Sentenza 6 febbraio 2008
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione si sia pronunciata in sede cautelare in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell'indagato, la disposizione di cui all'art. 405, comma primo-bis, cod. proc. pen. non vincola il P.M. nelle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, nè la sua inosservanza comporta la nullità prevista dagli artt. 178 lett. b) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quanto all'iniziativa del P.M.. (Fattispecie in cui, dopo l'annullamento della ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale del riesame, confermato dalla Corte di cassazione, il P.M. aveva tuttavia formulato l'imputazione esercitando l'azione penale):
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2008, n. 27032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27032 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/02/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 388
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 22161/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'EA LO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Foggia 14 febbraio 2007;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Carmine STABILE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14 febbraio 2007 il G.i.p. del Tribunale di Foggia proscioglieva LO D'AN dai reati a lui ascritti ai capi 5, 6 e 7 perché estinti per prescrizione e lo assolveva dai reati contestati ai capi 11, 12 e 13 dell'imputazione per non aver commesso il fatto.
Avverso la sentenza il D'AN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 179 c.p.p., comma 1 e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in quanto - poiché è pacifico che, in seguito all'annullamento da parte del Tribunale del riesame, confermato dalla Suprema Corte, dell'ordinanza di custodi a cautelare emessa nei confronti del D'AN per il reato contestato al capo 7) dell'imputazione (reato previsto dagli artt. 110 e 319 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, commesso in Foggia, l'11 agosto 1999) il P.M. non ha svolto ulteriori indagini - ricorreva l'ipotesi dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis, per cui il P.M. avrebbe dovuto avanzare richiesta di archiviazione del reato suddetto e non formulare l'imputazione, determinando la nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, della richiesta di rinvio a giudizio, trattandosi di violazione di disposizione concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale;
2. violazione degli artt. 425 e 129 c.p.p. e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché, in seguito al rinvio dell'udienza preliminare dal 10 gennaio al 14 febbraio 2007 per la discussione, in data 11 febbraio 2007 è intervenuta la prescrizione, che il Giudice non ha dichiarato immediatamente, ma solo in esito alla discussione, con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen.. L'impugnazione è infondata.
L'art. 405 c.p.p., comma 1 bis attribuisce alla pronuncia resa in sede cautelare dalla Corte di cassazione valenza anche nel merito in quanto la pronuncia contenga una valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, per cui se ne possa dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale, con la conseguenza che il P.M., se non ha acquisito successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini, non può che formulare la richiesta di archiviazione. Il senso, e quindi la portata, della disposizione non comporta perciò alcuna incidenza sulla funzione istituzionale del pubblico ministero, che non ne risulta condizionato nella titolarità e nell'esercizio esclusivi dell'azione penale.
La norma, in sostanza, codifica un aspetto già implicito nella funzione della pubblica accusa, che è quello valutativo di tutti gli elementi di fatto che giustificano l'esercizio dell'azione penale, cioè, delle risultanze degli elementi acquisiti e delle prove raccolte a mezzo degli accertamenti e delle verifiche svolti in sede processuale, tenendo conto anche delle valutazioni espresse in sede cautelare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quando siano state verificate in sede di legittimità. Riguardo a quest'ultimo punto, ad onta dell'ampiezza del tenore letterale e considerando la funzione istituzionale del giudizio di legittimità, che non consente accertamenti o valutazioni in fatto, la disposizione non può considerarsi comprensiva di una qualsiasi pronuncia della Corte di Cassazione, ma deve ritenersi limitata alle decisioni concernenti in modo diretto e immediato la sussistenza dei gravi indizi e, quindi, alle sentenze di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato o di rigetto del ricorso del pubblico ministero, secondo i casi previsti dall'art. 311 c.p.p., con esclusione delle pronunce di annullamento con rinvio, riguardanti essenzialmente i vizi di motivazione, e di quelle meramente procedurali (cfr. Cass., Sez. 6, 4 marzo 1996 n. 985, ric. Foti). In coerenza col sistema e con i contenuti qui enunciati a seguito dell'esegesi svolta, la disposizione dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis non prevede alcuna sanzione. Nè un'ipotetica violazione della norma potrebbe ricondursi alla nullità generale e assoluta prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p., comma 1, con riferimento all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, per carenza di interesse dello stesso pubblico ministero, la cui funzione nell'interpretazione seguita risulta invece tutelata, e di legittimazione dell'imputato a proporre la relativa eccezione (cfr. Cass., Sez. 2, 21 aprile 2006 n. 19578, ric. Plataroti ed altri).
I vizi di violazione di legge e carenza di motivazione dedotti dal ricorrente col primo motivo di ricorso appaiono pertanto infondati e l'eccezione di nullità da lui formulata risulta inammissibile. Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente ritiene che le disposizioni degli artt. 129 e 425 cod. proc. pen. contengano regole di giudizio completamente diverse, con ambiti di operatività del tutto distinti, rispondendo a differenti esigenze processuali anche fuori dalla fase dibattimentale. E si duole del fatto che, essendosi la causa estintiva verificata prima della discussione delle parti nell'udienza preliminare, la decisione sia stata presa ai sensi dell'art. 425 in luogo dell'art.129 cod. proc. pen., enunciando la tesi che la regola di giudizio prevista dalla prima disposizione, che pone sullo stesso piano tutte le formule di proscioglimento, è diversa da quella della seconda, che contempla il concetto di evidenza quale criterio di preferenza delle cause di proscioglimento nel merito rispetto a quella di estinzione del reato. Di conseguenza, il primo Giudice sarebbe incorso nell'errore di preferire la causa estintiva del reato al proscioglimento nel merito perché mancante del requisito dell'evidenza.
In proposito si osserva, in primo luogo, che la tesi del ricorrente presenta già in sè un'evidente contraddizione, perché la decisione è stata comunque adottata secondo la regola dell'art. 129 cod. proc. pen.. In realtà, fra le norme dell'art. 129 c.p.p., comma 2 e art. 425 cod. proc. pen. non vi è un diverso ambito di applicazione nel senso che la regola generale della prevalenza della decisione nel merito sulla pronuncia meramente processuale, stabilita con la prima, si applica anche con la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata nei casi previsti dalla seconda. Il richiamo al concetto dell'evidenza con cui la causa di non punibilità deve emergere dagli atti è connesso col principio dell'immediata declaratoria della causa estintiva del reato, la cui verificazione non consente ulteriori accertamenti (v., per tutte, Cass., Sez. 5, 14 giugno 2005 n. 44280, ric. P.G. in proc. Scarpa ed altri). Infatti, per orientamento giurisprudenziale costante, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che qualora le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse e alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell'estraneità dell'imputato al fatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art. 530 c.p.p., comma 2 la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione (Cass., Sez. 6, 18 novembre 2003 n. 48527, ric. Tesserin e altro;
Sez. 6, 13 gennaio 2005 n. 7272, ric. De Angelis;
Sez. 5, 6 ottobre 2004 n. 42260, ric. P.M. in proc. Lena;
Sez. 5, 6 dicembre 2000-13 marzo 2001 n. 10312, ric. Rossi C;
v., in particolare, Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2005 n. 17382, ric. Martelli ed altro, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129 c.p.p., comma 2, per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione dell'imputato di un reato non ancora prescritto, sul rilievo che costui può essere assolto con formula ampia ex art. 530 c.p.p., comma 2 anche nell'ipotesi in cui il P.M. non sia riuscito a produrre prove a suo carico).
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008