Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5324
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

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La domanda di riduzione dell'ammontare della penale può proporsi per la prima volta in appello, ma essa deve essere specificamente formulata, non potendo ritenersi la stessa compresa in una generica contestazione della penale stessa ; ne consegue che, in difetto di questo requisito, il giudice d'appello non può operare la riduzione, trattandosi di un potere non esercitabile d'ufficio.

In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge.

La causa del contratto si identifica con la funzione economico sociale che il negozio obiettivamente persegue e che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata, rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle due parti si propone di realizzare ; ne consegue che si ha illiceità della causa , sia nell'ipotesi di contrarietà di essa a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge, qualora entrambe le parti attribuiscano al negozio una funzione obiettiva volta al raggiungimento di una comune finalità contraria ala legge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5324
Data del deposito : 4 aprile 2003

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