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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 19/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 36956 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Marchetti in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
CP_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto in Roma, via C. Beccaria n. 29; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/10/24 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro e, concludendo, ha chiesto :
“A – dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. OI
– 001671581 emessa dall di Roma SC con sede in Via U. Quintavalle n. 32 non datata e CP_1 notificata il 13.09.2024, asseritamente relativa ad atto di accertamento n. 7010.18/03/2019.0095363 del 18.03.2019 riferito all'anno 2017, per tutte le superiori ragioni e, per CP_1 l'effetto, revocarla;
B – con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore.” Si è costituito in giudizio l convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_1 concludendo, ha chiesto rigettare il ricorso e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese ed onorari. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 19/02/25 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1 Parte ricorrente ha dedotto in ricorso:
1. Che, in data 13.09.2024 veniva notificata al ricorrente l'ordinanza – ingiunzione n. OI – 001671581 non datata e asseritamente relativa ad atto di accertamento n. 7010.18/03/2019.0095363 del CP_1 18.03.2019 riferito all'anno 2017 (all.1);
2. Che, con detta ordinanza veniva ingiunto all'odierno ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 5614,00 per un'asserita violazione presuntivamente accertata con atto 7010.18/03/2019.0095363 del 18.03.2019 riferito all'anno 2017, di cui al precedente articolo;
CP_1
3. Che, in estrema sintesi, sarebbe stato contestato all'istante l'asserito mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017. Ha eccepito, inoltre :
1. Che, in via preliminare, si sono prodotti gli effetti estintivi della prescrizione, che con tale azione si eccepisce, ex art. 28 L. n. 689/81 secondo cui testualmente: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”;
2. Che, pertanto, detta prescrizione ha prodotto i suoi effetti estintivi atteso che ai sensi della richiamata normativa la presunta violazione sarebbe avvenuta nel 2017 (cfr. all.1);
3. Che, parimenti e non di meno, l'invocata e/o eccepita prescrizione ha prodotto i suoi effetti estintivi anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui parte resistente fornisse la prova della notificazione dell'atto, asseritamente avvenuta il 18.03.2019, e posto a presunto fondamento dell'impugnata ordinanza, atteso che la notificazione dell'impugnata ordinanza sarebbe comunque avvenuta oltre i termini di legge e dunque inidonea ad interrompere la prescrizione ai sensi del richiamato art. 28 (18.03.2019 – 13.09.2024);
4. Che, pertanto, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è da ritenersi spirato in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 28 della Legge n. 689/1981, che disciplina la prescrizione, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.
L di contro, ha dedotto nella memoria di costituzione, supportando le proprie allegazioni CP_1 con documentazione probante, che:
“controparte non contesta nel merito l'inadempienza che ha generato la notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata. Ciò posto, dalla relazione dei competenti Uffici (all. A) emerge che: Il Sig. ha ricoperto la carica di rappresentante legale della Parte_2 Controparte_2
, c.f. , iscritta con matricola 7066570487 alla Gestione Aziende con
[...] P.IVA_1 CP_ dipendenti, di competenza della Sede Roma SC (all. 1). Con l'ordinanza ingiuntiva nr. OI-001671581 prot. 7010.05/09/2024.0436585, notificata il CP_1
13/09/2024 (all. 2 e 3) è stato richiesto al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 5.614,00, oltre spese di notifica quantificate in Euro 9,05, per le violazioni di cui all'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, nr. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) accertate in riferimento all'annualità 2017.
2 Le ritenute previdenziali omesse erano già state contestate con la diffida prot. 7010.18/03/2019.0095363 (all. 4), ritualmente notificata in data 03/04/2019 (all. 5). Con tale atto CP_1 veniva contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2017, periodi 12/2016, 01/2017 e 02/2017. Nell'atto si specificava che il versamento delle ritenute omesse effettuato entro il termine di tre mesi avrebbe estinto il procedimento sanzionatorio con conseguente esclusione dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa sopra indicata. In caso contrario, avrebbe trovato applicazione la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tanto premesso, constatata la ritualità dell'atto di diffida della violazione e rilevato che non era stata data dimostrazione all'Ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta e che non erano stati prodotti scritti difensivi ex articolo 18 della legge n. 689/1981 e s.m.i., la competente sede ha provveduto, nel rispetto del termine di prescrizione, a ingiungere alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, determinata in Euro 5.614,00, avuto riguardo:
- alla gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione;
- agli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981;
- all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che stabilisce che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
- all'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Premesso, poi, che Cass. n. 1056/22 ha affermato che “ nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.) e che, pertanto, l'eccezione di tardività della contestazione sollevata da parte ricorrente ex art. 14 L.n. 689/81 solo all'udienza di discussione deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile, in ordine all'eccepita prescrizione deve osservarsi che la diffida sopra citata, ritualmente notificata al ricorrente in data 4/04/19, costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale ex art. 28 L.n. 689/81, considerando che il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione de qua si prescrive appunto nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione (art. 28 Legge n. 689/1981), che il termine di prescrizione rimane sospeso durante i tre mesi concessi per il pagamento delle ritenute a seguito della notifica dell'atto di accertamento (art. 2 comma 1- quater D.L. n. 463/83) e che l'art. 103 comma 6-bis del D.L. n. 18/20 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/20) ha disposto la sospensione del termine di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 per n. 98 giorni. Conseguentemente alla data del 13/09/24, nella quale è stata notificata l'ordinanza ingiunzione impugnata, costituente ulteriore idoneo atto interruttivo, il termine prescrizionale quinquennale non risulta scaduto. Consegue che l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere confermata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo ragioni per la loro compensazione.
P. Q. M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali 15% ed accessori come per legge Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 19/02/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 19/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 36956 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Marchetti in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
CP_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto in Roma, via C. Beccaria n. 29; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/10/24 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro e, concludendo, ha chiesto :
“A – dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. OI
– 001671581 emessa dall di Roma SC con sede in Via U. Quintavalle n. 32 non datata e CP_1 notificata il 13.09.2024, asseritamente relativa ad atto di accertamento n. 7010.18/03/2019.0095363 del 18.03.2019 riferito all'anno 2017, per tutte le superiori ragioni e, per CP_1 l'effetto, revocarla;
B – con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore.” Si è costituito in giudizio l convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e, CP_1 concludendo, ha chiesto rigettare il ricorso e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese ed onorari. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 19/02/25 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1 Parte ricorrente ha dedotto in ricorso:
1. Che, in data 13.09.2024 veniva notificata al ricorrente l'ordinanza – ingiunzione n. OI – 001671581 non datata e asseritamente relativa ad atto di accertamento n. 7010.18/03/2019.0095363 del CP_1 18.03.2019 riferito all'anno 2017 (all.1);
2. Che, con detta ordinanza veniva ingiunto all'odierno ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 5614,00 per un'asserita violazione presuntivamente accertata con atto 7010.18/03/2019.0095363 del 18.03.2019 riferito all'anno 2017, di cui al precedente articolo;
CP_1
3. Che, in estrema sintesi, sarebbe stato contestato all'istante l'asserito mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017. Ha eccepito, inoltre :
1. Che, in via preliminare, si sono prodotti gli effetti estintivi della prescrizione, che con tale azione si eccepisce, ex art. 28 L. n. 689/81 secondo cui testualmente: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”;
2. Che, pertanto, detta prescrizione ha prodotto i suoi effetti estintivi atteso che ai sensi della richiamata normativa la presunta violazione sarebbe avvenuta nel 2017 (cfr. all.1);
3. Che, parimenti e non di meno, l'invocata e/o eccepita prescrizione ha prodotto i suoi effetti estintivi anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui parte resistente fornisse la prova della notificazione dell'atto, asseritamente avvenuta il 18.03.2019, e posto a presunto fondamento dell'impugnata ordinanza, atteso che la notificazione dell'impugnata ordinanza sarebbe comunque avvenuta oltre i termini di legge e dunque inidonea ad interrompere la prescrizione ai sensi del richiamato art. 28 (18.03.2019 – 13.09.2024);
4. Che, pertanto, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è da ritenersi spirato in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 28 della Legge n. 689/1981, che disciplina la prescrizione, secondo cui: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.
L di contro, ha dedotto nella memoria di costituzione, supportando le proprie allegazioni CP_1 con documentazione probante, che:
“controparte non contesta nel merito l'inadempienza che ha generato la notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata. Ciò posto, dalla relazione dei competenti Uffici (all. A) emerge che: Il Sig. ha ricoperto la carica di rappresentante legale della Parte_2 Controparte_2
, c.f. , iscritta con matricola 7066570487 alla Gestione Aziende con
[...] P.IVA_1 CP_ dipendenti, di competenza della Sede Roma SC (all. 1). Con l'ordinanza ingiuntiva nr. OI-001671581 prot. 7010.05/09/2024.0436585, notificata il CP_1
13/09/2024 (all. 2 e 3) è stato richiesto al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 5.614,00, oltre spese di notifica quantificate in Euro 9,05, per le violazioni di cui all'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, nr. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) accertate in riferimento all'annualità 2017.
2 Le ritenute previdenziali omesse erano già state contestate con la diffida prot. 7010.18/03/2019.0095363 (all. 4), ritualmente notificata in data 03/04/2019 (all. 5). Con tale atto CP_1 veniva contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2017, periodi 12/2016, 01/2017 e 02/2017. Nell'atto si specificava che il versamento delle ritenute omesse effettuato entro il termine di tre mesi avrebbe estinto il procedimento sanzionatorio con conseguente esclusione dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa sopra indicata. In caso contrario, avrebbe trovato applicazione la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tanto premesso, constatata la ritualità dell'atto di diffida della violazione e rilevato che non era stata data dimostrazione all'Ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta e che non erano stati prodotti scritti difensivi ex articolo 18 della legge n. 689/1981 e s.m.i., la competente sede ha provveduto, nel rispetto del termine di prescrizione, a ingiungere alla ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, determinata in Euro 5.614,00, avuto riguardo:
- alla gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione;
- agli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981;
- all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che stabilisce che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
- all'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Premesso, poi, che Cass. n. 1056/22 ha affermato che “ nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.) e che, pertanto, l'eccezione di tardività della contestazione sollevata da parte ricorrente ex art. 14 L.n. 689/81 solo all'udienza di discussione deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile, in ordine all'eccepita prescrizione deve osservarsi che la diffida sopra citata, ritualmente notificata al ricorrente in data 4/04/19, costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale ex art. 28 L.n. 689/81, considerando che il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione de qua si prescrive appunto nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione (art. 28 Legge n. 689/1981), che il termine di prescrizione rimane sospeso durante i tre mesi concessi per il pagamento delle ritenute a seguito della notifica dell'atto di accertamento (art. 2 comma 1- quater D.L. n. 463/83) e che l'art. 103 comma 6-bis del D.L. n. 18/20 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/20) ha disposto la sospensione del termine di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 per n. 98 giorni. Conseguentemente alla data del 13/09/24, nella quale è stata notificata l'ordinanza ingiunzione impugnata, costituente ulteriore idoneo atto interruttivo, il termine prescrizionale quinquennale non risulta scaduto. Consegue che l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere confermata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo ragioni per la loro compensazione.
P. Q. M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali 15% ed accessori come per legge Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 19/02/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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