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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36017/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 36017/2022 promossa ai sensi dell'art. 7 D.lgv. n.150 del 2011 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1
MAFALDA, elettivamente domiciliato in VIA PORTA RONCA, 47 20017 RHO presso il difensore avv.
RUSSO MAFALDA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRESSI Controparte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato in Via Macchi, 27 20124 MILANO presso il difensore avv. BRESSI
VITTORIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23 giugno 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-IL ha proposto appello avverso la sentenza n.4944 depositata dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 22 agosto 2022
-con tale sentenza, pronunciata nei confronti del Comune contumace, il Giudice di primo grado ha annullato il verbale di infrazione al codice della strada n. P/400247/2022 prot. 1467/2022 del 19 febbraio 2022
-con tale verbale era stata contestata all'appellata la violazione dell'art.143, commi 1-13, c.s., perché in via Peloritana del di fronte al Grill Inn il conducente dell'autovettura tg. Parte_1
EF928FT “… arte destra della carreggiata in prossimità del margine destro …”
-il verbale indicava in complessive € 35,40 (trentacinque euro e quaranta centesimi) -- di cui € 29,40 per sanzione e € 6,00 per spese di notifica) – l'ammontare del pagamento in misura ridotta
-il Giudice di Pace ha annullato il verbale sul presupposto che il rimasto contumace, non aveva Pt_1 depositato la documentazione di cui al settimo comma dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011
-il ha quindi proposto appello eccependo l'invalidità della notifica del decreto di fissazione Pt_1 dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice di Pace nonché l'infondatezza delle eccezioni, sollevate dalla controparte nel giudizio di primo grado, attinenti all'invalidità della notifica del verbale di contestazione, alla genericità della contestazione e all'inesistenza della condotta sanzionata
-l'appellata, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. e ha chiesto in via principale il rigetto dell'impugnazione
°°°
-la sentenza impugnata va riformata perché pronunciata sull'erroneo presupposto della dichiarazione di contumacia dell' Controparte_2
-al riguardo, sono del tutto condivisibili le argomentazioni formulate al riguardo dalla difesa del la Pt_1 quale ha affermato che:
“…la Signora residente in [...] (C.F.: Controparte_1 Parte_1 sto opposizi 22 l. 689/1981 avverso il Verbale di C.F._1 Contestazione n. P/400247/2022 prot. 1467/2022 irrogatole dal medesimo Comando di Polizia Municipale in data 19/02/2022;
- che in data 02/05/2022 il ricorso di cui sopra veniva iscritto al n. 18841/2022 del Ruolo Generale del Giudice di Pace di Milano;
- che il fascicolo veniva assegnato al Giudice dr.ssa Laura Maria FINAZZI e fissata udienza per la comparizione delle parti al 18/07/2022 alle ore 11.15; (Doc. n. 4 – Storico fascicolo n. 18841/2022 Rg – GDP Milano – Dr.ssa Finazzi)
- che la notifica della fissazione di udienza nonché del ricorso ex art. 22 l. 689/1981 proposto dalla signora veniva inviato ad un indirizzo di posta elettronica ERRATO;
CP_1
pagina 2 di 4 6. invero, in data 16/05/2022 alle ore 10.06 la signora , impiegata della Cancelleria della Parte_2 Sezione II del Giudice di Pace di Milano, inviava il file PDF “fissazione ud. Rg. 18841-2022” all'indirizzo di posta elettronica ' t'; (Doc. n. 5 – Email_1 Mail del 16/05/2 i Garbagnate); Parte_2
7. In realtà, come è certificato dal Doc. n. 6 qui allegato:
- L'indirizzo di P.E.O riferibile al è il seguente: Parte_1
Email_2
- Il domicilio digitale (ovvero l'indirizzo di P.E.C.) del è Parte_1
(Doc. n. 6 – Certific Email_3 CP_2 del 26/09/2022) Parte_1 te a quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, ove, a pagina 1, si legge
“Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del non costituito Parte_1 nonostante la ritualità della notifica”, non corrisponde a a è MAI stata ritualmente effettuata al relativamente al procedimento civile di cui in Parte_1 parola;
9. tale circostanza risulta essere, inoltre, confermata dal fatto che, diversamente da quanto accaduto per l'invio di copia della sentenza, ove risulta conferma della ricezione della mail medesima, nessuna Mail Delivery Sistem è stata generata dal sistema ed allegata alla comunicazione di fissazione di udienza di cui al doc. n. 5 già agli atti …”
-le superiori circostanze sono confermate dalla visione del fascicolo d'ufficio di primo grado, dal quale si evince che la mail contenente il provvedimento di “fissazione ud rg 18841-2022.pdf.” era stato inviato il 16 maggio 2022 alle ore 10:08 all'erroneo indirizzo di: Email_4
-deve pertanto dichiararsi l'annullamento della sentenza impugnata per nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
-ciò comporta che il presente Tribunale debba rimettere la controversia al giudice di primo grado ai sensi dell'art.350 c.p.c. nella formulazione anteriore al D.lgv. n.149 del 10 ottobre 2022, poiché l'impugnazione è stata proposta anteriormente al 28 febbraio 2023
-tenuto conto dell'ammontare assai irrisorio della sanzione inflitta, il Tribunale invita le parti a raggiungere una soluzione transattiva
-le spese processuali della presente fase sono rimesse alla pronuncia definitiva da parte del Giudice di Pace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.4944 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 22 agosto 2022, così dispone:
pagina 3 di 4 1) accertata l'invalidità della notifica al dell'originario ricorso ex art.7 Parte_1 D.Lgv. n.150 del 2011, dichiara la nullità della sentenza indicata in epigrafe
2) rimette la causa al Giudice di Pace di Milano innanzi al quale la parte interessata dovrà riassumere il giudizio nei termini di legge
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 36017/2022 promossa ai sensi dell'art. 7 D.lgv. n.150 del 2011 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 P.IVA_1
MAFALDA, elettivamente domiciliato in VIA PORTA RONCA, 47 20017 RHO presso il difensore avv.
RUSSO MAFALDA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRESSI Controparte_1 C.F._1
VITTORIO, elettivamente domiciliato in Via Macchi, 27 20124 MILANO presso il difensore avv. BRESSI
VITTORIO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 23 giugno 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-IL ha proposto appello avverso la sentenza n.4944 depositata dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 22 agosto 2022
-con tale sentenza, pronunciata nei confronti del Comune contumace, il Giudice di primo grado ha annullato il verbale di infrazione al codice della strada n. P/400247/2022 prot. 1467/2022 del 19 febbraio 2022
-con tale verbale era stata contestata all'appellata la violazione dell'art.143, commi 1-13, c.s., perché in via Peloritana del di fronte al Grill Inn il conducente dell'autovettura tg. Parte_1
EF928FT “… arte destra della carreggiata in prossimità del margine destro …”
-il verbale indicava in complessive € 35,40 (trentacinque euro e quaranta centesimi) -- di cui € 29,40 per sanzione e € 6,00 per spese di notifica) – l'ammontare del pagamento in misura ridotta
-il Giudice di Pace ha annullato il verbale sul presupposto che il rimasto contumace, non aveva Pt_1 depositato la documentazione di cui al settimo comma dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011
-il ha quindi proposto appello eccependo l'invalidità della notifica del decreto di fissazione Pt_1 dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice di Pace nonché l'infondatezza delle eccezioni, sollevate dalla controparte nel giudizio di primo grado, attinenti all'invalidità della notifica del verbale di contestazione, alla genericità della contestazione e all'inesistenza della condotta sanzionata
-l'appellata, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. e ha chiesto in via principale il rigetto dell'impugnazione
°°°
-la sentenza impugnata va riformata perché pronunciata sull'erroneo presupposto della dichiarazione di contumacia dell' Controparte_2
-al riguardo, sono del tutto condivisibili le argomentazioni formulate al riguardo dalla difesa del la Pt_1 quale ha affermato che:
“…la Signora residente in [...] (C.F.: Controparte_1 Parte_1 sto opposizi 22 l. 689/1981 avverso il Verbale di C.F._1 Contestazione n. P/400247/2022 prot. 1467/2022 irrogatole dal medesimo Comando di Polizia Municipale in data 19/02/2022;
- che in data 02/05/2022 il ricorso di cui sopra veniva iscritto al n. 18841/2022 del Ruolo Generale del Giudice di Pace di Milano;
- che il fascicolo veniva assegnato al Giudice dr.ssa Laura Maria FINAZZI e fissata udienza per la comparizione delle parti al 18/07/2022 alle ore 11.15; (Doc. n. 4 – Storico fascicolo n. 18841/2022 Rg – GDP Milano – Dr.ssa Finazzi)
- che la notifica della fissazione di udienza nonché del ricorso ex art. 22 l. 689/1981 proposto dalla signora veniva inviato ad un indirizzo di posta elettronica ERRATO;
CP_1
pagina 2 di 4 6. invero, in data 16/05/2022 alle ore 10.06 la signora , impiegata della Cancelleria della Parte_2 Sezione II del Giudice di Pace di Milano, inviava il file PDF “fissazione ud. Rg. 18841-2022” all'indirizzo di posta elettronica ' t'; (Doc. n. 5 – Email_1 Mail del 16/05/2 i Garbagnate); Parte_2
7. In realtà, come è certificato dal Doc. n. 6 qui allegato:
- L'indirizzo di P.E.O riferibile al è il seguente: Parte_1
Email_2
- Il domicilio digitale (ovvero l'indirizzo di P.E.C.) del è Parte_1
(Doc. n. 6 – Certific Email_3 CP_2 del 26/09/2022) Parte_1 te a quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, ove, a pagina 1, si legge
“Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del non costituito Parte_1 nonostante la ritualità della notifica”, non corrisponde a a è MAI stata ritualmente effettuata al relativamente al procedimento civile di cui in Parte_1 parola;
9. tale circostanza risulta essere, inoltre, confermata dal fatto che, diversamente da quanto accaduto per l'invio di copia della sentenza, ove risulta conferma della ricezione della mail medesima, nessuna Mail Delivery Sistem è stata generata dal sistema ed allegata alla comunicazione di fissazione di udienza di cui al doc. n. 5 già agli atti …”
-le superiori circostanze sono confermate dalla visione del fascicolo d'ufficio di primo grado, dal quale si evince che la mail contenente il provvedimento di “fissazione ud rg 18841-2022.pdf.” era stato inviato il 16 maggio 2022 alle ore 10:08 all'erroneo indirizzo di: Email_4
-deve pertanto dichiararsi l'annullamento della sentenza impugnata per nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
-ciò comporta che il presente Tribunale debba rimettere la controversia al giudice di primo grado ai sensi dell'art.350 c.p.c. nella formulazione anteriore al D.lgv. n.149 del 10 ottobre 2022, poiché l'impugnazione è stata proposta anteriormente al 28 febbraio 2023
-tenuto conto dell'ammontare assai irrisorio della sanzione inflitta, il Tribunale invita le parti a raggiungere una soluzione transattiva
-le spese processuali della presente fase sono rimesse alla pronuncia definitiva da parte del Giudice di Pace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.4944 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 22 agosto 2022, così dispone:
pagina 3 di 4 1) accertata l'invalidità della notifica al dell'originario ricorso ex art.7 Parte_1 D.Lgv. n.150 del 2011, dichiara la nullità della sentenza indicata in epigrafe
2) rimette la causa al Giudice di Pace di Milano innanzi al quale la parte interessata dovrà riassumere il giudizio nei termini di legge
Milano, 23 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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