Sentenza 28 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di assicurazione contro i danni, la cd. appendice di vincolo complesso - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario - dev'essere qualificata come contratto in favore di terzo, con conseguente diritto di quest'ultimo di pretendere, ai sensi dell'art. 1411, comma 2, c.c., non solo l'esecuzione della prestazione principale, ma anche l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all'esercizio del diritto all'indennizzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo dell'assicuratore di informare il terzo beneficiario del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante, dal quale era scaturita la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c.).
Commentario • 1
- 1. Il Vincolo di Polizza nel LeasingDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 23 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/12/2023, n. 36127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36127 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale LEASING – CONTRATTO DI ASSICURAZIONE APPENDICE DI VINCOLO Civile Sent. Sez. 3 Num. 36127 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA Data pubblicazione: 28/12/2023 2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Fabio Alberici, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Fornaci, n. 38 - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1697/2020, depositata in data 5 marzo 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale;
udito il difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, avv. Alberici Alessandro, per delega dell’avv. Fabio Alberici, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale FATTI DI CAUSA 1. CO Finanziaria s.p.a. conveniva in giudizio la RO AS.ni s.p.a. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 108.900,00 in conseguenza del furto, avvenuto in data 31 marzo 2012, del veicolo tg. EK052KY, che, con contratto del 16 settembre 2011, l’attrice aveva concesso in leasing alla Lazio Trasporti s.r.l. e da questa assicurato, in data 13 dicembre 2011, per i rischi RC/furto e incendio con polizza RO, vincolata a favore della concedente CO Finanziaria s.p.a. sino al 31 ottobre 2016, data di scadenza del leasing. RO AS.ni s.p.a., costituendosi in giudizio, deduceva che la polizza era stata ‹‹stornata›› il giorno stesso della sua sottoscrizione, 3 in quanto la Lazio Trasporti s.r.l. non aveva pagato la prima rata del premio, sicché il veicolo, alla data del furto, era privo della garanzia assicurativa. La società attrice eccepiva l’inopponibilità a sé dell’asserito ‹‹storno››, replicando che la RO, attraverso l’appendice di vincolo, aveva assunto, nei suoi confronti, l’obbligo di informarla di eventuali modifiche assicurative al fine di consentire di mantenere le garanzie sul veicolo. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di parte attrice, condannando la società convenuta a rifondere alla CO l’importo di euro 98.010,00, oltre interessi. 2. In accoglimento dell’appello interposto dalla RO AS.ni s.p.a. avverso la suddetta decisione, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha osservato che il caso sottoposto al suo esame riguardava la cd. ‹‹appendice di vincolo›› e che, a prescindere dalla qualificazione del contratto e dalla posizione del vincolatario, mancava la previsione contrattuale di un obbligo di comunicazione, in favore dell’appellata, del mancato pagamento del premio. Ha osservato, in particolare, che la società assicuratrice aveva tempestivamente eccepito il mancato versamento del premio relativo alla polizza in oggetto, ai sensi dell’art. 1901 cod. civ., ed il conseguente annullamento del contratto in epoca antecedente al furto, producendo un certificato IA attestante una nuova copertura assicurativa del veicolo presso la Compagnia National Suisse, a decorrere dal 5 marzo 2012; per contrastare tale eccezione, il vincolatario avrebbe dovuto provare l’avvenuto pagamento del premio, ma la documentazione offerta non era idonea a tale fine. 3. CNH Industrial Financial Services S.A., nella qualità di società incorporante la CO Finanziaria s.p.a., ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello. RO AS.ni s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso 4 incidentale, affidato ad un unico motivo. La ricorrente resiste con controricorso al ricorso incidentale. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.
1. cod. proc civ. e, all’esito, il Collegio, ritenuta la valenza nomofilattica delle questioni prospettate dalle parti, con ordinanza interlocutoria, ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza. Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, deducendo ‹‹violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1218, 1411, 1891, 1175, 1362, 1366 e 1375 cod. civ., in ordine alla qualificazione del contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione››, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nell’accertare l’opponibilità alla beneficiaria del vincolo dello ‹‹storno›› di polizza, ha omesso di verificare la natura del contratto assicurativo e la posizione giuridica del vincolatario. 1.1. Segnatamente, con riguardo alla qualificazione ed interpretazione del contratto, sostiene che doveva ritenersi sussistente un preciso obbligo di fornire informazioni in capo alla società assicuratrice nei confronti del terzo vincolatario, non potendo la funzione di garanzia essere soddisfatta in assenza di un corrispondente obbligo di comunicare alla vincolataria il venir meno della copertura assicurativa;
che tale obbligazione, insita nel contratto intercorso tra le parti, trovava conferma nell’apposizione in polizza di un vincolo con 5 durata successiva alla naturale scadenza del contratto assicurativo ed alla durata del contratto di leasing. Di conseguenza, l’inadempimento imputabile a RO AS.ni s.p.a., per non avere comunicato lo storno della polizza, legittimava la richiesta di risarcimento dei danni patiti, in misura pari all’indennizzo assicurativo cui la proprietaria del veicolo aveva diritto. 1.2. Con specifico riferimento alla posizione giuridica delle parti, evidenzia che è necessario ‹‹tutelare l’incolpevole affidamento del terzo vincolatario rispetto alla piena validità della copertura assicurativa›› e ritenere inopponibile alla vincolataria il presunto ‹‹storno››, mai comunicato. 1.3. Rappresenta, inoltre, che CO Finanziaria s.p.a., sin dalla sottoscrizione della polizza, aveva chiaramente manifestato di avere interesse al contratto assicurativo, che, ai sensi dell’art. 1411, secondo comma, cod. civ., non poteva quindi essere revocato senza il consenso della beneficiaria del vincolo. 2. Con il secondo motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, la ricorrente contesta ai giudici di appello di avere fondato la decisione esclusivamente sul cd. ‹‹contrassegno di assicurazione››, omettendo di prendere in considerazione l’ulteriore certificato assicurativo relativo alla garanzia furto/incendio, che riportava la data di decorrenza della copertura assicurativa, la durata, la data di scadenza, l’ammontare dei premi, l’attestazione del pagamento del premio ‹‹alla firma››, elementi tutti dai quali avrebbe potuto desumersi la validità, efficacia ed operatività della polizza. 3. Con il terzo motivo, prospettando la ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1372 e 1411 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. in relazione all’assolvimento dell’onere della prova, rispetto all’art. 360 n. 3 c.p.c.››, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove 6 la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’operatività della polizza, il ‹‹contrassegno di assicurazione›› prodotto dalla CO, mentre ha ritenuto idonei a provare l’eccezione di inoperatività, fatta valere dalla RO, l’‹‹appendice di annullamento›› e un certificato IA attestante una nuova copertura assicurativa a decorrere dal 5 marzo 2012. Evidenzia che, in realtà, la CO Finanziaria s.p.a., nel giudizio di primo grado, aveva anche prodotto il contratto di assicurazione a copertura del rischio furto, con vincolo a proprio favore, e la denuncia di avvenuto furto ed aveva provato l’invio alla RO AS.ni s.p.a. della documentazione necessaria per istruire la pratica e risarcire il danno, a dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda;
per contro, i documenti prodotti da RO, tempestivamente contestati dalla CO Finanziaria s.p.a., non erano idonei a supportare l’eccezione di inoperatività della polizza, in quanto l’appendice di annullamento era priva di valenza probatoria, trattandosi di documento di provenienza di parte, privo di sottoscrizione e mai trasmesso alla CO Finanziaria s.p.a., mentre la dichiarazione IA si riferiva ad una copertura assicurativa per rischio diverso e non conteneva alcun vincolo. 4. Con il quarto motivo, censurando la decisione gravata per ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, contesta alla Corte di appello di avere fondato la decisione su una eccezione mai sollevata dalla RO nei gradi del giudizio di merito, e, precisamente, sulla ‹‹mancanza di una previsione contrattuale di un obbligo di comunicazione, in suo favore, del mancato pagamento del premio›› (pag. 4 della motivazione), circostanza che non aveva mai costituito oggetto di contraddittorio tra le parti. 5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale RO ASicurazioni s.p.a. denuncia la ‹‹nullità della sentenza di secondo 7 grado per omessa pronuncia sulla domanda di condanna della odierna ricorrente alla restituzione in favore della RO ASicurazioni s.p.a. delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 112 c.p.c. e/o in alternativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e/o in alternativa dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.››. Precisa, al riguardo, che in data 10 luglio 2015 aveva provveduto ad effettuare il pagamento in favore della CO Finanziaria s.p.a. delle somme liquidate dal Tribunale e che, proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale, aveva chiesto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza nel caso fossero risultate indebitamente percepite dalla odierna ricorrente all’esito del gravame;
la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sul punto. 6. Lo scrutinio del primo motivo del ricorso principale impone il preliminare esame del contratto di assicurazione dal quale l’odierna ricorrente fa discendere il diritto all’indennizzo. 6.1. Occorre prendere le mosse dalla considerazione che le parti di un contratto di assicurazione ben possono prevedere, tramite l’inserimento di una clausola di vincolo o di una cd. ‹‹appendice di vincolo››, accanto o in sostituzione dell’assicurato, altro beneficiario al quale fare conseguire l’indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza così ‹‹vincolata›› nel caso in cui si dovesse verificare l’evento a cui è correlata la garanzia assicurativa. Il patto, comunemente denominato ‹‹appendice di vincolo››, così come normalmente si presenta nella prassi commerciale, consiste in un accordo trilatero in virtù del quale l’assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l’indennizzo direttamente nelle mani del vincolatario, ovvero a non versarlo all’assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso. 8 Simili clausole hanno trovato riconoscimento da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha dichiarato la validità muovendo dalla derogabilità dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ., che non è compreso tra le norme sul contratto di assicurazione inderogabili indicate all’art. 1932 cod. civ. (Cass., sez. 1, 21/01/1995, n. 709, non massimata). Con una recente sentenza (Cass., sez. 3, 24/10/2022, n. 31345), questa Corte, nell’esaminare la distinzione tra l’appendice di vincolo e la surrogazione dell’indennità alla cosa, ‹‹ha chiarito che il patto denominato “appendice di vincolo” ha la funzione di garantire un creditore dell’assicurato al pari della “surrogazione dell’indennità alla cosa”, dalla quale differisce, sia perché prescinde dall’esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell’istituto ex art. 2742 cod. civ.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all’indennizzo direttamente al creditore dell’assicurato, mentre l’art. 2742 cod. civ. demanda all’assicurato la scelta se impiegare l’indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori;
ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell’indennità alla cosa non sono applicabili all’appendice di vincolo››. Per effetto dell’apposizione della clausola in esame la legittimazione a rivendicare il provento assicurativo è ascrivibile, ab origine, alla sfera giuridica del beneficiario, come autonomo suo credito nei confronti dell’assicuratore e, quindi, senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell’assicurato. Ciò spiega perché è conferito al beneficiario e a lui soltanto la potestà di agire contro l’assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria (Cass., sez. U, 02/04/2007, n. 8095). La clausola di vincolo genera, dunque, un credito azionabile in maniera diretta contro l’assicuratore e toglie, pertanto, al contraente 9 assicurato la legittimazione ad agire nei confronti di quest’ultimo (Cass., sez. 3, 06/11/2002, n. 16552). Nell’ambito delle assicurazioni marittime clausola tipica di vincolo è quella apposta nei contratti di assicurazione ‹‹corpo›› (denominata lass payable clause), che impegna l’assicuratore a liquidare l’indennizzo, in tutto o in parte, ad un terzo, solitamente la banca che ha finanziato l’acquisto della nave, ovviamente nei limiti del credito residuo, insoluto, garantito con ipoteca. Una clausola del genere, rafforzativa dell’obbligo (stabilito dall’art. 572 cod. nav., intitolato ‹‹Surrogazione dell’indennità alla nave››) di liquidare le indennità ai creditori ipotecari, ha natura di contratto a favore di terzo;
non comporta cessione del contratto, che rimane tra gli originari contraenti, ma, nonostante ciò, attua una dissociazione tra assicurato e beneficiario, altrimenti coincidenti. 6.2. Nelle operazioni di leasing, come quella che ci occupa, la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore non assume la qualità di assicurato, giacché a suo favore non è stipulata l’intera polizza, ma può pretendere di percepire l’indennizzo in luogo dell’utilizzatore – contraente assicurato (Cass., sez. 3, 26/10/2004, n. 20743). Nell’esaminare gli effetti del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, si è affermato che tale collegamento, innescato proprio dall’appendice di vincolo, ‹‹estende ad ognuno gli effetti dell’invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto, sicché, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell’appendice di vincolo, 10 dell’indennizzo al finanziatore ha l’effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l’utilizzatore, che rimane obbligato per l’eccedenza, in base all’autonomo e distinto contratto di finanziamento›› (Cass., sez. 3, 21/06/1995, n. 7021; Cass., sez. 3, 20/05/2009, n. 11706; Cass., sez. 3, 21/12/2015, n. 25610). Conseguentemente il diritto di derivazione contrattuale, che attribuisce al finanziatore il diritto di soddisfarsi sull’eventuale indennità dovuta dall’assicuratore, e allorché l’assicuratore non si sia dimostrato propenso a rispettare il vincolo nei rapporti con il finanziatore stesso, non può far escludere il permanente obbligo dell’assicurato a restituire il finanziamento in base all’autonomo e distinto contratto di leasing. Si è anche precisato, sempre con riferimento alla clausola di vincolo inserita in operazioni di leasing, che essa legittima l’utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto e che l’interesse al godimento della cosa da parte dello stesso utilizzatore, al quale è sostanzialmente finalizzata l’operazione negoziale, costituisce la causa concreta della stessa, avente autonoma rilevanza rispetto a quella dei singoli contratti, che rimangono interdipendenti pur nella loro individualità (Cass., sez. 2, 16/03/2006, n. 5851; Cass., sez. 2, 17/12/2004, n. 23470; Cass., sez. L, 24/03/2004, n. 5941; Cass., sez. 3, 16/05/2003, n. 7640; Cass., sez. 2, 11/06/2001, n. 7852; Cass., sez. 1, 04/09/1996, n. 8070; Cass., sez. 3, 27/04/1995, n. 4645; Cass., sez. 1, 20/11/1992, n. 12401; Cass., sez. 3, 05/07/1991, n. 7415; Cass., sez. 2, 15/12/1984, n. 6586). 6.3. La dottrina, che ha posto la distinzione tra clausola di vincolo cd. semplice, configurabile allorché l’assicuratore si obblighi a non versare all’assicurato alcuna somma, a fronte del danno subito, se non previo consenso del vincolatario, e clausola di vincolo cd. complesso, che è ravvisabile nei casi in cui l’assicuratore si obblighi a liquidare direttamente l’eventuale indennità al vincolatario, vede contrapposte 11 una tesi prevalente che tende a ricondurre la clausola in oggetto nell’ambito della stipulazione a favore del terzo ed altra impostazione che la qualifica come clausola costitutiva di una garanzia atipica. Entrambe le impostazioni sono state oggetto di critiche, anche se occorre tenere presente, come ripetutamente sottolineato da questa Corte, che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, la legittimazione attribuita dalla clausola di vincolo in favore del finanziatore non può che produrre inevitabilmente un effetto favorevole in capo all’utilizzatore, che vede ridursi l’importo da restituire al finanziatore, in tal modo giustificando l’interesse dello stesso utilizzatore alla stipulazione in favore del terzo (Cass., sez. 3, 21/06/1995, n. 7021; Cass., sez. 3, 20/05/2009, n. 11706). 6.4. Dovendo l’attenzione essere incentrata sulla clausola di vincolo complesso, che è quella che ricorre nel caso di specie, le considerazioni sinora svolte portano a ritenere che il contratto assicurativo con appendice di vincolo debba essere ricondotto alla fattispecie del contratto a favore di terzo, come già affermato da questa Corte con una risalente sentenza (Cass., sez. 1, 30/04/1981, n. 2649), in quanto l’inserimento di una clausola di tale natura è diretta, per quanto attiene all’assicurazione, a meglio garantire il finanziatore, il quale, pur se non interviene alla conclusione del contratto, subentra nella titolarità del credito all’indennizzo assicurativo nel caso in cui si verifichi l’evento coperto da garanzia. 7. Alla qualificazione del contratto assicurativo con clausola di vincolo in termini di contratto a favore di terzo consegue l’applicabilità del secondo comma dell’art. 1411 cod. civ., per effetto del quale, il terzo, salvo patto contrario, acquista il diritto contro il promittente: unitamente a quell’effetto favorevole, il terzo acquista anche il diritto di ricevere dal promittente tutte le informazioni contrattuali che ne permettono il concreto esercizio. 12 La peculiare configurazione della fattispecie contrattuale de qua, caratterizzata dalla estraneità alla stipulazione del contratto del terzo, che è comunque diretto beneficiario della prestazione principale, non lascia dubbi sull’operatività, in suo favore, degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente non solo un generale obbligo di informazione, ma anche quello, ben più pregnante, di rendere edotto il terzo delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti ex contractu all’esercizio del diritto di corresponsione dell’indennizzo. Invero, come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., sez. 3, 28/04/2022, n. 13342), la clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 cod. civ. (cfr. Cass., 20/8/2015, n. 16990; Cass., 2/30/2012, n. 16754; Cass., 11/5/2009, n. 10741), oltre che regola (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento, quale dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost. (Cass., 6/5/2020, n. 8495; Cass., 14 10/11/2010, n. 22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., sez. U, 25/11/2008, 28056), che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422 ), si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628). Alla stregua di tali criteri, è evidente che l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, da valutarsi alla stregua della causa concreta 13 del contratto, e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26973; Cass., 7/10/2008, n. 24769; Cass., 24/4/2008, n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 11/6/2007, n. 13580; Cass., 22/8/2007, n. 17844; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 6/8/1997, n. 7266; Cass., 3/6/1993, n. 3800; Cass., 25/2/2009, n. 4501; Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., sez. U, 18/2/2010, n. 3947; Cass., 18/3/2010, n. 6538; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 27/11/2012, n. 20991), opera anche a favore di chi non sia parte del contratto, ma beneficiario diretto dello stesso. 8. Ha, pertanto, errato il giudice di merito nel non considerare che una condotta improntata a buona fede da parte della odierna controricorrente avrebbe alla stessa imposto di dare notizia al danneggiato e, nel caso di specie, al terzo beneficiario/vincolatario, del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante, considerato che da esso derivava quale diretta conseguenza la sospensione dell’efficacia del contratto, prevista dall’art. 1901 cod. civ., che costituisce applicazione del principio dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/02/2013, n. 3654; Cass., sez. 3, 19/12/2006, n. 27132). Difatti, se il terzo beneficiario, per effetto della clausola di vincolo, acquisisce nella propria sfera giuridica il diritto di azionare un credito (l’indennizzo) direttamente contro l’assicuratore, privando il contraente della legittimazione ad agire contro quest’ultimo, non può dubitarsi che lo stesso consegua, dalla stipulazione del contratto, unitamente a 14 quell’effetto favorevole, anche il diritto di ricevere dall’assicuratore tutte le informazioni in merito al contratto di assicurazione, e tra queste, principalmente la comunicazione del mancato pagamento del premio da parte dello stipulante. 9. In conclusione, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e l’appello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Roma, comunque in diversa