maggio 2024 relativa al Bando – Concessione definitiva a seguito rendicontazione PID 2023 - Bando Voucher Digitali I4.0 Anno 2023 – CAR 27379 (per il solo CC IE) e della citata Determina Dirigenziale n. 236 del 6 giugno 2024 – ricevuta in data 7 giugno 2024, con cui era stato pubblicato l’elenco a rettifica delle imprese non ammesse alla rendicontazione.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7 e 10 bis della L. n. 241/1990, difetto e carenza di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere.
Le imprese ricorrenti hanno lamentato la mancata adozione e notificazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 in riferimento alle loro istanze.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del bando Voucher Digitali I4.0 – Edizione 2023, eccesso di potere.
Parte ricorrente, dopo aver richiamato l’art. 12 del Bando Voucher Digitali I4.0 – Edizione 2023 “Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher”, ha sostenuto che la variazione del fornitore di servizi rientrerebbe nelle variazioni ammissibili dal bando, atteso che il concetto di imprenditore, contemplato dall’art. 2082 del codice civile, sarebbe espressamente riferito alla produzione e allo scambio di beni e di servizi. Il bando in questione non avrebbe precisato nulla al riguardo e, pertanto, non si potrebbe discostare dall’interpretazione prevista dalla normativa nazionale.
Ad avviso di parte ricorrente entrambe le tipologie di fornitura, la prima relativa alla vendita di beni, macchine, software, ecc., e la seconda tipologia di fornitura di prestazioni intellettuali, tra le quali i servizi di consulenza, sarebbero ammesse dal bando che non contemplerebbe una esplicita esclusione per quest’ultime. Inoltre le variazioni del fornitore, come previste dal bando, sarebbero state inoltrate nel rispetto delle condizioni, con l’allegato B, per le rispettive ditte AL ZO, D’TE DA, VI DE e Mi.Pen., il cui nuovo fornitore aveva fornito un nuovo preventivo, corredato da un’attestazione firmata e timbrata, con la quale era stato certificato che i nuovi beni indicati in fattura e nel nuovo preventivo allegato erano equivalenti, se non migliorativi per caratteristiche tecniche rispetto a quelli originariamente indicati nei preventivi allegati alla richiesta di contributo.
I ricorrenti hanno infine precisato che per tre dei quattro di essi l’esclusione sarebbe avvenuta nella fase di rendicontazione, già oggetto della liquidazione avvenuta con Determina n. 225/24.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, della L. n. 241/1990, eccesso di potere per presupposto erroneo, difetto e carenza di istruttoria e di motivazione.
I ricorrenti hanno infine lamentato che provvedimenti impugnati sarebbero altresì illegittimi per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli con atto meramente formale. Ha poi depositato una memoria con la quale ha rappresentato che le istanze di autotutela presentate dai ricorrenti prima della proposizione dell’odierno ricorso erano state tutte riscontrate negativamente ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per la mancata impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell’istanza di autotutela, che sarebbero stati adottati sulla base di riesame motivato dei provvedimenti di diniego del voucher . Ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso nel merito, alla luce dell’interpretazione letterale del bando, che sarebbe destinata sempre a prevalere alla luce della giurisprudenza richiamata. Ha inoltre dedotto l’infondatezza della prima e della terza censura concernenti la violazione delle garanzie partecipative.
Con ordinanza n. 1619 del 5 settembre 2024 questa Sezione,
“ Rilevato che l’oggetto del ricorso è la revoca di voucher (ossia contributi economici) sulla base del “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2023”;
Ritenuto che, impregiudicate le valutazioni di merito, manca completamente qualsiasi forma di periculum di danno grave e irreparabile, che i ricorrenti hanno prospettato nel seguente modo: “avendo effettuato i pagamenti delle forniture, la mancata corresponsione del voucher, costituisce un notevole danno per le attività delle ditte, che possono ripercuotersi sulla chiusura delle stesse;
Rilevato che in base all’art. 3 del bando (“Dotazione Finanziaria, Natura ed Entità dell’agevolazione”) “i voucher avranno un importo unitario massimo di euro 15.000,00”;
Ritenuto che considerato l’importo è alquanto improbabile che un’impresa in bonis possa subire un danno grave e irreparabile dalla mancata erogazione di una somma che potrebbe essere anche inferiore a quella massima. ”,
ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.
Si prescinde dalla eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per la mancata impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze di autotutela presentate dai ricorrenti, sollevata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, essendo il ricorso infondato nel merito.
Il primo e terzo motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente avendo i ricorrenti dedotto la violazione delle garanzie partecipative, sono infondati.
Quanto al primo motivo di ricorso il Collegio ritiene infondate le censure con cui parte ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 per il mancato invio del preavviso di rigetto.
Ed invero l’art. 10 bis della legge sul procedimento amministrativo, che prescrive l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima della formale adozione di un provvedimento negativo, non si applica alle procedure concorsuali, come espressamente previsto dalla medesima previsione normativa, laddove al comma 1 recita: “ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ….. ”.
Al riguardo la condivisibile giurisprudenza, già fatta propria dalla Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha chiarito che la nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore deve essere intesa in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l'instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 21 novembre 2016, n. 11560), come nelle procedure per la concessione di finanziamenti pubblici (TAR Campania, Sez. III, 6 novembre 2023, n. 6019, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III bis., 20 aprile 2023, n. 6875).
La condivisibile giurisprudenza amministrativa “ ha osservato che la ratio della relativa disposizione dell'art. 10 bis risiede nel contemperamento delle esigenze della partecipazione al procedimento con quelle di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, sicché nella nozione di "procedura concorsuale" devono ricondursi, ai fini in questione, non solo i concorsi a pubblici impieghi o le gare, ma anche tutti quei procedimenti cui possa partecipare una pluralità di soggetti tale da poter rendere incompatibile l'instaurazione del contraddittorio procedimentale con l'Amministrazione con le esigenze di celerità della procedura stessa (cfr. TAR Piemonte, sez. II, 28 aprile 2011 n. 442; T.A.R. Liguria, sez. II, 1° febbraio 2012, n. 234; T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 1° agosto 2023, n. 4680).
E ancora, nella stessa prospettiva la giurisprudenza ha precisato che la categoria "procedura concorsuale" di cui all'art. 10 bis deve ricomprendere anche tutte quelle procedure connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande, incluse, dunque, quelle dirette a selezionare i progetti da ammettere a contribuzione pubblica (cfr., per ipotesi analoghe al caso di specie, T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, 14 maggio 2015, n. 2670; Id., 1° dicembre 2016, n. 5553; TAR Lazio - Roma, sez. I, 8 gennaio 2019, n. 274; T.A.R. Umbria, n. 18/2020 cit.). ” - TAR Campania, Napoli, Sezione III, 16 giugno 2025, n. 4530 e T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 2 aprile 2024, n. 102.
Considerato che la fattispecie oggetto di gravame concerne una selezione pubblica, concorsuale in senso lato, deve trovare applicazione il principio delineato dalla sopra richiamata giurisprudenza per cui, coerentemente alla “ ratio ” dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, che mira a contemperare le esigenze di partecipazione al procedimento con quelle di speditezza ed economicità dell'attività amministrativa, l’instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulta incompatibile con le esigenze di celerità della procedura per la concessione degli incentivi per cui è causa.
Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, censurata con il terzo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che, come condivisibilmente sostenuto da parte resistente, tale censura non infici la legittimità del provvedimento in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400 cit., 19 maggio 2022, n. 3432, 9 agosto 2021, n. 5474 e 6 aprile 2021, n. 2252).
Deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Ed invero l’art. 12 - Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher - del “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2023”, al comma 1, lett. e), richiamato nelle motivazioni delle Determine Dirigenziali impugnate, dispone: “ 1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario: ….
e) a prestare la dovuta attenzione alle variazioni in quanto non sono ammesse variazioni sostanziali all’investimento, al progetto tecnologico oggetto della valutazione tecnica ed ammesso al contributo. Le uniche variazioni ammissibili sono quelle relative alla variazione del fornitore e/o della marca e modello dei soli beni strumentali da acquistare purché rimangano invariate le caratteristiche del bene stesso, opportunamente asseverate dal fornitore. In tal caso non occorrerà richiedere preventiva autorizzazione ma al momento della rendicontazione unitamente alle fatture dei fornitori occorrerà produrre nuovo preventivo corredato da un’attestazione del fornitore su propria carta intestata e debitamente datata, firmata e timbrata che certifichi che i nuovi beni indicati in fattura e nel nuovo preventivo allegato sono equivalenti se non migliorativi per caratteristiche tecniche rispetto a quelli originariamente indicati nei preventivi allegati alla richiesta di contributo. ”.
Le censure di parte ricorrente devono ritenersi infondate alla luce della sopra richiamata chiara disposizione del bando che limita le variazioni possibili, come correttamente rappresentato nei provvedimenti impugnati, a “ quelle relative alla variazione del fornitore e/o della marca e modello dei soli beni strumentali da acquistare ”. Quanto sopra trova conferma nella circostanza che nel periodo successivo della stessa lettera e) il nuovo preventivo si riferisce espressamente ai “ nuovi beni ”.
Inoltre l’art. 7 – Spese ammissibili - del medesimo bando dispone: “ 1 Sono ammissibili le spese per:
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando.
b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 2, comma 2;
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
a) trasporto, vitto e alloggio;
b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge. ”.
Pertanto il bando che, si precisa, parte ricorrente non ha impugnato, all’art. 7 distingue, altrettanto chiaramente, tra le spese ammissibili i “ servizi di consulenza e/o formazione ” dall’ “ acquisto di beni e servizi strumentali ”.
Al riguardo, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa anche di questo Tribunale, richiamata da parte resistente, “ le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale"; per cui "secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 25/06/2021, n.4863; Cons. Stato, V, 31 marzo 2021, n. 2710; 26 marzo 2020, n. 2130; 29 novembre 2019, n. 8167; 12 settembre 2017, n. 4307).
Il canone ermeneutico letterale riveste, dunque, il primato nell'interpretazione delle prescrizioni connotanti la disciplina di gara, le quali vincolano non solo i concorrenti ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, dovendosi garantire, unitamente alle esigenze di certezza, l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti. Da ciò scaturisce il corollario secondo cui, solo in presenza di un'equivoca formulazione della lettera di invito o del bando di gara, può ammettersi un'interpretazione diversa da quella letterale (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220, 18 dicembre 2017, n. 5944 e 31 maggio 2018, n. 3267).
Non risulta, quindi, possibile addivenire in via interpretativa ad una integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione letterale. ” - TAR Campania, Napoli, Sez. V, 22 settembre 2021, n. 5971.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese, secondo il principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico di parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo, in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, a titolo spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AR OR, Presidente
RO SA, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO SA | EL AR OR |
IL SEGRETARIO