Sentenza 3 ottobre 2016
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, la buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, costituisce condizione necessaria per l'opponibilità del diritto reale di garanzia al provvedimento ablatorio solo nell'ipotesi in cui l'erogazione del credito sia stata oggettivamente funzionale all'attività illecita del prevenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2016, n. 46711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46711 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2016 |
Testo completo
C 46 7 1 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Stefano Palla Presidente Udienza c.c.
3.10.2016 Dott. Maria Vessichelli Consigliere Sentenza n. 1227 Dott. Carlo Zaza Consigliere Registro generale n. 14324/2016 Dott. Luca Pistorelli Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO SPA GRUPPO POPOLARE PUGLIESE;
avverso il decreto del Tribunale di Benevento del 11.02.2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, che, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Balsano, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Benevento, 2 sez. Penale, ha rigettato per difetto di buona fede la domanda di ammissione al passive del credito depositata nell'interesse dall'istituto di credito indicato in epigrafe, nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di GI Ciotta. Avverso il predetto decreto ricorre la Banca creditrice, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a quattro motivi di doglianza.
1.1 Denunzia la ricorrente, con primo motivo, violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p., giacché si sostiene che il Tribunale avrebbe adottato la decisione richiamando il contenuto di documenti, ed in particolare i provvedimenti di sequestro e di confisca, senza acquisirli formalmente al procedimento.
1.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione ovvero la falsa applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 159/2011, atteso che, si sostiene, che il Tribunale impugnato si sarebbe soffermato sul 1 terzo comma del D.lgs. n. 159/2011, il quale indica i criteri da utilizzare per la valutazione della buona fede, senza tener conto di quanto disposto dal primo comma, il quale richiede la prova della buona fede del creditore solo nella ipotesi in cui il credito sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto ovvero il rimpiego.
1.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 52 del D.lgs. 159/2011 in relazione agli artt. 40 e 38 del D.lgs. 163/2006, e più in particolare in relazione alla circostanza secondo cui il Tribunale ricorso non aveva tenuto in considerazione la "condizione delle parti" e segnatamente la condizione di PR AN, titolare di impresa munita di attestazione SOA.
1.4 Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove, in quanto il Tribunale avrebbe considerato impossibile la restituzione delle rate di mutuo considerando l'utile di esercizio e non le entrate derivanti dai ricavi. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo di censura.
3. Per ragioni di ordine logico, occorre tuttavia esaminare per prima l'eccezione processuale fatta oggetto del primo motivo di doglianza da parte del ricorrente.
3.1 Essa è in realtà infondata.
3.1.1 Sul punto, occorre richiamare il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità secondo il quale, nel procedimento di esecuzione, l'acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione (salvo che trattasi di atti mancanti di cui debbasi ricostruire il contenuto) non costituisce attività istruttoria soggetta alle regole del contraddittorio, dal momento che l'intero fascicolo del procedimento di cognizione deve ritenersi sempre a disposizione del giudice dell'esecuzione che lo può (e, il più dello volte, lo deve) consultare (Cass., Sez. 1, n. 1396 del 30/11/2005 - dep. 13/01/2006, Fiorella ed altri, Rv. 233102). È stato anche affermato da questa Corte, per quanto qui di interesse, che in materia di misure di prevenzione, il giudice, adito in sede di esecuzione dal creditore che, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento del credito garantito da ipoteca su bene sottoposto a confisca, può legittimamente utilizzare, ai fini della decisione, gli atti dell'indicata procedura cognitiva senza necessità di adottare un formale provvedimento ammissivo degli stessi poiché il creditore, essendo gravato dell'onere di dimostrare l'assenza di illiceità dell'acquisto del bene da parte del proposto o la sussistenza della sua buona fede, ha anche l'onere di "confrontarsi" con le risultanze del procedimento che ha dato luogo al provvedimento ablatorio ( Cass., Sez. 1, n. 17015 del 12/12/2014 - dep. 23/04/2015, Banca Delle Marche Spa, Rv. 263315).
4. Il secondo motivo merita accoglimento.
4.1 Ebbene, risulta condivisibile quella giurisprudenza espressa da questa Corte a tenore della quale, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, la buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca anteriormente al sequestro, 2 f costituisce condizione necessaria per l'opponibilità del diritto reale di garanzia al provvedimento ablatorio solo quando il credito sia oggettivamente funzionale all'attività illecita del prevenuto, anche se l'esistenza di tale nesso di strumentalità può presumersi, salvo prova contraria, in caso di erogazione di disponibilità nel periodo di tempo in cui si manifesta la pericolosità sociale del debitore, ovvero in difetto di allegazione contraria da parte del creditore ( Cass., Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015 - dep. 23/07/2015, Ag.N.per Amm.e dest.beni conf.crim. org.in proc. Banca Ragusa, Rv. 264373). È stato anche affermato, in subiecta materia, che è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca, soltanto nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa;
b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto;
c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015 - dep. 18/12/2015, Intesa Sanpaolo S.p.a., Rv. 265930).
4.2 Ciò posto, ritiene la Corte che la corretta lettura dell'art. 52 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, proprio per come è struttura la norma ed interpretata dal giudice di legittimità, richieda che la buona fede del terzo debba essere dimostrata solo nella ipotesi in cui l'erogazione del credito sia stata oggettivamente funzionalizzata all'attività illecita.
4.3 Orbene, nel provvedimento impugnato non si argomenta in modo esplicito e compiuto in ordine al necessario presupposto normativo del nesso di strumentalità tra l'erogazione del credito e l'attività illecita, ma si motiva immediatamente con un salto argomentativo, - dunque, logicamente censurabile - sul requisito della buona fede del terzo.
4.4 Ne discende che il provvedimento impugnato dovrà passare in rilettura da parte del Tribunale competente per un nuovo esame del menzionato presupposto della cd. strumentalità (per come sopra spiegata), applicando dunque il principio di diritto da ultimo affermato.
5. L'accoglimento del secondo motivo di censura assorbe l'esame degli ulteriori motivi di censura.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Benevento. Così deciso in Roma, il 3.10.2016 Il Presidente Stefano Palla Jame Stian DEPORTATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore adell 8 NOV 2016 Roberto Amatore Roberto Amator сл IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzingg 3