Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
In tema di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui venga presentata detta istanza (nella specie, in data antecedente l'ammissione del condannato al programma di protezione), trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen.
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- 1. anno 2020 - Pagina 11https://dirittifondamentali.it/
Categoriaanno 2020 La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria in caso di nuova condanna per delitto (Cass. Pen., sez. I, sent. 16 gennaio 2020 – 16 marzo 2020, n. 10303) La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 c.p., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due sentenze […] Ai fini dell'accertamento del dolo, irrilevante che taluni frammenti della condotta di maltrattamenti siano stati compiuti in …
Leggi di più… - 2. Cassazione penale e tribunali di meritohttps://dirittifondamentali.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2019, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
04930-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 27/11/2019 Registro generale n. 29437/2019 (n. 18) Sentenza n. 3660/2019 Composta dai Consiglieri: Angela Tardio Presidente Filippo Casa Antonio Minchella Daniele Cappuccio Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nei confronti di: 1) RA SE, nato a [...] il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 28/05/2019 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia;
Sentita la relazione del Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 28/05/2019 il Tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva a SE RA la misura alternativa della detenzione domiciliare, per la pena detentiva residua che il condannato doveva scontare, quantificata in quindici anni e tre mesi di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia si riteneva competente a provvedere sull'istanza di misura alternativa alla detenzione formulata da RA, nonostante la condizione di soggetto ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, in ragione del fatto che tale ammissione era stata deliberata il 10/10/2018, in epoca successiva alla presentazione della sua richiesta. Ne conseguiva che l'istanza in esame, tenuto conto del momento della sua presentazione, soggiaceva alle regole generali stabilite in materia di competenza nei procedimenti di sorveglianza dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., a tenore del quale: «La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento».
2. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia era incompetente a pronunciarsi sulla misura alternativa alla detenzione richiesta da SE RA, per effetto della sua condizione di soggetto sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, che imponeva di ritenere funzionalmente competente a decidere il Tribunale di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento nel quale era stata formulata l'istanza oggetto di vaglio. Si deduceva, in proposito, che la disposizione dell'art. 16-nonies decreto- legge n. 8 del 1991 costituisce un'eccezione alle regole generali sulla competenza stabilite in materia di misure alternative alla detenzione dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal momento della presentazione della domanda da parte del condannato, trovando la sua giustificazione nelle esigenze di segretezza e di tutela dell'incolumità personale connaturate alla condizione dei collaboratori di giustizia. 2 Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Venezia deve ritenersi funzionalmente incompetente a pronunciarsi sulla misura alternativa alla detenzione richiesta da SE RA, ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen., per effetto della sua condizione di soggetto sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, che impone di reputare competente a decidere il Tribunale di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento della presentazione dell'istanza in esame. L'incompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Venezia, correttamente eccepita dalla parte ricorrente, trae il suo fondamento dalla previsione dell'art. 16-nonies, comma 8, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che introduce un'eccezione alle regole generali sulla competenza stabilite in materia di misure alternative alla detenzione dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. Dispone, in particolare, l'art. 16-nonies, comma 8, decreto-legge n. 8 del 1991: «Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del presente decreto>>. In questa cornice, deve rilevarsi che l'indicato art. 16-nonies, nel richiamare espressamente l'applicazione delle «misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni [...]», ai fini dell'individuazione della competenza della magistratura di sorveglianza, non consente alcuna distinzione fondata sulla natura trattamentale del beneficio penitenziario invocato, introducendo una deroga alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., dalla quale deriva la competenza funzionale della Magistratura di sorveglianza di Roma. 3 3. Sulla base di queste considerazioni, la competenza generale della Magistratura di sorveglianza di Roma per i collaboratori di giustizia deve considerarsi come la conseguenza di un'attribuzione di natura funzionale, che costituisce un'eccezione alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. e non derogabile. In tale contesto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la richiesta di ammissione al beneficio penitenziario della detenzione domiciliare viene avanzata da SE RA nella sua qualità di detenuto ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, che comporta che la sua istanza si qualifichi sia per il suo oggetto sia per il soggetto che l'avanza, la cui peculiare condizione impone che si predisponga ogni strumento idoneo ad assicurare l'incolumità personale dell'istante e del suo nucleo familiare, per effetto del combinato disposto degli artt. 47-ter Ord. pen. e 16-nonies decreto- legge n. 8 del 1991. Occorre, pertanto, ribadire che il citato art. 16-nonies impone di ritenere funzionale e inderogabile la competenza della Magistratura di sorveglianza di Roma in materia di misure alternative alla detenzione richieste dai collaboratori di giustizia, a prescindere dal momento in cui viene presentata l'istanza di ammissione al beneficio penitenziario. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di differimento, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena, la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, anche quando il condannato non richieda la detenzione domiciliare in luogo del differimento, in quanto la competenza funzionale inderogabile di detto giudice, prevista dall'art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in relazione alle misure alternative alla detenzione esercita una "vis attractiva" anche sulla richiesta implicita in ogni caso valutabile d'ufficio dal giudice - di esecuzione della pena nel domicilio» (Sez. 1, n. 36061 del 27/06/2019, Maresca, Rv. 276837-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come affermato da questa Corte, nell'arresto chiarificatore sopra citato (Sez. 1, n. 36061 del 27/06/2019, Maresca, cit.), la normativa alla quale ci si è riferiti discende dalla peculiare posizione dei soggetti ammessi al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, per i quali il legislatore «ha stabilito una regola di determinazione della competenza del tutto particolare, sia con riferimento ai soggetti ai quali si applica sia con riferimento ai criteri applicabili, statuendo una competenza funzionale di natura inderogabile [...]». Del resto, un attento vaglio delle norme dedicate alla competenza nei procedimenti di sorveglianza induce a ritenere 4 impropria la stessa qualificazione della competenza del Tribunale di Sorveglianza in termini di mera competenza territoriale [...], giacchè essa si radica in virtù di un collegamento ordinamentale [...]>>.
4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Consegue ulteriormente a tali statuizioni la comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Dispone che sia data comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia. Così deciso il 27/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio AlessandroCentonze Henteme Q عالمي DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 FEB 2020 ✓ CANCELLIERE Stefanie FAIELLA 5