Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2008, n. 24360
CASS
Sentenza 28 maggio 2008

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In tema di colpa medica, la preparazione del composto medicinale da somministrare rientra tra i compiti del medico chirurgo, che deve controllarne la correttezza anche nel caso in cui ne deleghi l'esecuzione materiale a persona competente.

Deve ritenersi ancora presente nel giudizio penale la parte civile che, dopo essersi costituita ed aver partecipato al giudizio di primo grado ed a quello d'appello, non abbia precisato le proprie conclusioni all'esito di quest'ultimo, e, pur regolarmente citata, non sia comparsa nel giudizio di legittimità, poiché la cosiddetta "immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., che non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2008, n. 24360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24360
Data del deposito : 28 maggio 2008

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