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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Roberto Elia;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 C.F._2 atti dall'Avv. Gianfranco Giglio;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.22
c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.1.2024 , premesso d'aver contratto il Parte_1
5.10.1991 in Crotone matrimonio concordatario con , dal quale erano nati tre CP_1 figli, (il 19.6.1993), (il 2.9.1999) e (il 26.10.2005), esponeva che Per_1 Per_2 Per_3 il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 228/2023 depositata il 27.3.2023, aveva dichiarato
1 la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti: affidamento condiviso della LI minore con collocamento prevalente presso la madre;
Per_3 assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
visite libere;
obbligo paterno del contributo al mantenimento della prole per un ammontare complessivo di € 150,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT e 50% delle spese straordinarie.
Poiché dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale non vi era stata alcuna riconciliazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di dichiarare che nulla era da lui dovuto in favore della LI , avendo ella raggiunto l'autosufficienza economica. Per_3
Si costituiva , la quale, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso CP_1 invocata, chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni non economicamente indipendenti, per l'ammontare Per_2 Per_3 di € 150,00 ciascuno, oltre adeguamento ISTAT e 50% delle spese straordinarie
All'udienza di comparizione personale dei coniugi il Giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti confermando le condizioni della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 782/2024, depositata il 10.12.2024 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva per il prosieguo con separata ordinanza.
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe, con ordinanza del 23.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473- bis.22 c.p.c.. Il PM interveniva regolarmente.
2. La domanda di divorzio è già stata accolta con la sentenza parziale n. 782/2024, depositata il 10.12.2024 e pertanto non resta che delibare in ordine alle questioni accessorie.
2.1. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, stanti le allegazioni difensive e il materiale probatorio agli atti.
3. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E VISITE.
A modifica delle condizioni della separazione, devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno della LI , oggi maggiorenne. Per_3
4. MANTENIMENTO DELLA PROLE.
2 Innanzitutto, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di porre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio , avendo Per_2 la resistente rinunciato espressamente a tale domanda (cfr. note difensive dep. 12.4.2025).
Quanto alla LI , va premesso, in termini generali, che l'art. 337-septies c.c., Per_3 comma 1, in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, stabilisce che il Giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
A tal proposito, è noto che l'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero sia stato posto nella concreta condizione di potere essere economicamente autosufficiente, senza avere però tratto utile profitto, per sua colpa o scelta.
La Suprema Corte (v. ordinanza n. 38366 del 3.12.2021) ricorda, inoltre, che "i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro".
In definitiva, secondo l'insegnamento più recente della S.C., da un verso - in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità, contemperato con quello di solidarietà, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo. Rientra invece nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione, salvo concedergli un congruo e ragionevole lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro;
per converso, una condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituirebbe piuttosto un indicatore forte di inerzia colpevole, dando così luogo ad una presunzione, che potrebbe essere vinta solo dimostrando la sussistenza di ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi.
3 4.1. Nel caso di specie, deve ritenersi che non abbia ancora conseguito Per_3
l'indipendenza sotto il profilo economico, considerato che è da poco maggiorenne (compirà vent'anni il prossimo ottobre) e quindi, in assenza di prova contraria, è presumibilmente prossima al conseguimento del diploma di studi e tenuto conto che non è stata fornita prova alcuna da parte del ricorrente che abbia rinunciato con colpa a qualche occasione lavorativa o che la stessa abbia una propria autonomia, essendosi costui limitato ad adombrare la possibilità che la stessa abbia lasciato la casa familiare, formulando un capitolo di prova testimoniale (già dichiarato in atti) inammissibile stante il suo tenore generico e valutativo e che, in ogni caso - anche se confermato - per come formulato nulla avrebbe dimostrato in ordine all'assenza di necessità di supporto economico da parte dei genitori (arg. Cass. n.
5088/2018), in disparte comunque il fatto che tale prospettazione è smentita dalle risultanze anagrafiche in atti.
Non si scorge, pertanto, alcun profilo di colpa in ordine al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della LI, valorizzata in particolar modo la giovane età della stessa.
Né può assumere rilievo la dedotta distanza affettiva tra la LI beneficiaria e il ricorrente: all'uopo deve richiamarsi l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la mancata frequentazione tra il genitore e il proprio figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell'obbligo di mantenimento economico. Pertanto, quest'ultimo sarà tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio anche se costui ha deciso di non frequentarlo" (cfr. Cass. n. 2735/2019).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, tenuto conto delle concrete capacità economiche dei genitori ex art. 316-bis, co. 1 c.c., come documentalmente accertate, e considerata oltretutto la funzione "educativa" del mantenimento -nozione idonea a circoscriverne la portata, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del maggiorenne nella società-, in assenza di elementi contrari e tenuto conto della giovane età della LI, il Collegio ritiene equo e congruo confermare la misura dell'assegno dovuto dal ricorrente per il di lei mantenimento pari a € 150,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, che saranno corrisposti alla resistente entro il dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della stessa, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
4 5. DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA LITE TEMERARIA.
La domanda, introdotta dalla resistente con le note scritte dep. 12.4.2025, è infondata, non ricorrendo i presupposti del dolo o della colpa grave, atteso che il ricorrente si è limitato ad esercitare i diritti di azione e difesa sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in base al quale è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte;
ciò significa che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario
(v. Cass. n. 22951/2019).
6. SPESE.
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- revoca d'ufficio le statuizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della LI;
Per_3
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al contributo al mantenimento in favore del figlio , formulata dalla resistente;
Per_2
- conferma l'obbligo del ricorrente di corrispondere in favore della resistente un assegno mensile di complessivi € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della LI , Per_3 da corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, avanzata dalla resistente;
- compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 13/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Roberto Elia;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in CP_1 C.F._2 atti dall'Avv. Gianfranco Giglio;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473-bis.22
c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.1.2024 , premesso d'aver contratto il Parte_1
5.10.1991 in Crotone matrimonio concordatario con , dal quale erano nati tre CP_1 figli, (il 19.6.1993), (il 2.9.1999) e (il 26.10.2005), esponeva che Per_1 Per_2 Per_3 il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 228/2023 depositata il 27.3.2023, aveva dichiarato
1 la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti: affidamento condiviso della LI minore con collocamento prevalente presso la madre;
Per_3 assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
visite libere;
obbligo paterno del contributo al mantenimento della prole per un ammontare complessivo di € 150,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT e 50% delle spese straordinarie.
Poiché dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale non vi era stata alcuna riconciliazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di dichiarare che nulla era da lui dovuto in favore della LI , avendo ella raggiunto l'autosufficienza economica. Per_3
Si costituiva , la quale, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso CP_1 invocata, chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , maggiorenni non economicamente indipendenti, per l'ammontare Per_2 Per_3 di € 150,00 ciascuno, oltre adeguamento ISTAT e 50% delle spese straordinarie
All'udienza di comparizione personale dei coniugi il Giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti confermando le condizioni della separazione.
Con sentenza non definitiva n. 782/2024, depositata il 10.12.2024 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva per il prosieguo con separata ordinanza.
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe, con ordinanza del 23.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ex art. 473- bis.22 c.p.c.. Il PM interveniva regolarmente.
2. La domanda di divorzio è già stata accolta con la sentenza parziale n. 782/2024, depositata il 10.12.2024 e pertanto non resta che delibare in ordine alle questioni accessorie.
2.1. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, stanti le allegazioni difensive e il materiale probatorio agli atti.
3. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E VISITE.
A modifica delle condizioni della separazione, devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno della LI , oggi maggiorenne. Per_3
4. MANTENIMENTO DELLA PROLE.
2 Innanzitutto, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di porre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio , avendo Per_2 la resistente rinunciato espressamente a tale domanda (cfr. note difensive dep. 12.4.2025).
Quanto alla LI , va premesso, in termini generali, che l'art. 337-septies c.c., Per_3 comma 1, in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, stabilisce che il Giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
A tal proposito, è noto che l'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero sia stato posto nella concreta condizione di potere essere economicamente autosufficiente, senza avere però tratto utile profitto, per sua colpa o scelta.
La Suprema Corte (v. ordinanza n. 38366 del 3.12.2021) ricorda, inoltre, che "i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro".
In definitiva, secondo l'insegnamento più recente della S.C., da un verso - in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità, contemperato con quello di solidarietà, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo. Rientra invece nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione, salvo concedergli un congruo e ragionevole lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro;
per converso, una condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituirebbe piuttosto un indicatore forte di inerzia colpevole, dando così luogo ad una presunzione, che potrebbe essere vinta solo dimostrando la sussistenza di ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi.
3 4.1. Nel caso di specie, deve ritenersi che non abbia ancora conseguito Per_3
l'indipendenza sotto il profilo economico, considerato che è da poco maggiorenne (compirà vent'anni il prossimo ottobre) e quindi, in assenza di prova contraria, è presumibilmente prossima al conseguimento del diploma di studi e tenuto conto che non è stata fornita prova alcuna da parte del ricorrente che abbia rinunciato con colpa a qualche occasione lavorativa o che la stessa abbia una propria autonomia, essendosi costui limitato ad adombrare la possibilità che la stessa abbia lasciato la casa familiare, formulando un capitolo di prova testimoniale (già dichiarato in atti) inammissibile stante il suo tenore generico e valutativo e che, in ogni caso - anche se confermato - per come formulato nulla avrebbe dimostrato in ordine all'assenza di necessità di supporto economico da parte dei genitori (arg. Cass. n.
5088/2018), in disparte comunque il fatto che tale prospettazione è smentita dalle risultanze anagrafiche in atti.
Non si scorge, pertanto, alcun profilo di colpa in ordine al mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della LI, valorizzata in particolar modo la giovane età della stessa.
Né può assumere rilievo la dedotta distanza affettiva tra la LI beneficiaria e il ricorrente: all'uopo deve richiamarsi l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la mancata frequentazione tra il genitore e il proprio figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell'obbligo di mantenimento economico. Pertanto, quest'ultimo sarà tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio anche se costui ha deciso di non frequentarlo" (cfr. Cass. n. 2735/2019).
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, tenuto conto delle concrete capacità economiche dei genitori ex art. 316-bis, co. 1 c.c., come documentalmente accertate, e considerata oltretutto la funzione "educativa" del mantenimento -nozione idonea a circoscriverne la portata, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del maggiorenne nella società-, in assenza di elementi contrari e tenuto conto della giovane età della LI, il Collegio ritiene equo e congruo confermare la misura dell'assegno dovuto dal ricorrente per il di lei mantenimento pari a € 150,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, che saranno corrisposti alla resistente entro il dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della stessa, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.
4 5. DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA LITE TEMERARIA.
La domanda, introdotta dalla resistente con le note scritte dep. 12.4.2025, è infondata, non ricorrendo i presupposti del dolo o della colpa grave, atteso che il ricorrente si è limitato ad esercitare i diritti di azione e difesa sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in base al quale è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte;
ciò significa che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario
(v. Cass. n. 22951/2019).
6. SPESE.
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- revoca d'ufficio le statuizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita della LI;
Per_3
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al contributo al mantenimento in favore del figlio , formulata dalla resistente;
Per_2
- conferma l'obbligo del ricorrente di corrispondere in favore della resistente un assegno mensile di complessivi € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della LI , Per_3 da corrispondere entro il dieci di ogni mese, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, avanzata dalla resistente;
- compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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