Articolo 3 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 agosto 1975
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Versione
12 ottobre 1980
Art. 3. ((La giunta esecutiva della cassa,sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati,puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio,rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali,entro il medesimo termine,detta continuita' non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci))
Entrata in vigore il 12 ottobre 1980
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