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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/10/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
165/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. LO UN Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. IO LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, difesa Parte_1 dall'avv. Franco Romanelli, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, CP_1 Controparte_2 CP_3
anche quale esercente la potestà
[...] genitoriale nei confronti di Persona_1 difeso dall'avv. Stefano dalle Mura per mandato allegato all'atto di costituzione di appello.
APPELLATI
CONCLUSIONI:
PER PARTE APPELLANTE: “In via istruttoria
Rinnovare, per i motivi esposti in atti, la consulenza medica d'ufficio redatta in sede di ricorso ex art. 696 c.p.c. nanzi al Tribunale di La
Spezia con la nomina di docente in materia. Nel merito Riformare la sentenza n. 35/2025, emes sa dal Tribunale della Spezia alla luce delle
1 osservazioni avanzate alla CTU e, anche in esito alle conclusioni della nuova consulenza, se ammessa, respingere la domanda degli appellati in quanto infondata in fatto e diritto;
il tutto con vittoria di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata. Liquidare il danno tenendo conto delle conclusioni della CTU già espletata o di quella che verrà eventualmente ammessa, negli stretti limiti del dovuto e del provato, il tutto con compensazione di spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
per violazione Parte_1 Pt_1 dell'art. 342 c.p.c., con conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata. Nel merito: rigettare l'appello proposto da
[...]
, in quanto infondato in Parte_1 fatto e diritto, conseguentemente confermando integralmente la sentenza di primo grado impugnata. In via istruttoria: rigettare la richiesta di rinnovo della CTU avanzata da parte appellante, perché inammissibile e/o infondata, e dichiarare inammissibile ex art. 345 cpc il documen to prodotto quale allegato (4) dell'atto di citazione in appello.
II tutto con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio, anche in relazione al sub procedimento di inibitoria RG 165/2025 - 1."
Parole chiave: responsabilità medica.
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado
, e CP_1 Controparte_2 CP_3
2 quest'ultimo in proprio ed anche quale esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore
, hanno depositato ricorso ex art. 281 decies Per_1
c.p.c., dopo aver promosso il procedimento ex art. 696 bis cpc, presso il Tribunale della Spezia, con il quale hanno sostenuto:
• che sorella di Persona_2 CP_1 CP_1 figlia di , compagna convivente di Controparte_2
e madre di , era CP_3 Persona_1 deceduta in data 21 maggio 2014;
• che tale tragico epilogo era la conseguenza, oltre che della patologia da cui la donna era affetta, dei ripetuti errori diagnostici del personale medico dell'ospedale di Sarzana, ove la donna era stata ricoverata prima dal 3 settembre 2013 fino al 12 settembre 2013 (quando il personale medico, per negligenza e imperizia, non aveva diagnosticato tempestivamente l'infezione cardiaca da cui era affetta) e, poi, dal 23 febbraio 2014 al 25 febbraio
2014 (ove la donna era stata dimessa frettolosamente, senza impiantare un defibrillatore sottocutaneo che avrebbe potuto salvarle la vita);
• che gli errori medici avevano causato la morte della congiunta;
• che la responsabilità dell'ente convenuto era stata confermata anche dall'atp svolto prima dell'instaurazione del presente giudizio;
I ricorrenti hanno, quindi, chiesto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
La controparte si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi
3 confronti.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali ed è stata, poi decisa con la sentenza n. 35 del 22 gennaio 2025, che, respinta l'istanza di rinnovo della ctu proposta da parte resistente, aderito alle conclusioni dei periti ivi riportate, c he avevano riconosciuto gravi negligenze ed imprudenze imputabili al personale medico coinvolto nei due ricoveri della sig.ra ha Pt_2 liquidato il danno da perdita del rapporto parentale a favore dei ricorrenti sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano ed ha così statuito in dispositivo: “-accerta la sussistenza della responsabilità per colpa medica dei Sanitari della Contr n 5 Spezzino per il decesso di Persona_3
e per l'effetto -liquida in favore di:
[...] Per_1
la somma di € 391.103,00 iure proprio per
[...] perdita del rapporto parentale ed € 93.722,00 iure hereditatis per danno terminale la CP_3 somma di € 340.257,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale la somma di € Controparte_2
242.482,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale la somma di € 95.088,00 CP_1 iure proprio per perdita del rapporto parentale. -
Condanna la al pagamento a Parte_3 favore di: quale esercente la potestà CP_3 genitoriale sulla figlia minore , della Persona_1 somma di € 391.103,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale e di € 93.722,00 iure hereditatis per danno terminale CP_3 della somma di € 340.257,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale Controparte_2 della somma di € 242.482,00 iure proprio per
4 perdita del rapporto parentale della CP_1 somma di € 95.088,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale. Sulle somme così liquidate sono riconosciuti gli accessori come indicato in parte motiva. -Condanna la al Parte_3 pagamento a favore di , CP_1 CP_2
, in proprio e quale esercente la
[...] CP_3 potestà genitoriale sulla figlia minore Per_1
delle spese del procedimento per ATP che
[...] liquida in complessivi € 8874,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché delle spese sostenute per il Collegio peritale;
-Condanna la al pagamento a favore di Parte_3 [...]
, , in CP_1 Controparte_2 CP_3 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore delle spese del Persona_1 presente giudizio, che liquida in complessivi €
49.336,30 per compenso professionale, € 1168,00 per spese, oltre accessori di legge”.
2 Il giudizio di appello
La ha impugnato la Parte_1 sentenza in questione ed ha chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, previo rinnovo della ctu, di respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e comunque di confermare la sentenza in questione.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2 ottobre 2025.
3 Il motivo di appello
Con un unico motivo di appello, la ha Pt_1
5 lamentato che, erroneamente, la sentenza non aveva disposto il rinnovo della ctu, senza, peraltro, motivare la decisione, acriticamente condivisa dal Tribunale, nonostante i periti fossero incorso in diversi errori di valutazione:
• secondo la ctu, il personale medico, in occasione del ricovero di settembre 2013, aveva ritardato la diagnosi di endocardite infettiva. Nell'ipotizzare tale addebito, però, i periti non avevano tenuto conto delle difficoltà di una simile diagnosi, stante la mancanza di chiari e precoci segni obiettivi. In particolare, in una casistica studiata presso un centro di riferimento cardiologico, viene riportato un ritardo diagnostico medio nella diagnosi di endocardite di 14 giorni dal momento del ricovero.
La diagnosi da endocardite settica fu sospettata sin da subito e divenne diagnosi certa in tempi relativamente precoci, di 8 gg. Inoltre, le complicanze generali, cerebrali e cardiologiche, conseguenti all'endocardite configuravano una prognosi estremamente sfav orevole.
• Per quanto riguarda l'accesso del febbraio 2014, i sintomi lamentati (febbre con dispnea e tachicardica) indirizzavano verso una forma bronchiale più che verso una forma cardiaca, mentre non vi erano segni o sintomi di scompenso cardiaco, cosa che escludeva l'ipotesi di ipopotassiemia evocata dai CTU.
• La ctu aveva sostenuto che, in occasione del ricovero di febbraio, si sarebbe dovuto impiantare un defibrillatore. Tale affermazione non considerava che prima di pensare ad un ICD occorreva eseguire >3 mesi di trattamento
6 farmacologico ottimale. Inoltre, l'impianto di ICD avrebbe dovuto essere eseguito nel 2013. Esso non fu opportunamente eseguito perché la convalescenza post-chirurgica dimostrò una buona ripresa della funzione cardiaca con miglioramento della FE a valori >35%. Infine,
l'impianto ICD non avrebbe salvato la paziente da morte e non sarebbe neppure intervenuto, in quanto la paziente morì di arresto cardiaco asistolico da dissociazione elettromeccanica e non di fibrillazione ventricolare.
4 La responsabilità del personale medico
La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello, ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Infatti, dalla lettura dell'atto introduttivo si evincono chiaramente quali sono le censure mosse alla sentenza (accettazione acritica delle risultanze della ctu) e quale avrebbe dovuto essere il contenuto del provvedimento alternativo
(rinnovo della ctu, all'esito della quale sarebbe stata dimostrata l'assenza di responsabilità dell'ente convenuto).
Nel merito, esso è, però, infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Va premesso che già affetta da Persona_2 problemi caridaci, portatrice di bicuspidia aortica dalla nascita, fu ricoverata nel novembre 2011 per un episodio di miocardite con grave disfunzione ventricolare sinistra e fu sottoposta ad intervento di sostituzione valvolare con protesi meccanica.
Il 3 settembre 2013, la donna si recò presso il PS dell'ospedale di Sarzana, con sintomatologia
7 astenica, febbrile e stato confusionale, comparsa di dolore ed arrossamento al piede sinistro.
La diagnosi iniziale fu di “sospetta artrite settica piede sx”. Otto giorni dopo il ricovero, a seguito di un episodio di embolizzazione a carico delle coronarie, causa di un infarto miocardico e dell'insorgenza di tachicardia parossistica sopraventricolare, la sig.ra fu trasferita CP_1 in Rianimazione e fu correttamente diagnosticata la endocardite infettiva su protesi valvolare aortica.
A questo punto, il 12 settembre 2013, essendo la donna in pericolo di vita, fu eseguito un intervento cardiochirurgico in urgenza per la rimozione di protesi aortica e sostituzione della radice aortica con impianto di bioprotesi stentless Freestyle
n°21 con reimpianto degli osti coronarici in emergenza.
La sig.ra fu ricoverata fino al 26 ottobre CP_1
2013, quando fu dimessa ed a gennaio 2014 riprese la propria attività lavorativa.
Il 23 febbraio 2014, a seguito di dispnea e dolore toracico in insufficienza cardio-respiratoria, fu ricoverata presso il Pronto Persona_2
Soccorso dell'Ospedale San Bartolomeo di
Sarzana, dalla comparsa di “insufficienza cardiorespiratoria”. Sottoposta ad esame ecocardio trans toracico, fu evidenziata grave dilatazione cardiaca e compromissione funzionale sia destra che sinistra. Dopo un trattatamento con broncodilatatori, antibiotico e diuretico fu dimessa dopo solo 2 giorni.
Il 27 febbraio 2014 vi fu l'arresto cardio-
8 circolatorio al per circa 20 minuti. La donna, portata d'urgenza in ospedale, non riprese conoscenza fino a che il 21 maggio 2014 fu constatato il decesso.
I motivi di appello proposti non dimostrano affatto l'assenza di responsabilità del personale medico coinvolto.
In merito al ricovero del settembre del 2013, si osserva che, come ben messo in evidenza dai ctu, la storia clinica della paziente (portatrice di un soffio cardiaco e affetta da una pregressa miocardite, già sottoposta ad un intervento di sostituzione valvolare aortica nell'ottobre 2012, e da valvola aortica bicuspide, che presenta un rischio aumentato, rispetto alla valvola tricuspide, di sviluppare una endocardite infettiva) ed il quadro clinico acuto alla base del ricovero (febbre, manifestazioni neurolo giche, arrossamento e dolore piede destro) avrebbero dovuto indirizzare da subito il personale medico, come da linee guida, a sottoporre la donna immediatamente ad una visita cardiologica (che sarebbe, invece, intervenuta solo 10 gg. dopo il ricovero) ed a eseguire l'ecocardiogramma transtoracico (eseguito però 3 gg dopo) ed un ecocardiogramma transesofageo (mai eseguito).
Come ulteriormente rimarcato dai ctu, infatti, “nel paziente portatore di protesi valvolare, la presenza di febbre che dura da parecchi giorni deve sempre far sospettare la possibilità di endocardite, appare ingiustificabile la diagnosi di “artrite settica piede sx”. Il dolore al piede sinistro (peraltro causato dall'embolizzazione periferica della vegetazione
9 valvolare) si accompagnava a manifestazioni neurologiche non giustificabili con l'artrite settica del piede ma facilmente associabili all'embolizzazione encefalica” (ctu, pag. 35).
Ove fossero stati eseguiti gli esami sopra indicati, sarebbe stato possibile diagnosticare tempestivamente la endocardite infettiva e la paziente avrebbe potuto essere indirizzata (da subito e non dopo 9 giorni dal ricovero) all'indispensabile intervento di rimozione della protesi infetta e reimpianto di nuovo presidio protesico (poi eseguita presso l'ospedale di
Massa). Tale tempestivo iter avrebbe evitato, come indicato dai ctu, il grave ed esteso infarto miocardico da embolizzazione settica, foriero di dilatazione cardiaca con aneurisma della punta e grave compromissione della funzionalità cardiaca, che è stato poi concausa della morte della sig.ra
. CP_1
Parte appellante ha sostenuto che la diagnosi di endocardite infettiva in media interviene dopo 14 gg. Ma tale affermazione non confuta adeguatamente le conclusioni della ctu, dal momento che si basa su dati astratti e non tiene conto dell'allarmante quadro di sintomi e di storia clinica della sig.ra che costituiva un Pt_2 evidente e significativo campanello di allarme.
Infatti, tutti i parametri clinico -anamnestici
(febbre, sintomi neurologici, embolizzazione periferica a piede e mano, subito dopo inf arto miocardico da embolizzazione coronarica e TPSV) escludevano l'artrite settica del piede ed erano facilmente associabili all'embolizzazione
10 encefalica (ctu, pag. 35 e 43).
Ciò è sufficiente per affermare la responsabilità dell'ente per la morte della sig.ra . CP_1
Ad abundantiam, si evidenzia che anche in relazione al ricovero dal 23 febbraio al 25 febbraio
2014 la condotta del personale medico non fu conforme alle linee guida dell'epoca e, comunque, alle regole di diligenza qualificata.
Tale ricovero fu motivato dalla comparsa di
“insufficienza cardiorespiratoria”.
L'ecocardiogramma eseguito il giorno del ricovero evidenziò un netto peggioramento della funzione ventricolare sia sinistra (FE 30%) che destra;
ciononostante, la donna fu dimessa dopo solo 2 gg. di ricovero;
sul punto, neppure l'appellante ha fornito alcuna giustificazione a tale condotta.
Secondo i ctu, poi, “Di fronte ad una FE del 30% e ben oltre dopo i 40 gg dall'infarto miocardico su base embolica (patito nel 1° ricovero) e dopo 3 mesi di trattamento anti-scompenso inefficace, il defibrillatore poteva essere impiantato in prevenzione primaria (Classe IA)” (pag. 46).
Parte appellante ha manifestato un diverso convincimento sul punto, ribadendo che l'impianto di un defibrillatore intracavitario non avrebbe evitato il successivo arresto cardiaco;
tuttavia, come visto, i ctu hanno già risposto a tali critiche in risposta alle osservazioni depositate alla bozza della ctu. Anche la ctp degli appellati del dott. dà ampio spazio alla bibliografia Per_4
a sostegno di quanto affermato dai ctu.
Da quanto precede, discende che non c'è alcuna ragione per disporre il rinnovo della ctu ex art. 11 196 c.p.c., per cui la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5 Le spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, secondo parametri medi sul valore determinato dalla sentenza di primo grado.
Nulla è stato riconosciuto per la fase istruttoria in appello, come da notula depositata.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale della Spezia n. n. 35 del 22 gennaio 2025;
Condanna a Parte_1 rifondere a , CP_1 Controparte_2
anche quale esercente la potestà CP_3 genitoriale nei confronti di le spese Persona_1 di lite del presente giudizio di appello, che liquida in euro 24.064 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 7 ottobre 2025
Il relatore Il Presidente
IO LO LO UN
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. LO UN Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. IO LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
, difesa Parte_1 dall'avv. Franco Romanelli, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, CP_1 Controparte_2 CP_3
anche quale esercente la potestà
[...] genitoriale nei confronti di Persona_1 difeso dall'avv. Stefano dalle Mura per mandato allegato all'atto di costituzione di appello.
APPELLATI
CONCLUSIONI:
PER PARTE APPELLANTE: “In via istruttoria
Rinnovare, per i motivi esposti in atti, la consulenza medica d'ufficio redatta in sede di ricorso ex art. 696 c.p.c. nanzi al Tribunale di La
Spezia con la nomina di docente in materia. Nel merito Riformare la sentenza n. 35/2025, emes sa dal Tribunale della Spezia alla luce delle
1 osservazioni avanzate alla CTU e, anche in esito alle conclusioni della nuova consulenza, se ammessa, respingere la domanda degli appellati in quanto infondata in fatto e diritto;
il tutto con vittoria di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata. Liquidare il danno tenendo conto delle conclusioni della CTU già espletata o di quella che verrà eventualmente ammessa, negli stretti limiti del dovuto e del provato, il tutto con compensazione di spese e competenze di entrambi
i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
per violazione Parte_1 Pt_1 dell'art. 342 c.p.c., con conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata. Nel merito: rigettare l'appello proposto da
[...]
, in quanto infondato in Parte_1 fatto e diritto, conseguentemente confermando integralmente la sentenza di primo grado impugnata. In via istruttoria: rigettare la richiesta di rinnovo della CTU avanzata da parte appellante, perché inammissibile e/o infondata, e dichiarare inammissibile ex art. 345 cpc il documen to prodotto quale allegato (4) dell'atto di citazione in appello.
II tutto con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio, anche in relazione al sub procedimento di inibitoria RG 165/2025 - 1."
Parole chiave: responsabilità medica.
MOTIVI
1 il giudizio di primo grado
, e CP_1 Controparte_2 CP_3
2 quest'ultimo in proprio ed anche quale esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore
, hanno depositato ricorso ex art. 281 decies Per_1
c.p.c., dopo aver promosso il procedimento ex art. 696 bis cpc, presso il Tribunale della Spezia, con il quale hanno sostenuto:
• che sorella di Persona_2 CP_1 CP_1 figlia di , compagna convivente di Controparte_2
e madre di , era CP_3 Persona_1 deceduta in data 21 maggio 2014;
• che tale tragico epilogo era la conseguenza, oltre che della patologia da cui la donna era affetta, dei ripetuti errori diagnostici del personale medico dell'ospedale di Sarzana, ove la donna era stata ricoverata prima dal 3 settembre 2013 fino al 12 settembre 2013 (quando il personale medico, per negligenza e imperizia, non aveva diagnosticato tempestivamente l'infezione cardiaca da cui era affetta) e, poi, dal 23 febbraio 2014 al 25 febbraio
2014 (ove la donna era stata dimessa frettolosamente, senza impiantare un defibrillatore sottocutaneo che avrebbe potuto salvarle la vita);
• che gli errori medici avevano causato la morte della congiunta;
• che la responsabilità dell'ente convenuto era stata confermata anche dall'atp svolto prima dell'instaurazione del presente giudizio;
I ricorrenti hanno, quindi, chiesto la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
La controparte si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi
3 confronti.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali ed è stata, poi decisa con la sentenza n. 35 del 22 gennaio 2025, che, respinta l'istanza di rinnovo della ctu proposta da parte resistente, aderito alle conclusioni dei periti ivi riportate, c he avevano riconosciuto gravi negligenze ed imprudenze imputabili al personale medico coinvolto nei due ricoveri della sig.ra ha Pt_2 liquidato il danno da perdita del rapporto parentale a favore dei ricorrenti sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano ed ha così statuito in dispositivo: “-accerta la sussistenza della responsabilità per colpa medica dei Sanitari della Contr n 5 Spezzino per il decesso di Persona_3
e per l'effetto -liquida in favore di:
[...] Per_1
la somma di € 391.103,00 iure proprio per
[...] perdita del rapporto parentale ed € 93.722,00 iure hereditatis per danno terminale la CP_3 somma di € 340.257,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale la somma di € Controparte_2
242.482,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale la somma di € 95.088,00 CP_1 iure proprio per perdita del rapporto parentale. -
Condanna la al pagamento a Parte_3 favore di: quale esercente la potestà CP_3 genitoriale sulla figlia minore , della Persona_1 somma di € 391.103,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale e di € 93.722,00 iure hereditatis per danno terminale CP_3 della somma di € 340.257,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale Controparte_2 della somma di € 242.482,00 iure proprio per
4 perdita del rapporto parentale della CP_1 somma di € 95.088,00 iure proprio per perdita del rapporto parentale. Sulle somme così liquidate sono riconosciuti gli accessori come indicato in parte motiva. -Condanna la al Parte_3 pagamento a favore di , CP_1 CP_2
, in proprio e quale esercente la
[...] CP_3 potestà genitoriale sulla figlia minore Per_1
delle spese del procedimento per ATP che
[...] liquida in complessivi € 8874,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché delle spese sostenute per il Collegio peritale;
-Condanna la al pagamento a favore di Parte_3 [...]
, , in CP_1 Controparte_2 CP_3 proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore delle spese del Persona_1 presente giudizio, che liquida in complessivi €
49.336,30 per compenso professionale, € 1168,00 per spese, oltre accessori di legge”.
2 Il giudizio di appello
La ha impugnato la Parte_1 sentenza in questione ed ha chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, previo rinnovo della ctu, di respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Gli appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e comunque di confermare la sentenza in questione.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 2 ottobre 2025.
3 Il motivo di appello
Con un unico motivo di appello, la ha Pt_1
5 lamentato che, erroneamente, la sentenza non aveva disposto il rinnovo della ctu, senza, peraltro, motivare la decisione, acriticamente condivisa dal Tribunale, nonostante i periti fossero incorso in diversi errori di valutazione:
• secondo la ctu, il personale medico, in occasione del ricovero di settembre 2013, aveva ritardato la diagnosi di endocardite infettiva. Nell'ipotizzare tale addebito, però, i periti non avevano tenuto conto delle difficoltà di una simile diagnosi, stante la mancanza di chiari e precoci segni obiettivi. In particolare, in una casistica studiata presso un centro di riferimento cardiologico, viene riportato un ritardo diagnostico medio nella diagnosi di endocardite di 14 giorni dal momento del ricovero.
La diagnosi da endocardite settica fu sospettata sin da subito e divenne diagnosi certa in tempi relativamente precoci, di 8 gg. Inoltre, le complicanze generali, cerebrali e cardiologiche, conseguenti all'endocardite configuravano una prognosi estremamente sfav orevole.
• Per quanto riguarda l'accesso del febbraio 2014, i sintomi lamentati (febbre con dispnea e tachicardica) indirizzavano verso una forma bronchiale più che verso una forma cardiaca, mentre non vi erano segni o sintomi di scompenso cardiaco, cosa che escludeva l'ipotesi di ipopotassiemia evocata dai CTU.
• La ctu aveva sostenuto che, in occasione del ricovero di febbraio, si sarebbe dovuto impiantare un defibrillatore. Tale affermazione non considerava che prima di pensare ad un ICD occorreva eseguire >3 mesi di trattamento
6 farmacologico ottimale. Inoltre, l'impianto di ICD avrebbe dovuto essere eseguito nel 2013. Esso non fu opportunamente eseguito perché la convalescenza post-chirurgica dimostrò una buona ripresa della funzione cardiaca con miglioramento della FE a valori >35%. Infine,
l'impianto ICD non avrebbe salvato la paziente da morte e non sarebbe neppure intervenuto, in quanto la paziente morì di arresto cardiaco asistolico da dissociazione elettromeccanica e non di fibrillazione ventricolare.
4 La responsabilità del personale medico
La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di appello, ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Infatti, dalla lettura dell'atto introduttivo si evincono chiaramente quali sono le censure mosse alla sentenza (accettazione acritica delle risultanze della ctu) e quale avrebbe dovuto essere il contenuto del provvedimento alternativo
(rinnovo della ctu, all'esito della quale sarebbe stata dimostrata l'assenza di responsabilità dell'ente convenuto).
Nel merito, esso è, però, infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Va premesso che già affetta da Persona_2 problemi caridaci, portatrice di bicuspidia aortica dalla nascita, fu ricoverata nel novembre 2011 per un episodio di miocardite con grave disfunzione ventricolare sinistra e fu sottoposta ad intervento di sostituzione valvolare con protesi meccanica.
Il 3 settembre 2013, la donna si recò presso il PS dell'ospedale di Sarzana, con sintomatologia
7 astenica, febbrile e stato confusionale, comparsa di dolore ed arrossamento al piede sinistro.
La diagnosi iniziale fu di “sospetta artrite settica piede sx”. Otto giorni dopo il ricovero, a seguito di un episodio di embolizzazione a carico delle coronarie, causa di un infarto miocardico e dell'insorgenza di tachicardia parossistica sopraventricolare, la sig.ra fu trasferita CP_1 in Rianimazione e fu correttamente diagnosticata la endocardite infettiva su protesi valvolare aortica.
A questo punto, il 12 settembre 2013, essendo la donna in pericolo di vita, fu eseguito un intervento cardiochirurgico in urgenza per la rimozione di protesi aortica e sostituzione della radice aortica con impianto di bioprotesi stentless Freestyle
n°21 con reimpianto degli osti coronarici in emergenza.
La sig.ra fu ricoverata fino al 26 ottobre CP_1
2013, quando fu dimessa ed a gennaio 2014 riprese la propria attività lavorativa.
Il 23 febbraio 2014, a seguito di dispnea e dolore toracico in insufficienza cardio-respiratoria, fu ricoverata presso il Pronto Persona_2
Soccorso dell'Ospedale San Bartolomeo di
Sarzana, dalla comparsa di “insufficienza cardiorespiratoria”. Sottoposta ad esame ecocardio trans toracico, fu evidenziata grave dilatazione cardiaca e compromissione funzionale sia destra che sinistra. Dopo un trattatamento con broncodilatatori, antibiotico e diuretico fu dimessa dopo solo 2 giorni.
Il 27 febbraio 2014 vi fu l'arresto cardio-
8 circolatorio al per circa 20 minuti. La donna, portata d'urgenza in ospedale, non riprese conoscenza fino a che il 21 maggio 2014 fu constatato il decesso.
I motivi di appello proposti non dimostrano affatto l'assenza di responsabilità del personale medico coinvolto.
In merito al ricovero del settembre del 2013, si osserva che, come ben messo in evidenza dai ctu, la storia clinica della paziente (portatrice di un soffio cardiaco e affetta da una pregressa miocardite, già sottoposta ad un intervento di sostituzione valvolare aortica nell'ottobre 2012, e da valvola aortica bicuspide, che presenta un rischio aumentato, rispetto alla valvola tricuspide, di sviluppare una endocardite infettiva) ed il quadro clinico acuto alla base del ricovero (febbre, manifestazioni neurolo giche, arrossamento e dolore piede destro) avrebbero dovuto indirizzare da subito il personale medico, come da linee guida, a sottoporre la donna immediatamente ad una visita cardiologica (che sarebbe, invece, intervenuta solo 10 gg. dopo il ricovero) ed a eseguire l'ecocardiogramma transtoracico (eseguito però 3 gg dopo) ed un ecocardiogramma transesofageo (mai eseguito).
Come ulteriormente rimarcato dai ctu, infatti, “nel paziente portatore di protesi valvolare, la presenza di febbre che dura da parecchi giorni deve sempre far sospettare la possibilità di endocardite, appare ingiustificabile la diagnosi di “artrite settica piede sx”. Il dolore al piede sinistro (peraltro causato dall'embolizzazione periferica della vegetazione
9 valvolare) si accompagnava a manifestazioni neurologiche non giustificabili con l'artrite settica del piede ma facilmente associabili all'embolizzazione encefalica” (ctu, pag. 35).
Ove fossero stati eseguiti gli esami sopra indicati, sarebbe stato possibile diagnosticare tempestivamente la endocardite infettiva e la paziente avrebbe potuto essere indirizzata (da subito e non dopo 9 giorni dal ricovero) all'indispensabile intervento di rimozione della protesi infetta e reimpianto di nuovo presidio protesico (poi eseguita presso l'ospedale di
Massa). Tale tempestivo iter avrebbe evitato, come indicato dai ctu, il grave ed esteso infarto miocardico da embolizzazione settica, foriero di dilatazione cardiaca con aneurisma della punta e grave compromissione della funzionalità cardiaca, che è stato poi concausa della morte della sig.ra
. CP_1
Parte appellante ha sostenuto che la diagnosi di endocardite infettiva in media interviene dopo 14 gg. Ma tale affermazione non confuta adeguatamente le conclusioni della ctu, dal momento che si basa su dati astratti e non tiene conto dell'allarmante quadro di sintomi e di storia clinica della sig.ra che costituiva un Pt_2 evidente e significativo campanello di allarme.
Infatti, tutti i parametri clinico -anamnestici
(febbre, sintomi neurologici, embolizzazione periferica a piede e mano, subito dopo inf arto miocardico da embolizzazione coronarica e TPSV) escludevano l'artrite settica del piede ed erano facilmente associabili all'embolizzazione
10 encefalica (ctu, pag. 35 e 43).
Ciò è sufficiente per affermare la responsabilità dell'ente per la morte della sig.ra . CP_1
Ad abundantiam, si evidenzia che anche in relazione al ricovero dal 23 febbraio al 25 febbraio
2014 la condotta del personale medico non fu conforme alle linee guida dell'epoca e, comunque, alle regole di diligenza qualificata.
Tale ricovero fu motivato dalla comparsa di
“insufficienza cardiorespiratoria”.
L'ecocardiogramma eseguito il giorno del ricovero evidenziò un netto peggioramento della funzione ventricolare sia sinistra (FE 30%) che destra;
ciononostante, la donna fu dimessa dopo solo 2 gg. di ricovero;
sul punto, neppure l'appellante ha fornito alcuna giustificazione a tale condotta.
Secondo i ctu, poi, “Di fronte ad una FE del 30% e ben oltre dopo i 40 gg dall'infarto miocardico su base embolica (patito nel 1° ricovero) e dopo 3 mesi di trattamento anti-scompenso inefficace, il defibrillatore poteva essere impiantato in prevenzione primaria (Classe IA)” (pag. 46).
Parte appellante ha manifestato un diverso convincimento sul punto, ribadendo che l'impianto di un defibrillatore intracavitario non avrebbe evitato il successivo arresto cardiaco;
tuttavia, come visto, i ctu hanno già risposto a tali critiche in risposta alle osservazioni depositate alla bozza della ctu. Anche la ctp degli appellati del dott. dà ampio spazio alla bibliografia Per_4
a sostegno di quanto affermato dai ctu.
Da quanto precede, discende che non c'è alcuna ragione per disporre il rinnovo della ctu ex art. 11 196 c.p.c., per cui la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5 Le spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, secondo parametri medi sul valore determinato dalla sentenza di primo grado.
Nulla è stato riconosciuto per la fase istruttoria in appello, come da notula depositata.
PQM
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale della Spezia n. n. 35 del 22 gennaio 2025;
Condanna a Parte_1 rifondere a , CP_1 Controparte_2
anche quale esercente la potestà CP_3 genitoriale nei confronti di le spese Persona_1 di lite del presente giudizio di appello, che liquida in euro 24.064 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02 da parte dell'appellante.
Genova 7 ottobre 2025
Il relatore Il Presidente
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