Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2009, n. 501
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Sentenza 13 gennaio 2009

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In materia di previdenza forense, in assenza di specifica norma che consenta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense - ente con personalità di diritto privato - di rettificare senza limiti di tempo la misura della pensione da essa liquidata (a differenza di quanto è previsto dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 in riferimento alle gestioni previdenziali affidate all'INPS), siffatto potere può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, secondo quanto è dato desumere dall'art. 20 della legge n. 876 del 1980, che prevede la facoltà dell'ente previdenziale di controllare, all'atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni, così da far prevalere l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto all'esigenza di far valere, senza limiti temporali, l'esatta corrispondenza della posizione contributiva-previdenziale delle regole disciplinanti la sua configurazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2009, n. 501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 501
    Data del deposito : 13 gennaio 2009

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