Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da una anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (Fattispecie relativa a declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Renato Teresi Presidente del 17.3.1999
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Silvestri " N. 2209
3. " Stefano Campo " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Vancheri " N. 44058/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Vigevano a carico di CO, IN avverso l'ordinanza in data 14.7.1998 del Pretore di Vigevano Sentita la relazione fatta dal Consiglio Dott. Giovanni Macrì Letta la richiesta del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Fatto e Diritto
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Vigevano nel procedimento a carico di IN CO dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito dell'opposizione a decreto penale proposta dall'imputato in base al rilievo che, a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge n. 234/97, l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio deve essere spedito non solo nel caso previsto dall'art. 555 c.p.p., ma anche nell'ipotesi in cui il decreto di citazione a giudizio sia stato emesso, come nel caso, a seguito di opposizione a decreto penale. Avverso la predetta ordinanza ha proposta ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Vigevano il quale ha dedotto che la nullità prevista dal legislatore in caso di mancata notifica dell'avviso a comparire non può essere dichiarata al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 416, primo comma, e 555, secondo comma, c.p.p. con la conseguenza che l'ordinanza impugnata andava considerata abnorme venendosi a determinare con essa una paralisi dell'azione penale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto. Al riguardo va rilevato che sul problema relativo alla decorrenza dei termini di impugnazione non rileva l'indubbia abnormità dell'ordinanza impugnata. Infatti il decreto penale costituisce l'unico esempio di accertamento sommario a contraddittorio eventuale e differito voluto dal legislatore in funzione dello scopo deflattivo perseguito. In tali condizioni il previo interrogatorio finirebbe con l'appesantire inutilmente, snaturandola, la stessa struttura semplificata del rito monitorio, in cui il contraddittorio risulta compiutamente assicurato dal giudizio conseguente alla proporzione dell'opposizione.
Senonché, come hanno precisato le sezioni unite di questa corte (c.c. 9 luglio 1997, Quarantelli) le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione della impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da una anomalia genetica così radicale che, determinandone la inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento.
Dalle precedenti conclusioni deve evincersi che, poiché il provvedimento impugnabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lettera c) e 585 c.p.p. per la mancata osservanza dei termini di impugnazione. Invero, posto che l'ordinanza impugnata è stata pronunciata mediante lettura in pubblica udienza, anche della parte motiva, alla presenza del P.M., quest'ultimo doveva proporre ricorso per cassazione entro il termine di quindici giorni fissati dall'art. 585, comma 1, lettera a) c.p.p. decorrente dal 14 luglio 1998, data della lettura dell'ordinanza in udienza e cioè entro il 29 luglio 1998, mentre il ricorso reca la data del 28 agosto 1998, quando era già scaduto il termine predetto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999