Articolo 1 della Legge 21 febbraio 1963, n. 491
Articolo 2
Versione
4 maggio 1963
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Versione
14 giugno 1977
Art. 1.
L'Amministrazione delle finanze e' autorizzata:
((a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, gia' in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di 1.653 ettari circa.
Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;)) b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Universita' degli studi di Pisa, le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di cui alla precedente lettera a).
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 MAGGIO 1977, N. 230))
Entrata in vigore il 14 giugno 1977