Art. 241.
((Prova in giudizio)) ((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))
((Prova in giudizio)) ((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))