Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
La preclusione nascente da giudicato si risolve in un ostacolo a che il giudice possa nuovamente pronunciare su di un bene della vita già riconosciuto o negato, sicché la relativa esistenza va verificata con riferimento al momento della decisione, sussistendo essa anche nel caso in cui il giudicato medesimo si sua formato in un momento successivo a quello dell'instaurazione del nuovo giudizio o a quello dell'invocazione della sua autorità, ma anteriore alla decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE DI OT TO DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore TO OT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TRALDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ME ITALIA PA, in persona del legale rappresentante pro tempore RI LG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato MAURO LIVI, difeso dall'avvocato MAURO LIVI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 53/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato TRALDI Stefano, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18 marzo 1988 la ditta LA.RE di OT RI acquistava dalla PA EM la macchina saldatrice 400 F.C. per il prezzo di L. 30.680.000 versando in acconto dieci milioni.
Il 22 aprile 1989 il Presidente del Tribunale di Roma, su ricorso della EM, emetteva decreto ingiuntivo contro il OT per il pagamento del prezzo residuo di L. 20.680.000.
Proponeva opposizione l'ingiunto con atto del 15 giugno 1989 chiedendo la revoca del decreto e la condanna della venditrice EM al risarcimento dei danni per vizi della macchina, incendiatasi al primo utilizzo con gravi danni all'intera azienda. Mancando l'atto di opposizione della data dell'udienza di comparizione il OT, con atto del 26.6.1989, proponeva una seconda opposizione, concludendo analogamente alla prima e cioè per la revoca del decreto, risarcimento dei danni e restituzione dell'acconto versato. La EM, costituitasi nel secondo giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché fuori termine concludendo, nel merito, per l'infondatezza della proposta riconvenzionale.
In tale secondo giudizio il OT concludeva chiedendo che il Tribunale "pronunziasse sulla validità ed efficacia dell'opposizione" e qualora intendesse "scendere anche al merito" disponesse "consulenza tecnica d'ufficio sulla causa ed entità dei danni".
Il Tribunale, riunite le due cause, con sentenza del 28.10 - 16.12.1993, dichiarava inammissibile l'opposizione e rigettava nel merito la domanda risarcitoria ritenendo preclusa dal giudicato interno la domanda di restituzione dell'acconto. Con atto del 12.2.1991 il OT citava la EM dinanzi allo stesso Tribunale di Roma adottando identiche domande risarcitoria e restitutoria, contestate da controparte. Successivamante lo stesso OT, con altra citazione del 4.6.91, conveniva nuovamente in giudizio la EM dinanzi al Tribunale romano formulando identiche domande (per "petitum" e "causa petendi") ed anche nel nuovo processo si costituiva la convenuta eccependo l'infondatezza delle domande sulla base dei precedenti rilievi.
Riunite le cause, all'udienza di precisazione delle conclusioni la EM sollevava eccezione di giudicato esterno in ordine alle domande proposte dal OT.
II Tribunale, con sentenza 15.5-29.5.96, dichiarava inammissibili le domande del OT per giudicato sostanziale esterno proveniente dalla sentenza del 16 dicembre 1993. Dichiarava altresì quel giudice inammissibile e la domanda di arricchimento senza causa avanzata dal OT perché proposta in sede di conclusioni definitive, non avendo controparte accettato il contraddittorio e per aver inoltre lo stesso OT esperito altra azione (stante la sussidiarietà di quella di arricchimento senza causa).
Proposto gravame dal OT cui resisteva la EM, la Corte d'appello di Roma, con sentenza 4.12.98-12.1.99, rigettava l'impugnazione, condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la ditta LA.RE di OT RI, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la EM PA (già EM TA SP). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione dell'art. Ili stesso codice "in relazione al travisamento della domanda appellante in ordine all'assunta rinuncia all'accettazione del giudicato", nonché "erroneità e contraddittorietà della motivazione". Rileva il ricorrente che l'esatto "petitum" appellante per il terzo motivo del gravame di merito era finalizzato alla dichiarazione giudiziale dell'intervenuta rinuncia della ME TA PA a far valere gli effetti del giudicato sostanziale già verificatosi prima dell'inizio del presente giudizio a seguito della mancata proposizione dell'impugnazione al decreto ingiuntivo e non già, come ritenuto dalla Corte romana, alla contestazione della rinuncia da parte della predetta società all'eccezione di giudicato con l'accettazione del contraddittorio sull'esistenza dei vizi della macchina.
Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione dell'art. 2909 cc, nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione.
Osserva la ricorrente che avendo, come specificato nel primo motivo di ricorso, la ME eccepito nella comparsa di costituzione l'autorità di cosa giudicata sostanziale del decreto non oppostela successiva consacrazione di questa circostanza fattane nella sentenza del 1993 appariva assolutamente irrilevante -, in quanto il giudicato sostanziale ex art. 2909 cc preesisteva alla proposizione del presente giudizio e ben poteva quindi esser rinunciato nel corso di questo, come poi, era effettivamente avvenuto. Con il terzo motivo si denunzia, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 101 e 112 epe "per omessa trattazione e decisione sull'accettazione del contraddittorio da parte della ME ITALIA sulla domanda attorea per l'accertamento ed imputabilità dell'incendio e dei danni ad un vizio strutturale della LEPUS 400", nonché carenza ed erroneità della motivazione".
Osserva la ricorrente che l'accettazione del contraddittorio da parte della ME ITALIA sulla imputabilità dell'incendio e dei relativi danni ad un vizio strutturale della macchina dalla stessa venduta alla LA.RE, già adombrata nella comparsa di costituzione ed emergente da reiterati comportamenti della società oggi resistente nel corso del giudizio, rendeva improponibile la successiva eccezione di giudicato proprio secondo i principi enunciati dalla
Le doglianze contenute nei primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, non possono essere accolte per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi. Con la sentenza 28.10-16.12.93 il Tribunale di Roma aveva affermato che il decreto con il quale era stato ingiunto, in data 22 aprile 1988, alla ditta LA.RE di OT RI il pagamento in favore della EM TA PA della somma di L. 20.680.000 oltre interessi e spese di procedura quale saldo di una serie di forniture eseguite nei confronti della ingiunta era divenuto irrevocabile per mancata tempestiva opposizione da parte della predetta, dichiarando pertanto inammissibile l'opposizione proposta dal OT, quale titolare della LA.RE.
Poiché, peraltro, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione l'opponente non si era limitato a richiedere l'annullamento e la revoca del decreto sul presupposto dell'inadempimento della ME alle proprie obbligazioni conseguenti alla fornitura di un apparecchio difettoso, ma aveva altresì proposto una domanda di risarcimento danni nei confronti dell'opposta, sul presupposto che l'apparecchio acquistato dalla EM, all'atto del suo funzionamento, avrebbe provocato un incendio nei locali in cui era stato installato, .in ossequio a giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo non esclude, qualora l'atto di opposizione sia fornito di tutti i requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis cpc, che esso possa produrre gli effetti di un ordinario atto di citazione rispetto a quelle eventuali domande del tutto autonome che siano contenute nell'atto medesimo, aveva anche affermato il Tribunale romano che mentre la domanda di accertamento della risoluzione del contratto di vendita "inter partes" e di restituzione dell'anticipo risultava certamente preclusa dall'esistenza di un giudicato interno relativamente all'esistenza, certezza e liquidità del credito azionato dall'opposta, non altrettanto poteva affermarsi relativamente alla domanda di risarcimento danni, pur riconoscendosi che, nella stessa prospettazione di parte attrice, il fatto storico posto a fondamento della domanda era costituito pur sempre da un preteso vizio costruttivo del macchinario venduto, invocato al fine di una pronuncia di risoluzione del contratto.
Aveva comunque ritenuto quel giudice che, a prescindere da ogni considerazione sull'ammissibilità della domanda di risarcimento, eccezione neppure sollevata da parte convenutala stessa andava comunque rigettata non avendo parte attrice provato ne' offerto di provare il fatto costitutivo della propria istanza risarcitoria. Proposte dal OT, dinanzi allo stesso Tribunale di Roma in due distinti e successivi giudizi, iniziati il primo con citazione del 12.2.91 ed il secondo con citazione del 4.6.91, le identiche domande di cui al giudizio poi conclusosi con sentenza 28.10-16.12.93, vale a dire istanza risarcitoria ed istanza di restituzione dell'acconto versato, e costituitasi la ME che in entrambe le cause, poi riunite, contestava la fondatezza delle avverse domande eccependo nell'udienza di conclusioni eccezione di giudicato esterno, con sentenza 15.5.-29.5.96 veniva emessa declaratoria di inammissibilità delle domande medesime per giudicato sostanziale esterno proveniente dalla richiamata sentenza 28.10-16.12.93. Con la qui gravata pronunzia della Corte d'appello di Roma, investita del gravame avverso la decisione 15.5-29.5.96, quest'ultima è stata pienamente confermata sul rilievo che anche ammesso che nel giudizio definito con la sentenza del '93 il OT avesse concluso unicamente per la pronunzia sull'ammissibilita' dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale ultrapetizione del Tribunale romano che si era pronunciato anche sulle domande risarcitoria e restitutoria, avrebbe dovuto esser fatta valere mediante impugnazione di quella sentenza, il che non si era verificato. Anche sulle domande risarcitoria e restitutoria si era formato dunque il giudicato, mentre infondata era altresì la doglianza secondo cui la ME aveva rinunziato all'eccezione di giudicato sostanziale accettando il contraddittorio sull'esistenza dei vizi della macchina, poiché da un lato la predetta società non avrebbe potuto prestare acquiescenza ad un giudicato non ancora formatosi all'introduzione del giudizio e formatosi solo successivamente, e dall'altro l'eccezione non restava comunque preclusa, in difetto di limitazioni o incompatibilità previste dalla legge, nella specie insussistenti, pur essendo state sollevate eccezioni di merito.
Ritiene il Collegio che tali statuizioni della Corte romana siano pienamente da condividere. Nell'affermare che il giudicato sostanziale ex art. 2909 cc preesisteva alla proposizione del presente giudizio e ben poteva quindi esser rinunciato nel corso di questo, come poi era effettivamente avvenuto, non tien conto la ricorrente del fatto che il giudicato asserito come preesistente riguardava soltanto quello conseguente alla tardiva opposizione e conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo 22.4.88 concernente solo l'esistenza del credito azionato dalla ME per l'importo di L. 20.68 0.000 e non di certo, comunque, l'azione risarcitoria introdotta nello stesso giudizio di opposizione e respinta nel merito per difetto di prova dallo stesso giudice romano che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto nella più volte richiamata sentenza dell'ottobre-dicembre 1993. Tal che correttamente è stata ritenuta l'irrilevanza di comportamenti della ME implicanti accettazione del contraddittorio sull'esistenza dei vizi della macchina come manifestazione di rinunzia ad un giudicato che al momento dell'introduzione del giudizio di cui alle citazioni 12.2. e 4.6.1991 e del verificarsi di quei comportamenti non si era ancora formato, essendo ciò avvenuto solo a seguito della decisione del Tribunale romano del 1993.
Traducendosi, invero, la preclusione nascente da precedente giudicato in un ostacolo a che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già riconosciuto o negato, essa va riscontrata con riferimento al momento della decisione e quindi sussiste anche nel caso in cui il giudicato stesso si sia formato in un momento successivo a quello dell'instaurazione del nuovo giudizio od a quello dell'invocazione della sua autorità, ma anteriore alla decisione (V.
Le censure sono inammissibili non risultando in alcun modo, dal contesto dei motivi in discorso, le ragioni per le quali si chiede sul punto la cassazione dell'impugnata sentenza.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della EM SP (già EM TA SP) delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 42,50 oltre ad euro 1.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003