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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 863/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Gallippi del Foro di Bolzano, giusta Parte_1
procura versata in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
attore; nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Augusto del Foro di Bolzano, giusta Controparte_1
procura versata in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Valentina Loner del Foro di Bolzano, giusta procura versata in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
convenuti;
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2054 c.c.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 17/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore dell'attore
“Piaccia all'on. le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
In via principale
pagina 1 di 18 - accertare e dichiarare la prevalente, o quanto meno concorsuale responsabilità del OR
[...]
, proprietario e conducente della vettura FORD FOCUS, Tg GA568ZW, nella Controparte_1
causazione del sinistro per cui è causa;
- dichiarare di conseguenza il OR , quale proprietario e la compagnia Controparte_1
in persona del legale rappresentante, quale impresa assicuratrice della Controparte_3
responsabilità civile della vettura Tg GA568ZW, obbligati in solido a corrispondere CP_4
all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (comprensivi di spese stragiudiziali) e non patrimoniali tutti, come descritti in atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda CTU medica, e al grado di responsabilità accertato, oltre agli interessi da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del sinistro fino al saldo al pagamento;
In subordine
- accertare e dichiarare la pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c. del sig. e del Parte_1
Con OR nella causazione del sinistro per cui è causa;
Controparte_1
- dichiarare di conseguenza il OR , quale proprietario e la compagnia CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante, quale impresa assicuratrice della responsabilità CP_3
civile della vettura Tg GA568ZW, obbligati in solido a corrispondere all'attore, a CP_4
titolo di risarcimento del 50% dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, come descritti in atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda CTU medica, oltre agli interessi da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c. dalla data del sinistro alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al saggio moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del sinistro fino al saldo al pagamento;
In ogni caso
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; del procuratore della convenuta Controparte_2
“Il procuratore della convenuta formula le seguenti Controparte_2
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
pagina 2 di 18 preliminarmente, in via istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU volta alla ricostruzione della dinamica con sostituzione del CTU per le ragioni esposte nelle note del 05.10.2023, del 12.11.2024 e del 17.12.2025; si insiste nella richiesta di ordinarsi all'attore ai sensi dell'art. 210 c.p.c l'esibizione di tutta la documentazione comprovante la percezione o il riconoscimento di tutti gli importi o le erogazioni suscettibili di valutazione economica da parte di assicurazioni private, da INAIL, dall'INPS, dalla
Provincia autonomia di Bolzano e/o da altri enti pubblici o privati;
in via principale di merito: rigettare le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare una corresponsabilità del sig. nella causazione dell'incidente stradale dd. 17.04.2021, Controparte_1 accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., accertare e dichiarare il danno effettivamente subito dall'attore in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa, e diminuire di conseguenza il risarcimento del danno corrispondentemente alla quota di corresponsabilità dell'attore, con rigetto delle ulteriori domande attoree.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Con del procuratore del convenuto : Controparte_1
“Un tanto premesso, contrariis rejectis, il sottoscritto procuratore, nella propria qualità ut supra indicata, rassegna le seguenti conclusioni
In via principale e di merito:
- respingersi le domande tutte, ex adverso proposte, poiché infondate in fatto siccome in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata di merito:
- nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare una corresponsabilità del sig. Controparte_1
nella causazione dell'incidente stradale dd. 17.04.2021, accertare e dichiarare la corresponsabilità dell'attore anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., accertare e dichiarare il danno effettivamente subito dall'attore in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa, e diminuire di conseguenza il risarcimento del danno corrispondentemente alla quota di corresponsabilità dell'attore, con rigetto delle ulteriori domande attoree.
In via di ulteriore subordine:
- nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice Volesse accogliere, anche parzialmente, le domande spiegate nei confronti del convenuto , dichiarare Controparte_1 Controparte_5
(P. IVA ) con sede legale in Milano - Via Giovanni Spadolini 7 tenuta a garantire
[...] P.IVA_1
la convenuta contro gli effetti dell'accoglimento e per l'effetto condannare la CP_3
pagina 3 di 18 al risarcimento dei danni accertati e liquidati in corso di causa a favore del Controparte_5
Sig. ; Parte_1
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato il 17.03.2022 l'attore ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano il OR e chiedendone la condanna al Controparte_1 Controparte_5
risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in data 17.04.2021
(verso le ore 18.32), in località Vadena (BZ), lungo la strada provinciale SS62, all'altezza del campo sportivo.
Con comparsa di risposta depositata il 01.06.2022 si è costituita in giudizio Controparte_5
chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
[...]
Con comparsa di risposta depositata il 22.06.2022 si è costituito tardivamente il convenuto CP_1
, chiedendo il rigetto della domanda attorea e svolgendo domanda di manleva nei confronti
[...]
della compagnia assicurativa Controparte_5
Alle udienze dell'08.02.2023 e del 15.03.2023 sono stati escussi i testimoni delle parti convenute.
Con ordinanza di data 17.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In diritto si osserva che l'art. 2054 c.c., stabilisce al primo comma che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma prosegue al secondo comma prevedendo che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino
a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli…”.
La presunzione di pari corresponsabilità posta dalla norma richiamata ha carattere sussidiario ed opera soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause e il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
3. Nel caso in esame l'attore ha allegato che in data 17.04.2021, verso le ore 18.30, mentre si trovava bordo del proprio motociclo Piaggio ES targato ES 80438, provenendo dal maneggio privato posto all'altezza del campo sportivo, ha eseguito una manovra di immissione sulla SP 62, svoltando a sinistra verso il centro di Vadena, allorquando è stato travolto dall'autovettura Ford OC targata GA568ZW condotta dal convenuto , che è sopraggiunta dalla direzione opposta viaggiando ad una CP_1
velocità superiore ai limiti consentiti e invadendo parzialmente la corsia percorsa dell'attore.
pagina 4 di 18 Secondo la ricostruzione fornita dai convenuti, invece, l'attore si sarebbe immesso sulla strada provinciale senza rispettare il diritto di precedenza, andando poi a collidere contro l'autovettura del convenuto.
3.1. Per quanto attiene alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, le prove raccolte sono di natura essenzialmente documentale e consistono nel rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Egna intervenuti in loco (doc. 1 di parte attrice), nelle risultanze delle CTP prodotte dalle parti (doc. 2 di parte attrice, doc. 3 di parte convenuta CP_2
, nonché nella CTU dinamico ricostruttiva e successive integrazioni espletate nel corso del
[...]
presente giudizio.
Non vi sono infatti testimoni oculari del sinistro;
i testi escussi sono intervenuti solo successivamente
(cfr. verbali di udienza del 08.02.2023 e del 15.03.2023).
Il CTU nominato, ing. è giunto alle seguenti conclusioni: Persona_1
“la sera del 17 aprile 2021 il OR si trovava all'interno del piazzale privato del Parte_1
maneggio posto difronte al campo sportivo della località Vadena. Verso le ore 18:32 circa, egli si congedava dalle persone ivi presenti e, trovandosi alla guida del motociclo Piaggio ES, si portava in corrispondenza del passo carraio a raso con la carreggiata stradale della SP 62, curvilinea in quei luoghi. Il motociclista, verosimilmente, si accertava che non vi fossero altri utenti della strada nelle immediate vicinanze del passo carraio, usando lo specchio parabolico all'uopo installato al ciglio opposto della strada. Quindi egli si spostava progressivamente, prima sulla banchina, poi sino alla striscia discontinua di delimitazione della carreggiata, per acquisire una visuale diretta sulla S.P. 62, alla propria sinistra, dove vi era una curva. Dopo aver accertato direttamente che sulla strada principale non vi erano altri utenti della strada, il OR decideva correttamente d'iniziare Pt_1
l'immissione sulla SP 62 con svolta a sinistra ed azionava l'acceleratore. Il cambio automatico metteva in presa la trasmissione ed il veicolo iniziava a muoversi. Dopo che il motociclo aveva iniziato
l'attraversamento, sopraggiungeva alla sua sinistra l'autovettura Ford OC condotta dal OR
ad una velocità certamente non inferiore di 60 km/ora e verosimilmente di circa Controparte_1
65 km/ora, nonostante vigesse il limite di 50 km/ora. Il motociclista, che già impegnava la carreggiata stradale, proseguì la svolta a sinistra riuscendo così a liberare completamente la corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura. Il conducente di quest'ultimo veicolo, invece, sterzò a sinistra e frenò andando ad invadere l'opposta corsia di marcia e colpendo il motociclo quando esso aveva già sgomberato la corsia di marcia dell'autovettura e si accingeva ormai a completare la svolta a sinistra.
Il punto d'urto veniva localizzato all'interno della corsia di marcia del motociclista, circa 0,8 metri dal centro della strada e l'autovettura pervenne alla collisione dopo aver invaso circa 1,15 metri di
pagina 5 di 18 larghezza dell'opposta corsia di marcia. L'incidente è avvenuto all'interno del centro urbano della località Vadena, in un luogo ove la presenza del campo sportivo, di un'area sacra cimiteriale e di un parcheggio rendevano prevedibile la presenza sulla carreggiata di utenti deboli della strada. La causa dell'incidente, da un punto di vista tecnico, viene individuata in via esclusiva nella condotta di guida tenuta dall'automobilista” (v. p. 34 e 35 della Relazione Tecnica depositata il 17.07.2023).
Con particolare riferimento alle cause del sinistro, il consulente ha precisato che “Appare di tutta evidenza che l'incidente fu causato dalla velocità eccessiva tenuta dall'automobilista il quale percorse parecchie decine di metri nello stesso tempo impiegato da motociclista per percorrere invece pochi metri. Ricordiamo che l'impatto si verificò nella corsia di marcia opposta a quella di pertinenza dell'autovettura, quando il motociclista aveva completamente sgomberato la corsia impegnata dalla
Ford OC. La deviazione a sinistra che portò la Ford OC ad invadere l'opposta corsia di marcia, sino a scontrarsi frontalmente con il motociclo scooter, fu evidentemente una reazione istintiva, anziché razionale, dettata anch'essa dalla velocità eccessiva tenuta dal conducente dell'autovettura”
(v. p. 9 della Relazione Tecnica depositata il 12.12.2024).
Le conclusioni cui è giunto il CTU differiscono rispetto a quelle del CTP di essenzialmente CP_5
sui seguenti aspetti principali:
- velocità di marcia del veicolo condotto dal convenuto;
CP_1
- determinazione del limite di velocità presente in loco;
- posizione del veicolo Ford al momento dell'immissione del motociclo nella strada provinciale e conseguente possibilità di avvistamento da parte dell'attore del veicolo del convenuto al momento dell'immissione sulla strada provinciale e rispetto del diritto di precedenza.
3.1.1. Il CTU ha determinato che il veicolo condotto dal convenuto al momento CP_1 dell'impatto viaggiava ad una velocità tra i 60 km/h e i 65 km/h. Tale dato è stato ottenuto dal CTU assumendo un valore di ees (velocità equivalente all'urto, in termini energetici, per la produzione di deformazioni permanenti) di 25 km/h, superiore a quello di 10 km/h di ees considerati sia nei calcoli del CTP di che in quelli del CTP di parte attrice nella propria relazione prodotta in atti. CP_5
Sul punto il CTP di si è limitato ad osservare: “Per quanto riguarda la velocità all'urto CP_5 dell'autovettura la valutazione proposta appare sovrastimata, lo stesso consulente di parte attrice individua un valore di velocità di 53 km/h che è compatibile con il limite massimo imposto in zona”, senza fornire un'adeguata motivazione di natura tecnico scientifica a supporto della propria contestazione.
Il CTU ha invece esposto un'argomentazione esaustiva, indicando le fonti bibliografiche utilizzate e dando dimostrazione delle valutazioni logiche, analitiche e comparative che hanno portato alla pagina 6 di 18 quantificazione dell'energia cinetica necessaria per provocare i danni subito dall'autovettura, utilizzando quale parametro di confronto i risultati di un crash test di un veicolo Ford OC analogo a quello del convenuto.
In risposta alle osservazioni sul punto il CTU ha correttamente osservato: “La principale divergenza tra la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dai consulenti tecnici delle parti e quella dello scrivente risiede nella radicalmente diversa valutazione del parametro EES associato al danneggiamento della Ford OC. Il consulente dell'attore l'ha considerato pari a 10 km/ora in modo evidentemente erroneo, stante il fatto che e pacifico che i danni riportati dalla Ford OC coinvolta nell'incidente in esame non possono essere causati da un urto pressoche “a passo d'uomo” (che corrisponderebbe a circa 7 km/ora) contro un ostacolo fisso. A conferma di cio si e riportato il crash test frontale di una Ford OC, con impatto a 15 km/ora ove il veicolo presentava danni di gran lunga inferiori a quelli del mezzo coinvolto nell'incidente. Il consulente tecnico della convenuta, senza
Cont esprimere alcuna sua valutazione tecnica, ha immediatamente sposato la stima dell fatta dal consulente di controparte..”.
Il Tribunale condivide dunque le conclusioni cui è giunto il consulente, in quanto appaiono adeguatamente motivate e prive di contraddizioni logiche.
3.1.2. Appurato che il veicolo Ford OC procedeva ad una velocità tra i 60 e 65 km/h, va ora accertato quale fosse il limite di velocità presente sui luoghi teatro del sinistro.
Anche in relazione a tale aspetto, si condividono le argomentazioni del CTU, in quanto adeguatamente motivate e supportate dalla documentazione fotografia riportata nell'elaborato consulenziale. Nello specifico l'ing. ha evidenziato: “Il limite di velocita vigente all'epoca dell'incidente era di 50 Per_1
km/ora per il conducente dell'autovettura e di 40 km/ora per il conducente del motociclo. Quest'ultimo infatti era assoggettato all'obbligo sancito dal cartello apposto unitamente a quello d'inizio del centro urbano, come viene mostrato nella figura 8.. Il limite di velocita di 50 km/ora era prescritto all'automobilista per il fatto di marciare entro un centro urbano: l'automobilista poteva provenire o dalla SP 62, nel qual caso il cartello d'inizio centro urbano era installato in corrispondenza del cavalcavia autostradale, come viene mostrato nella figura 9, oppure egli poteva provenire dal centro storico ove il limite prescritto era di 30 km/ora In ogni caso, l'automobilista aveva raggiunto il luogo dell'incidente dopo aver impegnato un incrocio con rotatoria che si trovava entro il centro urbano pertanto, non essendovi specifica segnaletica, il limite di velocita massima consentita era pari a 50 km/ora”.
pagina 7 di 18 Sulla base della documentazione fotografica versata in atti può dirsi che il sinistro si è verificato al limite del centro urbano di Vadena in un tratto ove il limite di velocità passa da quello generico di 50 km/h a quello specifico di 60 km/h.
Infatti, l'impatto è avvenuto poco dopo il cartello di fine centro abitato di “Vadena Centro” ove era apposto il cartello indicante il limite massimo di 40 km/h per chi si dirigeva in direzione centro e a poca distanza da dove all'epoca dei fatti era presente, oltre il margine destro della carreggiata, il segnale di limite massimo di 60 km/h.
3.1.3. Per quanto attiene all'individuazione del punto d'urto sulla carreggiata, localizzato dal CTU nella corsia di marcia di pertinenza dell'attore, a circa 0,84 metri dal centro della strada, l'ing. del Per_1
giudice ha evidenziato:
“Sul piano viabile era presenti due evidenti tracce prodotte dallo strisciamento laterale delle ruote del motociclo ES Piaggio, conseguente alla spinta generatasi nell'impatto con l'autovettura. Dette tracce sono pertanto indicative del punto sulla strada in cui avvenne l'incidente e, nel caso specifico, anche della direzione tenuta in quell'istante dal motociclo.
Occorre tener ben presente che dette tracce non sono riferibili all'istante del primo contatto tra i due veicoli, bensì ad una fase più evoluta della collisione ovvero ad un momento in cui vi era già ampia compenetrazione tra i veicoli, con sovraccarico del motociclo che era stato sormontato parzialmente della parte anteriore della vettura e responsabile della produzione delle tracce di pneumatico del motociclo, cosi ampie e marcate…”.
Così concludendo: “…Il punto d'urto era localizzato all'interno della corsia di marcia di pertinenza del motociclista, distante circa 0,84 metri dal centro della strada e l'autovettura era giunta in corrispondenza del punto d'urto invadendo per 1,15 metri di larghezza, la corsia di marcia del motociclista”, p. 24 e 25 della Relazione Tecnica depositata il 17.07.2023).
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, anche in quanto sul punto non paiono sussistere particolari obiezioni da parte del CTP di CP_5
3.1.4. Risulta altresì adeguatamente motivata dal CTU la rilevata assimetria delle condizioni di avvistamento reciproco dei due conducenti. Secondo le determinazioni del consulente, infatti, l'attore disponeva di una visuale diretta di 37 metri sulla strada statale, dal punto di immissione sulla strada provinciale, mentre il convenuto poteva avvistare il motociclo ad una distanza di 42 metri (“Nel caso in esame, il motociclista doveva portarsi nella posizione rappresentata nella figura 12 per disporre di una visuale diretta sulla SP 62 che gli consentiva di avvistare i veicoli sino alla distanza di circa 37 meri come viene mostrato nel riquadro “A” della figura 12. L'automobilista, invece, trovandosi a 37 metri dal motociclista avvistava già gran parte del veicolo a due ruote, come viene mostrato nel
pagina 8 di 18 riquadro “B”, significando che la condizione di primo possibile avvistamento del motociclo, da parte dell'automobilista, si realizzava per prima. L'avvistamento reciproco dei due utenti della strada non fu simultaneo, ma l'automobilista potè avvistare per primo il motociclo rilevandone la parte anteriore. Ad esempio, nel caso della figura 12, l'automobilista poteva avvistare il motociclo trovandosi a circa 42 metri da questo, come esemplificato nella figura 13, mentre la visuale del motociclista, in quella stessa posizione non gli consentiva di avvistare l'autovettura prima che essa giungesse alla minore distanza di 37 metri”).
Costituisce dunque un aspetto dirimente quello attinente alla posizione della vettura Ford OC. Più precisamente, risulta indispensabile stabilire a quale distanza questa si trovasse, rispetto al punto d'urto e rispetto al campo di visuale dell'attore quando ha deciso di iniziare l'immissione sulla strada provinciale.
Sulla base dei calcoli relativi alla traiettoria e alla velocità dei veicoli svolti dal CTU e che vengono condivisi e fatti propri dal Tribunale, risulta che il motociclista è giunto nel punto d'urto dopo aver percorso circa 9,6 metri, nel tempo di circa 3 secondi. Considerando il tempo medio psicotecnico di 1 secondo che intercorre tra la decisione d'intraprendere l'immissione e l'effettivo inizio del movimento del motociclo, il consulente ha determinato che il motociclista ha deciso di iniziare l'immissione con svolta a sinistra, circa 4 secondi prima dell'incidente. In quello stesso tempo l'automobilista, marciando a 60 km/ora, ha percorso 16,6 metri al secondo. Da ciò deriva che 4 secondi prima della collisione,
l'autovettura era distante almeno 66,6 metri dal punto d'urto e, quindi, si trovava certamente al di fuori del campo di visuale del motociclista.
In risposta alle osservazioni dei CTP il CTU ha correttamente rilevato che in relazione al dato rilevante per l'eziologia dell'evento e relativo al “tempo impiegato dal motociclo per giungere in corrispondenza del punto d'urto”, “non vi è alcuna sostanziale differenza tra i consulenti, perchè considerando il tempo psicotecnico medio di 1 secondo per il motociclista, si ottiene che: nella ricostruzione Cipriani, il motociclista decise d'immettersi sulla strada 3,53 secondi (cioe 2,53
(colonna “tges”) + 1 secondo psicotecnico) prima della collisione, quando l'autovettura che il medesimo consulente pone in marcia a 45 km/ora (cioe 12,5 metri al secondo, cfr. pag. 21 C.T.
Cipriani) si trovava distante 44,1 metri dal punto d'urto quindi nettamente al di fuori del campo di visuale del motociclista, che era esteso circa 38 metri dal punto d'immissione del motociclista (cfr. figura a pag. 13 C.T. Cipriani), ovvero si estendeva circa 30 metri oltre il punto d'urto.
Alla stessa conclusione si perviene anche con i dati considerati nella C.T. Gremes: il motociclista decise d'immettersi sulla strada circa 3,55 secondi (2,55 + 1 secondo
pagina 9 di 18 psicotecnico) prima della collisione, quando l'autovettura in marcia a 53 km/ora (cfr. pag. 15 C.T.
Gremes) era quindi distante circa 52,3 metri dal punto d'urto ovvero fuori dal campo di visuale del motociclista”.
Può dirsi, dunque, che il motociclista non aveva la possibilità di avvedersi del sopraggiungere dell'autovettura mediante la visuale diretta.
È tuttavia incontestato che in loco fosse presente uno specchio parabolico installato in corrispondenza del passo carraio da cui egli proveniva.
La disamina della visuale offerte da tale specchio è stata oggetto di un acceso dibattito tra i consulenti.
A parere del CTU, infatti, lo specchio non avrebbe prodotto un'estensione del campo visuale del motociclista. La sua funzione, infatti, sarebbe quella di consentire l'avvistamento dei veicoli che si trovano nelle immediate vicinanze, per i quali costituirebbe pericolo già il mero approccio (ovvero lo
“sporgersi”) sulla carreggiata stradale.
Nel proprio elaborato il CTU ha evidenziato quanto segue: “…Il cancello d'uscita dal maneggio si trova a raso della corsia di marcia dei veicoli in transito sulla SP 62. Per acquisire una visuale diretta sulla SP 62, chi esce dal cancello del maneggio deve necessariamente far sporgere una parte rilevante del veicolo sulla carreggiata stradale. Tale ingombro della carreggiata stradale avviene senza disporre di una visuale diretta sulla SP 62. Per ovviare a questa situazione di pericolo e stato installato lo specchio parabolico che non ha (perchè evidentemente non può avere) altra funzione se non quella di consentire l'avvistamento dei veicoli che si trovino nelle immediate vicinanze del cancello del maneggio e per i quali già la mera presentazione di un veicolo sulla soglia del cancello può costituire un pericolo concreto ed imminente di collisione. Lo specchio parabolico serve quindi agli utenti del passo carraio per vedere se nelle immediate vicinanze dello stesso vi siano veicoli in transito, per i quali costituirebbe pericolo il mero approccio alla carreggiata stradale. Lo specchio parabolico, per sua natura e costituzione, non consente l'avvistamento dei veicoli a distanza di decine di metri. Per acquisire tale visuale e necessario che l'autista che intenda immettersi sulla strada principale, acquisisca una visuale diretta sulla stessa, dopo essersi “sporto” a sufficienza sulla carreggiata stradale…”.
Nell'integrazione depositata in data 08.11.2024, il CTU ha preso posizione in ordine alle diverse osservazioni critiche del CTP di , svolgendo un'accurata analisi della concreta situazione di CP_5
fatto.
Il metodo dell'analisi è stato il seguente:
a) sul piano viabile sono state segnate, ogni 10 metri, delle strisce ortogonali alla careggiata;
pagina 10 di 18 b) sono state collocate due videocamere in corrispondenza del passo carraio da cui il motociclista aveva iniziato l'immissione sulla strada principale. La prima fotocamera (Nikon D5000) è stata montata su di un treppiede, ad altezza equivalente a quella di una persona seduta su motociclo ed inquadrava lo specchio parabolico con una focale di 55 mm ovvero corrispondente a quella dell'occhio umano. La seconda videocamera (Toshiba Camileo), anch'essa montata su treppiede, a quota più bassa della precedente, inquadrava invece lo specchio parabolico con il massimo ingrandimento.
Ciò evidentemente non corrisponde affatto alla naturale visione di una persona, ma come correttamente osservato dal CTU, consente di documentare con la migliore risoluzione possibile l'immagine riflessa dallo specchio;
b) una terza telecamera, è stata posta alla quota di circa 103 metri dal piano stradale, per mezzo di un
U.A.V. in modo da realizzare una veduta zenitale della S.P. 62, delle linee di riferimento e del transito dei veicoli;
c) la quarta ed ultima telecamera (Kenwood DRV330), dotata di un sistema GPS per la geo referenziazione ed in grado di registrare la velocità, è stata installata all'interno del veicolo della Polizia locale, sul cristallo parabrezza, in corrispondenza del posto di guida. Le prove empiriche di cui sopra sono state effettuate il giorno 31 ottobre 2024, a partire dalle ore 15:45 circa. Lo specchio parabolico installato in corrispondenza del passo carraio in questione è apparso essere lo stesso di quello esaminato in contraddittorio con i consulenti delle parti nel corso dell'attività peritale del 18/4/2023 ovvero lo stesso presente all'epoca dell'incidente stradale. Tale specchio ha un diametro di 0,6 metri ed
è distante 7,8 metri dal punto d'osservazione posto in corrispondenza del passo carraio da cui proveniva il motociclista.
All'esito degli approfondimenti eseguiti il CTU ha confermato le proprie conclusioni, precisando: “Il problema del campo di visuale agevolato dallo specchio parabolico si compone di due aspetti: uno prettamente tecnico che si ritiene sia stato completamente esplorato, in modo oggettivo, mediante le prove empiriche di cui si raccomanda la visione di almeno i filmati “4_telecamere.mp4” e
“specchio.mp4” in allegato alla presente. L'altro aspetto ha invece carattere soggettivo, di natura cognitiva ed attinente alla capacità visiva del soggetto intesa sia come acuità della vista sia come percezione razionale dell'immagine. Su quest'ultimo aspetto ciascuno potrà maturare le proprie valutazioni dopo aver esaminato il materiale video fotografico. Lo scrivente propone la seguente conclusione sintetica: lo specchio parabolico, osservato da una distanza di circa 7,8 metri, non consente un campo di visuale più ampio di quello che si dispone affacciandosi direttamente sulla strada. Certamente lo specchio riflette l'immagine di oggetti che sono anche molto più distanti, ma essi non sono intelligibili da una persona che guarda lo specchio ad occhio nudo, dalla distanza di quasi 8
pagina 11 di 18 metri. Lo sarebbero se l'immagine riflessa dallo specchio venisse osservata con un binocolo. Viene così confermato che lo specchio parabolico in esame non produce un'estensione del campo di visuale del motociclista, ma la sua funzione è quella di consentire l'avvistamento dei veicoli che si trovino nelle immediate vicinanze del cancello del maneggio e per i quali già la mera presentazione di un veicolo sulla soglia del cancello può costituire un pericolo concreto di collisione. Lo specchio parabolico serve quindi agli utenti del passo carraio per vedere se nelle immediate vicinanze dello stesso vi siano veicoli in transito, per i quali costituirebbe pericolo già il mero approccio alla carreggiata stradale.
Lo specchio parabolico, per sua natura e costituzione, non consente l'avvistamento dei veicoli a distanza di decine di metri. Per acquisire tale visuale è necessario che l'autista che intenda immettersi sulla strada principale, acquisisca una visuale diretta sulla stessa, dopo essersi “sporto” a sufficienza sulla carreggiata stradale.”.
Chiamato ad ulteriori chiarimenti, il CTU nell'integrazione alla consulenza depositata in data
12.12.2024, per confutare in via definitiva la tesi del consulente di parte convenuta, ha calcolato l'acuità visiva necessaria per vedere l'immagine riflessa dallo specchio parabolico, di un veicolo distante 85 metri, da parte di un osservatore posto a 7,8 metri dallo specchio parabolico.
Prendendo in considerazione la figura 1 alla pagina 5 della C.T. di parte convenuta, il CTU ha dimostrato che l'immagine del veicolo distante 85 metri, che si produce sulla superficie dello specchio reale è inscrivibile ad un quadrato avente lato di 6 millimetri.
A ciò consegue che “Si verifica immediatamente che è necessaria un'acuità visiva di 19/10 per poter vedere l'immagine riflessa dallo specchio, del veicolo posto a 85 metri di distanza, trovandosi
l'osservatore a 7,8 metri dallo specchio. Con ciò si ritiene di aver definitivamente confutato la tesi del consulente di parte convenuta. Ricordiamo che per la guida di un veicolo sono richiesti 5/10 d'acuità visiva …”.
Le ampie argomentazioni fornite dal consulente, supportate da adeguata motivazione, nonché dall'indicazione dei complessi calcoli posti alla base delle conclusioni cui egli è giunto, consentono di ritenere definitivamente accertato che l'attore, non poteva avvedersi, né direttamente, né con l'ausilio dello specchio parabolico del sopraggiungere del veicolo del convenuto.
4. Alla luce di quanto esposto, si condivide la ricostruzione operata dal CTU in relazione all'effettiva dinamica del sinistro, nei termini riportati al punto 3.1.
La ricostruzione della dinamica consente di ritenere superata la presunzione ex art. 2054 c.c. e la responsabilità del sinistro va ascritta dunque in via esclusiva al convenuto per le ragioni di seguito esposte.
pagina 12 di 18 Il convenuto procedeva con la sua autovettura ad una velocità superiore al limite consentito, in violazione dell'art. 142 del C.d.S. Inoltre, dopo aver rilevato la presenza dell'attore, alla guida del suo motociclo, forse nel tentativo imperito di evitarlo, anziché rimanere nella propria corsia ha invaso quella opposta, travolgendo il motociclo in piena violazione dell'art. 143 C.d.S.
Sulla base dei rilevamenti e delle misurazioni effettuate dal consulente può dirsi che se il conducente dell'autovettura avesse proceduto alla velocità limite di 50 km/ora, allora:
- avrebbe percorso 16,7 metri nel tempo psicotecnico di reazione (50 km/ora è equivalente a percorrere
13,9 metri ogni secondo. Quindi 13,9 x 1,2 secondi = 16,7 metri);
- avrebbe percorso 13,2 metri durante la frenata portando a zero la velocità del mezzo (equazioni del moto uniformemente decelerato).
Da ciò deriva che in tal caso l'autovettura si sarebbe fermata entro uno spazio di circa 30 metri, comprensivo di quello percorso durante il tempo psicotecnico di reazione, a fronte dei 42 metri di visuale disponibile al conducente.
Emerge quindi che marciando a 50 km/ora il campo di visuale era sovrabbondante di circa 12 metri rispetto allo spazio necessario per arrestare il veicolo e ciò equivale a dire che, se l'automobilista avesse proceduto a 50 km/ora egli avrebbe potuto arrestare la marcia, evitando l'incidente, anche percependo la situazione di pericolo con un ritardo di circa un secondo in più rispetto al tempo psicotecnico (0,9 secondi, equivalenti a percorrere 12 metri alla velocità di 50 km/ora cioè 13,9 m/s).
Il fatto che l'autovettura sia invece pervenuta alla collisione ad una velocità verosimilmente di 65 km/ora può significare che il veicolo, prima dell'impatto, procedeva più velocemente e, frenando prima della collisione, ha ridotto la velocità sino a circa 65 km/ora, oppure che il conducente non ha percepito la situazione di pericolo entro il normale tempo psicotecnico (1,2 secondi per attuare una frenata) ma ha reagito con un certo ritardo (forse distratto anche dal bambino che era a bordo del veicolo o per altre ragioni ignote) riuscendo a sterzare a sinistra e, forse, frenare soltanto all'ultimo instante prima della collisione.
Si consideri infatti che marciando a 60 e 65 km/ora, lo spazio di 42 metri è stato percorso in 2,5 e 2,3 secondi rispettivamente, dei quali 1,2 secondi erano erosi dal tempo psicotecnico di reazione, quindi un ulteriore secondo di ritardo in più, ha compromesso la possibilità di evitare l'incidente.
Va infine rilevato che l'incidente è avvenuto all'interno del centro urbano di Vadena, in un luogo ove la presenza del campo sportivo, di un'area cimiteriale e di un parcheggio rendevano prevedibile la presenza di altri veicoli e la loro immissione sulla strada provinciale.
L'attore ha invece impegnato la carreggiata quando il veicolo di parte convenuta non era visibile e al momento dell'impatto aveva terminato la manovra di immissione nella carreggiata, trovandosi già nella pagina 13 di 18 corsia di destra, di sua pertinenza. Non vi sono elementi sulla cui base possa ravvisarsi il mancato rispetto dei limiti di velocità.
Ne deriva che, in mancanza dell'invasione di corsia da parte del convenuto e se la velocità di quest'ultimo fosse stata conforme ai limiti previsti, il sinistro non si sarebbe verificato.
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore risulta quindi fondata in punto an.
Va a questo punto osservato per mera completezza che l'attore ha formulato la propria domanda di risarcimento, chiedendo di accertare la “prevalente, o quanto meno concorsuale responsabilità” del convenuto nella causazione del sinistro. Tale domanda, alla luce dei fatti costitutivi allegati, deve essere interpretata come volta ad ottenere il risarcimento integrale del danno, derivante dal sinistro provocato dalle condotte del convenuto, anche nel caso di responsabilità esclusiva dello stesso (sulla possibilità di interpretazione della domanda giudiziale andando oltre le formali parole utilizzate dalle parti, tenendo conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire, cfr. Cass.n. 6626/2014). Infatti, la domanda di accertamento della responsabilità prevalente ricomprende, sul piano letterale, anche l'ipotesi di responsabilità esclusiva, posto che, da un punto di vista logico, essa rappresenta il caso di responsabilità prevalente al massimo grado.
5. Si procede ora ad esaminare la pretesa risarcitoria in punto quantum.
In corso di causa è stata assunta una CTU medico legale sulla persona dell'attore.
Le risultanze della consulenza, a firma del dott. vengono condivise e fatte proprie dal Persona_2
Tribunale, in quanto adeguatamente motivate e prive di contraddizioni logiche.
Il CTU ha accertato che, a seguito del sinistro, l'attore è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano, in terapia Intensiva, con la seguente diagnosi: “Al termine ricoverato presso
l'Unità di Terapia Intensiva con diagnosi di subamputazione sotto poplitea arto inferiore sx post traumatica, schock emorragico, frattura completa scomposta della diafisi prossimale del perone di sn, frattura completa scomposta disassata della diafisi distale della tibia di sn, frattura comminuta e disarticolata del piede di sn in sede tarso-metatarsale, in particolare frattura, comminuta del calcagno, e rime di frattura anche in corrispondenza dell'astragalo, dello scafoide tarsale e delle altre ossa tarsali e metatarsali, frattura scomposta dell'arco ascellare della XI costa di destra dubbia infrazione dell'VII costa di sn” (p. 9 della CTU depositata il 30.09.2024).
Il consulente ha inoltre accertato che sussiste il nesso causale tra le lesioni accertate dai sanitari e la dinamica del sinistro, come risultante dagli atti.
Il periodo di invalidità temporanea è stato così determinato:
- 67 giorni al 100 %;
pagina 14 di 18 - 20 giorni al 75 %;
- 60 giorni al 50 %.
A seguito del sinistro residuano postumi permanenti che il CTU ha quantificato in misura pari al 45 %.
In relazione alle spese mediche di cui al doc. 8 di parte attrice il CTU si è espresso nei termini che seguono:
“Nel fascicolo di parte attrice sono presenti le seguenti spese.
- quietanza n. A9 2021 618 del 05.07.2021 del Distretto Sanitario di Laives (training del passo+rieducazione motoria) - euro 36,15
- ricevuta n. 466484 del 22.07.2021 del Servizio sportello ripartizione mobilità (riclassificazione patente di guida) - euro 42,20
- fattura n. 155/21PR del 10.09.2021 di SA (differenza per ausili preventivo 271 del 30.04.2021) – euro 149,00*
- quietanza n. 228 del 26.11.2021 della Filiale Cassa di Risparmio dell'Ospedale (cartella clinica) - euro 16,00
Tali spese sono da ritenersi tutte congrue per un totale di euro 243,35. Va precisato tuttavia che
l'effettivo esborso della fattura n. 155/21PR del 10.09.2021 di SA (differenza per ausili preventivo
271 del 30.04.2021) - euro 149,00 andrà dimostrato da parte del danneggiato.”.
Poiché nel corso del giudizio non è stato dimostrato l'effettivo esborso dell'importo di € 149,00, relativo alla fattura n. 155 del 10.09.2021, nulla potrà essere risarcito a tale titolo.
Le spese mediche documentate e di cui risulta la prova degli esborsi ammontano a complessivi € 94,35.
6. Per quanto attiene al danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del danneggiamento del motociclo ES GTS 300 di sua proprietà si richiamano le risultanze della consulenza espletata in corso di causa a firma del P.I. di cui si condividono le conclusioni, considerata la Persona_3
adeguata e congrua motivazione.
Il valore del motociclo viene determinato € 4.850,00 tenendo conto dei prezzi di mercato dell'usato al momento dell'incidente (p. 8 della C.T.U. depositata il 29.05.2024).
7. L'attore ha chiesto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale (doc. 9 di parte attrice, allegato all'atto di citazione) fornita dall'agenzia Essebi Risarcimenti per totali € 6.100,00.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che anche le spese sostenute a titolo di assistenza, in favore di agenzie di infortunistica stradale, sono ripetibili se in concreto l'attività prestata fosse in astratto utile per la definizione stragiudiziale del sinistro (Cass. civ. n. 9548/17, Cass. civ., n.
2644/2018, Cass. civ. n. 6422/2017), anche nell'ipotesi in cui la trattativa stragiudiziale non sfoci in un accordo ma necessiti del giudizio (Cass. civ. n., 997/2010, Cass. civ. n. 14444/21).
pagina 15 di 18 La pre-fattura prodotta sub doc. 9 di parte attrice indica la dicitura “pagamento come da accordi con il cliente da effettuarsi al termine della vertenza risarcitoria”.
Risulta dunque provata la sussistenza a carico dell'attore dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni fornite dalla società Essebi in suo favore. Pertanto, sebbene non risulti la prova dell'esborso,
l'importo indicato nella pre-fattura va rimborsato all'attore, in quanto costituisce danno emergente.
Nel complesso il danno patrimoniale subito dall'attore ammonta ad € 11.044.35.
8. Il danno non patrimoniale viene liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano
2024, per le lesioni c.d. macropermanenti. Viene riconosciuta una diaria nei limiti dei valori medi indicati in tabella, in considerazione dell'entità delle lesioni subite.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 11.06.2025
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Va riconosciuto il danno da ritardo mediante previsione degli interessi compensativi/moratori da liquidarsi al tasso legale e calcolati sulle somme rivalutate di anno in anno.
L'attore non ha provato che i postumi del sinistro abbiano inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod. Ass.) ed in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe, sicché non sussistono i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno.
Di seguito si riportano la tabella del calcolo:
Data di nascita: 28-05-1958 Età: 62 anni e 11 mesi
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (63 anni): 7.041,69
Diaria giornaliera da tabella: 143,75
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 45,0%) €. 316.876,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 277.565,26
A2) Invalidità temporanea al 100%Giorni 67 €. 9.631,25
A3) Invalidità temporanea al 75%Giorni 20 €. 2.156,25
pagina 16 di 18 A4) Invalidità temporanea al 60%Giorni 60 €. 5.175,00
Sub totale A2)-A4) devalutato alla data del sinistro €. 14.744,44
Totale A €. 333.838,50
Totale A devalutato alle date indicate €. 292.309,70
Danno patrimoniale (danno emergente)
B) Spese mediche, assistenza stragiudiziale, veicolo €. 11.044,35
Totale B €. 11.044,35
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 44.922,40
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 34.123,34
Totale dovuto €. 382.399,79
I convenuti dovranno risarcire all'attore in solido l'importo indicato che andrà ulteriormente maggiorato degli interessi di legge dalla data odierna al saldo effettivo.
9. La domanda di manleva, formulata dal convenuto nei confronti della convenuta Controparte_1
in virtù della polizza assicurativa nr. 8531300508302, va dichiarata inammissibile Controparte_2
poiché tardiva, in quanto il convenuto si è costituito oltre i termini previsti dalla dall'art. 166 c.p.c. nella versione in vigore al momento dell'introduzione del giudizio (sulle condizioni di proponibilità della domanda, cd. riconvenzionale trasversale, da parte del convenuto verso un altro convenuto cfr.
Cass. ord. N. 12662/2021; Cass. ord., 9441/2022).
10. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
I convenuti dovranno pertanto rifondere in solido all'attore le spese del presente giudizio.
nulla ha eccepito in relazione alla riconvenzionale trasversale svolta dal convenuto CP_5 [...]
, né ha chiesto la sua condanna alla rifusione delle spese processuali. Per tale ragione, le spese CP_1
processuali nel rapporto interno tra convenuti vengono integralmente compensate.
Le spese vengono liquidate in dispositivo di applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore da €
260.001,00 a € 520.000,00, tenuto conto del valore del decisum.
All'attore vanno rimborsati gli importi corrisposti ai propri CTP, come documentati dalle fatture prodotte in allegato alla nota spese depositata in data 08/05/2025.
Sul punto va rilevato che mentre l'importo richiesto per l'intervento del CTP relativo alla ricostruzione cinematica e alla determinazione del valore del veicolo attoreo appare congruo perché in linea con quanto liquidato ai CTU P.I. e ing. , quello afferente alla CTP medico legale, va ridotto Per_3 Per_1 ai sensi dell'art. 92, primo co. c.p.c. nei limiti di quanto liquidato al CTU dott. per le Per_2
pagina 17 di 18 medesime attività. Pertanto, viene riconosciuto l'importo arrotondato di € 2.200 per spese di CTP medico legale e di € 3.568,50 per spese di CTP dinamica.
Le spese delle CTU espletate, nella misura liquidata con i decreti del 31.07.2023, 30.07.2024, del
09.10.2024 e del 04.02.2025, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido, con loro condanna a restituire all'attore quanto da questi eventualmente già corrisposto ai CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Morris Recla, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto in relazione al Controparte_1
sinistro verificatosi in data 17/04/2021 sulla la SP62, in località Vadena (BZ) descritto in parte motiva;
2) condanna i convenuti e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore dell'attore del risarcimento del danno da questi subito per complessivi € 382.399,79, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna i convenuti e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_2 all'attore le spese del presente giudizio che nel complesso vengono determinate in € 22.457,00 per compenso di avvocato, € 545,00 per anticipazioni e spese, € 5.768,50 per spese di CTP, oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
4) compensa le spese nel rapporto processuale tra i convenuti;
5) pone le spese delle CTU, nella misura liquidata con i decreti di data 31.07.2023, 30.07.2024,
09.10.2024 e 04.02.2025, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro;
6) condanna i convenuti e in solido tra loro, a restituire Controparte_1 Controparte_2 all'attore quanto da questi eventualmente già corrisposto ai CTU.
Così deciso, in Bolzano in data 11.06.2025.
Il Giudice
Morris Recla
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