Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 74/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello Bruno - Presidente
Dott.ssa Valeria Albino - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Morello - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso l'ordinanza N. 539/2023 del Tribunale di Massa promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Furlan, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, via G.B. La Salle 9, come da mandato in atti
Appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Gioè, ed elettivamente ON
domiciliato presso il suo studio in Carrara, via Genova 15, come da mandato in atti
Appellato
Controparte_2
[...]
Appellati contumaci
Per l'appellante:
“Piaccia, in ogni caso, all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del II° motivo di appello ed in riforma dell'appellata sentenza, condannare l'appellato alla restituzione delle somme versate ingiustamente da ritenuta – in ogni caso - errata la Parte_1
liquidazione dei danni, anche per violazione dei criteri e principi elaborati dalla giurisprudenza, eseguiti i calcoli secondo tali principi e criteri e secondo le procedure di calcolo che si ispirano a principi matematici ed a principi logici di omogeneità, condannare
l'appellato a restituire a quanto ritenuto di giustizia, applicando, nel Parte_1
contempo, in caso di accoglimento del I° motivo di appello, la percentuale di colpa concorrente a carico dell'appellato stesso, sempre al fine di determinare le somma che
l'appellato dovrà restituire a . Vinte le spese di questo grado di Parte_1 giudizio, con compensazione parziale delle spese liquidate dal I° Giudice.”
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, A) rigettare l'impugnazione proposta dalla poiché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente Controparte_3
conferma di tutti i punti della sentenza dalla stessa impugnati e con condanna di parte appellante, ai sensi dell'art.96 comma 1 c.p.c.; B) in accoglimento dell'impugnazione incidentale ed in ogni caso: 1) riconoscere in favore del Sig. l'ulteriore ON somma di €. 16.290,43, erroneamente non computata dal Giudice di prime cure come illustrato e dimostrato in narrativa, oltre interessi dalla sentenza di primo grado al saldo;
2) integrare la liquidazione delle spese legali del primo grado in favore del Sig. P_
, nel rispetto delle tariffe forensi vigenti ed in considerazione del valore del giudizio
[...]
(fascia da 520.000,00 ad 1.000.000,00), riconoscendo e liquidando l'importo di cui alla notula di fine causa depositata al termine del primo grado, ovvero €. 33.209,00 per competenze ed €. 545,00 per spese di C.U. e marca, oltre accessori di legge, salvo il diverso importo ritenuto di giustizia, anche in questo caso oltre interessi dalla sentenza di primo grado al saldo. Vinte le spese e competenze di causa del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CNPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. onveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale ON
di Massa, , , rispettivamente conducente e proprietario Controparte_2 Controparte_2 del veicolo VW OL tg. DZ328PJ e compagnia assicuratrice di Parte_1 quest'ultimo, chiedendo condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 28.05.2015.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -in data 28.05.2015 alle ore
19,00 circa, mentre si trovava in sella al proprio scooter tg. CC62318 percorrendo Viale
Galileo GA in direzione monti-mare, veniva colpito dall'autovettura VW OL tg. DZ328PJ, condotta da , il quale provenendo dall'opposta corsia di marcia, ometteva Controparte_2
di concedere la dovuta precedenza;
-in seguito al forte impatto, eniva trasportato P_ mediante elisoccorso presso l' dalla quale veniva Controparte_4 dimesso il successivo 03.06.2015 con la seguente diagnosi “amputazione traumatica piede sinistro con associate fratture esposte scomposte e pluriframmentarie di calcagno, astragalo, tibia e perone, avulsione ventri muscolari della loggia anteriore e posteriore, grossolana contaminazione con erba e terriccio, lesione da strappo dell'arteria peroniera nel moncone prossimale, sofferenza cutanea massiva in corrispondenza dell'area di strappo ed anche a livello del 3° medio anteriore della gamba sinistra. In regime di urgenza il paziente
è stato sottoposto ad intervento chirurgico di regolarizzazione della tibia e del perone gamba sinistra al terzo medio ed ampia bonifica dei tessuti molli”, con prognosi iniziale di giorni 35;
Si costituiva in giudizio eccependo, previa conversione del rito Parte_1 in quanto ritenuto incompatibile con la complessità del procedimento, l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 c.d.a. per essere stato introdotto il procedimento di negoziazione assistita, esclusivamente nei confronti della compagnia, prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla formale richiesta di risarcimento del danno. impugnava e contestava il Verbale redatto dalla Polizia Parte_1
Municipale di Carrara, che non aveva tenuto in considerazione la spericolata ed imprudente condotta di guida di Domandava il rigetto della domanda eccependo la colpa del P_
motociclista che avrebbe proceduto a velocità superiore al limite di 50km/h consentito in relazione a quel tratto di strada e comunque non consona alla presenza di un incrocio e di più autovetture ivi presenti.
Nonostante la ritualità della notifica nei loro confronti, e Controparte_2 Controparte_2
non si costituivano in giudizio ed il Tribunale di Massa ne dichiarava la contumacia.
Con ordinanza del 26.05.2016 veniva disposta la conversione del rito.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali, interrogatorio formale di
[...]
e consulenza medico legale nonché tecnica finalizzata alla ricostruzione della CP_2 dinamica del sinistro;
veniva dato atto del versamento di acconti da parte della Compagnia per complessivi € 340.000,00.
Il Tribunale di Massa all'esito, con l'impugnata sentenza, così statuiva: “ACCERTATA la integrale responsabilità di conducente del veicolo Volkswagen OL di Controparte_2
proprietà di ed assicurato con , nella causazione Controparte_2 Parte_1
del sinistro per cui è causa ON , Parte_1 Controparte_2
e , tra loro in solido, a pagare a , a titolo di risarcimento Controparte_2 ON
di tutti i danni patrimoniali e non subiti, e già tenuto conto degli acconti corrisposti, la complessiva somma di euro 254.613, 00 ( comprensiva di rivalutazione e interessi alla data della sentenza ).
ON , e , tra loro in Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
solido, a pagare a , a titolo di rimborso delle spese legali, la somma di Parte_2
euro 8000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa.
PONE le spese delle due consulenze tecniche eseguite integralmente a carico di
[...]
, e che condanna in solido a restituire Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
a quanto dallo stesso anticipato in via provvisoria. Condanna altresì ON
, e , tra loro in solido, a pagare Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
a la complessiva somma di euro 5051, 72 a titolo di rimborso spese ON
relative alle consulenze tecniche di parte. , Controparte_5 CP_2
e come le parti nei cui confronti dovrà essere recuperata l'imposta
[...] Controparte_2 prenotata a debito.”
Avverso la pronuncia proponeva appello domandando Parte_1 condannare l'appellato alla restituzione delle somme versate ingiustamente da
[...]
e, ritenuta errata la liquidazione dei danni, anche per violazione dei criteri e Parte_1
principi elaborati dalla giurisprudenza, eseguiti i calcoli secondo principi logici di omogeneità, chiedeva condannare l'appellato a restituire a quanto Parte_1
ritenuto di giustizia, applicando, nel contempo, la percentuale di colpa concorrente a carico dell'appellato stesso.
In particolare, parte appellante, censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione degli artt. 141, III e IV comma, 145 Codice della
Strada, art. 2054 c.c. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia. Motivazione apparente;
mancata applicazione delle nozioni di comune esperienza;
2) motivazione apparente e/o incomprensibile. Violazione di criteri logico matematici e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di obbligazioni di valore e di somme liquidate ai valori attuali (moneta attuale) e quindi non più rivalutabili con riferimento ad una data anteriore. Mancata distinzione tra i danni materiali già valutati ai valori attuali (costo delle protesi) ed i restanti danni materiali, liquidati sulla base dei costi al momento degli esborsi;
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello principale e in via ON
incidentale censurava la statuizione del Tribunale per: 1) erroneo conteggio relativamente all'attualizzazione della rendita riconosciuta in favore di 2) erronea ON
liquidazione delle spese legali di primo grado in favore di errore ON nell'individuazione della fascia di valore e comunque immotivata riduzione delle dovute competenze.
In data 12.06.2024 questa Corte formulava proposta conciliativa proponendo la rinuncia all'appello principale ed incidentale con compensazione delle spese di lite.
Il Consigliere Istruttore, dato atto dell'accettazione della proposta conciliativa dell'Ufficio dell'appellato e della mancata accettazione di parte appellante, fissava davanti a sé
l'udienza di rimessione della causa in decisione al 18.03.2025.
Con provvedimento del 18.3.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 18.03.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia di e , che non Controparte_2 Controparte_2
si sono costituiti in giudizio seppure ritualmente convenuti.
Con il primo motivo d'appello è dedotta la violazione dell'art.112 c.p.c., la violazione degli artt.141, III e IV comma,145 codice della strada, dell'art.2054 cc e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, il vizio di motivazione apparente, oltre la mancata applicazione delle nozioni di comune esperienza.
Assume l'appellante l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro.
Sarebbero anzitutto irrilevanti e comunque “discutibili” le considerazioni circa il fatto che “al momento dell'urto la vettura del si trovava in movimento.” CP_2
Inoltre, la sentenza non avrebbe considerato il disposto di cui all'art. 145 Cds, che in prossimità degli incroci impone ai conducenti dei veicoli innanzitutto di rallentare e di moderare la velocità, come regola principale ed inderogabile, mentre la mancanza di tracce di frenata era stata erroneamente ritenuta dal Tribunale indicativa della assenza di tempo sufficiente per porre in essere manovre di emergenza, quando in realtà ad essa doveva essere ricollegato l'accertamento del fatto che l'appellato non prestava attenzione all'incrocio ed alla presenza di altri mezzi. Infatti, nell'arco di tempo di 4,14 secondi (quelli di manovra della OL secondo la ctu ricostruttiva) avrebbe potuto, alla anzidetta velocità, tranquillamente fermarsi, ovvero sterzare, ovvero ancora occupare la corsia di emergenza.
Il motivo è infondato. Il rapporto dell'incidente, avvenuto il 28.5.2025 alle ore 19.40, testualmente reca: Gli accertamenti peritali hanno chiarito che la vettura VW OL non era ferma: “L'urto tra la
VW OL e il motociclo Yamaha ha fatto deviare la traiettoria dello scooter verso la Jaguar, dopo averne determinato la caduta a terra. Se la VW OL fosse stata ferma, nel momento dell'impatto, lo scooter non avrebbe deviato in modo così netto la sua traiettoria. Questo indica che la VW OL era in movimento nel momento dell' impatto. La massa predominante dell'automobile e il suo avanzamento ha determinato l'arresto all'avanzamento del motociclo con conseguente proiezione del conducente in avanti.”
Per la determinazione della velocita dello scooter, non essendo possibile individuare con sufficiente precisione le deformazioni della VW OL e dello scooter, la velocità al momento dell'impatto è stata calcolata sulla base del lancio balistico del corpo del Per_1
La velocità di lancio del corpo del assimilabile alla velocità di arrivo all'urto dello Per_1
scooter, è stata ritenuta attestabile intorno a 41-44 km/h.
Indi il ctu ha calcolato, attraverso i criteri scientifici esplicitati nella perizia, che il conducente dello VW ha percepito l'arrivo dello scooter dopo aver percorso 4,13 metri in 2,34 secondi raggiungendo la velocita di 12,67 km/h. Durante la fase di percezione e reazione il veicolo ha percorso 4,22 mt in avanti per poi arrestarsi nel successivo 1 metro. Il tempo trascorso nella fase di decelerazione e di 0,6 sec per una manovra complessiva che ha una durata di
4,14 secondi.
La sentenza appellata risale alla individuazione della velocità dei mezzi coinvolti nel sinistro alla luce degli accertamenti peritali compiuti.
Il ctu ha stimato la velocità del ciclomotore al momento del sinistro tra i 41 e i 44 km/h, velocità inferiore a quella prevista per quel tratto di strada pari a 50 km/h, in forza di calcoli matematici fondati sugli elementi di fatto conosciuti. Ha anche considerato, per poi accertarne l'inesattezza, le indicazioni di calcolo del ctp della parte odierna appellante. che peraltro ha stimato una velocità pari a 47, 5 km/h, quindi comunque inferiore al limite di legge.
Il calcolo del ctp attoreo è stato correttamente ritenuto viziato per il fatto di avere stimato
l'urto come avvenuto nel punto di quiete del veicolo assumendo però che lo stesso al momento dell'urto procedesse a 20 km/h, ciò che è logicamente impossibile.
Il Tribunale ha considerato che ai sensi dell'art. 141 c.d.s la velocità deve essere regolata, anche al di sotto dei limiti previsti in prossimità di intersezioni. Ed in effetti la velocità accertata, oltre a non superare il limite consentito, risulta congrua rispetto alle condizioni della strada.
La sentenza, sulla scorta dei calcoli peritali ha dato atto del fatto che “tra il momento in cui il veicolo inizia la fase di immissione e il momento, successivo all'urto, in cui lo stesso ha raggiunto lo stato di quiete sono trascorsi 4, 14 secondi;
ciò significa che l'attore ha avuto a disposizione un tempo di circa 3,5 secondi, appena superiore a quello di reazione psicotecnico, per rendersi conto del pericolo e valutare il da farsi: oggettivamente troppo poco per ritenere che lo stesso potesse porre in essere efficaci manovre di emergenza.”
Il conducente della Jaguar, , alla polizia municipale aveva dichiarato“ Ero Persona_2 preceduto da un camioncino con cassone aperto, anch'esso uscito dall'autostrada. Vedevo che questo camioncino, giunto all'intersezione con il viale sopra citato, si immetteva in quest'ultimo con direzione monti. Io arrivato allo stop mi fermavo sulla linea di attestamento.
Giravo lo sguardo verso mare, sul Viale GA e vedevo arrivare una Volkswagen OL di colore grigio che percorreva detto viale verso monti e posizionata nella corsia di svolta verso
l'ingresso dell'autostrada. L'autovettura citata la vedevo fermarsi all'altezza della linea di attestamento e poi ripartire quasi subito per completare la manovra di svolta verso la sua sx. Per questa ragione e quindi per il fatto che l'auto condotta dal si era fermata CP_2 dopo che il furgoncino bianco si era già immesso all'interno della carreggiata, la sentenza ha correttamente ritenuto la circostanza ininfluente ai fini della dinamica del sinistro.
Ne deriva che, avendo la sentenza impugnata escluso che la condotta del convenuto non fosse conforme alle norme comportamentali, correttamente ha anche escluso il concorso di colpa, a norma dell'art. 2054 c.c., a fronte dell'accertata, con statuizione non oggetto di doglianza, omissione di precedenza da parte della vettura assicurata presso la compagnia appellante.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che
“…Peraltro correttamente il Tribunale si è ispirato al principio secondo cui in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente “(Cass. n. 9550/2009). Tutti gli elementi probatori raccolti concorrono alla individuazione della responsabilità esclusiva della vettura nella causazione del sinistro.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il secondo motivo d'appello è dedotta la violazione di criteri logico matematici e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di obbligazioni di valore e di somme liquidate ai valori attuali.
Parte appellante osserva che il Tribunale liquida il danno non patrimoniale in complessivi €
298.832,00, di cui € 2.415,00 per danno biologico temporaneo, € 193.611,00 per danno biologico ed € 98.806,00 per danno morale (pagg. 7e 8 della sentenza).
Procede, poi, alla liquidazione del danno patrimoniale, che liquida in € 6.748,00 per remunerazione collaboratori esterni, € 9.067,00 per spese mediche sostenute, € 263.759,00 per riparazione e sostituzione protesi. Indi, liquida in € 491,00 il costo rottamazione e del carro attrezzi, indicando di seguito l'ammontare complessivo del danno patrimoniale in €
280.065,00 (€ 6.748,00 + € 9.067,00 +263759,00 + € 491,00), chiarendo che “i danni patrimoniali già liquidati ai valori dell'epoca non dovranno essere devalutati e dovranno essere sommati ai danni non patrimoniali devalutati”.
Parte appellante rileva che i costi liquidati in riferimento alla loro epoca di esborso sono da individuarsi in € 6.748,00 per remunerazione collaboratori, € 9.067,00 per spese mediche ed € 491,00 per carroattrezzi, dal momento che i costi delle protesi sono stati liquidati ai valori attuali e quindi alla data della sentenza, ma il Tribunale nel prendere in esame i danni patrimoniali, non solo li somma tra loro, ma li rivaluta tutti dall'epoca del sinistro ad oggi, compresi anche i costi delle protesi, che però sono da intendersi già liquidati ai valori odierni.
Ne deriverebbe l'erroneità della somma rivalutata ad € 332.158,00 complessivamente.
Orbene, la sentenza individua il danno patrimoniale subito in complessivi € 280.065, 00 (
6748 + 9067 + 263759 + 491 ), dando atto che prima e durante il processo sono stati corrisposti i seguenti acconti (- 10.12.2015: euro 20.000, 00; - 1.12.2016: euro 20.000, 00;
- 12.2.2020: euro 300.000, 00) , ed indicando i criteri di conteggio dei medesimi al fine di determinare la misura complessiva della somma spettante all'attore, ed in particolare che gli acconti devono essere computati secondo i seguenti criteri indicati dalla giurisprudenza
( cfr. Cass. Civ. Sez. VI n. 6619 del 16.3.2018; Cass. Civ. Sez. III n. 25817 del 31.10.2017
): “- Devalutazione dell'acconto e del credito alla data dell'illecito ( ovvero rivalutazione di entrambi alla data della liquidazione ). - Detrazione dell'acconto dal credito, - interessi sull'intero capitale devalutato e poi anno per anno rivalutato per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, - interessi sulla somma che residua anno per anno rivalutata per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione definitiva ( o al successivo acconto ).
Il Tribunale rileva che tali operazioni sono necessarie solo sugli importi liquidati in valori attuali sulla base delle tabelle milanesi, mentre i danni patrimoniali puri, già liquidati in valori dell'epoca, non dovranno essere devalutati e dovranno essere sommati come tali ai non patrimoniali devalutati.”
Premesso che non sono indicati le violazioni normative nelle quali sarebbe incorsa la sentenza appellata nell'effettuare la sommatoria del danno non patrimoniale al danno patrimoniale ai fini dell'applicazione degli interessi e rivalutazione, la somma relativa agli esborsi per le protesi, in accoglimento del motivo d'appello, deve essere considerata già liquidata ai valori odierni, alla luce del criterio di calcolo utilizzato che si va ad esporre.
Va osservato che il ctu, avvalendosi della collaborazione di ausiliario ortopedico, ha valutato che l'attore/appellato dovrà personalmente pagare per potere disporre delle protesi maggiormente evolute, non coperte dal servizio sanitario nazionale, nel corso della propria vita futura per spese per manutenzione, riparazione e sostituzione di protesi, il complessivo importo di euro 298.452, 00.
Indi la sentenza, in ragione dell'aspettativa di vita, secondo un calcolo non oggetto di doglianza , ha diviso la somma per 31, così da individuare, l'importo di spesa medio relativo ad una singola annualità, pari ad euro 9.627, 00.
Il valore attuale della rendita è stato pertanto individuato in euro 263.759, 00, 9.067, 00 x
29, 09, pari al coefficiente di capitalizzazione utilizzato (non oggetto di doglianza), in quanto
“Il costo medio annuo, al fine di compensare il vantaggio derivante dal fatto di percepire anticipatamente l'importo relativo alla spesa complessiva per il residuo periodo di vita, deve essere moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione che tenga conto, appunto, del c.d. montante di anticipazione, il vantaggio corrispondente alla percezione immediata” ).
Ne consegue che l'importo, in accoglimento del motivo, non deve subire ulteriore rivalutazione.
Con il primo motivo d'appello incidentale l'appellato deduce l'erroneo conteggio relativamente all'attualizzazione della rendita riconosciutagli.
Si duole del fatto che nell'aver calcolato l'attualizzazione della rendita è stata presa quale base di riferimento la somma di €. 9.067,00 (corrispondente alle spese sostenute da
, piuttosto che quella, corretta, di €. 9.627,00 (corrispondente all'importo annuo P_
da moltiplicare x 31 annualità, come invece ben quantificato a pag. 10 della sentenza impugnata), con il risultato di ottenere l'importo, rivalutato, di €. 263.759,00, piuttosto che quello, dovuto, di €. 280.049,43, con una differenza di €. 16.290,43.
Effettivamente la sentenza sul punto ha erroneamente fondato il calcolo sull'erroneo importo di euro 9067,00, anziché come dalla stessa riconosciuto, di euro 9627,00. Ne deriva quindi, in accoglimento del motivo, che in riforma della impugnata sentenza deve riconoscersi l'importo di euro € 280.049,43 in favore di a titolo di danno patrimoniale ON per gli esborsi relativi alle protesi, somma da rideterminarsi alla luce dell'accoglimento del secondo motivo d'appello principale considerato tale importo all'attualità senza rivalutazione dal fatto.
Con il secondo motivo di appello incidentale è dedotto l'errore nell'individuazione dello scaglione di riferimento e comunque la immotivata riduzione delle competenze.
La sentenza ha quantificato l'importo delle competenze nella misura di euro 8.000,00, oltre accessori di legge.
L'appellante insta per la riforma della pronuncia di primo grado sul punto, chiedendo farsi applicazione dello scaglione di riferimento “da €. 520.000,00 ad €. 1.000.000,00” e di considerare la complessità della lite, che ha necessitato di approfondita istruttoria, assunzione di prove testimoniali, due Consulenze Tecniche d'Ufficio e doppia fase decisionale.
Orbene, alla luce del valore della causa e dell'impegno defensionale profuso, si stima congruo il riconoscimento ai sensi del DM 55/2014 dell'importo di € 12.000,00 a titolo di competenze, dovendosi in tal senso riformare la sentenza appellata.
La precipua soccombenza della parte appellante, valutato l'esito complessivo del giudizio, ne comporta la condanna alla refusione delle spese del grado in favore della parte appellata costituita, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014.
Nulle per le spese con riferimento ai contumaci.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello formulato da ed in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale formulato da in riforma della ON sentenza n 539/2023 del Tribunale di Massa, ridetermina l'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale per i costi delle protesi in €
280.049,43 all'attualità. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che liquida in € 12.000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva ON
e cpa come per legge.
Rigetta per il resto.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 10.000,00 per competenze, oltre 15% rimb ON
forfet, iva e cpa come per legge.
Nulle per le spese con riferimento ai contumaci.
Genova, 20.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno