Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, deve essere - qualora non sia stato specificamente impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno - qualificata come ricorso per cassazione, in virtù dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., indipendentemente dalla qualificazione di appello ad essa conferita dalla parte.
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di paceIlaria Mola · https://www.filodiritto.com/ · 10 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2005, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1329 bis
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 000239/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI LI, N. IL 21/01/1944;
avverso ORDINANZA del 17/09/2003 TRIBUNALE di LUCCA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio che ha chiesto annullamento senza rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza 17/09/2003, il Presidente del Tribunale di Lucca ritenuto provvedimento non impugnabile D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 37, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di NI LI avverso la sentenza del giudice di pace di Lucca del 26/05/2003 che l'ha condannata ad una pena pecuniaria, sul rilievo che si tratta di provvedimento "non impugnabile" in quanto l'appellante non aveva impugnato specificamente il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. A mezzo del difensore, la NI ricorre denunciando, quale mezzo d'annullamento, inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 591 e 592 cod. proc. pen., D.Lgs. n. 274 del 2000, n. 37, e art. 468 cod. proc. pen.; deduce, all'uopo, che l'impugnazione avrebbe investito l'integralità delle statuizioni contenute nella sentenza, ed in tal caso non è richiesta la formulazione di un motivo autonomo di appello su quelle di natura civilistica - salvo voler sostenere una rigorosa lettura dell'art. 37 suscettibile, a tal punto, di sospetto di incostituzionalità - e, comunque, il giudice di appello, rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione, avrebbe dovuto provvedere alla conversione della stessa trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione. Il primo rilievo non è fondato, atteso che il D.Lgs. n. 274 del 2000, parte seconda art. 37, comma 1, prevede testualmente in favore dell'imputato il rimedio dell'appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria se sia impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno;
il comma 2 dello stesso articolo prevede quindi che contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pecuniaria (nonché contro le sentenze di proscioglimento), l'imputato può proporre ricorso per Cassazione. Tale particolare disciplina - limitata alle sentenze del giudice di pace e dettata dalla specialità del procedimento cui non confligge, in termini di ragionevolezza della scelta legislativa, la previsione di un ridotto ambito del secondo grado di merito (il cui obbligo, notoriamente, non è costituzionalizzato) - richiede, quindi, una esplicita impugnazione del capo della sentenza relativo alla condanna al risarcimento del danno, quale non è quella in esame, riconoscendo lo stesso imputato (pag. 2 del ricorso) che "mancava un autonomo motivo di censura direttamente inerente l'aspetto civilistico della condanna di primo grado".
Fondato è, viceversa, il rilievo in punto di mancata conversione dell'impugnazione, essendo evidente che il giudice dell'appello, accertata la volontà di impugnare - ed atteggiandosi la sentenza come inappellabile - avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 568 cod. proc. pen., comma 5, qualificando l'impugnazione come ricorso per cassazione indipendentemente dalla qualificazione di appello data al gravame dalla parte.
In tal senso, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, deve ora provvedersi;
occorrendo poi fissare nuova udienza per la trattazione dei motivi (mancano le conclusioni del P.G. di legittimità sul punto).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e, qualificata l'impugnazione come ricorso, dispone fissarsi nuova udienza per la trattazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2006