Articolo 241 del Codice civile
Articolo 240Articolo 242
Versione
19 aprile 1942
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 241.

((Prova in giudizio)) ((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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