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1 gennaio 1993
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30 giugno 2003
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13 agosto 2003
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15 settembre 2020
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Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale 1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)) .
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)) .
Commentari • 6
- 1. Parcheggi privati a uso pubblico: chi è responsabile del sinistro?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 dicembre 2024 · 4.2149687
[…] Anche la manutenzione e il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale è a carico del Comune, come espressamente specificato dal Codice della Strada (art. 37).
Leggi di più…
Giurisprudenza • 256
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/03/2015, n. 4296Provvedimento: […] del d.m. 16 del 23.01.14 nella parte in cui il Ministero ha accolto il ricorso gerarchico c.d. improprio (ex art. 37 del codice della strada) presentato dal controinteressato avverso l'ordinanza n. 55/13 avente ad oggetto la regolamentazione della circolazione veicolare in località Caletta del Moro. […] Deduce il ricorrente in via preliminare l'inammissibilità del ricorso gerarchico improprio ex art 37 del Codice della Strada; carenza di interesse e di legittimazione attiva del signor LE CH; mentre nel merito deduce la violazione e falsa applicazione del DPR del 24/11/2009 n. 1199; violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del D. […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- sospensione provvedimento impugnato·
- legittimazione attiva·
- spese compensate·
- interesse ad agire·
- regole procedurali amministrative·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- ricorso gerarchico improprio·
- violazione art. 37 del codice della strada