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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 185 - 1/2025
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Letti gli atti ed i documenti di causa e tenuto conto delle argomentazioni e delle richieste delle parti, decidendo sulla richiesta di sospensiva della sentenza impugnata proposta;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che il potere discrezionale riconosciuto al giudice di appello per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ex artt. 283 e 351
c.p.c., si fonda sulla ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora che devono essere entrambi sussistenti per poter disporre la sospensione.
Che, tuttavia, perché possa superarsi la scelta legislativa della immediata esecutorietà delle sentenza di primo grado, l'indagine non dev'essere circoscritta alla gravità del danno, ma estendersi all'irreparabilità dello stesso, né il periculum può ravvisarsi nella sola esecuzione della sentenza impugnata, dal momento che l'esecuzione, in virtù della disciplina dell'art. 282 c.p.c., è una naturale conseguenza della decisione di primo grado e, pertanto, il periculum in mora presuppone che dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio ulteriore e maggiore del sacrificio normalmente connesso all'esecuzione di una pronuncia di condanna, consistente in una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto dell'azione esecutiva.
Ritenuto che alla luce dei suesposti criteri non ricorrono le condizioni per la chiesta di sospensione, in quanto, nella sommaria delibazione consentita in tale fase, non è manifestamente apprezzabile né il fumus boni iuris, che l'appellante deduce desumersi dai motivi di appello, né il periculum in mora, che parte appellante nemmeno prospetta come sussistente, nulla allegando né documentando al riguardo nemmeno sotto il profilo di irripetibilità delle somme.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Condanna parte istante al pagamento di €. 400,00 a titolo di pena pecuniaria.
Rimette la causa alla già fissata udienza del 12.06.2025.
Salerno 13.03.2025
Il Presidente
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Letti gli atti ed i documenti di causa e tenuto conto delle argomentazioni e delle richieste delle parti, decidendo sulla richiesta di sospensiva della sentenza impugnata proposta;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che il potere discrezionale riconosciuto al giudice di appello per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ex artt. 283 e 351
c.p.c., si fonda sulla ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora che devono essere entrambi sussistenti per poter disporre la sospensione.
Che, tuttavia, perché possa superarsi la scelta legislativa della immediata esecutorietà delle sentenza di primo grado, l'indagine non dev'essere circoscritta alla gravità del danno, ma estendersi all'irreparabilità dello stesso, né il periculum può ravvisarsi nella sola esecuzione della sentenza impugnata, dal momento che l'esecuzione, in virtù della disciplina dell'art. 282 c.p.c., è una naturale conseguenza della decisione di primo grado e, pertanto, il periculum in mora presuppone che dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio ulteriore e maggiore del sacrificio normalmente connesso all'esecuzione di una pronuncia di condanna, consistente in una definitiva e non più ripristinabile modificazione del bene giuridico oggetto dell'azione esecutiva.
Ritenuto che alla luce dei suesposti criteri non ricorrono le condizioni per la chiesta di sospensione, in quanto, nella sommaria delibazione consentita in tale fase, non è manifestamente apprezzabile né il fumus boni iuris, che l'appellante deduce desumersi dai motivi di appello, né il periculum in mora, che parte appellante nemmeno prospetta come sussistente, nulla allegando né documentando al riguardo nemmeno sotto il profilo di irripetibilità delle somme.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Condanna parte istante al pagamento di €. 400,00 a titolo di pena pecuniaria.
Rimette la causa alla già fissata udienza del 12.06.2025.
Salerno 13.03.2025
Il Presidente