Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 3
Le sentenze con le quali sia stata irrogata la sola pena dell'ammenda sono e restano inappellabili, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., anche nell'ipotesi in cui contengano anche la condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile, senza che ciò dia luogo ad alcun fondato sospetto di illegittimità costituzionale della norma anzidetta, rispetto ai principio di uguaglianza ed al diritto di difesa di cui a gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
In tema di inquinamento atmosferico, con il d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 il legislatore non ha inteso limitare la tutela della salubrità dell'aria ed il controllo delle emissioni atmosferiche solo agli impianti definibili come industriali ai sensi dell'art. 2195 del cod. civ., ma vi ha incluso anche gli altri impianti non industriali che pure possano avere uguale o maggiore potere inquinante, attesa la portata generale dell'art. 1 del citato DPR, che prevede la sottoposizione alla disciplina in esso contenuta di tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera.
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di visto oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 27366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27366 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 23/05/2001
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 1816
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERAL
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 16111/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE IO, nato a [...] il [...], 2) AL LA, nata a [...] l'[...],
avverso la sentenza resa il 17.9.1999 dal tribunale di Pordenone in composizione monocratica.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv. Manlio Contento, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del processo,
Udito il difensore degli imputati, avv. Remo Pannain, in sostituzione dell'avv., Marcello Melandri, che ha insistito nei motivi di ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 17.9.1999 il giudice monocratico del tribunale di Pordenone dichiarava IO TT e LA VA, nella loro qualità di titolari di azienda agricola, colpevoli dei seguenti reati:
a) art. 24, comma 1, DPR 203/1988, avevano iniziato la costruzione di un impianto con emissioni in atmosfera (capannone per deposito e lavorazione di granaglie) senza la prescritta autorizzazione regionale: accertato in Cordenons nel dicembre 1992;
b) art. 24, comma 2, DPR 203/1988, perché avevano attivato l'impianto di cui al capo precedente senza preventiva comunicazione all'autorità competente (reato permanente);
c) art. 674 c.p., perché, nella gestione dell'impianto suddetto, avevano provocato l'emissione non consentita in atmosfera di fumi, gas e vapori atti a molestare le persone (reato permanente);
e) art. 659, comma 2, c.p., perché, abusando dei macchinari utilizzati nell'impianto suddetto (e in particolare accendendo il ventilatore per l'essiccazione nelle ore notturne) avevano disturbato il riposo e le occupazioni delle persone (reato permanente). Per l'effetto, il giudice, ritenuta la continuazione tra i reati, e concesse le attenuanti generiche, condannava gli imputati alla pena di lire 4.000.000 di ammenda ciascuno, nonché al risarcimento del danno a favore della parte civile Luigi ZZ, da liquidarsi in separata sede, accordando una provvisionale immediatamente esecutiva pari a lire 5.000.000.
Attraverso una lunga istruttoria dibattimentale, comprensiva anche di una perizia destinata ad accertare il livello di rumorosità e polverosità derivante dalla gestione dell'impianto contestato, il giudice accertava in sintesi:
- che la ditta TT IO, legalmente rappresentata e gestita dai due imputati, aveva costruito in zona agricola senza autorizzazione regionale un capannone per la raccolta e il deposito di granaglie, dotato di un impianto di elettroventilazione atto a insufflare aria dal basso verso l'alto (sotto i cumuli di granaglie) al fine di mantenere costante la temperatura delle stesse granaglie e di evitarne così la fermentazione;
- che le granaglie, prelevate dagli autotreni con pale meccaniche, venivano pesate e scaricate nel capannone, dove restavano depositate per 30-60 giorni, nonché movimentate di tanto in tanto per evitarne il deterioramento, per poi essere trasferite ad aziende produttrici di alimenti per uso umano e zootecnico;
- che la continua movimentazione di autotreni, trattori e pale meccaniche cagionava rumori molesti per la tranquillità dei vicini;
- che l'attivazione dell'elettroventilatore cagionava rumori, che durante un controllo a sorpresa avevano superato il livello differenziale per le ore notturne, nonché emissioni di polveri, che andavano a depositarsi nelle abitazioni vicine;
- che non era stata osservata l'ordinanza sindacale del 28.1.1994 che aveva imposto ai due imputati di non azionare l'elettroventilatore dopo le ore 22,00.
2 - Avverso la sentenza i due imputati hanno proposto appello, convertito ex lege in ricorso, deducendo vari motivi a sostegno. In particolare lamentano:
2.1 - mancato accertamento dei poteri gestionali e quindi della responsabilità personale dei due imputati;
2.2 - violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 24 DPR 203/1988, che riguarda solo le attività industriali o artigianali, e non quelle commerciali o agricole - come è l'attività di cui trattasi;
2.3 - violazione dell'art. 162 bis c.p., giacché il giudice ha negato l'ammissione all'oblazione, richiesta per iscritto al momento delle conclusioni dibattimentali in relazione all'art. 24, comma 1, DPR 203/1988;
2.4 - erronea applicazione dell'art. 674 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di questo reato;
2.5 - erronea applicazione dell'art. 659 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di questo reato sotto diversi profili;
2.6 - mancanza di prova sulla permanenza dei reati.
Con successiva memoria depositata il 7.5.2001, gli imputati hanno contestato la legittimità costituzionale dell'art. 593, terzo comma, c.p.p. laddove esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna alla pena dell'ammenda, anche quando c'è condanna al risarcimento di danni a favore della parte civile. Inoltre hanno lamentato violazione del contraddittorio e della competenza laddove il giudice a quo ha convertito l'appello in ricorso senza dare avviso alle parti per la relativa udienza camerale.
Hanno infine ribadito i motivi di ricorso già dedotti. Motivi della decisione
3 - Vanno anzitutto esaminate le censure in rito relative alla inappellabilità della sentenza e alla conversione in ricorso dell'appello proposto.
Si tratta - invero - di motivi nuovi che non fanno alcun riferimento, nè hanno alcun rapporto, con i capi o punti della decisione investiti dai motivi enunciatì nell'atto di impugnazione originaria. Come tali sono inammissibili. E tuttavia essi involgono questioni rilevabili d'ufficio, perché a) attraverso la tesi dell'appellabilità della sentenza impugnata, prospettano indirettamente una causa di nullità assoluta ex art. 178 lett. a) c.p.p. per incompetenza funzionale di questa corte a giudicare dell'impugnazione proposta;
b) prospettano direttamente altra causa di nullità assoluta ex artt. 178 lett. - c) e 179 c.p.p. per omesso avviso agli imputati prima del provvedimento asseritamente camerale con cui è stata disposta la conversione dell'appello in ricorso. Le censure sono peraltro infondate.
4 - 10 terzo comma dell'art. 593 c.p.p. escludeva (ed esclude) l'appellabilità delle sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (e tale è la sentenza de qua). Non v'è ragione - ne' di natura testuale, ne' di natura sistematica - per cui questa inappellabilità debba essere derogata quando la sentenza contenga anche una condanna dell'imputato o del responsabile civile al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Dal punto di vista testuale, l'aggettivo "sola" qualifica il sintagma "pena dell'ammenda", sicché va interpretato nel senso di escludere dall'ambito dell'inappellabilità le condanne a pene principali di tipo diverso dall'ammenda (perciò ritiene correttamente che non sono escluse le condanne a pene accessorie di qualsiasi tipo Cass. Sez. 3^ sent. n. 11188 del 15-11-1995, c.c. del 20-09-1995, Lippi, rv 203219). Non sono invece escluse dall'inappellabilità le sentenze che condannano anche alle sanzioni civili di cui all'art. 185 c.p. (restituzioni e risarcimento del danno). In altri termini, l'interpretazione logica e teleologica della norma induce a ritenere che il legislatore, allo scopo di deflazionare l'istituto dell'appello, abbia assunto come parametro per definire l'area delle sentenza inappellabili solo la pena principale (applicata in concreto per le sentenze di condanna o prevista in astratto per le sentenze di proscioglimento): e non le pene accessorie o le sanzioni civili conseguenti al reato.
Questa lettura è confermata dalla Relazione ministeriale al Progetto preliminare del codice vigente, in cui risulta ancor più chiaramente il riferimento al Parametro della sola pena principale. Si legge infatti testualmente: "Al fine di ridurre il numero delle impugnazioni (considerato anche che l'istituto dell'appello, a differenza del ricorso per cassazione, non ha avuto un riconoscimento costituzionale tale da imporne la previsione indefettibile in ogni processo penale), sì è deciso di ampliare i casi di esclusione dell'appello. Si sono tenute distinte le sentenze di condanna da quelle di proscioglimento e si è stabilito, per le prime, l'inappellabilità di quelle relative a contravvenzioni per le quali in concreto sia stata applicata l'ammenda (anche se in astratto sia prevista l'alternativa dell'arresto) e, per le seconde, l'inappellabilità di quelle relative a contravvenzioni per le quali sia prevista in astratto l'ammenda o, in alternativa, l'arresto". (G.U 24 ottobre 1988, supplemento ordinario n. 2, pag. 130). Questo risultato ermeneutico non può essere vanificato neppure per ragioni sistematiche nel caso in cui sia stata esercitata azione civile nel processo penale e il giudice abbia condannato il colpevole alle restituzioni o al risarcimento dei danni. È vero infatti che nel caso opposto in cui l'azione civile non sia stata versata nel processo penale ma sia stata dedotta davanti al giudice civile, le parti conservano il diritto all'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c.. Ma questa semplicemente la conseguenza di una chiara scelta legislativa, che non può essere disattesa dall'interprete, neppure per ragioni costituzionali.
4.1 - E infatti non si può dire che la disciplina codicistica come sopra delineata sia costituzionalmente illegittima rispetto al principio di uguaglianza o a quello di difesa consacrati nella Carta fondamentale.
Questa corte ha già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.593, comma terzo, cod. proc. pen., osservando che a differenza di quanto è avvenuto per il diritto al ricorso per cassazione, il diritto all'appello non è stato direttamente costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi indirettamente imposto (...) dall'art. 24 della Costituzione, posto che il diritto alla difesa tutelato dal testo costituzionale non comprende anche il diritto a difendersi attraverso l'appello. Nè la suddetta limitazione all'appello confligge col principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 della Costituzione, poiché, senza violare tale norma, il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto: la diversità di trattamento è evidentemente giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato.(Sez. 3^, sent. n. 3433 del 08-04-1993, c.c. del 11-02-1993, Mosca, rv 194115).
Orbene, non vi sono ragioni per discostarsi da questa precedente pronuncia. Di più, il principio costituzionale di ragionevolezza non appare violato neppure per l'ipotesi in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna non solo all'ammenda ma anche alle sanzioni civili conseguenti. Invero il legislatore ordinario ha riconosciuto al soggetto danneggiato da reato la facoltà di esercitare in sede penale la sua azione civile (ex art. 74 c.p.p.), con conseguenze non irrilevanti non solo per il regime delle impugnazioni ma anche in tema di regole probatorie. Eppure questa facoltà di scelta riservata al soggetto attivo del rapporto civilistico (danneggiato da reato), che ha indubbie conseguenze sul regime processuale che deve subire il soggetto passivo del rapporto civilistico (imputato o responsabile civile), non può ritenersi lesiva dei diritti costituzionali di quest'ultimo. In particolare non lede il diritto di difesa dell'imputato e del responsabile civile, perché questi hanno garantita la possibilità di difendersi anche in sede penale;
e perché il diritto all'appello, che viene meno in sede penale (ma - si noti - sia per i predetti sia per la parte civile), non è compreso - come s'è già visto - tra i diritti costituzionalmente tutelati.
5 - Così stabilita l'inappellabilità - costituzionalmente legittima - della sentenza emessa il 17.9.1999 dal giudice monocratico del tribunale di Pordenone, risulta conforme al principio del favor impugnationis, di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p., che l'appello proposto contro di essa sia stato trasmesso a questa corte di cassazione.
Secondo una nota inviata dal cancelliere del tribunale alla cancelleria della corte d'appello (allegata alla memoria aggiunta dei ricorrenti) l'appello proposto dagli imputati, con il relativo fascicolo, è stato trasmesso direttamente alla corte di cassazione, per disposizione del giudice a quo. Gli imputati lamentano nullità assoluta e insanabile, in sostanza perché il giudice a quo non aveva competenza a provvedere e perché non ha fissato all'uopo l'udienza camerale o comunque non ha dato alle parti avviso dell'udienza ex art. 127 c.p.p.. Ma la doglianza è inammissibile perché ha per oggetto non un provvedimento giurisdizionale, ma un atto amministrativo dell'ufficio del tribunale, come tale non impugnabile.
5.1 - A questo punto è necessario premettere una ricostruzione critica delle modalità attraverso cui si articola il principio di conservazione delle impugnazioni, introdotto dal citato quinto comma dell'art. 586, anche perché al riguardo la giurisprudenza di legittimità non appare sempre univoca.
Quella che può considerarsi acquisita è la delimitazione della sfera di applicabilità del principio, posto che è stato ripetutamente chiarito che il principio si applica sia nel caso in cui sia stata erroneamente qualificata l'impugnazione proposta, sia nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta a un giudice incompetente (ex multis Cass. Sez. 1^, sent. n. 3479 del 23.11.1992, ud. 22.9.1992, Izzo, rv. 192354).
Più incerte sono invece le modalità formali della conservazione e conversione dell'impugnazione. È stato affermato che nel caso in cui l'impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi deve rimettere gli atti al giudice competente, con una semplice attività trasmissiva, al di fuori di qualsiasi formalità o provvedimento decisionale, che, se emesso, è da ritenersi abnorme in quanto reso in una situazione in cui l'autorità giudiziaria non è legittimata a decidere (Cass. Sez. 1^, sent. 6668 del 7.6.1995, c.c. 24.4.1995, Mazzucco, rv. 201535). Così come massimato, il principio non appare totalmente condivisibile. Ma in realtà la massima travisa il contenuto della decisione, giacché la motivazione della sentenza osservava testualmente quanto segue:
"Nel caso di specie, rilevata dalla Corte d'Appello la propria incompetenza a decidere sulla impugnazione proposta contro sentenza di condanna per contravvenzione per la quale è stata applicata la sola pena dell'ammenda, a norma dell'art. 593, comma 3, c.p.p., gli atti dovevano essere rimessi a questa Corte, come è stato disposto, al di fuori della emissione di una sentenza di inammissibilità della impugnazione. Tale "sentenza", contrastante con la trasmissione degli atti a questa Corte contestualmente disposta, è provvedimento abnorme, reso in una situazione in cui l'autorità giudiziaria non è legittimata a decidere, e che deve essere annullato senza rinvio". Come si vede, a (dovere) essere annullato non è il provvedimento giurisdizionale che dispone la trasmissione degli atti al giudice competente, ma quello che dichiara l'inammissibilità della impugnazione, giacché questa declaratoria compete unicamente al giudice competente per l'impugnazione. Il che è esatto. Al riguardo, si deve quindi concludere che la norma codicistica non richiede necessariamente un provvedimento giurisdizionale, ma anzi presuppone generalmente che la trasmissione degli atti al giudice competente avvenga con una semplice missiva, e comunque con un atto meramente amministrativo. In altri termini, il giudice al quale venga proposta un'impugnazione erroneamente qualificata o erroneamente indirizzata deve trasmetterla al giudice competente;
e a tal uopo egli di norma adotterà lo strumento della semplice missiva di trasmissione (quando si accorge per tempo dell'errore dell'impugnante), ma adotterà quello del provvedimento giurisdizionale (ordinanza o sentenza, con contenuto meramente amministrativo) se il rapporto processuale attivato con l'impugnazione è già radicato presso il suo ufficio giudiziario (in sostanza, quando accerta l'errore dell'impugnante solo dopo che si è aperto il secondo grado di giudizio).
Quello che invece detto giudice non può dichiarare è
l'inammissibilità dell'impugnazione, sia perché tale valutazione è riservata al giudice competente, sia perché il mezzo di impugnazione non consentito, lungi dall'essere inammissibile, viene conservato e convertito ex lege nel mezzo di impugnazione consentito (che sarà valutato nel rito e nel merito - appunto - dal giudice competente). In questo senso, vanno adeguatamente intese e non possono indiscriminatamente riferirsi a ogni giudice quelle numerose massime secondo cui il principio della conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto può operare soltanto quando abbia tutti i requisiti sostanziali e formali del mezzo che si sarebbe dovuto correttamente proporre. Ne consegue che qualora avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda venga proposto appello con l'esclusiva deduzione di censure di merito, il ricorso per Cassazione che si sarebbe dovuto ritualmente proporre in suo luogo va dichiarato inammissibile. (cfr. per tutte Sez. 1^, sent. n. 11186 del 09-11-1994, c.c. del 06-07-1994, Molinaro, rv 199610). Questo esatto principio è a volte indiscriminatamente riferito a ogni giudice;
mentre si deve invece precisare che la dichiarazione di inammissibilità della impugnazione "convertita" compete soltanto alla corte di cassazione, e non al giudice dell'appello. Per la stessa ragione vanno invece condivise quelle massime secondo cui non spetta al giudice incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di emettere pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione,(...) dovendosi il medesimo limitare a procedere all'esatta qualificazione del mezzo di impugnazione proposto e alla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1^, sent. n. 3769 del 31.3.1994, c.c. 10.1.1994, Lopez, rv. 196877. Così anche Sez. 3^, sent. n. 6559 del 26.5.1999, c.c. 13.4.1999, Capone, rv. 213984). 5.2 - Diverso problema è stabilire se la conversione dell'impugnazione erroneamente qualificata o proposta avvenga ope legis ovvero ope iudicis.
A considerare il testo della norma codicistica, sembra preferibile la tesi che ritiene trattarsi di una conversione ope legis, a prescindere dal contenuto dell'impugnazione (Cass. Sez. 6^, sent. n. 5803 del 18.5.1995, c.c. 23.3.1995, Recchia, rv. 201682; Cass. Sez. 3^, Capone, succitata). E ciò perché, il giudice investito del gravame, una volta accertato il presupposto richiesto per l'applicazione del quinto comma art. 568, e cioè che il mezzo di impugnazione è erroneamente qualificato o erroneamente proposto a giudice incompetente, non può che prendere atto della sua conversione legale nel mezzo di impugnazione consentito e trasmettere gli atti al giudice competente. Un ulteriore argomento a favore di questa tesi è che la conversione del mezzo di impugnazione non può essere effetto dell'intervento del giudice, posto che questo generalmente si riduce a un semplice atto amministrativo (missiva di trasmissione al giudice competente), che in quanto tale non può modificare la qualificazione di un atto processuale. Deve peraltro aggiungersi che se si accede alla tesi che la conversione è operata solo attraverso il provvedimento del giudice (che in tal caso avrebbe natura costitutiva e non dichiarativa), deve comunque restar fermo che il provvedimento di conversione non può che essere disposto dal giudice competente.
6 - Così chiarite le modalità operative del principio di conversione dell'impugnazione erroneamente qualificata o proposta, è più facile comprendere perché nel caso di specie non può essere annullata la trasmissione a questa corte di cassazione dell'appello proposto contro la sentenza inappellabile del tribunale di Pordenone. La particolarità del caso di specie è non già che la trasmissione sia avvenuta attraverso un atto o un comportamento amministrativo, bensì che l'atto o comportamento amministrativo della trasmissione sia dell'ufficio giudiziario a quo e non dell'organo giudiziario al quale era stato proposto l'appello.
È chiaro a questo punto, non solo che la natura amministrativa dell'atto di trasmissione lo rende inoppugnabile, ma anche che la trasmissione, pur essendo stata effettuata dal giudice a quo invece che dal giudice d'appello, non invalida la conversione dell'appello in ricorso, posto che questa conversione avviene ope legis (o tutt'al più per opera del giudice competente a decidere sul ricorso), e non usurpa poteri giurisdizionali del giudice dell'appello, posto che a questi non compete convertire l'appello in ricorso e tanto meno dichiararne l'inammissibilità, ma soltanto trasmettere gli atti al giudice di legittimità.
È appena il caso di aggiungere, dopo le considerazioni svolte in precedenza sulle modalità operative dell'istituto della conversione dell'impugnazione, che la trasmissione dell'appello al giudice di legittimità non doveva essere preceduta da una udienza camerale in contraddittorio delle parti, e che perciò gli imputati non possono dolersi di non aver mai ricevuto gli avvisi previsti dall'art. 127 c.p.p.. 7 - Vanno ora esaminate le censure di merito.
Va anzitutto disattesa quella relativa alla responsabilità personale dei due imputati (di cui al precedente n. 2.1), giacché il giudice di merito ha accertato, con motivazione sufficiente incensurabile in sede di legittimità, che gli imputati avevano la rappresentanza legale e la gestione della ditta TT IO: e tanto basta, in mancanza di prove contrarie, a costituirli in colpa per le contravvenzioni commesse nella gestione dell'azienda.
8 - Più serio e importante è il motivo riguardante la sfera di applicazione del DPR 24.5.1988 n. 203 (v. sopra n. 2.2). Ma al riguardo va condivisa la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito.
Vero è che nella definizione contenuta nell'art. 2 n. 9 dello stesso decreto il legislatore intende per impianto lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico. Ma è altrettanto vero che nell'art. 1 lo stesso legislatore dichiara lo scopo del decreto nella tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale (comma 1); e precisa che sono sottoposti alla disciplina del decreto "tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera" (comma 2 lett. a). Considerata la portata più generale e programmatica dell'art. 1, rispetto alla portata meramente definitoria dell'art. 2, sarebbe irragionevole (contrario alla ratio della normativa) ritenere che il legislatore abbia inteso limitare la tutela della salubrità dell'aria e il controllo delle emissioni atmosferiche solo agli impianti definibili come industriali ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, escludendo altri impianti non industriali che pure possono avere uguale o maggiore potere inquinante.
Del resto questa corte ha già avuto modò di affermare che il decreto 203/1988 non trova applicazione solo per gli impianti industriali (Cass. Sez. 3^, sent. 10245 dell'11.10.1995, ud. 2.6.1995, Antelmi, rv. 202772; nonché Cass. Sez. 3^, sent. n. 0 2321 del 3.3.1992, ud. 11.12.1991, Forte, rv. 189886 e Cass. Sez. 1^, sent. 0 5702 del 7.6.1996, ud. 12.4.1996, P.M. in proc. Mazzi, rv. 205270, anche se in queste ultime l'affermazione sembra un obiter dictum).
Nel caso di specie, poi, è discutibile la qualificazione del capannone come impianto commerciale, anziché industriale, secondo il criterio desumibile dall'art. 2195 c.c.. Al contrario, se si considera che le granaglie venivano depositate nel capannone e ripetutamente trattate (con movimentazione ed elettroventilazione) prima di essere rivendute, si dovrebbe concludere che l'attività esercitata non era di mera intermediazione nella circolazione dei beni (commerciale), ma realizzava la produzione di un servizio (trattamento e conservazione delle granaglie, prima della destinazione ad alimenti umani o animali), come tale rientrante nella sfera dell'attività industriale.
9 - Parimenti va respinto il terzo motivo dedotto a sostegno del ricorso originario (n. 2.3).
Al momento di concludere, nell'udienza dibattimentale del 14.6.1999, il difensore chiese al giudice in via subordinata di ammettere gli imputati all'oblazione prevista dall'art. 162 bis c.p., nel caso ritenesse sussistere il reato di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. 203/1988, aggiungendo che l'istanza non poteva considerarsi tardiva atteso che soltanto dopo l'apertura del dibattimento il reato era diventato oblabile per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 15.7.1997, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui stabiliva la pena congiunta, anziché quella alternativa della pena o dell'ammenda.
Ma la domanda non poteva essere accolta sia perché comunque tardiva sia perché non erano eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato contravvenzionale, come richiede il terzo comma dell'art. 162 bis. Sotto il primo profilo, se è vero che al momento dell'apertura del dibattimento (poi prolungatosi per oltre quattro anni) il reato non era ancora suscettibile di oblazione, è altrettanto vero che la relativa istanza poteva considerarsi tempestiva soltanto se presentata alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della sentenza modificativa della Corte costituzionale: il che non si è verificato nella fattispecie. 10 - In ordine al quarto motivo di ricorso (n. 2.4), va osservato che con esso vengono dedotte solo censure di merito, fondate su una diversa valutazione delle risultanze dibattimentali, con riferimento al reato di cui all'art. 674 c.p. Come tale è motivo inammissibile in sede di legittimità, atteso che la sentenza impugnata offre sul punto una motivazione priva di vizi logici e giuridici. 11 - Parimenti inammissibili, perché fondati su una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali, sono i motivi di ricorso attinenti al reato di cui all'art. 659 c.p.(n. 2.5). L'unico motivo implicante un vizio di erronea applicazione della norma incriminatrice è quello che sottolinea come a essere disturbato dall'attività rumorosa dell'impianto fosse il solo ZZ, e non anche gli altri vicini. Ma anche questa doglianza è infondata, giacché - secondo la giurisprudenza costante di questa corte, in parte citata dagli stessi ricorrenti - per integrare il reato non è necessario che in concreto più persone sia siano lamentate, ma è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista obiettivo, per la quale una pluralità di soggetti possa essere stata disturbata. E questa era appunto la situazione accertata dal giudice di merito. 12 - Manifestamente infondata è infine l'ultima doglianza relativa alla permanenza dei reati contestati sub b) c) ed e) (n. 2.6). Si tratta infatti di reati contravvenzionali che risultano prolungati nel tempo durante tutta la gestione del capannone.
13 - In conclusione, dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 593 c.p.p., il ricorso va rigettato.
Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.. I ricorrenti vanno anche condannati al rimborso delle spese processuali della parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso a favore delle parte civile delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in lire 2.500.000 onnicomprensive, più i.v.a. e c.a
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001