Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 2
In tema di colpa medica, la preparazione del composto medicinale da somministrare rientra tra i compiti del medico chirurgo, che deve controllarne la correttezza anche nel caso in cui ne deleghi l'esecuzione materiale a persona competente.
Deve ritenersi ancora presente nel giudizio penale la parte civile che, dopo essersi costituita ed aver partecipato al giudizio di primo grado ed a quello d'appello, non abbia precisato le proprie conclusioni all'esito di quest'ultimo, e, pur regolarmente citata, non sia comparsa nel giudizio di legittimità, poiché la cosiddetta "immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., che non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2008, n. 24360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24360 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1109
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 041570/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IO, N. IL 18/12/1958;
2) AR NC, N. IL 25/11/1958;
avverso SENTENZA del 10/04/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore generale e per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato RA.
Sentiti per gli imputati gli avv.ti D'IPPOLITO Ernesto, per RA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e CAFFARELLI Francesco (in sostituzione dell'avv. VETERE Aldo), per AR, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 5 marzo 2003, condannava AR NC e RA IO per il delitto di lesioni colpose in danno di AC AN. Il Tribunale riteneva accertato che i due imputati, nelle rispettive qualità (AR di chirurgo plastico e RA di ferrista) avessero cagionato lesioni gravissime alla paziente (malattia superiore ai quaranta giorni e deformazione permanente del viso).
Il fatto si era verificato nel corso di un intervento di rinoplastica eseguito il 16 ottobre 1999 presso la clinica Villa del Sole di Cosenza;
secondo la ricostruzione del primo giudice il chirurgo aveva somministrato alla predetta paziente una soluzione contenente adrenalina e carbocaina alla quale era stata aggiunta per errore, invece di una soluzione fisiologica, un disinfettante contenente benzalconio cloruro (verosimilmente ES o OD) che aveva cagionato, dopo l'infiltrazione sottocutanea, un edema imponente e necrosi a carico di alcuni tessuti con le conseguenze già indicate.
In particolare il primo giudice affermava la responsabilità del chirurgo per non aver controllato la condotta del ferrista che, nella preparazione del composto, aveva erroneamente utilizzato il detergente in luogo di una innocua soluzione fisiologica. In separato giudizio il Tribunale di Cosenza, con sentenza 9 gennaio 2006, assolveva dal medesimo reato OR FR, un infermiere che aveva partecipato all'intervento.
2) La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza 10 aprile 2007, ha solo parzialmente confermato la sentenza di primo grado riaffermando la responsabilità di RA e assolvendo invece AR. La Corte ha ritenuto accertato che la soluzione fosse stata predisposta da RA mentre ha escluso la responsabilità di AR perché questi aveva fornito al ferrista le corrette istruzioni per la preparazione della soluzione.
In particolare la sentenza impugnata fa riferimento al principio di affidamento ricordando che RA era una persona esperta che, in più occasioni, aveva partecipato ad interventi di chirurgia estetica e precisando che, nell'occasione dell'intervento oggetto del presente processo, alcun elemento emergeva dal quale potesse dedursi la necessità di un controllo più approfondito dell'attività del ferrista o un dubbio sulla correttezza del suo operare. 3) Contro la sentenza della Corte catanzarese sono stati proposti due ricorsi, uno da parte del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte indicata e uno da parte dell'imputato condannato RA IO.
Il Procuratore generale censura la sentenza di secondo grado limitatamente all'assoluzione del dott. AR deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'inesatta applicazione del principio di affidamento rilevando che il controllo sulla corretta miscelazione della sostanza iniettata spettava al chirurgo essendo, la funzione dell'infermiere, nel settore chirurgico, limitata alle attività di assistenza.
Questo obbligo di controllo era da ritenere, secondo il ricorrente, ancor più pregnante nel caso in esame in considerazione della circostanza che era la prima volta che AR e RA facevano parte della medesima equipe chirurgica e del fatto che le caratteristiche dei composti della soluzione erano facilmente interscambiabili trattandosi di sostanze inodori e incolori. 4) Con il ricorso da lui proposto RA IO ha proposto i seguenti motivi di censura con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili:
non esisterebbe la prova di circostanze decisive per l'affermazione di responsabilità del ricorrente. In particolare:
a) non sarebbe affatto provato che nella disponibilità della clinica vi fosse il disinfettante ES o OD perché l'esame delle fatture di acquisto acquisite dimostrerebbe il contrario;
b) non esisterebbe la prova che le lesioni siano state provocate da questa sostanza;
anzi lo stesso Dott. AR aveva inizialmente affermato che si trattava di una relazione allergica;
c) i periti e consulenti hanno accertato che il ES è idoneo a provocare le conseguenze verificatesi solo se puro mentre è indiscusso che, se esistente, il prodotto era in soluzione con altre sostanze;
l'affermazione che la soluzione è stata preparata da RA proviene dal solo AR evidentemente interessato ad allontanare da sè la responsabilità;
le sentenze di merito sarebbero gravemente carenti per aver omesso di accertare i ruoli dei singoli partecipi dell'equipe ed anzi non sarebbero neppure riuscite ad individuare le posizioni degli operanti intorno al tavolo operatorio;
esisterebbe in atti la prova che il detergente (o comunque la sostanza estranea) sarebbe stato versato nella soluzione dall'infermiere OR che l'avrebbe confuso con l'adrenalina. AR ha infatti riferito di aver chiesto a OR di versare nel composto l'adrenalina il cui scopo è quello di evitare il sanguinamento. Poiché un forte sanguinamento di fatto si è verificato il ricorrente ne trae la conseguenza che OR avrebbe versato nel composto non l'adrenalina ma una sostanza diversa e quindi, presumibilmente, il disinfettante.
Di ciò si avrebbe conferma nella circostanza, riferita dal consulente tecnico del pubblico ministero, che, se fosse stata effettivamente somministrata l'adrenalina alla paziente non si sarebbe verificato l'aumento della frequenza del battito cardiaco che in effetti si verificò.
5) Va premesso che, alla data odierna, il reato ascritto agli imputati è da ritenere prescritto.
L'intervento chirurgico nel corso del quale si verificarono le gravi conseguenze già descritte è stato infatti compiuto il 16 ottobre 1999 e quindi l'ordinario termine di prescrizione è decorso alla data del 17 aprile 2007. Pur tenendo conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione intervenuti nel giudizio di primo grado (dal 6 novembre al 4 dicembre 2002) e nel giudizio di appello (dal 16 novembre 2006 al 10 aprile 2007) non si ha un prolungamento di durata tale da evitare l'effetto estintivo.
Sotto diverso profilo va anche precisato che le conseguenze dell'intervento si manifestarono nell'immediatezza in tutta la loro gravità per cui è da escludere che vi sia stato, successivamente alla data del 16 ottobre 1999, un aggravamento della malattia che consenta di posticipare l'inizio del decorso della prescrizione. 6) In considerazione dell'intervenuta estinzione del reato ai fini penali si pone a questo giudice di legittimità il problema dell'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Com'è noto il presupposto per l'applicazione della norma indicata è costituito dall'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato. In questo caso la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale, il non averlo l'imputato commesso) devono però risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.
In presenza di una causa estintiva del reato non è quindi più applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530 c.p.p., comma 2, da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato (cfr. Cass. sez. 5^, 2 dicembre 1997 n. 1460, Fratucello;
sez. 1^, 30 giugno 1993 n. 8859, Mussone). È stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un "apprezzamento", ad una "constatazione" (Cass. sez. 6^, 18 novembre 2003 n. 48527, Tesserin;
3 novembre 2003 n. 48524, Gencarelli;
25 marzo 1999 n. 3945, Di Pinto;
25 novembre 1998 n. 12320, Maccan). Da ciò consegue altresì che non è consentito al giudice di applicare l'art. 129 c.p.p., in casi di incertezza probatoria o di contradditorietà degli elementi di prova acquisiti al processo anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere, il quadro probatorio, caratteristiche di ambivalenza probatoria.
Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (cfr. la citata sentenza Maccan della 5^ sezione ed inoltre sez. 1^, 7 luglio 1994 n. 10822, Boiani). 7) La fattispecie in esame si caratterizza proprio per la mancanza dei ricordati presupposti per l'assoluzione degli imputati nel merito.
Quanto al ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti del dott. AR deve infatti osservarsi che impropriamente i giudici di appello hanno fatto riferimento al c.d. "principio di affidamento". Su questo principio va preliminarmente osservato che, com'è noto, per il principio di personalità della responsabilità penale, ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, e nell'ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni;
non risponde invece dell'eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi.
Questo principio non è però di automatica applicazione quando esistano altri partecipi della medesima attività o che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto. In questi casi si pone il problema del rapporto tra la condotta dell'agente e quella del terzo ed in particolare dell'influenza della condotta colposa del terzo su quella dell'agente.
Sono da ritenere superate quelle posizioni che, soprattutto in tema di circolazione stradale, tendevano a far ritenere prevedibili le altrui inosservanze delle regole cautelari;
oggi prevalgono le opinioni dirette a ritenere prevedibili le violazioni solo nei casi in cui esistano elementi sintomatici dell'esistenza o della probabile violazione della regola cautelare da parte del terzo. Solo se l'agente ha la percezione (o dovrebbe averla) della violazione delle regole da parte di altri partecipi nella medesima attività (per es. un'operazione chirurgica svolta in equipe) - o comunque si trova in una situazione in cui diviene prevedibile l'altrui inosservanza della regola cautelare (che deve avere caratteristiche di riconoscibilità) - ha l'obbligo di attivarsi per evitare eventi dannosi.
Nel caso in esame va peraltro osservato che la preparazione del composto medicinale da somministrare è certamente un atto medico di competenza del medico chirurgo;
questi può delegarne a persona competente l'esecuzione materiale ma deve sempre controllare, proprio perché si tratta di atto solo a lui riferibile, la corretta esecuzione dell'operazione; e, nella specie, non risulta che questo controllo sia stato dal chirurgo posto in essere.
Ma se anche la preparazione del composto non fosse da considerare atto medico non per questo verrebbe meno la responsabilità del medico chirurgo perché i ricordati principi che regolano il principio di affidamento non si applicano nel caso in cui all'agente sia attribuita una funzione di controllo dell'opera altrui;
in questo caso egli risponde secondo le regole ordinarie delle condotte colpose del terzo da lui riconoscibili ed evitabili. Del resto già in altre occasioni è stato affermato che la funzione dell'infermiere, nel corso dell'intervento chirurgico, è di assistenza del personale medico cui vanno riferite le attività svolte (v. Cass. sez. 4^, 26 maggio 2004 n. 39062, Picciurro, rv. 229832). Si aggiunga, a conferma dell'esistenza nel caso di specie di quest'obbligo di controllo, che i giudici di merito hanno accertato l'esistenza di una situazione di rischio di confondimento sia per la presenza di diverse sostanze nella sala operatoria sia per le caratteristiche di queste sostanze, tutte inodori e incolori (nelle sentenza impugnata non se ne fa cenno ma da quella di primo grado risulta che i contenitori di queste sostanze erano privi di alcun contrassegno in violazione di un'elementare regola di prudenza diretta proprio ad evitare rischi di confondimento). Da ciò consegue che non essendo affatto evidente la prova dell'innocenza del dott. AR il reato a lui ascritto deve essere dichiarato estinto per prescrizione.
8) Pur essendo, l'impugnazione proposta, diretta a fini diversi a non diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la posizione di RA IO per i soli effetti di natura penale.
Tutti i motivi del proposto ricorso - pur presentando aspetti problematici come si preciserà meglio nel corso dell'esame che verrà fatto ai fini civilistici - non sono infatti idonei a fondare la prova evidente dell'innocenza dell'imputato nel senso già precisato.
Il ricorrente evidenzia infatti lacune e illogicità che, a suo dire, sarebbero contenute nella sentenza di secondo grado e sottolinea come non sia stata data risposta a numerose censure contenute nei motivi di appello;
rileva dunque la necessità di approfondire gli aspetti fattuali della vicenda per consentire di pervenire a un diverso giudizio conclusivo sulla sua responsabilità ma non indica alcun elemento idoneo, da solo o insieme ad altri, a rendere "evidente" la prova della sua innocenza.
Per es., sul punto fondamentale della sua affermata responsabilità, RA nega di aver preparato la soluzione poi somministrata alla paziente e contesta la logicità e completezza della ricostruzione effettuata dai giudici di merito su questo punto ma non indica alcun elemento decisivo che consenta di trarre, dall'esame dei fatti accertati nei due gradi del giudizio di merito, di pervenire alla "constatazione" della sua innocenza, tenendo anche conto del fatto che, come si è già visto, il vizio di motivazione non può costituire motivo di annullamento con rinvio ai fini penali nel caso di dichiarata estinzione del reato per prescrizione. E analoghe considerazioni possono farsi per quanto attiene all'origine della patologia, agli effetti dell'adrenalina, alla mancanza di prova dell'esistenza del detergente ES nella struttura sanitaria, alla ricostruzione di come sia avvenuto l'erroneo inserimento della sostanza nociva nel composto somministrato. Tutti argomenti in merito ai quali viene proposta una plausibile ricostruzione ma non elementi decisivi per consentire al giudice di legittimità la verifica incontroversa della certezza della ricostruzione proposta.
Occorre ribadire che queste censure (alcune delle quali inammissibili per essere dirette ad ottenere dal giudice di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti) riguardano tutte asseriti vizi di motivazione malgrado, nei motivi di ricorso, venga enunciato anche il vizio di violazione di legge che l'esame dei medesimi consente però di escludere.
Consegue a queste considerazioni il rigetto del ricorso proposto da RA IO ai fini penali.
9) A questo punto vanno fatte alcune considerazioni per verificare se, nel presente giudizio, possa ancora ritenersi presente l'azione civile proposta nel giudizio di primo grado dalla persona danneggiata (in questo caso anche persona offesa) dal reato e se dunque l'esame del ricorso di RA (ma, come vedremo, il problema riguarda anche la posizione di AR) vada esteso nel senso già indicato. È noto, infatti, che nel giudizio d'impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello) ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare senza alcun limite l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di cassazione).
È infatti principio inderogabile del processo penale quello secondo cui la condanna al risarcimento o alle restituzioni può essere pronunziata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato; anche se l'estinzione del reato non gli consente di pronunziare condanna penale.
A questo fine - la perdurante presenza dell'azione civile nel giudizio - va rilevato che, dagli atti del processo, risulta che la parte civile partecipò all'intero giudizio di primo grado mentre, nel giudizio di appello, partecipò alle fasi iniziali ma non precisò le proprie conclusioni prima della decisione. E, malgrado sia stata regolarmente citata, la parte civile non è comparsa nel presente giudizio di legittimità.
Ciò non ostante è opinione della Corte che la parte civile debba ritenersi tuttora presente nel giudizio penale e che dunque la ricordata verifica dell'esistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità penale - ai soli fini della pronunzia sull'azione civile - debba essere in questa sede compiuta per l'imputato RA sia pure nei soli limiti consentiti dalla dichiarazione di estinzione del reato.
Com'è noto vige nel processo penale il principio c.d. di "immanenza" della costituzione di parte civile normativamente previsto dall'art.76 c.p.p., comma 2, secondo cui nella costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo". Da questo principio deriva che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, che debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari;
per es. nel giudizio di revisione) anche se non impugnante e che non occorra per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione. Parimenti l'immanenza rimane ferma anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive (per es. morte o raggiungimento della maggiore età) o di vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica (per es. l'abbandono della difesa).
Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita - previsti dell'art. 82 c.p.p., comma 2, nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al giudice civile - non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma indicata (in questo senso v., per quanto riguarda la mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di appello, Cass. sez. 5^, 8 febbraio 2006 n. 12959, Lio, rv. 234536, in un caso in cui l'impugnazione era stata proposta dalla medesima parte civile;
sez. VI, 6 maggio 2003 n. 25723, Manfredi, rv. 225576; sez. I, 12 maggio 1998 n. 9731, Totano, rv. 211323) . Il principio di immanenza non comporta, ovviamente, che l'azione possa essere iniziata o proseguita anche se viene meno l'interesse (art. 100 c.p.c.). In tal caso il venir meno dei requisiti per la costituzione di parte civile potrà formare oggetto di richiesta di esclusione della parte civile (art. 80 c.p.p.) o di esclusione di ufficio (art. 81 c.p.p.); ma, al di fuori di questi casi, la presenza della parte civile perdura in virtù del principio indicato. 10) Tutto ciò premesso va esaminata la fondatezza ai fini civili del ricorso di RA IO già dichiarato infondato ai fini penali in base ai criteri di scrutinio previsti nel caso di estinzione del reato. Esame che, come si è già precisato, andrà condotto secondo i criteri richiesti per la verifica in sede di legittimità della corretta affermazione della penale responsabilità. Per i fini indicati la sentenza impugnata non regge al vaglio di legittimità.
Va premesso che incensurabili nel giudizio di legittimità sono da ritenere l'accertamento relativo alla presenza del ES o OD all'interno della clinica e la valutazione che sia stata la somministrazione di questo prodotto a provocare le gravissime conseguenze subite dalla persona offesa.
È vero che su questi punti la sentenza impugnata non fornisce una espressa e motivata giustificazione;
deve però osservarsi che la decisione medesima contiene, su questi aspetti della responsabilità, un espresso rinvio a quella di primo grado e che i motivi di appello sui medesimi punti erano mancanti (sulla presenza del detergente nella clinica) o generici (sulla riconducibilità delle lesioni alla somministrazione del detergente) e che, infine, quelli oggi proposti si risolvono non nell'illustrazione dei vizi di motivazione dedotti ma in una richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dai giudici di merito. E anche sulla presenza del ES all'interno della clinica la sentenza di primo grado aveva fornito una risposta (l'esistenza di una fattura di acquisto del 1996) sulla cui logicità non viene dedotto alcun vizio di motivazione.
Il vizio di motivazione è invece evidente per quanto riguarda la riconducibilità dell'errore alla condotta di RA. Su questo punto la ricostruzione del primo giudice aveva fondato la sua valutazione su una serie di elementi indiziari che sono stati specificamente contestati con i motivi di appello ma, soprattutto, con i motivi aggiunti.
In particolare veniva contestata la ricostruzione della sequenza dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado rilevandosi che RA si era limitato a dare esecuzione alle disposizioni di AR;
che RA avrebbe preso dall'armadio una soluzione già preparata in mattinata;
che due testi (MARRA e LIO) avrebbero dichiarato che queste soluzioni venivano sempre preparate su indicazioni del chirurgo;
che l'ultimo composto versato nella soluzione (asseritamene contenente adrenalina ma che, secondo il ricorrente, era costituito dalla sostanza nociva) era stato versato da OR che, sottolineava l'appellante, era la persona che aveva fornito al chirurgo il prodotto per l'esecuzione della disinfezione. Ancora: nei motivi di appello si sottolineava che in una conversazione telefonica AR, e un altro medico partecipe dell'equipe, avevano fatto dichiarazioni idonee a scagionare il personale infermieristico e che OR non aveva informato RA in quale vaschetta avesse versato il contenuto della bottiglia. Come è agevole verificare si tratta di critiche specifiche alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado;
critiche astrattamente idonee ad infirmare questa ricostruzione e alle quali, dunque, il giudice di appello era tenuto a fornire una risposta indipendentemente dalla loro fondatezza. È infatti opportuno sottolineare che, a fronte di critiche specifiche dirette a contrastare l'argomentare contenuto nella sentenza impugnata non è consentito al giudice dell'impugnazione, ove le censure abbiano carattere di specificità e decisività, limitarsi a rinviare alla sentenza di primo grado invece consentito quando la sentenza impugnata contenga già le risposte alle critiche;
risposte che il giudice dell'impugnazione dichiari invece di condividere.
Nella sentenza impugnata non v'è invece alcun cenno a queste specifiche ragioni di doglianza e la motivazione si limita a dare per acquisito, apoditticamente, che la soluzione sia stata preparata da RA.
Consegue a queste considerazioni l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato nell'art. 622 c.p.p.. 11) Resta da vedere se questi principi (rinvio al giudice civile a seguito dell'annullamento senza rinvio per prescrizione ai fini penali) possano valere anche per la posizione del dott. AR che, come si è visto, è stato assolto nel giudizio di appello e nei cui confronti la parte civile non ha proposto ricorso. A questo fine (ammissibilità della pronunzia sull'azione civile nel caso di assoluzione da parte del giudice di appello quando la sentenza assolutoria sia stata impugnata dal solo pubblico ministero e non anche dalla parte civile) può utilmente richiamarsi la sentenza delle sezioni unite di questa Corte 10 luglio 2002 n. 30327, Guadalupi, rv. 222001, che (ribaltando l'orientamento delle medesime sezioni unite espresso nella sentenza 25 novembre 1998, Loparco, rv. 212575) ha accolto l'orientamento che ritiene possibile la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile anche nel caso in cui l'appello contro la sentenza di assoluzione in primo grado sia stato proposto dal solo pubblico ministero.
In base all'ultima decisione delle sezioni unite, il cui orientamento è condiviso da questa sezione, è dunque consentito al giudice d'appello pronunziarsi sull'azione civile anche in mancanza di appello della parte civile e analogo principio, stante l'identità delle situazioni e delle ragioni giustificative del pronunziato, ben può affermarsi per il caso di ricorso in cassazione proposto dal solo pubblico ministero.
Dal complesso dei principi enunciati - immanenza della parte civile, ammissibilità della pronunzia ai fini civili pur in mancanza di ricorso della parte civile, limiti di tale pronunzia per essere stato il reato dichiarato estinto ai fini penali - consegue che il giudice di legittimità, essendo stato ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero, deve annullare la sentenza impugnata ai soli fini civili con la pronunzia prevista dall'art. 622 c.p.p.. Il ricorso del pubblico ministero consente infatti di dichiarare estinto il reato per prescrizione ma la perdurante presenza della parte civile impone anche in questo caso (come in quello di RA IO) il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per le statuizioni di sua competenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio ai fini penali la sentenza impugnata nei confronti di AR NC e RA IO per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008