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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/12/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1129/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1129/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Silvio Bolloli Parte_1
ricorrente c o n t r o
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis cpc dai Controparte_3
dottosi dirigente, e , funzionario Parte_2 Parte_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Il prof. allega di essere inserito nella classe di concorso B017 (Laboratori di Scienze Parte_1
e Tecnologie Meccaniche); di essere presente nelle Graduatorie di Seconda Fascia delle Province di
CP_
e in posizione nr. 28 con punteggio 52,50; di essere stato scavalcato a seguito della CP_3
nomina del prof. in posizione nr. 43 in Graduatoria, con numero 36 di punteggio, Persona_1 di talché, essendosi questo ultimo collocato in “aspettativa”, l'Istituzione Scolastica si troverebbe a dovere attingere - peraltro senza successo – a partire dalle posizioni successive;
che in occasione del primo turno di nomine, il primo ad essere nominato era stato il prof. (nr. 09, Persona_2 punteggio 83,5) il quale, tuttavia, risultava già destinato all'I.T.I.S. “A. VO” di in CP_3 quanto vincitore di Concorso mentre, allorquando s'era proceduto alla nomina del prof.
[...]
(nr. 39, punteggio 37,5), lo stesso aveva rinunziato alla docenza preferendo un incarico Per_3
quale A.T.A.; che tutto ciò potrebbe trovare parziale spiegazione nella circostanza che esso ricorrente aveva indicato solo l'I.T.I.S. “A. VO” di - ove, per ben tre anni, l'ultimo dei quali era CP_3
stato quello scorso (2023/2024), aveva prestato servizio - ma, esaurito il primo turno, non era stato preso in considerazione nell'ambito del secondo turno (che aveva condotto alla nomina del prof.
nonostante le Cattedre fossero vacanti;
che, tuttavia, essendosi il prof. Persona_1 Per_1
posto in aspettativa, la (Classe di
[...] Controparte_4 Concorso B017) presso l'I.T.I.S. “A. VOLTA” risultava sguarnita;
che in occasione del settimo turno di nomine, in data 11 ottobre, anche il prof. aveva rifiutato, fino al 18 ottobre Persona_4 allorquando la prof. , all'ottavo turno di nomine, ha accettato l'incarico. Persona_5
Tanto premesso, ritenendo che il sistema di assegnazione degli incarichi, mediante algoritmo, sia palesemente iniquo e contrario ad ogni logica, così conclude: «1) Accertare la legittimità della posizione del Professor rispetto all'assegnazione della della Classe di Parte_1 CP_4
Concorso B017 presso l'I.T.I.S. “A. VOLTA” di (Codice Meccanografico ALTF01000R), CP_3
con conseguente diritto ad ottenere l'assegnazione della stessa oltre all'assegnazione dei 12 Punti annuali in Graduatoria;
Ovvero, in via di subordine, 2) Condannarsi l'Amministrazione Resistente al risarcimento dei danni tutti - da quantificarsi a cura del Tribunale procedente - sofferti a seguito dell'accertata illegittimità dello “scavallamento” in graduatoria da parte di soggetti aspiranti annoveranti un punteggio inferiore rispetto a quello del Ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ovvero con compensazione delle stesse».
Resistono i convenuti che, richiamato il funzionamento dell'algoritmo, secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, tenuto conto che il ricorrente, avendo espresso preferenza solo per l'ITIS A. VO di , doveva considerarsi automaticamente CP_3
rinunciatario per tutte le altre sedi disponibili, era stato escluso dai turni di nomina successivi al primo.
Concludono per il rigetto della domanda.
II) Ai sensi dell'art. 12 dell'OM cit. le operazioni per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche sono effettuate con modalità informatizzata, in forza della quale gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
Si prevede, poi, che: (i) “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere
a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo
e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (comma 4); (ii) “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura […]” (comma 10); (iii) “gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento” (comma 11); (iiii) “in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” (comma 14).
Il ricorrente ha indicato solamente quale sede l'ITIS A. VO di e secondo lo schema CP_3
descritto è stato preferito dal prof. e considerato, per le successive tornate, rinunciatario. Per_2
E' per questo che, avendo il prof. rinunziato, ed avendo rinunziato anche il successivo Per_2
candidato prof. alle successive tornate è stata nominata la prof. . Per_3 Persona_5
Se il ricorrente avesse indicato tra le preferenze anche altri istituti scolastici, avrebbe ottenuto l'incarico di supplenza presso l'IIS C. Barletti di Ovada con preferenza sul prof. . Per_6
Il sistema così delineato appare coerente con la finalità di assegnare, nell'interesse primario dei discenti, il prima possibile dall'inizio dell'anno scolastico, un insegnante al maggior numero possibile di posti scoperti;
comporta, tuttavia, che sia, in parte, sacrificato l'interesse del docente ad avere assegnata una specifica sede, mentre è incentivata, sempre nell'interesse dei discenti, l'indicazione del maggior numero di sedi possibile.
Detta finalità e detto, parziale, sacrificio non paiono irragionevoli e non comportano, nel caso in cui ogni docente indichi un numero congruo di sedi, alcuna lesione di posizioni soggettive, posto che nel testo dell'OM è specificamente indicato che il docente che non indichi sedi alternative viene considerato rinunciatario rispetto alle sedi per le quali è stato preferito da altro candidato con punteggio superiore, anche se questi successivamente vi abbia rinunziato e alla successiva tornata la sede sia stata assegnata ad un candidato con punteggio inferiore.
Si tratta di ragionevole bilanciamento tra l'interesse individuale del singolo docente ed il preminente interesse collettivo dei discenti nel loro complesso ad ottenere, quanto prima possibile un insegnante. Par L'assenza di profili di illegittimità dell' comporta la reiezione della domanda.
III) Si stimano sussistenti, in ragione della controvertibilità delle questioni trattate, alla luce della giurisprudenza di merito sino ad ora formatasi, valide ragioni per compensare le spese processuali, anche della fase cautelare.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali, anche della fase cautelare.
Alessandria, 22 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
TE LT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1129/24 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Silvio Bolloli Parte_1
ricorrente c o n t r o
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis cpc dai Controparte_3
dottosi dirigente, e , funzionario Parte_2 Parte_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Il prof. allega di essere inserito nella classe di concorso B017 (Laboratori di Scienze Parte_1
e Tecnologie Meccaniche); di essere presente nelle Graduatorie di Seconda Fascia delle Province di
CP_
e in posizione nr. 28 con punteggio 52,50; di essere stato scavalcato a seguito della CP_3
nomina del prof. in posizione nr. 43 in Graduatoria, con numero 36 di punteggio, Persona_1 di talché, essendosi questo ultimo collocato in “aspettativa”, l'Istituzione Scolastica si troverebbe a dovere attingere - peraltro senza successo – a partire dalle posizioni successive;
che in occasione del primo turno di nomine, il primo ad essere nominato era stato il prof. (nr. 09, Persona_2 punteggio 83,5) il quale, tuttavia, risultava già destinato all'I.T.I.S. “A. VO” di in CP_3 quanto vincitore di Concorso mentre, allorquando s'era proceduto alla nomina del prof.
[...]
(nr. 39, punteggio 37,5), lo stesso aveva rinunziato alla docenza preferendo un incarico Per_3
quale A.T.A.; che tutto ciò potrebbe trovare parziale spiegazione nella circostanza che esso ricorrente aveva indicato solo l'I.T.I.S. “A. VO” di - ove, per ben tre anni, l'ultimo dei quali era CP_3
stato quello scorso (2023/2024), aveva prestato servizio - ma, esaurito il primo turno, non era stato preso in considerazione nell'ambito del secondo turno (che aveva condotto alla nomina del prof.
nonostante le Cattedre fossero vacanti;
che, tuttavia, essendosi il prof. Persona_1 Per_1
posto in aspettativa, la (Classe di
[...] Controparte_4 Concorso B017) presso l'I.T.I.S. “A. VOLTA” risultava sguarnita;
che in occasione del settimo turno di nomine, in data 11 ottobre, anche il prof. aveva rifiutato, fino al 18 ottobre Persona_4 allorquando la prof. , all'ottavo turno di nomine, ha accettato l'incarico. Persona_5
Tanto premesso, ritenendo che il sistema di assegnazione degli incarichi, mediante algoritmo, sia palesemente iniquo e contrario ad ogni logica, così conclude: «1) Accertare la legittimità della posizione del Professor rispetto all'assegnazione della della Classe di Parte_1 CP_4
Concorso B017 presso l'I.T.I.S. “A. VOLTA” di (Codice Meccanografico ALTF01000R), CP_3
con conseguente diritto ad ottenere l'assegnazione della stessa oltre all'assegnazione dei 12 Punti annuali in Graduatoria;
Ovvero, in via di subordine, 2) Condannarsi l'Amministrazione Resistente al risarcimento dei danni tutti - da quantificarsi a cura del Tribunale procedente - sofferti a seguito dell'accertata illegittimità dello “scavallamento” in graduatoria da parte di soggetti aspiranti annoveranti un punteggio inferiore rispetto a quello del Ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari ovvero con compensazione delle stesse».
Resistono i convenuti che, richiamato il funzionamento dell'algoritmo, secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, tenuto conto che il ricorrente, avendo espresso preferenza solo per l'ITIS A. VO di , doveva considerarsi automaticamente CP_3
rinunciatario per tutte le altre sedi disponibili, era stato escluso dai turni di nomina successivi al primo.
Concludono per il rigetto della domanda.
II) Ai sensi dell'art. 12 dell'OM cit. le operazioni per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche sono effettuate con modalità informatizzata, in forza della quale gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
Si prevede, poi, che: (i) “la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere
a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo
e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (comma 4); (ii) “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura […]” (comma 10); (iii) “gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento” (comma 11); (iiii) “in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” (comma 14).
Il ricorrente ha indicato solamente quale sede l'ITIS A. VO di e secondo lo schema CP_3
descritto è stato preferito dal prof. e considerato, per le successive tornate, rinunciatario. Per_2
E' per questo che, avendo il prof. rinunziato, ed avendo rinunziato anche il successivo Per_2
candidato prof. alle successive tornate è stata nominata la prof. . Per_3 Persona_5
Se il ricorrente avesse indicato tra le preferenze anche altri istituti scolastici, avrebbe ottenuto l'incarico di supplenza presso l'IIS C. Barletti di Ovada con preferenza sul prof. . Per_6
Il sistema così delineato appare coerente con la finalità di assegnare, nell'interesse primario dei discenti, il prima possibile dall'inizio dell'anno scolastico, un insegnante al maggior numero possibile di posti scoperti;
comporta, tuttavia, che sia, in parte, sacrificato l'interesse del docente ad avere assegnata una specifica sede, mentre è incentivata, sempre nell'interesse dei discenti, l'indicazione del maggior numero di sedi possibile.
Detta finalità e detto, parziale, sacrificio non paiono irragionevoli e non comportano, nel caso in cui ogni docente indichi un numero congruo di sedi, alcuna lesione di posizioni soggettive, posto che nel testo dell'OM è specificamente indicato che il docente che non indichi sedi alternative viene considerato rinunciatario rispetto alle sedi per le quali è stato preferito da altro candidato con punteggio superiore, anche se questi successivamente vi abbia rinunziato e alla successiva tornata la sede sia stata assegnata ad un candidato con punteggio inferiore.
Si tratta di ragionevole bilanciamento tra l'interesse individuale del singolo docente ed il preminente interesse collettivo dei discenti nel loro complesso ad ottenere, quanto prima possibile un insegnante. Par L'assenza di profili di illegittimità dell' comporta la reiezione della domanda.
III) Si stimano sussistenti, in ragione della controvertibilità delle questioni trattate, alla luce della giurisprudenza di merito sino ad ora formatasi, valide ragioni per compensare le spese processuali, anche della fase cautelare.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali, anche della fase cautelare.
Alessandria, 22 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
TE LT