TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2261
TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 10 bis L. 241/1990 (mancata comunicazione preavviso di diniego)

    La norma ex art. 10 bis L. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, intese come procedure aperte alla partecipazione di una pluralità di soggetti, incompatibili con l'instaurazione del contraddittorio con la P.A. per esigenze di celerità.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 del bando Voucher Digitali I4.0

    Il bando, all'art. 12, lett. e), ammette variazioni solo per il fornitore o per marca/modello di beni strumentali, purché le caratteristiche rimangano invariate. La lettera e) fa riferimento a "nuovi beni". L'art. 7 del bando distingue tra "servizi di consulenza" e "acquisto di beni e servizi strumentali". Le clausole del bando vanno interpretate letteralmente.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990 (mancata comunicazione avvio procedimento)

    La censura non inficia la legittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990, poiché l'amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • Rigettato
    Violazione art. 10 bis L. 241/1990 (mancata comunicazione preavviso di diniego)

    La norma ex art. 10 bis L. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, intese come procedure aperte alla partecipazione di una pluralità di soggetti, incompatibili con l'instaurazione del contraddittorio con la P.A. per esigenze di celerità.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 del bando Voucher Digitali I4.0

    Il bando, all'art. 12, lett. e), ammette variazioni solo per il fornitore o per marca/modello di beni strumentali, purché le caratteristiche rimangano invariate. La lettera e) fa riferimento a "nuovi beni". L'art. 7 del bando distingue tra "servizi di consulenza" e "acquisto di beni e servizi strumentali". Le clausole del bando vanno interpretate letteralmente.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990 (mancata comunicazione avvio procedimento)

    La censura non inficia la legittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, L. 241/1990, poiché l'amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e sostanziali

    Poiché i provvedimenti impugnati sono stati ritenuti legittimi, anche la richiesta di annullamento degli atti connessi e consequenziali viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2261
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2261
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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