Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
La condanna a pena illegittima, contenuta in sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che non sia configurabile un'ipotesi di assoluta abnormità della sanzione. (Fattispecie concernente la condanna, in sentenza, a un anno di libertà controllata - istituto previsto per la sola fase esecutiva in caso di insolvibilità del condannato - per effetto di conversione della pena pecuniaria inflitta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 6/7/2000
1.Dott. Torquato GEMELLI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni SILVESTRI " N. 4869
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni CANZIO " N. 50752/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari
avverso l'ordinanza emessa il 30/7/99 dal GIP del Tribunale di Bari nei confronti di CO CH, n. 28/7/62
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
con ordinanza in data 30/7/99 il GIP del Tribunale di Bari, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del locale Procuratore della Repubblica di elidere la conversione della pena pecuniaria in un anno di libertà controllata disposta nella sentenza emessa il 4/7/95 da detto Ufficio, irrevocabile dal 14/1/98, con la quale CO CH era stato condannato a 6 mesi di reclusione e lire 60 milioni di multa per contrabbando e connesse violazioni fiscali.
Ha ritenuto il GIP che, coprendo il giudicato nn solo il dedotto ma anche il deducibile, non potesse essere più sollevata dagli organi del P.M., che non avevano impugnato la sentenza 4/7/97 dalla locale Corte di appello che l'aveva confermata, la questione della legittimità della disposta conversione.
Avverso questa pronuncia il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione sull'assunto che l'illegittimità intrinseca della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge, potrebbe essere dedotta anche in executivis.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Correttamente invero nel caso di specie - non versandosi in ipotesi di assoluta abnormità della sanzione ma di error in iudicando, per essere stato erroneamente applicato con la sentenza di condanna un istituto, quello della conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, che è previsto dalla legge ma solo per la fase esecutiva in caso di insolvibilità del condannato - il GIP si è uniformato al principio della intangibilità del giudicato, con le conseguenti limitazioni che questo comporta in ordine alle questioni deducibili davanti al giudice dell'esecuzione (cfr., tra le molte, la sentenza di questa Sezione 25/5/95, Hulsmann - rv. 202.129).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000