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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1598/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Danile Rosaria Rossella;
-ricorrenti- contro
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marinelli CP_1 P.IVA_1
Vincenza Marina;
-resistente-
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/02/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della TU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che la de cuius avesse Parte_2 maturato il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28.5.2022 in luogo che a decorrere dal 28.5.2020.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con diversa decorrenza rispetto a quanto accertato dal consulente e, in particolare, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.5.2020.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 27.1.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non potendo ritenersi sussistenti prima del maggio 2022 in capo a le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di Parte_2
accompagnamento di cui alla legge n. 18/80.
Invero, esaminata compiutamente la documentazione medica in atti, anche il consulente nominato in questa fase ha osservato che “Per quanto attiene la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento si conferma la decorrenza segnalata (28/05/22) in occasione della visita medico-legale eseguita in data 12/09/22 dai Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Tale giudizio trova conferma nella visita fisiatrica effettuata Per_1
Cont in data 08/11/22 presso l' di laddove si evidenzia una deambulazione possibile solo per CP_1 pochi passi con appoggio”.
Tali conclusioni sono state confermate dal consulente pur a seguito delle osservazioni delle parti ricorrenti, avendo questi puntualizzato che: “vista la documentazione in atti, non si ha alcun rilievo utile per datare la decorrenza a partire dal mese di maggio 2020. Di fatto è solo nel certificato fisiatrico del 08/11/22 che si ha chiara evidenza una deambulazione possibile solo per pochi passi con appoggio.
Cont Per quanto attiene il certificato neurologico dell' di distretto di del 17/10/18 vi CP_1 Per_1
si evidenzia solo una sindrome demenziale tipo Alzheimer senza alcuna aggettivazione e valutabile solo con la clinical dementia Rating (peraltro non riportata), leggendosi nello stesso certificato che veni-vano riferiti episodi di assenza (e quindi senza continuità) nonché perdita dell'efficienza della memoria ma non perdita della memoria
Per quanto attiene il certificato oculistico del 04/05/17, assai poco leggibile, non parla di significativa perdita del visus.
Per quanto attiene il certificato fisiatrico del 17/02/17, questo evidenzia la sussistenza di una patologia artrosica con conservata possibilità deambulatoria anche se con appoggio.
Per quanto attiene il certificato ortopedico del 21/07/17 del dott. , questo ripete il Persona_2
certificato fisiatrico del 17/02/17 fatto salvo la specificazione della necessità di aiuto di terzi, del tutto non rilevata nel certificato fisiatrico del 27/02/17 appena cinque mesi prima”.
2 A quanto sopra si aggiunga che sia il consulente nominato in fase di ATP sia il consulente nominato in questa fase non hanno tratto elementi utili per ritenere la diversa decorrenza dei requisiti oggetto di causa dal referto Rx alle ginocchia del 26.2.2021, unico documento attestante la condizione di salute di prima del 2022, oltre alla valutazione ADL e IADL del 2020 a firma del dott. Pt_2
Tale ultima certificazione si fonda tuttavia sulla valutazione di capacità verosimilmente Per_3
riferite dalla stessa soggetto periziando, e non è direttamente ancorata (o almeno Parte_2
così non emerge dalla documentazione in atti) alle risultanze di una visita e/o esame oggettivo che attestasse a quell'epoca le condizioni psicofisiche della paziente.
Ne consegue che, in assenza risultanze documentali univoche e, al contrario, in presenza di un quadro probatorio incerto, anche in ossequio ai generali principi di riparto dell'onere della prova, debbano essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il TU, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), non sussistendo i presupposti per la pur sollecitata sostituzione del TU richiesta da parte ricorrente all'odierna udienza. Va quindi esclusa la diversa decorrenza dell'indennità di accompagnamento come invocata in atti.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella TU depositata nel presente procedimento dal TU dott.
. Persona_4
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti con riguardo ad entrambe le fasi tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto di causa e della qualità delle parti.
Le spese di TU sono poste a carico delle parti ricorrenti, nella misura liquidata come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella TU depositata nel presente procedimento dal TU dott. ; Persona_4
compensa le spese di lite tra le parti;
Pone le spese di TU, liquidate come da separati decreti, a carico delle parti ricorrenti.
Catania, 28/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
27.1.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1598/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Danile Rosaria Rossella;
-ricorrenti- contro
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marinelli CP_1 P.IVA_1
Vincenza Marina;
-resistente-
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13/02/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della TU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che la de cuius avesse Parte_2 maturato il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28.5.2022 in luogo che a decorrere dal 28.5.2020.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con diversa decorrenza rispetto a quanto accertato dal consulente e, in particolare, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.5.2020.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 27.1.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non potendo ritenersi sussistenti prima del maggio 2022 in capo a le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di Parte_2
accompagnamento di cui alla legge n. 18/80.
Invero, esaminata compiutamente la documentazione medica in atti, anche il consulente nominato in questa fase ha osservato che “Per quanto attiene la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento si conferma la decorrenza segnalata (28/05/22) in occasione della visita medico-legale eseguita in data 12/09/22 dai Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Tale giudizio trova conferma nella visita fisiatrica effettuata Per_1
Cont in data 08/11/22 presso l' di laddove si evidenzia una deambulazione possibile solo per CP_1 pochi passi con appoggio”.
Tali conclusioni sono state confermate dal consulente pur a seguito delle osservazioni delle parti ricorrenti, avendo questi puntualizzato che: “vista la documentazione in atti, non si ha alcun rilievo utile per datare la decorrenza a partire dal mese di maggio 2020. Di fatto è solo nel certificato fisiatrico del 08/11/22 che si ha chiara evidenza una deambulazione possibile solo per pochi passi con appoggio.
Cont Per quanto attiene il certificato neurologico dell' di distretto di del 17/10/18 vi CP_1 Per_1
si evidenzia solo una sindrome demenziale tipo Alzheimer senza alcuna aggettivazione e valutabile solo con la clinical dementia Rating (peraltro non riportata), leggendosi nello stesso certificato che veni-vano riferiti episodi di assenza (e quindi senza continuità) nonché perdita dell'efficienza della memoria ma non perdita della memoria
Per quanto attiene il certificato oculistico del 04/05/17, assai poco leggibile, non parla di significativa perdita del visus.
Per quanto attiene il certificato fisiatrico del 17/02/17, questo evidenzia la sussistenza di una patologia artrosica con conservata possibilità deambulatoria anche se con appoggio.
Per quanto attiene il certificato ortopedico del 21/07/17 del dott. , questo ripete il Persona_2
certificato fisiatrico del 17/02/17 fatto salvo la specificazione della necessità di aiuto di terzi, del tutto non rilevata nel certificato fisiatrico del 27/02/17 appena cinque mesi prima”.
2 A quanto sopra si aggiunga che sia il consulente nominato in fase di ATP sia il consulente nominato in questa fase non hanno tratto elementi utili per ritenere la diversa decorrenza dei requisiti oggetto di causa dal referto Rx alle ginocchia del 26.2.2021, unico documento attestante la condizione di salute di prima del 2022, oltre alla valutazione ADL e IADL del 2020 a firma del dott. Pt_2
Tale ultima certificazione si fonda tuttavia sulla valutazione di capacità verosimilmente Per_3
riferite dalla stessa soggetto periziando, e non è direttamente ancorata (o almeno Parte_2
così non emerge dalla documentazione in atti) alle risultanze di una visita e/o esame oggettivo che attestasse a quell'epoca le condizioni psicofisiche della paziente.
Ne consegue che, in assenza risultanze documentali univoche e, al contrario, in presenza di un quadro probatorio incerto, anche in ossequio ai generali principi di riparto dell'onere della prova, debbano essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il TU, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), non sussistendo i presupposti per la pur sollecitata sostituzione del TU richiesta da parte ricorrente all'odierna udienza. Va quindi esclusa la diversa decorrenza dell'indennità di accompagnamento come invocata in atti.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad ATP va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella TU depositata nel presente procedimento dal TU dott.
. Persona_4
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti con riguardo ad entrambe le fasi tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto di causa e della qualità delle parti.
Le spese di TU sono poste a carico delle parti ricorrenti, nella misura liquidata come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella TU depositata nel presente procedimento dal TU dott. ; Persona_4
compensa le spese di lite tra le parti;
Pone le spese di TU, liquidate come da separati decreti, a carico delle parti ricorrenti.
Catania, 28/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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