Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto abnorme, ma non inesistente giuridicamente, l'ordinanza del giudice monocratico che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità del capo di imputazione relativo al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, formulato con mero richiamo alle fatture allegate al processo verbale di constatazione, e pertanto il ricorso per cassazione da parte del procuratore generale era subordinato al rispetto del termine di impugnazione ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2004, n. 20377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20377 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 24/02/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 244
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 40912/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina;
nel procedimento penale
contro
:
LA RO PE;
avverso la ordinanza resa l'11.6.2003 dal tribunale monocratico di Terracina.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso perché tardivo;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il giudice monocratico del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, all'udienza dibattimentale dell'11.6.2003, su eccezione della difesa, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso
contro
PE La OC per il reato di emissione di due fatture per operazioni inesistenti, osservando che il capo di imputazione era formulato in modo generico, atteso che faceva riferimento per l'individuazione delle operazioni inesistenti (viaggi) alle schede degli automezzi allegate al p.v. di constatazione.
Il giudice disponeva altresì la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di sua competenza.
2 - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il provvedimento era abnorme a) perché il riferimento alle schede degli automezzi era superfluo per la determinazione del fatto contestato, che era già sufficientemente precisa, b) perché causava una indebita regressione del processo (semmai gli atti andavano trasmessi al g.u.p. ex art. 185 c.p.p.).
3 - In conformità alla richiesta del procuratore generale in sede, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo. Infatti è stato depositato nella cancelleria del tribunale il 27.6.2003, oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla lettura nell'udienza dell'11.6.2003 dell'ordinanza impugnata (ex art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2 lett. b), c.p.p.).
Giova ricordare in proposito che le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per Cassazione avverso gli atti abnormi;
con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può' essere denunciata in qualsiasi momento. (Sez. Un. N. 11 del 31.7.1997, P.M. in proc. Quarantelli, rv. 208221).
Nel caso di specie non v'è dubbio che l'ordinanza del tribunale di Terracina era abnorme ma non giuridicamente o materialmente inesistente.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2004