Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1913/2021 posta in deliberazione il giorno 15/01/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. SERRA MARGHERITA;
Controparte_1
( ; C.F._1
E
) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 12566/2020 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza in oggetto che aveva accolto l'opposizione al decreto
1
[...]
a beneficio dei soci appartenenti alle Forze Armate Controparte_3
e di Polizia di ogni ordine grado in ragione dell'incremento dei costi di costruzione come, da ultimo, da Decreto 3417 del 1.3.2013 del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.
Si è costituito in giudizio il instando per il rigetto dell'appello. CP_2
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si riporta l'espositiva della sentenza impugnata:
2.
Appare opportuno riportare la motivazione della sentenza impugnata.
In buona sostanza la pretesa creditoria oggetto del giudizio si sostanzia nella contestata integrazione del contributo statale al costo di costruzione delle unità immobiliari costruende, a suo tempo concesso alla . Parte_1
Questa cooperativa, costituita negli anni '90 per realizzare unità immobiliari in favore dei soci appartenenti alle FFAA e di Polizia di ogni ordine e grado, era stata già destinataria del provvedimento n. 10346 del 21.12.1990 del Provveditorato alle OOPP di concessione ed impegno fondi, con il quale si era riconosciuto un contributo statale annuo – per trentacinque anni – di £. 24.000.000 pari al 4% della spesa di costruzione ammessa alla sovvenzione, quantificata, allora, nella cifra di £ 600.000.000.
Si precisa in anticipo che la stessa aveva in effetti realizzato e completato la costruzione – tra i quartieri di Castelverde e Ponte di Nona - di sedici alloggi: in data 17 giugno 2009, infatti, era stata completata la costruzione del fabbricato sociale ed erano stati consegnati gli alloggi ai soci ed al pagamento del mutuo, gravante dapprima sull'intero immobile, e poi successivamente frazionato. Era accaduto, medio tempore, che – con determinazione direttoriale n. 759 del 28.10.2005 dell di Roma – veniva approvato in variante il nuovo progetto Pt_2 per la realizzazione dell'edificio di cui è causa, con il quale era stato aggiornato il Quadro Economico di riferimento per l'importo complessivo di € 1771.219,46. Necessariamente il Provveditorato alle OOPP dava atto, con decreto n. 19313 del 19.05.2008, che il costo di costruzione dell'intervento era variato da € 309.874,14 alla ben diversa cifra di € 1.771.219,14: veniva poi accertato il costo finale dei
2 lavori, cifra leggermente inferiore, e con successivo provvedimento n. 3417 del
1.03.2013 il Provveditorato approvava il riparto millesimale di spesa, indicando quale importo ammissibile a contributo quello di € 1740.682,26. Ed era proprio in relazione a queste sopravvenienze che la Parte_1 rivendicava – giusto decreto n. 19313 del 19.05.2008 che aveva dato atto del considerevole aumento del costo finale rispetto ai costi posti a base del contributo concesso – la richiesta integrazione del contributo che la stessa beneficiaria opposta quantificava (sulla somma finale riconoscibile di € 1.430.808,12) in € 57.323,32 annui (quale differenza tra l'importo di progetto di € 1740.686,26 ammesso a contributo e quello di € 309.874,14 già coperto da contributo erariale); e quindi, nella frazione che procedeva dal 2009 data di ultimazione del fabbricato al 2015, ammontava alla misura complessiva di € 400.626,24, corrispondente alla somma portata in decreto. Sostiene la parte opponente che la pretesa creditoria portata in decreto sia infondata. Ritiene infatti che il decreto n. 19313 del 19.05.2008, fonte del diritto vantato dalla cooperativa in relazione alle sopravvenienze rappresentate, non abbia disposto l'integrazione del contributo da parte dello stato all'incremento dei costi di costruzione a seguito della variante implementativa, ma sia stato semplicemente ricognitivo della maggior spesa;
sostiene la parte opponente che detto decreto non abbia inteso significare un valido onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione dello stato ma, nel nuovo quadro economico ripartitorio venutosi a creare, abbia semplicemente preso atto dell'aumento dei costi a carico della società, ferma restando la conferma della contribuzione originaria già concessa. Inversamente sostiene la cooperativa opposta, che proprio la natura ricognitiva confermi l'esistenza del diritto in capo al sodalizio giacché il prefato Parte_1 decreto avrebbe sì natura ricognitiva, ma “nel contempo pure dichiarativa, poiché accerta, come previsto dalla normativa di riferimento, i costi finali di costruzione sostenuti dalla al fine di permettere, in applicazione della norma di Parte_1 legge che ha concesso il contributo (diversa da quella menzionata da parte avversa) alla maggior spesa sostenuta per la costruzione” (cit. comparsa conclusionale della ). Parte_1
Sostiene inoltre che condurrebbe alla soluzione proposta il fatto che nel menzionato decreto sia espressamente dichiarato “…..fermo restando i contributi già concessi, gli stessi vengono rapportati alla maggior spesa……”. Questi i termini della questione, deve ritenersi che l'opposizione sia fondata e che il decreto ingiuntivo vada revocato.
3. La sentenza è stata impugnata per plurimi motivi che possono essere congiuntamente esaminati, specificamente : I Errata valutazione, assoluta carenza e/o insufficiente e contraddittoria motivazione Mancanza di istruttoria e omessa valutazione delle prove documentali in atti. violazione degli artt. 132 n. 4
3 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c; I.b) Errata valutazione, assoluta carenza e/o insufficiente e contraddittoria motivazione Mancanza di istruttoria e omessa valutazione delle prove documentali in atti. violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c. I.c) Errata valutazione, assoluta carenza e/o insufficiente e contraddittoria motivazione Mancanza di istruttoria e omessa valutazione delle prove documentali in atti. violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in iudicando Asserita assenza dell'impegno di spesa per mancata CP_4
imputazione sul capitolo di bilancio. I.d) Errata valutazione, assoluta carenza e/o insufficiente e contraddittoria motivazione Mancanza di istruttoria e omessa valutazione delle prove documentali in atti. violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c. Error in iudicando anche con riferimento alla interpretazione della natura giuridica del decreto 10346 - 1990 313-2008 e dei criteri interpretativi degli atti amministrativi. I.d) Errata valutazione, assoluta carenza
e/o insufficiente e contraddittoria motivazione Mancanza di istruttoria e omessa valutazione delle prove documentali in atti. violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c..
4. L'appello è fondato.
I tre provvedimenti del Provveditorato Generale alle Opere Pubbliche del 21.12.1990 vanno interpretati non atomisticamente, ma congiuntamente , non ravvisandovi tra gli stessi alcuna soluzione di continuità:
Dirimente è in primo luogo lo stesso decreto del 21.12.1990 nel quale si statuisce: art 1) . E' concesso alla un contributo Parte_3
costante annuo , per 35 anni di L.24.000.000 pari al 4 % della spesa di L.600.000.000. art. 2) E' impegnata sul CAP 8264 del Bilancio dello Stato la somma di L.24.000.000 per il corrente esercizio ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
Art.3).
Il contributo annuo, 35 anni di Lire 24.000.000 come sopra concesso è esteso all'intera spesa di Lire 1.820.600.00. Art.4) Si fa riserva di determinare la quota definitiva di contributo dopo l'approvazione del certificato di collaudo..”
4 L'estensione del contributo dall'originario importo di Lire 600.000.000 all'intera spesa di L.1.820.600.00 è, diversamente da quanto affermato dal Ministero , già contenuta nel Decreto 21.12.1990. Non è presente alcuna riserva, se non quella ovvia, dell'approvazione del certificato di collaudo.
Ed evidente che la riserva sulla quota definitiva non si riferisse alla percentuale del
4% né all'ammontare complessivo del contributo, ma costituisse un mero differimento del tempo di liquidazione.
D'altronde il contributo era stato espressamente ed inequivocabilmente esteso all'intero importo di Lire 1.820.000.000
La stessa terminologia utilizzata nella premessa del decreto non presenta aspetti di discontinuità lessicale. Emblematico è l'utilizzo del termine “ può “ che non è espressivo di una mera facoltà, ha lo stesso tempo verbale, senza l'aggiunta di avverbi eventualità per l'estensione del contributo:“ Ritenuto che si può procedere alla concessione in favore della Coop.Edil. Montebello del contributo costante annuo per 35 anni, di L.24.000.000 pari al 4% della spesa di Lire 600.000.000; Ritenuto, altresì, che lo stesso contributo, fermo restando nell'importo costante annuo, può essere esteso all'intera spesa di progetto approvata” .
Il Decreto del Provveditore del 19.5.2008, preso atto dell'incremento dei costi all'art. 1) conferma i contributi di € 12.394,97 per 35 anni concessi con il D.P. 10346/IX del 21.12.90 ( il che sarebbe stato pleonastico) , ma statuisce espessamente all'art 2 (
“ Fermo restando i contributi già concessi, gli stessi vengono rapportati alla maggiore spesa di € 1740.682,26 elevando chiaramente ed inequivocabilmente l'importo di £
1.820.000.000” con mantenendo la riserva di determinare la quota definitiva dopo l'approvazione del certificato di collaudo. Nel decreto del 1°3 .2013 viene confermata l'ammissibilità a contributo di tale importo., distinguendo analiticamente per ogni socio la quota a carico di questi e quella ammissibile a contributo.
A ciò da un lato non ha fatto seguito l'erogazione del contributo e, di contro neppure una diversa determinazione espressiva di una diversa voluntas della P.A. rispettoa
5 quella fino ad allora inequivocabilmente manifestata, sicchè, allo stato il contributo
è stato versato in misura del tutto irrisoria.
Del tutto irrilevante è il fatto che non vi sia stato nel Decreto del 2013 appostamento della maggior somma su un capitolo di bilancio, posto che il diritto soggettivo si era perfezionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo de quo e condanna il alla rifusione delle spese Controparte_3
di lite in favore della che liquida come segue: per Parte_4
il primo grado in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e per questo grado in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., oltre rimborso del c.u.
Roma, 2.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
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