Decreto presidenziale 18 aprile 2020
Ordinanza collegiale 26 giugno 2020
Ordinanza collegiale 15 novembre 2021
Ordinanza collegiale 2 novembre 2022
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 15/11/2023, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 00347/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di OL
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Autostrada del Brennero S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Nania e GO ES, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in OL, corso della Libertà, 35;
contro
Provincia Autonoma di OL, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalle avv. Jutta Segna e Patrizia Gianesello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in OL, piazza Silvius Magnago, 1;
Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima della Provincia Autonoma di OL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima della Provincia Autonoma di OL - Ufficio Gestione Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Direttore dell'Ufficio Gestione Rifiuti dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia Autonoma di OL, tutti non costituiti in giudizio;
nei confronti
EN WI S.p.A. (già DI S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con studio in Roma, Via Costabella, 23;
Gruppo CC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Edoardo Paolini, Giacomo Cerullo e Andrea Nervi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via del Corso, 300;
EN S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di TE, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
Con il ricorso introduttivo, notificato il 30.10.2019:
- del provvedimento dd.14.08.2019 (assente n. prot.) a firma del Direttore d'ufficio sostituto dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di OL, Ufficio Gestione Rifiuti, notificato in pari data, avente ad oggetto: “ Sito: Punto vendita carburanti EN n.3197 AdS Isarco – Est – Autostrada del Brennero A22. Comune di TE (BZ). Analisi rischio ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.1072 del 04.04.2005”, con cui è stata approvata l'analisi rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.06.2019 elaborata dalla società ENI / DI srl, prevedendosi, inoltre, che “Per la verifica dell'analisi di rischio devono essere effettuati dei campionamenti dei gas interstiziali (soil gas) per la durata di due anni, a partire dal 2020, con la periodicità di due volte all'anno (una volta d'estate ed una volta d'inverno) ”;
- per quanto occorrer debba, dell'analisi rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.06.2019, con i relativi “ annessi ”, elaborata dalla società ENI / DI Srl;
- di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente;
Con atto denominato “ Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quale ricorso autonomo ”, notificato il 9.5.2022:
- del provvedimento dd. 09.03.2022 a firma del Direttore dell'Ufficio Gestione Rifiuti dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di OL, notificato in pari data, avente ad oggetto: “ Area di servizio Isarco est, Autostrada del Brennero A22 – TE (BZ) Rischio ANitario Ambientale ai sensi della D.G.P. 102/21 (RM1004-ENG-B-B1-3856) ”con cui è stata approvata l'analisi di rischio sito specifico RM10104-ENGB-B1-3856 maggio 2021 elaborata dalla società ENI / WI S.p.A., fermo restando che la certificazione di avvenuta bonifica verrà rilasciata su richiesta di EN WI e che comunque le considerazioni di EN WI riguardanti il fatto che il sito è da ritenersi non contaminato (pag. 59 del documento EN[2]), non possono condividersi, in quanto le valutazioni ivi esposte si riferiscono all'attuale destinazione d'uso e che in caso di cambiamento di tale destinazione trova applicazione quanto riportato all'art. 4 punto 4 della DGP n. 10272021; pertanto, anche con l'approvazione dell'analisi del rischio ed il rilascio del successivo certificato di avvenuta bonifica, non essendo raggiunti i limiti ad uso commerciale e Industriale, colonna B della tabella 1 della deliberazione d.g.p. n. 102 del 09.02.2021 “ Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ” il sito, verrà inserito nel catasto dei siti contaminati. Ufficio Gestione rifiuti segnala che non rientra nel presente provvedimento la valutazione di danni patrimoniali connessi alla bonifica parziale di cui in parte preambolo, rimanendo impregiudicata, in capo a questo Ente, ogni altra attività a tutela dell'interesse pubblico, laddove ne ricorressero i presupposti o la doverosità;
- per quanto occorrer debba, del parere tecnico, con relativi allegati, a firma del dott. Geol. RE AN NI richiamato nel sopra epigrafato provvedimento provinciale,
- per quanto occorrer debba, dell'analisi rischio n. RM1004-ENG-B-B1-3856 del 21.05.2021, con i relativi annessi, elaborata dalla società ENI / WI S.p.A.;
- del non conosciuto provvedimento con il quale sia stata eventualmente rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica a EN/WI;
- di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente.
Con atto denominato “ II° Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quale ricorso autonomo ”, notificato il 23.5.2023:
- del provvedimento dd. 24.03.2023 dell'Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Ufficio Gestione Rifiuti, della Provincia Autonoma di OL, notificato in pari data, avente ad oggetto “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ” relativamente al “ Sito: Area di servizio Isarco est, Autostrada del Brennero A22- TE (BZ); di proprietà: Autostrada del Brennero Spa; Comune: TE (BZ) ”;
- per quanto occorre possa, del documento “ Report conclusivo delle Attività di Bonifica – EN WI, luglio 2022, rel. 21468474/P20115 ”;
- per quanto occorrer possa, del parere tecnico relativo all'iter di bonifica del punto vendita carburante autostradale “ Isarco est ” nel comune di TE febbraio 2023, redatto dal dott. Geol. RE AN NI;
- per quanto occorrer possa della non conosciuta ‘“ Trasmissione di verifica diretta del rischio monitoraggio di marzo 2022’ – EN WI; 22 febbraio 2023; Prot. N. 549/2023/PVR ”, menzionata nel parere tecnico di cui sopra;
- di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di OL, di EN WI S.p.A. e di Gruppo CC S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, notificato il 30.10.2019, la ricorrente Autostrada del Brennero S.p.A. (di seguito DB) ha impugnato il provvedimento dd. 14.8.2019 (assente n. prot.) a firma del Direttore d’ufficio sostituto dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di OL, Ufficio Gestione Rifiuti, notificato in pari data, con il quale è stata approvata per il “ Sito: Punto vendita carburanti EN n. 3197 AdS Isarco – Est – Autostrada del Brennero A22. Comune di TE (BZ)” l’analisi rischio n. RM0004-ENG-R-RF2200 del 21.6.2019 elaborata dalla società EN/DI S.r.l. ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1072 del 04.04.2005, con la previsione che “ per la verifica dell’analisi di rischio devono essere effettuati dei campionamenti dei gas interstiziali (soil gas) per la durata di due anni, a partire dal 2020, con la periodicità di due volte all’anno (una volta d’estate ed una volta d’inverno) ”. Inoltre è stata impugnata - per quanto occorrer debba - l’analisi rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.6.2019, con i relativi “ annessi ”, elaborata dalla società EN/DI S.r.l..
Il ricorso introduttivo poggia sui seguenti motivi:
“ I. Violazione della legge n. 241/1990 ss.mm. (in specie art. 9), nonché della L.P. 22 ottobre 1993 n. 17 ss.mm. (in specie art. 15 bis), nonché dei principi fondamentali di partecipazione e di leale cooperazione tra p.a. e privati nell’ambito del procedimento amministrativo ex art. 97 Cost.; violazione del principio di partecipazione nell’ambito dei procedimenti ambientali di cui all’art. 3-sexies del D.lgs. n. 152 del 2006 (T.U. Ambiente); eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990) per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per insufficiente cognizione dei fatti .”;
“ II. Violazione e falsa applicazione dell’intero sistema normativo in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, e più segnatamente dell’art. 38 e dell’art. 40, comma 4, LP n. 40/2006, dell’art. 2, dell’art. 5 e dell’art. 11, comma 7, della DGP n. 1072/2005 ss.mm. (nonché dell’acclusa tabella 1, colonna B e dell’Allegato n. 4); difetto dei presupposti per l’adozione dell’analisi di rischio anche in ragione della mancanza di preventiva autorizzazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, difetto assoluto di motivazione. ”;
“ III. In via del tutto subordinata, violazione della normativa in materia di analisi di rischio in ragione delle insufficienze e delle carenze riscontrabili nel relativo documento di ENIAL; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà ed illogicità nonché perplessità, del difetto di istruttoria, del difetto assoluto di motivazione. ”;
“ IV. Violazione del principio fondamentale di precauzione operante in materia ambientale di cui all’art. 191, par. 2, Trattato FUE ed all’art. 3-ter D.lgs. n. 152/2006; omessa ponderazione degli interessi in gioco, difetto assoluto di motivazione. ”.
In via istruttoria, la ricorrente DB ha chiesto, in via subordinata rispetto al primo ed al secondo motivo di ricorso, disporsi apposita CTU/verificazione al fine di confermare l’infondatezza, la lacunosità e l’irragionevolezza delle risultanze dell’analisi di rischio EN/DI nonché del relativo provvedimento provinciale di approvazione anche con riguardo alle risultanze delle indagini ambientali effettuate in loco da DB nel luglio del 2019, riservandosi di produrre la relativa documentazione.
All’udienza in camera di consiglio del 17.12.2019 la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata, su richiesta di parte ricorrente, all’udienza di merito fissata per il giorno 22.4.2020.
Con memoria di costituzione dd. 6.3.2020 si è costituita in giudizio la società Gruppo CC S.r.l. (di seguito denominato CC), quale capogruppo mandataria del RTI Gruppo CC S.r.l. - Sarni S.r.l., eccependo l’illegittimità del procedimento amministrativo di bonifica a causa della mancata partecipazione del concessionario del tratto autostradale interessato, ovvero del Gruppo Sarni S.r.l. quale subconcessionario del punto vendita de quo e chiedendo, per i motivi fatti valere, l’accoglimento del ricorso proposto da DB e per l’effetto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con memoria di costituzione dd. 12.3.2020 si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di OL (di seguito denominata PAB), chiedendo il rigetto del ricorso.
La società EN S.p.a. e la società EN WI S.p.a. (già società DI S.r.l.), nonché il Comune di TE non si sono costituiti in giudizio.
Con istanza di rinvio dd. 18.4.2020 la PAB ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica del 22.4.2020, o comunque la rimessione in termini ai sensi dell’art. 84, comma 5 del D.L. 17.3.2020 n. 18 sopravvenuto nelle more del giudizio, secondo cui “ dal 8 marzo e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini del processo amministrativo sono sospesi secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. ”.
Con decreto presidenziale n. 55/2020 la discussione del merito del ricorso è stata rinviata all’udienza del 24.6.2020.
Con memoria dd. 20.5.2020 la difesa della PAB ha fatto presente che:
- l’Ufficio Gestione rifiuti della Provincia autonoma di OL, con nota dd.29.4.2020 (doc. n. 2), aveva invitato la ricorrente, DB, ai sensi della l.p. n. 17/1993, a presentare entro e non oltre il termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica della medesima nota, una presa di posizione in merito alla relazione tecnica n. RM1004‐ENG‐R‐RF‐6155 del 23.3.2020, recante Aggiornamento dell’Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e del d.P.G. n. 1072/2005 (RM1004‐ENG‐R‐RF‐6155) (doc. n. 3) inviata da EN WI S.p.A. per il sito costituito dal punto vendita carburanti ENI n. 3197 AdS Isarco Est, Autostrada del Brennero A22 – Comune di TE (BZ);
- tale aggiornamento dell’analisi di rischio è stato sollecitato dal medesimo Ufficio rifiuti, in considerazione di alcune critiche avanzate nel ricorso presentato da DB, allo scopo di assumere una decisione amministrativa con un’istruttoria più ampia in termini partecipativi, in grado di soddisfare anche le istanze solidaristiche del soggetto proprietario del sito inquinato e non solo quelle del soggetto responsabile dell’inquinamento, in ottemperanza alla disciplina del procedimento amministrativo che obbliga la P.A. a chiedere il contributo conoscitivo di tutti i soggetti comunque coinvolti nel procedimento amministrativo in maniera non riflessa; - la vicenda amministrativa dunque non è ancora conclusa, ma prosegue, nel pieno contraddittorio procedimentale con la ricorrente, che ha l’opportunità di criticare le valutazioni ambientali offerte dalla società responsabile dell’inquinamento sui propri terreni, siti nella stazione autostradale de qua e contribuire così alla migliore scelta amministrativa per l’Agenzia dell’ambiente provinciale;
- questa prosecuzione dell’ iter implica l’intervenuta non definitività dei provvedimenti gravati con il ricorso, che hanno perso in questa fase ogni capacità lesiva e la cui impugnazione è divenuta improcedibile per difetto di interesse.
Per le suddette ragioni la PAB ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… chiede che l’Ecc.mo Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la provincia di OL, voglia contraris reiectis:
1) rigettare il ricorso perché divenuto improcedibile con la compensazione delle spese di lite, in quanto la prosecuzione dell’iter amministrativo potrebbe comunque approdare alla negazione delle pretese fatte valere nel presente ricorso;
2) in subordine, disporre un rinvio del presente ricorso in attesa delle nuove determinazioni dell’Amministrazione provinciale resistente. ”.
Con memoria dell’8.6.2020 la ricorrente DB, facendo presente in particolare che l’“ aggiornamento dell’Analisi di rischio ” confermerebbe la piena fondatezza del ricorso, ha insistito nell’accoglimento dello stesso.
All’udienza del 24.6.2020 la difesa della PAB ha insistito nella propria richiesta di rinvio dell’udienza in vista del nuovo provvedimento provinciale, mentre la difesa della ricorrente si è opposta a detta richiesta di rinvio, evidenziando il permanere del proprio interesse alla decisione del ricorso. La difesa della controinteressata CC ha insistito pure nell’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 155/2020, depositata il 26.6.2020, questo Tribunale, rilevando che
“- nelle more del giudizio l’originario provvedimento dd.14.8.2019 a firma del Direttore d’ufficio sostituto dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di OL, Ufficio Gestione Rifiuti, avente ad oggetto: ‘Sito: Punto vendita carburanti EN n. 3197 AdS Isarco – Est – Autostrada del Brennero A22. Comune di TE (BZ). Analisi rischio ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.1072 del 04.04.2005 ’ , con cui è stata approvata l’analisi rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.6.2019 elaborata dalla società EN/DI S.r.l., ha perso la propria capacità lesiva a seguito dell’’Aggiornamento dell’Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e D.G.P 1072/05’ (n. RM0004-ENG-R-RF-6155) effettuato da EN/WI S.p.A. per il sito costituito dal punto vendita carburanti ENI n. 3197 AdS Isarco Est, Autostrada del Brennero A22 – Comune di TE (BZ ) ;
- il presente ricorso sarebbe quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- allo stato manca una nuova determinazione definitiva da parte della Provincia di OL in materia; ” ha accolto l’istanza avanzata dalla PAB ed ha rinviato - per ragioni di economicità processuale - la discussione del merito del presente ricorso all’udienza pubblica del giorno 27.1.2021.
In attesa delle ulteriori determinazioni della PAB sull’integrazione dell’analisi del rischio e sulle osservazioni relative alla stessa, all’udienza pubblica del 27.1.2021, la trattazione della causa è stata rinviata, su richiesta delle parti, all’udienza del 26.5.2021.
Detta udienza pubblica del 26.5.2021 è stata poi rinviata su richiesta della parte ricorrente, nulla opponendo le altre parti, all’udienza del 10.11.2021.
In occasione di detta udienza pubblica la difesa della ricorrente DB e la difesa della PAB hanno insistono nell'istanza di rinvio, depositata in data 8.10.2021.
Con ordinanza collegiale n. 316/2021, depositata il 15.11.2021, questo Tribunale, rilevando che allo stato mancavano tuttora le nuove determinazioni definitive della PAB in materia e che per ragioni di economicità processuale era opportuno attendere l’emanazione di dette nuove determinazioni definitive dell’Amministrazione provinciale resistente sull’integrazione dell’analisi del rischio presentata da EN S.p.A. e sulle osservazioni relative alla stessa formulate da DB, ha ritenuto opportuno richiedere all’Amministrazione provinciale una relazione dettagliata e documentata sullo stato del su descritto procedimento amministrativo, concedendo per il deposito in forma digitale nella Segreteria di questo Tribunale della suddetta relazione il termine di 90 giorni dalla data di notifica o comunicazione della presente ordinanza collegiale e ha rinviato la discussione del merito del presente ricorso all’udienza pubblica del 26.10.2022.
In data 4.2.2022 la PAB, in adempimento di detta ordinanza collegiale istruttoria, ha depositato la “ Relazione iter BONIFICA Sito: PV n. 3197 ADS Isarco Est - A22 Comune di TE (BZ) ” a firma del Direttore d’ufficio IU EL.
In data 9.3.2022 è stato emanato il provvedimento a firma del Direttore dell’Ufficio Gestione Rifiuti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di OL, con il quale è stata approvata per il sito “ Area di servizio Isarco est, Autostrada del Brennero A22 – TE (BZ) ” l’analisi di Rischio ANitario Ambientale - sito specifico RM10104-ENGB-B1-3856 maggio 2021 -, elaborata dalla società EN/ WI S.p.A. ai sensi della D.G.P. 102/21 (RM1004-ENG-B-B1-3856) .
Con atto denominato “ Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quale ricorso autonomo ”, la ricorrente DB ha impugnato detto provvedimento di approvazione dell’analisi di Rischio ANitario Ambientale e, per quanto occorrer debba, il parere tecnico, con relativi allegati, a firma del dott. Geol. RE AN NI richiamato in detto provvedimento, nonché l’analisi rischio n. RM1004-ENG-B-B1-3856 del 21.5.2021 con i relativi annessi, elaborata dalla società EN WI.
Detta impugnazione poggia sui seguenti motivi:
“ I. Violazione e falsa applicazione del sistema normativo in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, e più segnatamente dell’art. 38 e dell’art. 40, comma 4, LP n. 40/2006, dell’art. 2, dell’art. 5 e dell’art. 11, comma 7, della Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di OL n. 102 del 9.2.2021(nonché dei relativi Allegati, ed in particolare degli Allegati 1 e 4); difetto dei presupposti per l’approvazione dell’analisi di rischio anche in ragione della mancanza di preventiva autorizzazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, difetto assoluto di motivazione. ”;
“ II. In via del tutto subordinata, violazione da parte del provvedimento di avvenuta bonifica della normativa in materia di analisi di rischio in ragione delle insufficienze, carenze e contraddittorietà riscontrabili nel relativo documento di ENI/WI, nonché nel parere tecnico Geol. AN NI; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà ed illogicità nonché perplessità, del difetto di istruttoria, del difetto assoluto di motivazione. ”;
“ III. Violazione del principio fondamentale di precauzione operante in materia ambientale di cui all’art.191, par.2, Trattato FUE ed all’art.3-ter D.lgs. n.152/2006; illegittima abdicazione all’esercizio delle competenze 27 dell’amministrazione in materia di bonifiche ambientali e di AdR; omessa ponderazione degli interessi in gioco, difetto assoluto di motivazione. ”.
La ricorrente DB ha chiesto l’accoglimento dei motivi aggiunti, e comunque, se del caso, l’accoglimento della impugnativa quale ricorso autonomo, e per l’effetto l’annullamento degli atti ed i provvedimenti come in epigrafe impugnati. In via istruttoria la ricorrente DB ha chiesto, in via subordinata rispetto al primo motivo di ricorso, disporsi apposita CTU/verificazione al fine di confermare l’infondatezza, la lacunosità e l’irragionevolezza delle risultanze dell’analisi di rischio EN/WI nonché del relativo provvedimento provinciale di approvazione anche con riguardo alle risultanze delle indagini ambientali effettuate in loco da DB nel luglio del 2019.
All’udienza in camera di consiglio del 7.6.2022 la difesa della ricorrente DB ha chiesto il rinvio al merito dell’istanza cautelare sui motivi aggiunti. Il Presidente, prendendo atto di detta richiesta ha confermato la trattazione del ricorso all’udienza di merito del 26.10.2022, già fissata.
In detta udienza di discussione del 26.10.2022 la difesa della ricorrente DB ha chiesto un rinvio dell’udienza di discussione in attesa del deposito del certificato di avvenuta bonifica. Ha fatto altresì presente che sussiste tuttora l'interesse alla decisione del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti. La difesa della PAB ha rimesso la decisione al Collegio. Il Presidente ha assegnato la causa in decisione, anche sull’istanza di rinvio.
Con ordinanza collegiale n. 273/2022, depositata il 2.11.2022, questo Tribunale, ritenendo opportuno attendere il deposito del certificato di avvenuta bonifica da parte dell’Amministrazione provinciale resistente, ha rinviato la discussione del merito del ricorso all’udienza dell’8.2.2023.
Con memoria dd. 28.12.2022 la difesa della PAB ha depositato in giudizio ulteriori documenti denominati “ Sito: Area di Servizio Trens Est – Autostrada A22 del Brennero - Comune di Campo di Trens (BZ) Verbale di incontro Data:25.07.2022 dalle ore 14:45 alle ore 15:45. Partecipanti: OR AL, ZZ AN, NO IS, GO ES (Autostrada del Brennero S.p.A.) EL IU, TH CH (Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia Autonoma di OL) ” e “ Modello Concettuale Sito Specifico e L’analisi Di Rischio relativa all’area di Servizio Trens Est ubicata lungo l’Autostrada A22 del Brennero nel Comune di Campo di Trens (BZ) ”.
Con memoria difensiva dd. 3.1.2023 la difesa della PAB, replicando sul ricorso per motivi aggiunti, ha chiesto il rigetto dello stesso. La difesa della ricorrente DB, con memoria di replica dd. 18.1.2023, ha eccepito l’inconferenza dei documenti prodotti dalla PAB ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
All’udienza dell’8.2.2023 la difesa della ricorrente DB si è richiamata alla propria richiesta di rinvio, in attesa dell’emissione del certificato di avvenuta bonifica, chiedendo, in subordine, la decisione della causa nel merito. Quindi, la causa è stata nuovamente trattenuta per la decisione.
Con ordinanza collegiale n. 33/2023, depositata il 13.2.2023, questo Tribunale, per ragioni di economicità processuale, ha ritenuto opportuno attendere il deposito del certificato di avvenuta bonifica da parte dell’Amministrazione provinciale ed ha rinviato la discussione del merito del presente ricorso all’udienza pubblica del 27.9.2023.
In data 24.3.2023 l’Agenzia provinciale per l’ambiente – Ufficio gestione rifiuti della PAB ha emesso il “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ”. Detto provvedimento è stato comunicato alla ricorrente DB in pari data.
In data 24.3.-19.4.2023 la ricorrente DB ha inoltrato alla PAB apposita richiesta di trasmissione del nuovo parere tecnico redatto dal dott. Geol. RE AN NI. Detta richiesta è stata riscontrata dalla PAB in data 15.5.2023.
Con atto denominato “ II° Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019 a valere anche quale ricorso autonomo ”, la ricorrente DB ha impugnato il “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ” dd. 24.3.2023 dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Ufficio Gestione Rifiuti della PAB e, per quanto occorre possa, il documento “ Report conclusivo delle Attività di Bonifica – EN WI, luglio 2022, rel. 21468474/P20115 ” il parere tecnico relativo all’iter di bonifica del punto vendita carburante autostradale “ Isarco est ” nel comune di TE febbraio 2023, redatto dal dott. Geol. RE AN NI, la non conosciuta “ Trasmissione di verifica diretta del rischio monitoraggio di marzo 2022 – EN WI; 22 febbraio 2023; Prot. n. 549/2023/PVR “, menzionata nel parere tecnico ed ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Il ricorso per motivi aggiunti poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
- Motivi fatti valere in via derivata e riflessa dalle illegittimità già denunziate a suo tempo – oltre che in sede di ricorso introduttivo – mediante motivi aggiunti (a valere anche quale ricorso autonomo) a carico del provvedimento in data 9.3.2022 della medesima Agenzia con cui è stata approvata l’analisi di rischio sito specifica del 21.5.2021 elaborata dalla società EN/WI:
“ I. Violazione e falsa applicazione del sistema normativo in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, e più segnatamente dell’art.38 e dell’art.40, comma 4, LP n.40/2006, dell’art.2, dell’art.5 e dell’art.11, comma 7, della Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di OL n.102 del 9.2.2021(nonché dei relativi Allegati, ed in particolare degli Allegati 1 e 4); difetto dei presupposti per l’approvazione dell’analisi di rischio anche in ragione della mancanza di preventiva autorizzazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, difetto assoluto di motivazione.”;
“II. In via del tutto subordinata, violazione da parte del provvedimento di avvenuta bonifica della normativa in materia di analisi di rischio in ragione delle insufficienze, carenze e contraddittorietà riscontrabili nel relativo documento di ENI/WI, nonché nel parere tecnico Geol. AN NI; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà ed illogicità nonché perplessità, del difetto di istruttoria, del difetto assoluto di motivazione ;”.
“ III. Violazione del principio fondamentale di precauzione operante in materia ambientale di cui all’art.191, par.2, Trattato FUE ed all’art.3-ter D.lgs. n.152/2006; illegittima abdicazione all’esercizio delle competenze dell’amministrazione in materia di bonifiche ambientali e di AdR; omessa ponderazione degli interessi in gioco, difetto assoluto di motivazione .”.
- Motivi fatti valere in via autonoma:
“I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 e dell’art. 40, comma 4, LP n. 40/2006; nonché della DGP n. 10/2021 (art.2, art.5 e art.11, comma 7), anche con particolare riguardo a: art. 13 e relative tabelle di VCLA, punto 3 25 dell’Allegato 1, Allegato 5; difetto assoluto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione .”;
“ II. Violazione e falsa applicazione del principio fondamentale di precauzione operante in materia ambientale; difetto assoluto dei presupposti; irragionevole e incoerente esercizio della discrezionalità amministrativa; omessa ponderazione in ordine alle modalità di esercizio ed illegittimo deferimento della discrezionalità amministrativa ad un parere di soggetto non appartenente alla p.a.. ”;
“ III. Violazione e falsa applicazione del principio fondamentale di cautela/precauzione; violazione e falsa applicazione della DGP n. 102/2021 Allegato 1; perplessità e dubbiosità manifeste, conseguentemente deviazione dell’esercizio del potere amministrativo dal suo schema legale; difetto assoluto di motivazione; indecifrabilità del provvedimento nella parte in cui deduce l’esistenza di una integrazione dell’analisi di rischio approvata (con riserva del ricorrente di ulteriori censure); difetto assoluto dei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta; violazione dell’art. 5, DGP 102/2021, in ordine alle misure di sicurezza e monitoraggio richieste in caso di inquinamento residuo. ”.
Per i suestesi motivi la ricorrente DB ha chiesto che questo Tribunale “ voglia accogliere, unitamente al ricorso introduttivo ed ai primi motivi aggiunti, i presenti motivi aggiunti a valere anche quale ricorso autonomo, e per l’effetto annullare il provvedimento avente ad oggetto “Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio)” recante data 24.3.2023, rilasciato dalla Provincia Autonoma di OL, Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Ufficio Gestione rifiuti, nonché degli ulteriori atti indicati in epigrafe.”.
In via istruttoria la ricorrente DB ha chiesto, sin d’ora, disporsi, in via subordinata rispetto ai motivi assorbenti (di cui al n. I della parte A, e n. I della part B) apposita CTU / verificazione al fine di confermare, unitamente alle censure tecniche sollevate nei confronti dell’analisi di rischio EN / WI nonché del relativo provvedimento provinciale di approvazione, le censure tecniche dedotte a carico del Report conclusivo EN/WI (luglio 2022) e del parere tecnico del febbraio 2023 del dott. Geol. RE AN NI nonché del provvedimento di rilascio del certificato di avvenuta bonifica ”.
Con memoria dd. 15.6.2023 la PAB ha chiesto il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso perché inammissibili ed infondati.
Con atto di costituzione dd. 3.7.2023 si è costituita in giudizio la società EN WI S.p.a. (già Società DI S.p.a. – di seguito EN WI), chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, in quanto irricevibile, inammissibile, improcedibile e/o infondato.
All’udienza in camera di consiglio del 4.7.2023 la difesa della ricorrente DB ha rinunciato all'istanza cautelare e ha chiesto la fissazione dell'udienza di merito.
Detta udienza di merito è stata fissata per il giorno 25.10.2023.
In vista di detta udienza le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie difensive e di replica.
All’udienza pubblica del 25.10.2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo, notificato il 30.10.2019, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed i I e II “ Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quale ricorso autonomo ”, notificati rispettivamente in data 9.5.2022 e in data 23.5.2023, sono infondati.
2. I fatti a fondamento della presente causa possono essere così riassunti (cfr. Report conclusivo delle attività di bonifica, all. 18 EN WI).
La ricorrente DB è concessionaria dell’Autostrada Brennero-Modena A22.
EN WI (già DI S.p.A.) è società mandataria di EN S.p.A. per l’esecuzione delle attività ambientali, quali indagini, monitoraggi e bonifiche delle acque sotterranee e dei terreni, presso i punti vendita carburanti.
Nel novembre 2005, EN S.p.A., in quanto gestore del punto vendita sito nell’area di servizio Isarco est, lungo la tratta dell’Autostrada del Brennero A22, nel Comune di TE (BZ), per il tramite della società SET S.r.l. e della società Petroltecnica S.r.l., svolgeva una campagna di indagine ambientale finalizzata al rinnovo della concessione autostradale.
Dalle indagini ambientali risultava il rispetto dei Valori di Concentrazione Limite Accettabili – VCLA, per tutti i parametri considerati, ad esclusione di due superamenti per il parametro idrocarburi pesanti e leggeri.
Conseguentemente, in data 22.11.2005, il sito era oggetto di notifica ai sensi del D.M. n. 471/1999.
Tra il 2006 e il 2009 venivano realizzati n. 17 punti di indagine relativamente ai terreni e alle acque, ed eseguito il Piano di investigazione integrativo con l’esecuzione di ulteriori sondaggi e monitoraggi. All’esito venivano riscontrati superamenti in due campioni di terreno per il parametro idrocarburi pesanti e nessun superamento per le acque.
Nel 2007 veniva effettuata una prova pilota del sistema “ Soil Vapor Extraction/Bioventing ” (SVE/BV).
In data 31.3.2010 veniva trasmesso alla PAB, al Comune di TE e ad DB il Progetto definitivo di bonifica. Detto Progetto definitivo di bonifica veniva approvato dalla PAB con provvedimento prot. 281831 del 5.5.2010, comunicato a EN S.p.A., a Petroltecnica S.r.l., al Comune di TE, nonché ad DB.
In esecuzione del citato Progetto definitivo di bonifica, nell’arco temporale da gennaio 2011 al aprile 2015, veniva posto in esercizio il menzionato sistema “ Soil Vapor Extraction/Bioventing ” (SVE/BV), finalizzato all’estrazione dei composti organici volatili dal terreno insaturo, costituito da n. 12 punti di estrazione, di cui n. 7 relativi all’area del Punto Vendita dedicata alla distribuzione carburante per i mezzi leggeri e n. 5 quella dedicata ai mezzi pesanti.
In data 29.4.2015 veniva effettuato il collaudo delle attività di bonifica svolte, il quale evidenziava la conformità ai limiti di legge per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati.
Tuttavia, considerato che in un campione di prescavo risultavano evidenze organolettiche di contaminazione, la PAB, con nota del 17.9.2015, n. 519340, prescriveva una caratterizzazione dettagliata della porzione dell’area di servizio destinata al rifornimento dei mezzi pesanti.
Tra il 2016 e il 2017 DI S.p.A. per conto di EN S.p.A. presentava il richiesto “ Piano di caratterizzazione area mezzi pesanti ” e successiva integrazione, approvata dalla Provincia di OL con nota prot. n. 749773 del 27.12.2017.
Nel 2018 venivano quindi effettuate le indagini integrative proposte che evidenziavano una passività residua, dopo la bonifica, legata alla frazione di idrocarburi pesanti nella porzione di suolo profondo adiacente la zona di erogazione dei mezzi pesanti.
In data 19.12.2018 veniva trasmesso da DI S.p.A. il documento “ Piano di monitoraggio dei soil gas ” (doc. RM0004-ENGR-RV-2188), approvato dalla PAB con provvedimento, prot. n. 88729 p_bz dell’1.2.2019.
Il 18.3.2019, in attuazione del citato “ Piano di monitoraggio dei soil gas ”, venivano installate n. 4 sonde Soil Gas (SGS1 – SGS4) e, a partire da marzo 2019, si procedeva con il campionamento dei gas interstiziali.
In data 17.7.2019 DI S.p.A. presentava l’“ Analisi di Rischio ANitario Ambientale ai sensi del D. Lgs.152/06 e D.G.P. 1072/05 ” (RM0004-ENG-R-RF-2200) del 21.6.2019.
Con il provvedimento prot. n. 544866 del 14.8.2019 la PAB approvava detta “ Analisi di Rischio ANitario Ambientale ai sensi del D. Lgs.152/06 e D.G.P. 1072/05 ”, con la prescrizione di condurre due anni di campagne di monitoraggio soil gas, con cadenza semestrale, per la verifica del rischio in modalità diretta, eseguendo una campagna rappresentativa della stagione invernale e una rappresentativa della stagione estiva.
DB impugnava detto provvedimento con il ricorso introduttivo.
Nel luglio 2019 DB eseguiva indagini ambientali nel sito, propedeutiche alla cessione della sub concessione autostradale dell’area di servizio all’azienda subentrante, individuata nel Gruppo CC S.r.l..
Nel 2020 EN WI presentava un primo aggiornamento della precedente Analisi di rischio al quale faceva seguito un secondo aggiornamento nel gennaio 2021.
Il “ Secondo aggiornamento dell’Analisi di rischio ANitario Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e D.G.P. 1072/05 ” (doc. RM1004-ENG-RRF-6155 del 26/10/2020), trasmesso agli Enti nel gennaio 2021 evidenziava l’accettabilità del rischio per tutti i parametri ad eccezione del benzene.
Ultimato anche il monitoraggio del febbraio 2021, nel giugno 2021 EN WI presentava l’” Analisi di Rischio ANitario Ambientale ai sensi del D. Lgs.152/06 e D.G.P. 102/21 ” (M1004-ENG-B-B1-3856) del 21.5.2021, sostitutiva della precedente e contenente le simulazioni del rischio associato a tutti i campionamenti Soil Gas eseguiti tra marzo 2019 e febbraio 2021, chiedendone l’approvazione alla PAB.
Invitata dalla PAB a prendere posizione sul documento, DB per il tramite della società SGI Ingegneria S.r.l., presentava le proprie “ Osservazioni tecniche relative all’analisi di rischio sanitario ambientale del maggio 2021 ”.
In data 27.8.2021 EN WI replicava con “ Risposta tecnica al documento ‘Osservazioni tecniche relative all’analisi di rischio sanitario ambientale del maggio 2021’ ” (luglio 2021) redatto dalla società SGI Ingegneria S.r.l. per conto di DB.
La PAB incaricava, quindi, un consulente, il Dott. Geol. RE AN NI, di rendere un parere tecnico sull’Analisi di rischio presentata da EN WI e sulle Osservazioni tecniche presentate da DB.
Con provvedimento del 9.3.2022 la PAB approvava l’Analisi di rischio del maggio 2021. Nello stesso mese, EN WI eseguiva un ulteriore monitoraggio Soil Gas.
Avverso il nuovo provvedimento provinciale di approvazione dell’Analisi di Rischio DB presentava il I ricorso per motivi aggiunti.
Nel luglio 2022 EN WI trasmetteva il “ Report conclusivo delle attività di bonifica ”, contenente la descrizione delle indagini eseguite e delle attività di bonifica effettuate nel sito e, contestualmente, richiedeva il Certificato di avvenuta bonifica.
Su detto documento prendeva posizione DB con le “ Osservazioni relative al report conclusivo delle attività di bonifica luglio 2022 ”.
Nel febbraio 2023 il Dott. Geol. RE AN NI, su incarico della PAB depositava un ulteriore parere sulle argomentazioni avanzate da EN WI e da DB nei suddetti documenti.
In data 22.2.2023 EN WI inviava la nota di “ Trasmissione dati di verifica diretta del rischio ” relativa al monitoraggio di marzo 2022.
Con provvedimento del 24.3.2023 la PAB, condiviso il parere del Dott. Geol. RE AN NI del febbraio 2023, rilasciava il Certificato di avvenuta bonifica.
Tale provvedimento veniva impugnato da DB con il II ricorso per motivi aggiunti.
3. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità delle impugnazioni di DB, sollevata dalla società EN WI.
3.1. In particolare la società EN WI sostiene che la ricorrente DB non avrebbe tempestivamente impugnato il Progetto definitivo di bonifica del 31.3.2010, presentato da Petroltecnica S.r.l. per conto di EN.
Detto Progetto definitivo di bonifica del 31.3.2010 veniva formalmente trasmesso con nota del 31.3.2010, oltre che alla PAB e al Comune di TE, anche ad DB (doc. 1 e 2 EN WI, doc. 8 PAB). Quindi, contrariamente a quanto affermato da DB, la stessa sarebbe stata a piena conoscenza di detto progetto.
Anche il provvedimento della PAB, prot. 281831 del 5.5.2010 di approvazione del richiamato Progetto definitivo di bonifica sarebbe stato inviato ad DB (doc. 3 di EN WI).
A dire di EN WI, detto Progetto definitivo di bonifica e il provvedimento di approvazione sarebbero stati autonomamente lesivi degli interessi fatti valere dalla ricorrente DB, posto che da detti documenti sarebbe risultato espressamente che “ Qualora le analisi di laboratorio effettuate sui campioni prelevati al termine degli interventi di bonifica come sopra descritto dovessero evidenziare il non raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, nonostante sia stato raggiunto un andamento sintotico del trend di contaminazione, si farà ricorso all’applicazione dell’Analisi di Rischio . L’Analisi di Rischio dovrà dimostrare, considerata la rimozione della sorgente di contaminazione e considerate tutte le possibili vie d’esposizione attive per il sito in esame, che le concentrazioni residue al termine degli interventi di bonifica non costituiscono un rischio per la salute pubblica e le diverse matrici ambientali ” (doc. 1, pag. 26 di EN WI).
Sempre a dire di EN WI, sarebbe dunque di tutta evidenza, per identità dell’oggetto, che tra il provvedimento di approvazione del progetto definitivo di bonifica e i successivi provvedimenti impugnati - approvazione dell’analisi di rischio e certificato di avvenuta bonifica - vi sarebbe un rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria, per cui i provvedimenti impugnati costituirebbero una conseguenza inevitabile degli atti cronologicamente precedenti e i provvedimenti successivi non costituirebbero variante al provvedimento precedente non impugnato.
Non avendo quindi DB impugnato i richiamati atti, dei quali era a conoscenza, il ricorso introduttivo ed i I e II “ Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quale ricorso autonomo ”, sarebbero inammissibili e/o improcedibili per prestata acquiescenza.
3.2. L’eccezione non è fondata.
Come precisa giustamente la difesa della ricorrente DB, il Progetto definitivo di bonifica dd. 31.3.2010 di EN WI e il provvedimento di approvazione della PAB non avevano alcuna concreta ed immediata capacità lesiva della posizione di DB, essendo stato detto progetto definitivo di bonifica preordinato alla bonifica integrale del sito in oggetto. Solo per l’eventuale ipotesi del mancato raggiungimento della bonifica integrale era previsto il passaggio all’analisi di rischio.
Pertanto, la ricorrente DB non aveva alcun interesse ad insorgere avverso una semplice eventualità. Il suo interesse si è concretizzato solo con l’approvazione dell’analisi di rischio per il sito de quo .
Va aggiunto che il nesso di presupposizione tra due atti può ritenersi sussistente solo quando tra di essi vi sia un rapporto di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, “ nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi da parte dei soggetti a ciò preposti; diversamente, quando l'atto finale, pur partecipando alla medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità d'impugnare l'atto finale ” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1398; TRGA OL, 3 aprile 2019, n. 149).
Dunque, i provvedimenti impugnati non costituiscono la “ conseguenza inevitabile ” degli atti cronologicamente precedenti, bensì una “ variante ” agli stessi. Mancando il richiesto nesso di presupposizione, la ricorrente DB non era, pertanto, tenuta a impugnare gli atti antecedenti.
4. Egualmente non fondata è l’eccezione sollevata da DB con riguardo alla costituzione in giudizio di EN WI.
4.1. Come esposto sopra, EN WI si è costituita in giudizio solamente con comparsa depositata in data 3.7.2023.
Sostiene al riguardo DB che EN WI - ai sensi dell’art. 46 c.p.a. - dovrebbe ritenersi decaduta dalle facoltà difensive, ivi compresa quella di presentare memorie, con la conseguente loro eventuale espunzione dagli atti del giudizio.
4.2. Al riguardo va ricordato che ai sensi dell’art. 46 c.p.a. il termine previsto per la costituzione delle parti intimate non è perentorio, disponendo detto articolo solo che nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate “ possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti ”.
Perentori sono, invece, i termini di cui all’art. 73 c.p.a., secondo cui “ le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi. ”.
Dal combinato disposto di detti articoli consegue che deve ritenersi tempestiva una costituzione in giudizio, fatta entro i termini prescritti dall’art. 73 c.p.a..
EN WI con la costituzione in giudizio in data 3.7.2023 e la successiva produzione di documenti in data 13.9.2023 e di una memoria difensiva in data 23.9.2023, nonché di una memoria di replica in data 3.10.2023 ha osservato detti termini. La richiesta di espunzione delle memorie dagli atti del giudizio fatta da DB va, dunque, rigettata, in quanto infondata.
5. Esaminate le questioni preliminari, si può passare all’esame del ricorso introduttivo e dei I e II “ Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quale ricorso autonomo ”.
5.1. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
DB con detto ricorso introduttivo ha impugnato il provvedimento dd. 14.8.2019 del Direttore d’ufficio sostituto dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di OL, Ufficio Gestione Rifiuti, con il quale - con riguardo al “ Sito: Punto vendita carburanti EN n. 3197 AdS Isarco – Est – Autostrada del Brennero A22. Comune di TE (BZ). Analisi rischio ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1072 del 04.04.2005 ” - è stata approvata l’analisi di rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.6.2019, elaborata da ENI WI, con l’espressa previsione che “ per la verifica dell’analisi di rischio devono essere effettuati dei campionamenti dei gas interstiziali (soil gas) per la durata di due anni, a partire dal 2020, con la periodicità di due volta all’anno (una volta d’estate ed una volta d’inverno) ”.
Nelle more del giudizio tale analisi di rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.6.2019 è stata superata, essendo stato avviato dalla PAB un nuovo procedimento volto ad un aggiornamento e, quindi, ad una modifica di detta analisi di rischio.
Va aggiunto che detto aggiornamento dell’analisi di rischio è stato sollecitato dal medesimo Ufficio rifiuti, in considerazione di alcune critiche avanzate nel ricorso introduttivo da DB, allo scopo di assumere una decisione amministrativa con un’istruttoria più ampia in termini partecipativi e quindi in grado di soddisfare anche le istanze solidaristiche del soggetto proprietario del sito inquinato e non solo quelle del soggetto responsabile dell’inquinamento. Tutto ciò in ottemperanza alla disciplina del procedimento amministrativo che obbliga la P.A. a chiedere il contributo conoscitivo di tutti i soggetti comunque coinvolti nel procedimento amministrativo in maniera non riflessa.
Il procedimento volto ad un aggiornamento dell’analisi di rischio si è concluso con l’emanazione del provvedimento dd. 9.3.2022 a firma del Direttore dell’Ufficio Gestione Rifiuti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della PAB, con il quale è stata approvata per l’“ Area di servizio Isarco est, Autostrada del Brennero A22 – TE (BZ) Rischio ANitario Ambientale ai sensi della D.G.P. 102/21 (RM1004-ENG-B-B1-3856)” l’analisi di rischio sito specifico RM10104-ENGB-B1-3856 maggio 2021, elaborata dalla società EN WI (impugnato con i I motivi aggiunti) e con il provvedimento dd. 24.3.2023 dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima - Ufficio Gestione Rifiuti della PAB, avente ad oggetto “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ” relativamente al “ Sito: Area di servizio Isarco est, Autostrada del Brennero A22- TE (BZ); di proprietà: Autostrada del Brennero Spa; Comune: TE (BZ) ” (impugnato con i II motivi aggiunti).
Essendo stato, dunque, il provvedimento di approvazione dell’analisi di rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.6.2019 modificato e sostituito dai successivi provvedimenti, impugnati con il I e II “ Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quali ricorsi autonomi ”, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.2. I I e II “ Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quale ricorso autonomo ”, sono infondati.
5.2.1. Con il primo motivo dei I motivi aggiunti e il primo motivo derivato dei II motivi aggiunti DB fa valere “Violazione e falsa applicazione del sistema normativo in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, e più segnatamente dell’art. 38 e dell’art. 40, comma 4, LP n. 40/2006, dell’art. 2, dell’art. 5 e dell’art. 11, comma 7, della Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di OL n. 102 del 9.2.2021 (nonché dei relativi Allegati, ed in particolare degli Allegati 1 e 4); difetto dei presupposti per l’approvazione dell’analisi di rischio anche in ragione della mancanza di preventiva autorizzazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità manifeste, difetto assoluto di motivazione” .
5.2.1.1. Innanzitutto DB lamenta che risulterebbe sia dall’analisi di rischio del maggio 2021 di EN WI e dai pareri tecnici del Dott. Geol. RE AN NI, sia dal provvedimento di approvazione dell’analisi di rischio del 9.3.2022 e dal certificato di avvenuta bonifica del 24.3.2023 che la bonifica del sito de quo non sarebbe stata integralmente realizzata.
A dire di DB, nei documenti citati si sarebbe rilevata, a seguito dei sondaggi e campionamenti effettuati tra settembre 2019 ed agosto 2020 e nella sola area di rifornimento dei mezzi pesanti ubicata nella porzione nord dell’area, la sussistenza nel sito di concentrazioni di idrocarburi pesanti superiori alle CDLA di riferimento, e ciò con riguardo ad un tempo al suolo superficiale ed al suolo profondo. Risulterebbe, infatti, dal parere tecnico del Dott. Geol. RE AN NI che ” gli interventi di bonifica non hanno raggiunto gli obiettivi di bonifica in tabella 1 Colonna B Allegato 1 del DGP 102/2021 per il parametro idrocarburi pesanti C>12 nelle matrici suolo profondo e suolo superficiale ”.
Tale ammissione troverebbe ulteriore riscontro in particolare a pag. 5 di detto parere tecnico dove una tabella riportata dall’analisi di rischio di EN WI attesterebbe detti superamenti. Inoltre l’ammissione di tali superamenti comparirebbe più volte nel corpo di detta analisi di rischio di EN WI, ed in particolare a pag. 30 del documento in questione.
Quindi, per bocca dello stesso soggetto responsabile dell’inquinamento e del redattore del parere tecnico (nonché dello stesso provvedimento provinciale gravato) verrebbe dichiarato con riguardo al parametro indicato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui alla normativa provinciale (tabella 1 colonna B Allegato 1, DGP n.102/2021, come anche DGP n. 1072/2005).
Nonostante questo gravissimo dato obiettivo, nemmeno una parola verrebbe spesa nell’analisi di rischio di EN WI per dare conto delle ragioni che avrebbero impedito (o che ad oggi impedirebbero) un compiuto risanamento ambientale del sito, in modo da renderlo conforme ai criteri normativi di accettabilità delle concentrazioni delle sostanze inquinanti, né in ordine a tale evidente omissione alcunché avrebbe rilevato il provvedimento di approvazione dell’analisi di rischio adottata dalla PAB in violazione della deliberazione della Giunta provinciale n.102/2021, la quale all’art. 2 definisce la bonifica come “ l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dalle presenti disposizioni ”.
Il che di per sé significherebbe appunto che - in linea con l’art. 38, comma 2, della l.p. del 26 maggio 2006, n. 4 il quale stabilisce che “ le attività di bonifica devono sempre privilegiare il ripristino dello stato di fatto dei luoghi ai fini della riparazione del danno ” - la doverosa attività di bonifica dovrebbe concretizzarsi nell’integrale riconduzione del sito entro i limiti di valori di concentrazione accettabili.
Altrettanto univoco in questo senso sarebbe quanto disposto dall’art. 2, lettera b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 102/2021 che definisce la nozione di “ sito inquinato ” come “ il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dalle presenti disposizioni ”.
5.2.1.2. Afferma poi DB che l’utilizzazione dello strumento dell’analisi di rischio richiederebbe comunque quale requisito indispensabile la previa dimostrazione che la bonifica integrale del sito, nei termini di completezza imposta dalle norme in precedenza richiamate sotto il profilo del rispetto dei valori limite, non fosse raggiungibile.
Ciò risulterebbe sia dall’art. 5 comma 1 della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 102/2021 (“ qualora il progetto preliminare di cui all’articolo 11 dimostri che i valori di concentrazione accettabili di cui all’Allegato 1 non possono essere raggiunti, l’Agenzia provinciale può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela ambientale e sanitaria, anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell’Allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio che assicuri il rispetto dei requisiti indicati nell’Allegato 4 ”), sia dall’art.11 della medesima deliberazione giuntale (“ i progetti di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all’articolo 5 possono essere approvati solo se sono rispettate le seguenti condizioni: a) il progetto preliminare dimostra che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all’Allegato 1 non possono essere raggiunti ”), nonché dall’art. 3 della medesima deliberazione giuntale, il quale nel richiamare l’art. 11 e l’impossibilità di raggiungere i valori di concentrazione limite accettabili, rinvierebbe evidentemente anche alla previa dimostrazione di tale impossibilità. Il che significherebbe che anche qualora venisse ammesso il subentro dell’analisi di rischio, resterebbe preliminare l’accertamento nei termini anzidetti della impossibilità di realizzare la bonifica integrale, dovendosi comunque rispettare quanto prescritto dalla l.p. n. 4/2006.
Tale obbligo di “ dimostrazione ” richiederebbe agli interventi di bonifica di operare “ una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie applicabili al sito in esame in considerazione delle specifiche caratteristiche dell’area in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto degli interventi sull’area circostante, questa analisi deve essere corredata da un’analisi dei costi delle diverse tecnologie ”.
Dunque siffatta “ dimostrazione ” non sarebbe mai riducibile ad una mera asserzione di maniera, dovendo viceversa farsi carico, per quanto riguarda sia l’aspetto del (supposto) impedimento tecnologico sia quello del (supposto) impedimento economico, di assolvere ad una incombenza probatoria che non potrebbe essere elusa in ragione dei valori fondamentali di rango costituzionale che ne vengono coinvolti: la tutela dell’ambiente di cui all’art. 9 Cost., tanto più alla stregua della sua recente modifica mediante legge costituzionale n. 1 dell’11.2.2022, e il diritto fondamentale alla salute di cui all’art. 32 Cost.; elusione esclusa anche dalla diretta connessione dell’obbligo dimostrativo con il principio “ chi inquina paga ” di derivazione europea (a cominciare dalla direttiva 2004/35), oggi formalizzato come norma precettiva sia in sede di normativa nazionale (art. 3- ter D.lgs. n. 125/2006), sia in sede di normativa provinciale (art. 39, comma 1 l.p. n. 4/2006), laddove si stabilisce che chiunque cagioni la contaminazione di un sito “ è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento ”.
Dunque, a dire di DB, la previsione dell’analisi di rischio di cui alla citata deliberazione giuntale n. 102/2021 (così come nella precedente deliberazione n. 1072/2005) non potrebbe certamente essere considerata una sorta di indiscriminata esenzione dell’obbligo di procedere alla bonifica del sito, atteso che, comportando comunque l’abdicazione alla regola del risanamento ambientale, esigerebbe almeno che venga osservato un “ rigoroso onere probatorio ”, secondo quanto puntualizzato nella sentenza di questo TRGA, n. 149 del 25.6.2019, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 6202 del 23.6.2023.
5.2.1.3. Dalle suddette premesse DB deduce l’illegittimità dell’approvazione dell’analisi di rischio da parte della PAB per violazione del su descritto sistema normativo in materia di siti inquinati.
Anzitutto sarebbe da escludere che i valori inquinanti riscontrati nell’analisi di rischio in oggetto possano identificarsi con i valori di concentrazione residua che possano giustificare la conclusione della bonifica mediante analisi di rischio, dal momento che il superamento delle VCLA della portata indicata dalla stessa EN WI, largamente superiore ai parametri, denoterebbe tuttora una situazione del sito gravemente compromessa ed irrisolta sotto il profilo dell’inquinamento, e quindi tale da richiedere non già l’analisi di rischio bensì la prosecuzione ed il completamento della doverosa attività di bonifica a suo tempo intrapresa.
Convergerebbe in questo senso anche la circostanza che la stessa Agenzia provinciale avesse richiesto ad EN WI, almeno con riferimento all’area mezzi pesanti, un ulteriore piano di caratterizzazione dettagliata dell’area (in data 17.9.2015) che presumibilmente avrebbe dovuto mettere capo al completamento della bonifica, stante l’assenza nella richiesta medesima di un qualunque cenno all’analisi di rischio.
Peraltro, sarebbe da ricordare che nella “ integrazione al piano di caratterizzazione dell’area mezzi pesanti ” prodotta da EN / DI si avrebbe preventivato, qualora non fossero emerse “ evidenze di contaminazione ”, la richiesta di “ certificazione di avvenuta bonifica del sito e la chiusura del procedimento ” (pag.16, ultimo cpv.), con ciò attestando a contrario che la bonifica avrebbe dovuto proseguire nel caso in cui si fosse rilevata la perdurante presenza di fattori inquinanti.
Sicché l’analisi di rischio de qua non soltanto costituirebbe un’iniziativa del tutto autonoma da parte di EN WI, indebitamente sostitutiva del completamento dell’attività di bonifica gravante su di essa come responsabile dell’inquinamento, ma per di più sarebbe stata assunta in assenza di una specifica autorizzazione a procedere in tal senso da parte della PAB, come puntualmente richiesto dall’art. 5, comma 1 della deliberazione giuntale n. 102/2021 (nonché dall’art. 3 in sede di rinvio).
In secondo luogo, risulterebbe con certezza che nel caso di specie nessuna “ dimostrazione ” sarebbe stata data relativamente alla pretesa impossibilità di completare la bonifica ambientale (alla stregua delle prescritte giustificazioni di ordine tecnico come anche di ordine economico), né nell’analisi di rischio, né nel provvedimento di approvazione dell’analisi di rischio, né tantomeno nel parere tecnico del Dott. Geol. RE AN NI.
Da tutto ciò deriverebbe l’illegittimità dell’approvazione provinciale dell’analisi di rischio a causa dell’assenza dei presupposti normativi della conclusione della bonifica e dell’adozione di una analisi di rischio, della mancanza della prescritta autorizzazione provinciale ai fini del passaggio all’analisi di rischio, nonché a causa dell’assenza di una qualsivoglia dimostrazione della impossibilità di procedere all’integrale bonifica del sito.
A tale illegittimità si aggiungerebbe il vizio di difetto di istruttoria che, anche sotto il profilo ora considerato, inficerebbe il provvedimento impugnato essendo stato assunto in difetto dei dati probatori indispensabili ai fini dell’adozione dell’analisi di rischio, e comunque senza alcuna diretta verifica da parte della PAB della situazione del sito complessivamente considerato.
Si riscontrerebbe altresì il vizio di contraddittorietà ed illogicità, dal momento che l’intero procedimento fin qui svoltosi, ed in particolare la richiesta da parte della p.a. del piano di caratterizzazione dell’area mezzi pesanti, avrebbe postulato di per sé l’esigenza di un compiuto intervento di bonifica dell’area; mentre con l’attuale (ed illegittima) approvazione dell’analisi di rischio (non autorizzata e tanto meno sostenuta da una qualche comprensibile ragione giustificativa) e con la certificazione di avvenuta bonifica, a dispetto delle parole, si rinunzierebbe contraddittoriamente alla bonifica integrale dell’area.
Il che sarebbe clamorosamente comprovato anche dal fatto che la PAB ha qualificato il sito, nello stesso provvedimento impugnato di approvazione della conclusione della bonifica, come sito contaminato, sino al punto di ipotizzare una eventuale valutazione dei danni patrimoniali derivanti da una siffatta “ bonifica parziale ”.
5.2.1.4. Le censure non sono fondate.
5.2.1.5. La tesi della ricorrente DB, secondo cui la disciplina statale e provinciale in materia ambientale sarebbe indirizzata in ogni caso alla completa ed integrale bonifica di un sito inquinato e che l’eventuale utilizzazione dello strumento dell’analisi di rischio richiederebbe comunque quale requisito indispensabile la previa dimostrazione che la bonifica integrale e completa del sito non fosse raggiungibile, non tiene debitamente conto, né della normativa statale di cui al d.lgs. n. 152/2006 e al D.M. n. 31/2015, né della normativa provinciale, che in adeguamento a tale normativa statale, prevede negli artt. 2, 3 e 11 della deliberazione n. 102/2021 esplicitamente l’alternatività della bonifica senza e con analisi di rischio per siti con attività produttive in esercizio (i.e., in particolare, punti vendita carburanti).
5.2.1.6. A livello statale la materia della bonifica di siti inquinati è regolata dal titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
Per quanto qui di interesse, l’art. 240 del d.lgs. n. 152/2006 (“ Definizioni ”), al comma 1 definisce, tra l’altro, il sito contaminato quale sito “ nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati ” ed alle lettere g) e n) precisa che la bonifica di siti inquinati con attività in esercizio rappresentano casi particolari:
“ g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività ”;
“ n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione delle contaminazioni all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate ”.
L’art. 242, comma 10 del citato d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che: “ Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell’attività .”.
Nell’allegato 3 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 i criteri generali per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezze sono così stabiliti: “ La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 ”.
L’art. 242, comma 4 sempre del medesimo d.lgs. n. 152/2006 relativo alle “ procedure amministrative ” dispone che: “ Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ”.
Il D.M. n. 31/2015, contenente la disciplina delle bonifiche dei punti vendita carburante, ha semplificato le procedure di bonifica per dette attività per le quali sussiste, nella maggior parte dei casi, la necessità di restare operative durante le operazioni di bonifica.
Detto D.M. n. 31/2015 prevede espressamente l’alternatività della bonifica senza e con analisi di rischio.
L’art. 4, comma 3 stabilisce, infatti, che “ Al di fuori dei casi di cui al comma 2, oltre agli interventi di prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza, devono essere effettuati, in alternativa, i seguenti interventi:
a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare l'analisi di rischio;
b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2. ”.
5.2.1.7. A livello provinciale la materia de qua , è attualmente regolata, oltre che dalla l.p. n. 4/2006, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 102/2021 che ha sostituito la precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2005, al fine di adeguare la normativa provinciale a quella statale.
Nelle premesse di detta deliberazione n. 102/2021 è riportato, infatti, quanto segue: “ L'articolo 40 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, disciplina la bonifica ambientale dei siti inquinati. In particolare, il comma 4 del citato articolo 40 prevede che la Giunta provinciale emani norme per definire i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla destinazione urbanistica dei siti, le modalità di individuazione dei siti inquinati e potenzialmente inquinati nonché i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e per la redazione dei progetti di bonifica.
La Delib. G.P. 4 aprile 2005, n. 1072, e successive modifiche, contiene le disposizioni relative alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati.
A livello nazionale sono state emanate disposizioni che introducono semplificazioni per la bonifica dei punti vendita di carburante.
A livello nazionale, per la procedura di bonifica dei siti è sempre necessaria un'analisi di rischio, che nella deliberazione n. 1072/2005 risulta invece essere un'opzione residuale.
Si ritiene necessario un adeguamento generale della deliberazione n. 1072/2005 alla legge provinciale n. 4/2006, dal momento che tale delibera ha ancora come riferimento la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 …”.
La citata deliberazione giuntale n. 102/2021 definisce all’art. 2 la bonifica come “ l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite ”.
L’art. 3, comma 2 della medesima deliberazione dispone che: “ L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima (di seguito denominata Agenzia provinciale) può derogare ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all’Allegato 1 nei casi di cui all’articolo 5 delle presenti disposizioni o nel caso in cui il progetto definitivo di cui all’articolo 11 sia stato eseguito e non sia stato possibile raggiungere i valori di concentrazione limite accettabili. La predetta deroga è subordinata alla dimostrazione che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale garantiscano la tutela ambientale e sanitaria. I valori di concentrazione residua sono determinati in base ad una analisi di rischio elaborata ai sensi dell’allegato 4. ”.
Con riguardo alle bonifiche di siti che hanno necessità di restare operativi durante le operazioni di bonifica (i.e., in particolare, punti vendita carburanti) l’art. 11, comma 10 della citata deliberazione n. 102/2021 così reca: “ Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, l’Agenzia provinciale in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell’attività. In questo caso, in deroga a quanto previsto all’articolo 5 comma 1, oltre agli interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza, devono essere effettuati, in alternativa, i seguenti interventi:
a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di concentrazione limite accettabile, senza effettuare l’analisi di rischio;
b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione individuati all’esito dell’analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all’Allegato 4. ”
5.2.1.8. Tornando al caso de quo va, innanzitutto, ricordato che il progetto di bonifica di cui è causa riguarda la bonifica di un punto vendita carburanti per il quale sussisteva la necessità di restare operativo durante le operazioni di bonifica.
Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti che la ricorrente DB ha chiesto lei stessa che durante le operazioni di bonifica fosse garantita la continuità del servizio. Ciò risulta sia dalla richiesta di proroga dd. 26.1.2010 di Petroltecnica S.r.l. (doc. 13a PAB), sia dalla richiesta di proroga dd. 27.7.2010 (doc. 13b PAB) della stessa DB, sia dal Progetto definitivo di bonifica dd. 31.3.2010 (all. 2 EN WI). Ed invero:
- Con lettera dd. 26.1.2010 Petroltecnica S.r.l. ha chiesto alla PAB una proroga del termine per la presentazione del Progetto definitivo di bonifica (termine fissato per il giorno 31.1.2010) a causa della necessità “ di revisionare le scelte progettuali, al fine di conciliare gli interventi di bonifica con le normali attività di gestione dell’Area di Servizio, così da assicurare l’agibilità dell’area nonché la fruibilità dei servizi di ristorazione e di erogazione carburanti .”.
- Dopo l’approvazione del Progetto definitivo di bonifica in data 31.3.2010, DB, con lettera dd. 27.7.2010, ha richiesto una proroga del termine del 31.7.2010 per l’attivazione della bonifica, facendo presente, tra l’altro, che “ tale richiesta è motivata nello spirito stesso della Legge Provinciale che prevede di svolgere le attività di bonifica compatibilmente con il mantenimento del pubblico servizio” e che “nel caso specifico, trattasi di un’area di servizio di dimensioni ridotte e interessata nel periodo estivo, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, da elevatissimi flussi veicolari e l’attivazione di cui all’oggetto – peraltro in fase di avvio da parte dell’impresa incaricata da EN S.p.A. – produrrebbe una mancanza di funzionalità nell’area di servizio che potrebbe cagionare danni all’utenza stessa .”
- Nel Progetto definitivo di bonifica dd. 31.3.2010, del quale DB, contrariamente a quanto sempre affermato dalla propria difesa, era perfettamente a conoscenza (detto progetto, come già detto sopra, è stato inviato da EN S.p.A. anche ad DB con nota dd. 31.3.2010, doc. 8 PAB; doc. 1 EN WI), si legge nella introduzione che “ Nel presente documento sono illustrati i risultati delle indagini integrative previste dalla Relazione tecnica descrittiva del Piano di investigazione iniziale e Progetto Preliminare di Bonifica con misure di sicurezza, approvata dalla Provincia Autonoma di OL – Alto Adige (Allegato A), nonché i lavori finalizzati alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per pervenire alla bonifica del sito in oggetto. Nello specifico, nel documento sopra citato, era stata selezionata, quale migliore strategia di intervento, la rimozione del terreno contaminato, da realizzare in concomitanza con l’asportazione dei terreni interrati, delle relative linee di adduzione carburanti e degli erogatori, da realizzare come prima fase di intervento. In una seconda fase di intervento era prevista l’elaborazione di una analisi di rischio sito-specifica al fine di verificare il rischio ambientale per i recettori eventualmente presenti all’interno del sito e nell’area influenzata dallo stesso, derivante dalle concentrazioni residue di idrocarburi adsorbiti al terreno insaturo a valle della prima fase di intervento. Dal momento che sono venuti a mancare i presupposti per la realizzazione di una bonifica mediante rimozione e recupero/smaltimento del terreno contaminato, dovendo garantire l’agibilità dell’area, nonché la fruibilità dei servizi di ristorazione e di erogazione carburanti come richiesto dalla società autostrada del Brennero S.p.A., nel presente Progetto Definitivo di Bonifica viene contemplata una strategia di intervento alternativa ovvero mediante bonifica in sito ” e al Capitolo 6.8 “ Analisi di rischio specifica ” che “ Qualora le analisi di laboratorio effettuate sui campioni prelevati al termine degli interventi di bonifica come sopra descritto dovessero evidenziare il non raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, nonostante sia stato raggiunto un andamento asintotico del trend di contaminazione, si farà ricorso all’applicazione dell’Analisi di Rischio. L’Analisi di Rischio dovrà dimostrare, considerata la rimozione della sorgente di contaminazione e considerate tutte le possibili vie d’esposizione attive per il sito in esame, che le concentrazioni residue al termine degli interventi di bonifica non costituiscono un rischio per la salute pubblica e le diverse matrici ambientali… ” (all. 2 EN WI).
La bonifica de qua , in linea con quanto previsto nel Progetto definitivo di bonifica dd. 31.3.2010, approvato dalla PAB con provvedimento 5.5.2010 e condiviso espressamente da DB, doveva, dunque, essere effettuata secondo la disciplina prevista per i siti che hanno necessità di restare operativi durante le operazioni di bonifica.
Per detti siti originariamente l’art. 11, comma 10 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2005 prevedeva quanto segue: “ Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, l'Agenzia provinciale in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività .”
Come già esposto sopra, al fine di adeguare detta disciplina alla legge statale (i.e. all’art. 242, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 ed all’art. 4, comma 3 del DM n. 31/2015) la deliberazione n. 102/2021 ha modificato l’art. 11, comma 10 che ora così reca: “ Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, fatto salvo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, l’Agenzia provinciale in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell’attività. In questo caso, in deroga a quanto previsto all’articolo 5 comma 1, oltre agli interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza, devono essere effettuati, in alternativa, i seguenti interventi:
a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di concentrazione limite accettabile, senza effettuare l’analisi di rischio;
b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione individuati all’esito dell’analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all’Allegato 4.” ).
Risulta quindi chiaro che la bonifica de qua è stata effettuata ai sensi dell’art. 11, comma 10 della deliberazione n. 102/2021, in deroga a quanto previsto all’art. 5, comma 1 della medesima deliberazione, avendo dovuto la PAB assicurare un controllo ambientale attraverso una congrua bonifica senza chiudere il punto vendita carburanti, come richiesto esplicitamente da DB.
Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati da attività produttive in esercizio, l’obiettivo primario della PAB, unitamente alla necessità di garantire senza eccezioni la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, consiste nell’assicurare che gli interventi risultino in concreto in linea e compatibili con la prosecuzione dell’attività economica.
Pertanto, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività, ed in deroga a quanto prescrive l’art. 5, comma 1, oltre agli interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza, devono essere effettuati, in alternativa, i seguenti interventi:
“ a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di concentrazione limite accettabile, senza effettuare l’analisi di rischio;
b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione individuati all’esito dell’analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all’Allegato 4. ”.
In base a questa modifica della procedura, dunque, è ora ammesso di procedere - in via immediata - con la valutazione del rischio. L’analisi di rischio è, dunque, la regolare procedura che si applica alla bonifica di siti con prosecuzione dell’attività economica. Essa, quindi, non costituisce in alcun modo – contrariamente a quanto affermato da DB – una sorta di elusione dall’obbligo di bonifica integrale e completa.
In esecuzione di quanto previsto dalle citate disposizione era, dunque, pienamente legittimo che ad un progetto, che sia stato approvato ed eseguito, ma che non abbia potuto raggiungere i limiti previsti dall’Allegato 1 della deliberazione n. 102/2021, sia stata applicata direttamente la procedura dell’analisi di rischio, senza puntuale motivazione che dia conto delle ragioni che impediscono il raggiungimento di una bonifica integrale del sito e senza le ulteriori prescrizioni di cui all’art. 5, comma 1 della medesima deliberazione che prescrive, invece, quanto segue: “ Qualora il progetto preliminare di cui all’articolo 11 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all’articolo 3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l’applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l’Agenzia provinciale, può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell’Allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell’Allegato 4. L’Agenzia provinciale può, con provvedimento motivato, anche approvare progetti di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale senza il calcolo del rischio, a condizione che il progetto dimostri che non vi sono possibilità di contatto tra la sorgente e i recettori. ”
Giova, quindi, ribadire che ai sensi dell’art. 11, comma 10 della deliberazione giuntale n. 102/2021 la messa in sicurezza con analisi di rischio si pone in un rapporto di perfetta alternatività rispetto alla bonifica integrale, non essendo la stessa più relegata ad opzione residuale utilizzabile solo ove si accerti l’impossibilità di potersi disporre il ripristino totale del sito.
Ne consegue che, considerato il rapporto di assoluta alternatività, per la messa in sicurezza con analisi di rischio non è richiesto, come pretende invece DB, che la PAB ne dia conto adempiendo ad un puntuale e preciso onere motivazionale.
5.2.1.9. Infondato è, infine, il richiamo fatto da DB alla decisione n. 6202/2023 del Consiglio di Stato, Sez. VI°, che ha confermato la sentenza n. 149/2019 di questo Tribunale. Secondo la tesi di DB detta decisione n. 6202/2023 sarebbe dirimente anche per la decisione della presente causa.
A contrario di quanto sostiene DB, la controversia decisa dalle suddette sentenze non coincide però minimamente con quella oggetto della presente causa.
Infatti, nel contenzioso oggetto delle succitate sentenze, il parametro normativo sottoposto a scrutinio consisteva nell’ormai abrogata deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2005 mentre, nel caso de quo , trattandosi di provvedimenti (approvazione della analisi di rischio e certificato di avvenuta bonifica) emessi nel corso degli anni 2022 e 2023, la materia è regolata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 102/2021.
Il fatto che la controversia de qua sia disciplinata da un differente parametro normativo impedisce, pertanto, che le statuizioni giudiziali della decisione n. 6202/2023 possano essere estese sic et simpliciter ad essa.
Come già ampiamente esposto sopra, la disciplina di cui all’art. 11, comma 10 della deliberazione n. 102/2021, a differenza di quella disciplinata dall’abrogata deliberazione n. 1072/2005, prevede che, anche in assenza di un puntuale apparato motivazionale che dia conto delle ragioni che impediscono il raggiungimento di una bonifica integrale del sito, sia consentito il disporsi della messa in sicurezza con analisi di rischio, ponendosi quest’ultima che non è più regolata come opzione residuale utilizzabile solo ove si accerti l’impossibilità di potersi disporre il ripristino totale del sito in un rapporto di perfetta alternatività rispetto alla bonifica integrale.
Da quanto detto discende, quindi, l’impossibilità di sostenere che la decisione n. 6202/2023 debba trovare applicazione anche nel caso de quo , poiché nella pronuncia, con specifico riferimento all’art. 5 dell’abrogata deliberazione della Giunta provinciale n. 1072/2005, si giunge a sostenere che “ (…) Detto articolo stabilisce, infatti, al suo comma 1, che ‘Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 11 dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'Agenzia provinciale, può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti nell'Allegato 1. Tali valori di concentrazione residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio che assicuri il soddisfacimento dei requisiti indicati nell'Allegato 4. L'Agenzia provinciale può, con provvedimento motivato, anche approvare progetti di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale senza il calcolo del rischio, a condizione che il progetto dimostri che non vi sono possibilità di contatto tra la sorgente e i recettori’. Da detta disposizione è ricavabile in via interpretativa che il ricorso a ‘interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza’ ex art. 2, comma 1, lett. f) della medesima della D.G.P. n. 1072 del 2005 è consentito unicamente ove si accerti, con onere della prova che grava a carico del proponente del progetto (‘Qualora il progetto preliminare di cui all'articolo 11 dimostri’), l’impossibilità (‘non possono essere raggiunti’) di raggiungere i valori di concentrazione limite posti dal precedente articolo 3. Ancorché quella richiesta ai fini dell’art. 5 non sia un’impossibilità di carattere assoluto ma solo relativo (rispetto, cioè, al parametro delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili), la disposizione prevede, nell’ottica della rigorosa dimostrazione dei presupposti, una rigida procedimentalizzazione della decisione riservata all’amministrazione provinciale a cui non può che corrispondere un puntuale onere di motivazione a carico della P.A.. Onere che, tuttavia, non risulta essere stato adeguatamente assolto nel caso di specie .”
Concludendo sul punto, detta motivazione, prima ritenuta indispensabile, nella vigenza della nuova deliberazione n. 102/2021, non è più richiesta, discendendo tale esclusione dal testo dell’art. 11, comma 10, il quale, ponendo una puntuale deroga all’art. 5, comma 1, ingloba nell’eccezione anche e soprattutto l’onere di motivazione.
5.2.2. Con il secondo motivo dei I motivi aggiunti e il secondo motivo derivato dei II motivi aggiunti DB, in via del tutto subordinata, fa valere “ Violazione da parte del provvedimento di avvenuta bonifica della normativa in materia di analisi di rischio in ragione
delle insufficienze, carenze e contraddittorietà riscontrabili nel relativo documento di ENI/WI, nonché nel parere tecnico Geol. AN NI; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà ed illogicità nonché perplessità, del difetto di istruttoria, del difetto assoluto di motivazione ”.
5.2.2.1. In particolare DB afferma che il provvedimento di approvazione dell’analisi di rischio del 9.3.2022 e il certificato di avvenuta bonifica del 24.3.2023 sarebbe viziato anche in considerazione delle lacune, delle irragionevolezze e delle perplessità che sarebbero riscontrabili nell’analisi di rischio del maggio 2021 di EN WI tali da renderla non conforme allo schema normativo dell’analisi di rischio. Viziati sarebbero anche i pareri tecnici del Dott. Geol. RE AN NI e il provvedimento dell’amministrazione, avendo gli stessi condiviso passivamente le conclusioni ivi prospettate.
5.2.2.2. Detti vizi risulterebbero, in particolare, dalle seguenti considerazioni:
A) Il provvedimento provinciale recepisce anzitutto la conclusione secondo la quale “ l’approccio concettuale dell’analisi di rischio, condiviso con gli Enti, in sostanza non individua percorsi di esposizione attivi sul sito derivanti dalle contaminazioni residue da idrocarburi pesanti individuate nel suolo profondo e nel suolo superficiale ”.
In realtà sul punto, contrariamente a quanto postulato dall’amministrazione, il parere tecnico sarebbe molto dubitativo in ordine alla pretesa non riconducibilità delle concentrazioni rilevate di Soil Gas alle contaminazioni del suolo profondo, facendo leva esclusivamente sul fatto che tali concentrazioni dovrebbero presentare una “ certa continuità temporale ”.
Ma tale ultimo argomento sarebbe smentito dalle ultime osservazioni tecniche del maggio 2022 del Dott. Geol. Linda Collina (doc. 5 DB), quando riporta le Linee Guida SNPA n. 15/2018 dove si afferma in particolare che “ gli aeriformi in generale non sono una matrice stazionaria ma possono subire variazioni repentine in tempi relativamente brevi (anche nell’arco della stessa giornata) ”: sicché l’argomento censurato apparirebbe privo di ogni capacità probatoria, ossia non potrebbe in alcun modo escludere che le concentrazioni di cui si tratta sarebbero appunto causate dalle contaminazioni del suolo.
B) Alla stregua di quanto detto, si dimostrerebbe insostenibile rispetto alla normativa tecnica anche l’asserzione secondo la quale i “ monitoraggi di soil gas effettuati nel periodo 2019 - 2021 non sono riconducibili ad una necessità procedurale prescritta da norme e/o da linee guida tecniche ma sono da considerare come misurazioni aggiuntive richieste dalla UGR a titolo cautelativo per confermare l’assenza del percorso di esposizione volatilizzazione outdoor ipotizzata nel modello concettuale ”.
Al contrario di quanto avallato dal parere AN NI, le Linee Guida SNPA n. 15/2018 (cap. 3) preciserebbero che “ le misure aeriformi sono utilizzate nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati sia in fase di indagine preliminare/caratterizzazione ambientale, sia per l’esecuzione dell’AdR, sia per la progettazione degli interventi che della loro verifica ”.
Peraltro, una volta che siano stati effettuati tali monitoraggi, sarebbe palesemente irragionevole omettere di considerarne le risultanze in termini di perdurante inquinamento del sito e della sua pericolosità a carico dell’ambiente e della salute.
C) Quanto all’asserzione del provvedimento che i risultati dei monitoraggi soil gas lascerebbero seri dubbi sul fatto che vi sia un nesso tra le sostanze rilevate e le contaminazioni residue nel suolo profondo e nel suolo superficiale, DB rinvia a quanto già eccepito al precedente punto A).
D) Quanto al fatto che non sarebbero necessari ulteriori interventi di bonifica / monitoraggio, sarebbe anzitutto infondata l’asserzione secondo la quale non “ esiste un basamento normativo che li prescrive ”: il completamento della bonifica ovvero le misure di monitoraggio in presenza di valori di rischio non accettabili, come riscontrati nelle campagne 2019/2020, sarebbero senz’altro imposti dalla succitata normativa in materia.
E) Del pari in contrasto con il fondamentale principio di precauzione si rileverebbe l’asserzione secondo la quale “ sarebbe inutile programmare onerosi interventi di risanamento negli strati profondi del sottosuolo senza avere la certezza che questi abbiano un effetto migliorativo sull’unico percorso di esposizione potenzialmente attivo ”.
Detto canone della precauzione vorrebbe viceversa che in caso di dubbio (ammesso, ma non concesso, che di questo si tratti nel caso di specie) si debba privilegiare la soluzione più prudenziale, ossia quella di procedere senz’altro alla bonifica integrale del sito o quanto meno alla ripetizione delle campagne estive in modo da verificare il rischio risultato non accettabile: e ciò senza che potesse assumere alcun rilievo ostativo, in forza del criterio “ chi inquina paga ”, la onerosità dell’intervento, la cui quantificazione resterebbe peraltro del tutto indeterminata e che se mai avrebbe dovuto essere dimostrata dal responsabile dell’inquinamento ai sensi di quanto dedotto nel primo motivo del presente atto.
F) Quanto alla esclusione dell’intervento mirato alle frazioni volatili che non avrebbe pretesamente effetti migliorativi sulle contaminazioni residue da idrocarburi pesanti, l’asserzione sarebbe palesemente irragionevole sotto l’aspetto tecnico dal momento che risulterebbe evidente che tale intervento sarebbe senz’altro il più idoneo a migliorare la qualità dei gas interstiziali rilevati nel sito durante i campionamenti.
G) Altrettanto palesemente infondata, sia sotto il profilo normativo che sotto quello della logicità e della ragionevolezza, sarebbe la sbrigativa motivazione secondo la quale potrebbero essere “ trascurate ” le eccedenze di rischio concernenti le concentrazioni di benzene venute in evidenza nelle campagne di monitoraggio Soil gas dal settembre 2019 all’agosto 2020.
Un simile preteso criterio di irrilevanza di dati obiettivi verrebbe radicalmente smentito dalle Linee Guida SNPA n. 15/2018, secondo cui sarebbe richiesta la messa in atto di ulteriori campagne di monitoraggio “ qualora gli esiti delle campagne condotte non consentano di definire in maniera univoca la necessità di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica ”; e tale sottovalutazione risulterebbe in ogni caso palesemente irragionevole ed incongrua a fronte del grave fenomeno riscontrato in loco del superamento dei valori di rischio con riferimento ad un elemento quale il benzene caratterizzato dall’essere cancerogeno.
H) Quanto al rimedio della pavimentazione del punto vendita e sulle procedure di rifornimento per ridurre i rischi di infiltrazione dalla superficie, ipotizzato dal parere tecnico del Dott. Geol. RE AN NI (e pedissequamente dall’impugnato provvedimento) si tratterebbe di accorgimento di carattere minimale, il quale, non soltanto ad oggi non è affatto realizzato, ma risulterebbe del tutto inadeguato rispetto all’esigenza di effettiva bonifica del sito e di rimozione delle gravi criticità ambientali che in esso permarrebbero.
5.2.2.3. Eccepisce, inoltre, DB l’irragionevolezza e la contraddittorietà delle conclusioni esposte dal parere tecnico del Dott. Geol. RE AN NI come riportate e censurate nel precedente punto 1 (e come condivise dal provvedimento impugnato), avendo il medesimo parere dichiaratamente concordato (pag. 16) con talune osservazioni della Dott. Geol. Collina avanzate nel corso del procedimento unitamente alla presa di posizione di DB.
A) La prima osservazione riguarderebbe il carattere “ contraddittorio ” dell’analisi di rischio EN WI, dal momento che nell’analisi si soprassiede alla verifica delle concentrazioni di benzene ancorché dalla medesima EN ne sia stata in precedenza postulata la necessità e sia stato assunto l’impegno ad effettuarla (pag. 9, parere tecnico).
Ma l’omessa verifica della volatilizzazione da suolo superficiale, e quindi la mancata installazione delle nuove sonde previste da EN (in particolare, la sonda SGS7 con le relative finestrature), pregiudicherebbe la plausibilità dell’analisi anche sotto l’aspetto della ponderazione dei rischi non solo ambientali ma anche di carattere sanitario.
B) La seconda osservazione di DB/Collina cui aderirebbe il parere tecnico del Dott. Geol. RE AN NI sarebbe relativa al fatto che “ la contaminazione a 8 metri di profondità nel sondaggio S2 non è delimitata in profondità ” (pag. 9, parere tecnico). Ma la chiusura della contaminazione in profondità sarebbe presupposto fondamentale dell’analisi di rischio, e tanto più indispensabile nella specie data la non attivazione del percorso di lisciviazione in falda.
Aggiunge al riguardo DB che l’indagine svolta dalla medesima nel mese di luglio 2019 sarebbe consistita nell’esecuzione di n. 13 sondaggi (S1-S13) spinti alla profondità di 8 m da p.c. ubicati sull’intero sito in cui è presente l’area di servizio di Isarco Est. Ebbene, l’analisi di laboratorio di n. 41 campioni di terreno prelevati a diverse profondità avrebbe dimostrato il superamento di gran lunga dei valori di concentrazione limite accettabili per il parametro idrocarburi pesanti (C>12) in ben cinque campioni corrispondenti ad altrettanti punti di sondaggio (a fronte del limite normativo di 750 mg/kg si sarebbero registri superamenti che raggiungerebbero 5480 mg/kg ): e ciò anche nella zona di rifornimento automezzi (S2), ossia nella parte centrale del sito, e per di più anche nei campioni più profondi dell’area mezzi pesanti (4,5-5,5 m e 7,0-8,0 m da p.c.).
5.2.2.4. Del pari illegittima risulterebbe l’approvazione dell’analisi di rischio di EN WI in considerazione delle palesi lacune che vi sarebbero riscontrabili.
DB si riferisce in primo luogo alla censurata delimitazione dell’analisi all’area mezzi pesanti, nonostante la registrazione dei sopra descritti superamenti delle VLCA non soltanto nell’area mezzi pesanti, ma anche nella stessa zona di rifornimento degli automezzi e quindi pressoché nell’intera area di servizio.
Inoltre, l’analisi di rischio avrebbe illegittimamente ritenuto di poter soprassedere alla verifica della lisciviazione degli inquinanti dal suolo insaturo e la migrazione della contaminazione verso la falda. Detta carenza sarebbe tanto più grave se si considera che:
- La stessa PAB comunicava ad EN in data 17.9.2015, che “ il nostro tecnico durante il collaudo del 29.04.2015, controllando il prescavo SC2 bis ha rilevato un inquinamento del terreno (campione di terreno prelevato dal dott. Tommaso Magro- Petroltecnica) nella vasca di contenimento cisterne per i mezzi pesanti ”; lamentando altresì che “ la situazione riscontrata non era stata menzionata nel rapporto tecnico delle attività di collaudo del PV ENI 3197-AdS Isarco-est (BZ) del 28.8.2015 (B3-2487/05) elaborato da Petroltecnica S.p.A. ”.
- La stessa PAB aveva richiesto ad EN di procedere ad una caratterizzazione “ dettagliata ” della zona “ per verificare la qualità del sottosuolo ”.
- Successivamente, in data 21.3.2016, la PAB aveva comunicato ad EN che “ la realizzazione di tre sondaggi verticali e due sondaggi inclinati, come proposta dalla società DI Spa nel piano di caratterizzazione del 11.01.2016 non andrà a caratterizzare il terreno sotto la vasca in cemento contenente i serbatoi nella zona mezzi pesanti ”, chiedendo pertanto “ un incontro sul posto per stabilire i nuovi punti oggetto di indagine ”.
- Nella stessa integrazione al piano di caratterizzazione area mezzi pesanti elaborata da EN AL in data 2.10.2017, si dava atto del fatto che “ la Provincia esprime parere sfavorevole alla proposta di indagini trasmessa, non considerando rappresentativi i sondaggi proposti al fine di caratterizzare la porzione di terreno oggetto delle indagini “ (cfr. pag. 4).
La PAB, dunque, avrebbe nutrito consistenti riserve sull’effettiva situazione della vasca di contenimento, che postulavano presumibilmente la possibilità di perdite della vasca oppure di uscita dalle pareti verticali a causa dell’effetto troppo pieno.
Più accurate e probanti indagini sarebbe quindi state necessarie, soprattutto in considerazione del fatto che il Decreto Ministeriale Ambiente del 12.2.2015, n. 31 prevede al suo Allegato n. 2 che “ ai fini di una corretta caratterizzazione del sito e dell’elaborazione dell’analisi di rischio ” sarebbe sempre opportuno rimuovere i serbatoi allo scopo di “ prelevare campioni di terreno immediatamente al di sotto degli stessi ”.
5.2.2.5. Pure queste censure, fatte valere in via subordinata, non colgono nel segno.
Va innanzitutto ricordato che, l’operato della PAB in subiecta materia è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-specialistica tendenzialmente non sindacabile dal giudice amministrativo “ se non per eccesso di potere per intrinseca illogicità o travisamento dei fatti indotto da uno o più errori obiettivamente rilevabili, quali gli errori di calcolo (matematico, topografico, antropometrico) e/o gli errori nell’applicazione di regole mutuate da scienze esatte (matematica, geometria, geologia, biologia, chimica, fisica, ecc.) o di regole sulle quali si basano discipline applicative di queste ultime” (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdizionale, 2 marzo 2020, n. 145) ” (Cons. Stato, parere, 30.11.2020, 1958).
Più recentemente la giurisprudenza amministrativa ha dichiarato che “ l’autorità amministrativa nei casi di inquinamento ambientale, trattandosi di risolvere questioni tecniche di particolare complessità consistenti in valutazioni sottese ai provvedimenti in materia di MISE, caratterizzazione e bonifiche, dispone nell’individuare le soluzioni applicabili di una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici.” (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1658; n. 217 del 12 gennaio 2022).
Ad avviso del Collegio, l’operato della PAB nel caso de quo non è affetto da detti vizi, con la conseguenza che le suesposte doglianze fatte valere da DB non sono in grado di invalidare e /o di rendere inattendibili le valutazioni accurate e precise della PAB.
5.2.2.6. L’obiettivo principale dell’operato della PAB era quello di accertare che il punto vendita carburanti di cui trattasi, a bonifica ultimata, non crei un pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica. Indubbiamente detto obiettivo è stato raggiunto, come risulta dalla documentazione in atti.
Le determinazioni della PAB nel procedimento di bonifica de quo, poggiano, oltre che sulle indagini e sui controlli eseguiti dai propri uffici, anche su due pareri del Dott. Geol. RE AN NI (cfr. i due pareri del febbraio 2022 e del febbraio 2023).
Le osservazioni e valutazioni del Dott. Geol. RE AN NI, che - ad avviso del Collegio - sono precise, corrette ed attendibili, confermano che il sito de quo non costituisce un pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica.
In particolare, nella perizia del febbraio 2023, il Dott. Geol. RE AN NI, nel fornire una attenta valutazione sulle differenti posizioni di EN WI e di DB (espressa, tra l’altro, nelle prese di posizione della Dott.ssa Geol. Linda Collina), riguardo l’analisi di rischio eseguita sul punto vendita carburanti di cui trattasi, ha fatto presente quanto segue: “ In sintesi, entrambe le parti concordano sul fatto che i percorsi di esposizione di lisciviazione in falda, di contatto dermico, di inalazione polveri e di inalazione vapori indoor non siano attivi. Unico percorso di esposizione che è oggetto di interpretazioni contrastanti è pertanto la volatilizzazione da contaminazioni residue di idrocarburi pesanti nel suolo profondo e nel suolo superficiale e l’inalazione vapori outdoor da parte di un lavoratore on-site.
A22 sostiene che la presenza di contaminazioni residue di idrocarburi pesanti e le concentrazioni di benzene rilevate nel Soil Gas nella zona automezzi pesanti costituiscano un potenziale rischio sanitario per le persone che lavorano outdoor sul sito e pertanto ritiene necessario attuare i seguenti interventi:
• ulteriori campagne di monitoraggio Soil Gas nei punti esistenti
• messa in opera di ulteriori punti di monitoraggio Soil Gas
• calcolo del rischio sanitario in modalità diretta per il valore di benzene rilevato nel punto SGS4 in marzo 2022 che si considera un superamento della Csoglia.
Inoltre si ritiene necessario eseguire ulteriori perforazioni per delimitare verticalmente la contaminazione da idrocarburi pesanti rilevata nel punto S2 a ca. 8 metri di profondità, indipendentemente dal fatto che tali contaminazioni residue non costituiscano alcun rischio sanitario in quanto il percorso lisciviazione in falda non è attivo.
Considerando tutto quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene che il dibattito che si è acceso intorno alla tematica sopra esposta sia un tipico esempio di un accanimento formale nel quale viene completamente a mancare la visione d’insieme della problematica. Va ricordato che la normativa sui siti contaminati è di per sé sempre potenzialmente ‘lacunosa’ in quanto non può riprendere in dettaglio le complesse situazioni nel suolo e sottosuolo dei vari siti e prevederne con esattezza le conseguenze ambientali e giuridiche. Il sottosuolo è un insieme complesso e dinamico composto da più matrici ove sono presenti fluidi e solidi – diversi per tipologia, quantità e concentrazione – spesso con grandissima eterogeneità e variabilità. Bisogna quindi rendersi conto del difficilissimo problema della traduzione dei concetti tecnici in giuridici, e viceversa, e che quindi ogni strumento normativo in materia lascia notevoli spazi interpretativi che possono essere gestiti solo con i poteri amministrativi discrezionali previsti dalla normativa stessa. La certezza del diritto in questi casi va garantita da un esercizio amministrativo basato su una consapevole applicazione dello spirito normativo. Con troppo formalismo si rischia di compromettere gravemente, nel merito, la efficacia e la efficienza dell’azione amministrativa nel settore. Si cita a tale proposito il Dr. GO Villani, Responsabile della P.O. Bonifica Siti Inquinati della Regione Emilia-Romagna: ‘Come spesso capita non è la norma in sé ad essere il vero problema, peraltro tutt’altro che carente rispetto agli altri paesi europei, ma il basso tasso di pragmaticità (e a volte lucidità) con cui la si gestisce’.
In tale ottica bisogna vedere le argomentazioni sollevate da A22:
Uno degli argomenti principali, ai quali viene attribuita particolare importanza (nelle osservazioni di SGI Ingegneria - documento [11], il punto viene ripetuto ben quattro volte con carattere maiuscolo, sottolineato e grassetto!) è che la concentrazione di benzene di 0,016 mg/m3 (rilevata in un punto in marzo 2022) viene considerata un superamento della rispettiva Csoglia di 0,0157 mg/m3. Ora si potrebbe discutere se il valore 0,016 non potrebbe essere anche un arrotondamento del valore 0,0156, rientrando così nel criterio di accettabilità ma è proprio questo approccio che si ritiene completamente inadeguato. Le concentrazioni di benzene rilevate nel Soil Gas e le rispettive Csoglia non possono essere valutate con un criterio strettamente matematico fino all’ultima virgola senza considerare l’origine e lo scopo dell’approccio normativo e confrontarlo con la reale situazione sul sito. La definizione delle Csoglia riportata nelle Linee Guida SNPA 2018 (pag. 4 – Glossario) parla di: ‘valore di riferimento nei gas interstiziali nel caso outdoor e indoor basato su uno scenario di cautela e definito per tre scenari di esposizione ….’. Infatti, la Csoglia per esempio, per lo scenario di esposizione ad uso Commerciale / Industriale, considera come bersaglio outdoor un lavoratore esposto per 25 anni, 250 gg/anno e 8 h/gg, situazione che sul sito in oggetto difficilmente possa verificarsi. Si ritiene pertanto assolutamente irrilevante ai fini dell’analisi di rischio la discussione se la concentrazione di benzene rilevata nel punto SGS4 nel marzo 2022 fosse un superamento o meno. A titolo di cautela, comunque, l’UGR ha chiesto ad EN WI di eseguire un calcolo del rischio sanitario in modalità diretta per il valore di benzene oggetto di discussione (0,016 mg/m3). Tale calcolo ha evidenziato un valore di rischio ampiamente accettabile (vedasi documento EN WI del 22/02/2023 ‘Trasmissione dati di verifica diretta del rischio monitoraggio di marzo 2022’ riportato in allegato1).
Per quanto concerne la valutazione di tutte le altre campagne di monitoraggio Soil Gas, si rimanda a quanto già sostenuto nel parere 1 e cioè che il nesso tra la occasionale presenza di benzene nel Soil Gas in piccole concentrazioni e le contaminazioni di idrocarburi pesanti negli strati profondi sia del tutto discutibile.
La discrepanza tra una visione puramente formale ed una ragionevole valutazione dei fatti si evidenzia in maniera eclatante quando il cattivo stato della pavimentazione e le evidenti tracce di sversamenti di prodotto in superficie, rilevati dallo scrivente nel febbraio 2022, viene definita da A22 un “accorgimento minimale”. Si invita a tale proposito di visionare la documentazione fotografica nel parere 1 dal quale si evince chiaramente l’alto rischio di ripetute e persistenti infiltrazioni di carburante proprio nella zona di monitoraggio Soil Gas.
Per quanto concerne la necessità di eseguire ulteriori perforazioni per delimitare in profondità la contaminazione da idrocarburi pesanti in S2 si ricorda che la falda è in monitoraggio da oltre 16 anni e non ha mai rilevato superamenti delle CLA. Nei sondaggi direttamente adiacenti la contaminazione è stata delimitata in profondità. Anche in questo caso l’argomentazione di A22 si basa su un approccio rigido e formale: ‘…ogni sondaggio deve definire la profondità della contaminazione sulla propria verticale…’ [4] ignorando completamente il quadro d’insieme e il fatto che la conoscenza della base della contaminazione nel punto S2 non avrebbe alcuna conseguenza pratica sulle necessità d’intervento.
Per quanto riguarda altri punti sollevati da A22 si ribadisce quanto segue:
I monitoraggi Soil Gas sono stati richiesti dagli Enti a seguito di anomalie olfattive rilevate in fase di collaudo nella zona mezzi pesanti. Non esiste nessun altro obbligo normativo per tali monitoraggi. Il termine ‘di norma’ secondo l’enciclopedia Treccani intende: ‘abitualmente, di regola, di solito, normalmente, solitamente, di consuetudine’ e quindi non se ne può dedurre un obbligo normativo.
Il nesso tra la presenza di benzene nel Soil Gas e la contaminazione residua di idrocarburi pesanti negli strati profondi è molto discutibile in considerazione degli evidenti spandimenti di carburanti sulla degradata pavimentazione che costituiscono una origine ben più probabile per le tracce di benzene negli strati superficiali.
Si ricorda nuovamente l’importanza dei poteri amministrativi discrezionali attribuita agli Enti competenti che devono garantire una gestione pragmatica dello spirito normativo sulla bonifica dei siti contaminati, considerando anche la crescente importanza di soluzioni sostenibili che evitino sprechi di risorse e di tempo. La decisione di non ritenere necessari ulteriori interventi di monitoraggio / bonifica è pertanto assolutamente sostenibile anche in situazioni per le quali le Linee Guida SNPA prevedono opzioni di intervento (…l’Ente di Controllo potrà richiedere ulteriori monitoraggi…)”.
Dalle sue valutazioni il Dott. Geol. AN NI ha tratto le seguenti conclusioni:
“ • L’approccio concettuale dell’analisi di rischio, condiviso con gli Enti, in sostanza non individua percorsi di esposizione attivi sul sito derivanti dalle contaminazioni residue da idrocarburi pesanti individuate nel suolo profondo e nel suolo superficiale.
• I monitoraggi di Soil Gas effettuati nel periodo 2019 – 2021 non sono riconducibili ad una necessità procedurale prescritta da norme e/o linee guide tecniche ma sono da considerare come misurazioni aggiuntive richieste dall’UGR a titolo cautelativo per confermare l’assenza del percorso di esposizione volatilizzazione outdoor, ipotizzata nel modello concettuale.
• I risultati dei monitoraggi Soil Gas lasciano seri dubbi sul fatto che vi sia un nesso tra le sostanze rilevate e le contaminazioni residue nel suolo profondo e nel suolo superficiale.
• Non si ritengono necessari ulteriori interventi di bonifica / monitoraggio in quanto:
o Non esiste un basamento normativo che li prescriva
o Un intervento mirato alle contaminazioni residue nel suolo profondo e nel suolo superficiale da idrocarburi pesanti C>12 non avrebbe necessariamente effetti migliorativi sulle concentrazioni di benzene occasionalmente rilevate nei pozzetti Soil Gas
o Un intervento mirato alle frazioni volatili, come viene richiesto nel documento SGI, non avrebbe effetti migliorativi sulle contaminazioni residue da idrocarburi pesanti nel suolo profondo e nel suolo superficiale
o Considerando le basse concentrazioni di benzene rilevate nel Soil Gas, la loro presenza occasionale e sporadica e la presenza di una copertura asfaltata su tutto il punto vendita si ritiene che le eccedenze di rischio rilevate per due delle 8 campagne di monitoraggio Soil Gas possano essere trascurate
• Si ritiene invece più ragionevole intervenire sulla pavimentazione del punto vendita e sulle procedure di rifornimento per ridurre i rischi di infiltrazione dalla superficie
Resta comunque da sottolineare che permane l’obbligo del rispetto delle concentrazioni limite accettabili nelle acque di falda…”.
Dalle considerazioni svolte nella perizia del febbraio 2023 del dott. Geol. RE AN NI, che il Collegio condivide pienamente, risulta che la bonifica così come eseguita non solo è compatibile con l’uso dell’area, ma che non vi sono percorsi attivi attribuibili alla contaminazione e che, quindi, non sussiste alcun pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica.
Per quanto riguarda, invece, la permanenza di una contaminazione residua viene confermato che la stessa è compatibile con l’attività di vendita carburanti e, quindi, con l’esposizione considerata per quella specifica attività, e dichiarato che il sito sarà inserito nell’anagrafe dei siti contaminati come previsto dalla deliberazione giuntale n. 102/2021.
Va aggiunto che la pretesa di DB di avere una bonifica ambientale completa ed integrale del punto vendita carburanti de quo è infondata anche sotto un altro profilo. Detta area, trovandosi in fascia di rispetto autostradale, è ex lege inedificabile e può essere destinata solo ad area di servizio per il rifornimento dei carburanti. La contaminazione residua, accertata in loco , è dunque pienamente compatibile con l’attuale destinazione urbanistica. Se, un domani, l’area de qua dovesse cambiare destinazione urbanistica e tornare a verde agricolo, sarà rivalutato se e come effettuare un’ulteriore bonifica al fine di garantire la compatibilità con la nuova destinazione urbanistica.
5.2.2.8. Da quanto esposto consegue che la scelta della procedura dell’analisi di rischio per il punto vendita di carburanti de quo , per il quale, giova ribadirlo, sussisteva la necessità di evitare la chiusura dello stesso e l’interruzione di un pubblico servizio, deve essere considerata pienamente legittima.
Avendo detta analisi di rischio comprovato l’assenza di un pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica, la PAB ha, quindi, legittimamente approvato l’analisi di rischio per il sito de quo e rilasciato il certificato di avvenuta bonifica.
5.2.3. Con il terzo motivo dei I motivi aggiunti e il terzo motivo derivato dei II motivi aggiunti DB lamenta “ Violazione del principio fondamentale di precauzione operante in materia ambientale di cui all’art.191, par.2, Trattato FUE ed all’art.3-ter D.lgs. n. 152/2006; illegittima abdicazione all’esercizio delle competenze dell’amministrazione in materia di bonifiche ambientali e di AdR; omessa ponderazione degli interessi in gioco, difetto assoluto di motivazione ”.
5.2.3.1. In particolare DB afferma che l’intero operato della PAB sarebbe caratterizzato dalla violazione del principio fondamentale di precauzione operante in materia ambientale.
A dire della ricorrente DB, la ratio di detto principio di precauzione, di derivazione eurounitaria (art. 191, par. 2, Trattato FUE) e codificato nell’art. 3- ter d.lgs. n.152/2006, significherebbe che in presenza di una situazione di incertezza in ordine alla situazione di inquinamento ed ai rischi che ne possono derivare per la sanità collettiva e per l’ambiente, la p.a. dovrebbe adottare quelle opzioni che siano maggiormente idonee a scongiurare tali rischi potenziali.
Le ragioni ampiamente sopra esposte renderebbero, sotto una molteplicità di profili, altamente incerti gli esiti dell’analisi di rischio di EN WI, tanto più alla luce delle riportate indagini effettuate in loco da DB. Se non bastasse, risulterebbero sottostimati i dati di partenza sito specifici soprattutto a causa della scarsità dei punti di collaudo ai fini di un compiuto modello concettuale e dell’inopinata esclusione della verifica di migrazione dal terreno superficiale, come anche a causa della esclusione di fenomeni di lisciviazione nel terreno profondo.
Ribadisce quindi DB che in presenza di un siffatto grado di incertezza la PAB, prestando acritica adesione alle conclusioni di cui all’analisi di rischio di EN WI nonché al parere tecnico, avrebbe violato il richiamato principio di precauzione la cui logica vorrebbe che in simili casi quanto meno dubbi assumano prevalenza i principi posti a tutela degli interessi collettivi all’ambiente ed alla salute.
5.2.3.2. Aggiunge DB che la PAB, avendo in definitiva deferito al parere tecnico la determinazione in ordine all’approvazione dell’analisi di rischio EN WI, avrebbe abdicato illegittimamente alle ponderazioni di sua esclusiva pertinenza. Al riguardo DB rileva che nel provvedimento si troverebbe la pedissequa trascrizione delle conclusioni che si leggono alle pagine 17-18 del parere del Dott. Geol. RE AN NI; mentre le proposizioni finali della motivazione sarebbero puramente di maniera, facendo genericamente riferimento alla “ sopraelencata documentazione e gli approfondimenti sin qui intercorsi, in particolare il contenuto del parere reso dal predetto incaricato dell’Agenzia per l’ambiente ”.
Così facendo, la PAB avrebbe anche abdicato all’onere di ponderazione degli interessi in gioco gravante sull’esercizio della discrezionalità amministrativa, nonostante che sia stata persino dichiarata da parte di EN la mancata realizzazione della bonifica.
Per conseguenza, il provvedimento impugnato incorrerebbe, infine, nel vizio di difetto assoluto di motivazione della determinazione di approvare l’analisi di rischio di EN WI.
5.2.3.3. Pure queste censure sono infondate.
Contrariamente a quanto affermato da DB, nella fattispecie non è ravvisabile una violazione del principio di precauzione.
A contrario, va precisato che, proprio in osservanza a detto principio di precauzione e quindi a scopo cautelativo, sono stati effettuati nel sito de quo due anni di monitoraggio Soil Gas non richiesti da norme di legge.
Nonostante il modello concettuale del sito de quo non avesse rilevato percorsi di esposizione attivi con la conseguente assenza di rischi sanitari, a titolo precauzionale, la PAB aveva richiesto, infatti, un programma di monitoraggio Soil Gas attraverso l’installazione di n. 4 sonde di misurazione nella sola zona mezzi pesanti, con lo scopo di confermare – come in effetti è avvenuto – l’ipotesi concettuale di assenza di rischio per il percorso di volatilizzazione delle contaminazioni residue nel sottosuolo e la loro diffusione in atmosfera.
Ciò premesso, si richiama anche la giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di statuire che il principio di precauzione di natura eurounitaria deve essere applicato “ tenendo conto del principio di proporzionalità, in quale esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione e quelli adottati dalle amministrazioni nazionali in conseguenza non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa, e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti .” (Cons. St., sez. III, 9.3.2020, n. 1692).
Pertanto, l’operato della PAB è avvenuto in piena applicazione del richiamato principio di precauzione.
5.2.4. Con il primo motivo dei II motivi aggiunti, fatto valere in via autonoma, DB lamenta con riguardo al “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ” “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 e dell’art. 40, comma 4, LP n. 40/2006; nonché della DGP n. 10/2021 (art.2, art.5 e art.11, comma 7), anche con particolare riguardo a: art. 13 e relative tabelle di VCLA, punto 3 dell’Allegato 1, Allegato 5; difetto assoluto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione .”.
In particolare, DB afferma che la certificazione di avvenuta bonifica, nel quadro del sistema normativo che governa la materia delle bonifiche ambientali, non sarebbe riducibile ad adempimento formale, ma richiederebbe che la p.a., ai fini del rilascio della certificazione, procedesse alla verifica del raggiungimento da parte del responsabile dell’inquinamento degli obiettivi di bonifica.
Il che sarebbe confermato dall’art. 13 della deliberazione giuntale n. 102/2021, laddove si precisa che il completamento degli interventi di bonifica debba essere accertato dall’Agenzia provinciale appunto mediante collaudo e apposita certificazione.
Ulteriore conferma si trarrebbe dal punto III. 3) dell’Allegato 4, avente ad oggetto “ piano dei controlli e monitoraggi post operam ” dove si prescrive che “ il collaudo dell’intervento dovrà valutare la rispondenza tra il progetto definitivo e la sua realizzazione in termini di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica e il ripristino ambientale ”; si aggiunge “ che i controlli da eseguire per la verifica dei risultati dell’intervento dovranno riguardare tutte le diverse matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento ”; si conclude disponendo che “ come elemento di giudizio finale verrà rilasciata dall’Agenzia provinciale una certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ”; infine, l’allegato 5, dove è predisposto il modulo di certificazione, reca la formula “ verificato che le opere realizzate risultano conformi al progetto di bonifica ...”.
Il che significherebbe che la certificazione di avvenuta bonifica a seguito di analisi di rischio sarebbe in ogni caso tenuta ad assolvere agli obblighi di cui sopra, ossia a dar conto a contrario della mancata realizzazione della bonifica e del ripristino ambientale (del che dà atto lo stesso provvedimento impugnato quando nel dispositivo finale parla appunto di bonifica “ parziale ”): obblighi nella specie tanto più ineludibili, posto il loro mancato assolvimento in sede di approvazione dell’analisi di rischio, così come già denunziato dalla ricorrente DB (cfr. parte A, punto I del presente atto).
Ebbene, sarebbe sufficiente scorrere il provvedimento impugnato per rendersi conto che una siffatta attività istruttoria di verifica sarebbe stata del tutto omessa nel caso di specie, né sussisterebbe alcuna plausibile motivazione che possa giustificare l’omissione. Difatti, come già sarebbe accaduto per l’approvazione dell’analisi di rischio, non vi sarebbe riferimento alcuno al mancato raggiungimento degli obiettivi di una bonifica integrale del sito (ossia la riconduzione dell’area ai valori di concentrazione limite accettabili, VCLA di cui alla DGP n. 102/2021, nonché alla DGP n.1072/2005), né si troverebbe cenno alcuno ad una ipotetica ed asserita impossibilità di raggiungere detti obiettivi ed alle cause che li avrebbero preclusi (tecnologie, costi, ecc.). Peraltro, nello stesso “ Report conclusivo delle attività di bonifica ” presentato da EN/WI nel luglio 2022 si ammetterebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica integrale, ma altro non si farebbe che prospettare una asserita accettabilità della contaminazione residua, deducendo genericamente il raggiungimento di un preteso “ limite applicativo ” delle tecnologie utilizzate allo scopo (cfr. Annesso 7, pag. 77).
Da ciò discenderebbe anche la violazione delle ulteriori regole normative che in via di lettura sistematica confermerebbero la sussistenza di tale obbligo di pertinenza della p.a. (cfr. ancora punto I, parte A, del presente atto).
Ancor più gravi apparrebbero le omissioni valutative e le omissioni dei controlli in cui sarebbe incorso il provvedimento gravato, considerando tra l’altro il dato appariscente della indebita decurtazione degli interventi di bonifica effettuati da EN/WI, dal momento che le indagini eseguite e le relative risultanze analitiche, contrariamente a quanto sostenuto nel Report EN, riguarderebbero l’area mezzi pesanti: difatti, le quattro sonde Soil gas installate risulterebbero ricadere in tale porzione del sito. D’altro canto, sarebbe di per sé probante che neppure il secondo parere tecnico AN NI del febbraio 2023 smentirebbe quanto dedotto dal parere NA (per conto di DB – doc. n. 23) in ordine alla ingiustificabile esclusione della porzione rifornimenti dell’area di cui si tratta.
5.2.4.1. Pure queste censure non colgono nel segno.
Con riguardo al preteso obbligo motivazionale si richiama integralmente quanto già esposto sopra al punto 5.2.1., limitandosi a ribadire che nel caso de quo – in applicazione della deliberazione giuntale n. 102/2021 che, a differenza dell’abrogata deliberazione n. 1072/2005, prevede un meccanismo derogatorio dall’art. 5, comma 1 della medesima deliberazione – secondo il quale, anche in assenza di un puntuale apparato motivazionale che dia conto delle ragioni che impediscono il raggiungimento di una bonifica integrale del sito, è consentito il disporsi della messa in sicurezza con analisi di rischio.
Da ciò deriva che anche un’eventuale mancanza di un apparato motivazionale (che però non sussiste) non inficerebbe la legittimità del “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ” dd. 24.3.2023, proprio perché l’operato della PAB si è mantenuto all’interno del perimetro normativo di cui all’art. 11, comma 10 della deliberazione n. 102/2021, applicabile al caso di specie per i motivi ampiamente sopra esposti.
Ciò premesso, va rilevato che il “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ” de quo , contrariamente a quanto affermato da DB, in ogni caso appare congruamente ed esaurientemente motivato. Con detto atto la PAB, oltre a richiamare espressamente le disposizioni di legge nonché tutti i singoli atti istruttori, ha esposto in maniera chiara e corretta le ragioni per le quali ritiene di poter rilasciare il certificato di avvenuta bonifica: “ Considerato che:
Rispetto alla approvazione della Analisi di rischio sanitario ambientale del 09.03.2022 l’unico elemento conoscitivo nuovo sullo stato ambientale del sito rispetto alla documentazione disponibile a febbraio 2022 è costituito dai risultati dei due monitoraggi Soil Gas effettuati in agosto 2021 e marzo 2022, rispetto ai quali è stato intavolato un ulteriore dibattito sul valore di benzene rilevato in marzo 2022 in un punto, ritenuto da ENI inferiore, e da A22 maggiore della rispettiva Csoglia.
Acquisita e considerata:
la relazione del dott. geol. RE AN NI che ha elaborato in data febbraio 2023 per conto dell’Agenzia per l’ambiente (26.10.2022 - incarico per la redazione di un parere tecnico sulle ultime argomentazioni avanzate da ENI WI e da A22 nei due documenti sopra citati). Relazione che si condivide sotto il parere tecnico, ove viene ribadito che la misura dei gas interstiziali non è prescritta da una specifica norma e che, quindi, le valutazioni sui valori rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Agenzia per l’Ambiente.
Considerato inoltre che:
Il valore che è stato anzitempo misurato è molto vicino alla concentrazione di soglia prevista dalla delibera SNPA 41/2018 e che le valutazioni a monte della definizione di questo limite risultano essere estremamente cautelative, anche per stessa ammissione degli autori;
Lo scostamento tra il valore misurato e il limite sarebbe tale da consentire all’Agenzia di applicare quanto previsto nella delibera della Giunta provinciale 102/2021 allegato 1 ove si recita: ‘Nel caso in cui, il certificato analitico si scosti di un ± 10% rispetto al limite tabellare e il certificato stesso non esprima l’incertezza del valore di concentrazione determinato, l’Agenzia provinciale può riconoscere come rispettato il limite tabellare.
Valutato inoltre che:
Per ogni cautela l’Agenzia ha proposto a EN WI S.p.A di integrare l’analisi di rischio con il valore riscontrato nel soil gas. I risultati della analisi di rischio integrata confermano che il valore di benzene di 0,016 mg/m³ rilevato nella campagna di (02/03/2022) è entro il limite di rischio accettabile.
Pertanto
dopo l’attività istruttoria esperita dall’Ufficio Gestione rifiuti, anche avendo a riferimento la sopraelencata documentazione e gli approfondimenti sin qui intercorsi, in particolare quanto contenuto nel succitato parere-relazione così come reso dal predetto incaricato dell’Agenzia per l’ambiente, il direttore dell’Ufficio Gestione rifiuti rilascia il Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza alla seguente condizione:
Qualsiasi futura movimentazione o gestione di terreno sull’areale, può essere effettuata solo se previamente autorizzata, nelle forme di rito, dall’Ufficio Gestione Rifiuti.
Non essendo stati raggiunti i limiti ad uso verde, privato e residenziale, colonna B della tabella 1 della deliberazione della d.g.p. n. 102 del 09.02.2021 recante ‘Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati’ il sito, verrà inserito nel catasto dei siti contaminati.
L’Ufficio Gestione Rifiuti segnala che non rientra nel presente provvedimento la valutazione di danni patrimoniali connessi alla bonifica parziale di cui in parte preambolo del presente provvedimento, rimanendo impregiudicata, in capo a questo Ente, ogni altra attività a tutela dell’interesse pubblico, laddove ne ricorressero i presupposti o la doverosità .”.
È quindi palese l’infondatezza del motivo.
5.2.5. Con il secondo motivo dei II motivi aggiunti, fatto valere in via autonoma, DB lamenta, in via subordinata, con riguardo al “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ” “ Violazione e falsa applicazione del principio fondamentale di precauzione operante in materia ambientale; difetto assoluto dei presupposti; irragionevole e incoerente esercizio della discrezionalità amministrativa; omessa ponderazione in ordine alle modalità di esercizio ed illegittimo deferimento della discrezionalità amministrativa ad un parere di soggetto non appartenente alla p.a. ”.
5.2.5.1. In via subordinata, DB afferma che il gravato provvedimento dd. 24.3.2023, risulterebbe illegittimo, avendo ritenuto irragionevolmente di avallare l’insussistenza di rischi derivanti dalle concentrazioni residue di inquinanti.
DB si riferisce al primo “ considerato ” del certificato di avvenuta bonifica, laddove si dice che, a seguito dei monitoraggi Soil gas effettuati nell’agosto 2021 e nel marzo 2022, il valore di benzene rilevato è stato “ ritenuto da EN inferiore, e da A22 maggiore della rispettiva Csoglia ”. A parte il dato inequivoco del superamento, secondo DB, sarebbe certo che la p.a., invece di procedere alle necessarie verifiche, avrebbe aderito a quanto espresso nella relazione AN NI (febbraio 2023), adducendo che la “ relazione che si condivide sotto il parere tecnico, ove viene ribadito cha la misura dei gas interstiziali non è prescritta da una specifica norma e che, quindi, le valutazioni sui valori rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Agenzia per l’ambiente ”.
Il parere tecnico ammetterebbe che la concentrazione di benzene (0,016 mg/m3) costituirebbe un superamento della Csoglia di 0,0157 mg/m3, ma si sarebbe avventurato ad argomentare che tali superamenti non dovrebbero essere apprezzati con “ troppo formalismo ” (pag. 16, parere cit.). Questo sarebbe però l’esatto contrario di quanto raccomandato nelle linee guida SNPA 2018 (richiamate nel parere stesso) che anzi sottolineerebbero la valenza cautelativa degli anzidetti valori di riferimento.
Basterebbe dire che il principio di cautela è principio fondamentale in materia di tutela dell’ambiente e della salute, sicché non sarebbe rispettosa di tale principio la perentoria ipotesi che il superamento dei valori soglia sarebbe “ assolutamente irrilevante ai fini dell’analisi di rischio ” (pag. 20, parere). Così come non lo è la tesi del parere, cui ha passivamente aderito la p.a., che la necessità di eseguire ulteriori perforazioni per delimitare in profondità la contaminazione da idrocarburi pesanti (in particolare nel punto S2) sarebbe rimessa alla assoluta discrezionalità della P.A.
Continua DB che non potrebbe spettare ad un parere di carattere tecnico né pronunziarsi sulla valenza di regole e principi normativi, né sulla portata del potere discrezionale dell’amministrazione, sicché senz’altro illegittimo risulterebbe il provvedimento per aver pedissequamente mutuato tali conclusioni e per di più in termini assertivi e senza motivazione alcuna.
In ogni caso, del tutto irragionevole ed incongrua risulterebbe la posizione assunta dalla p.a. se si considera, oltre alle altre criticità evidenziate da DB (rinviando al riguardo alla lett. A, punto II, del presente atto), in particolare che il superamento riscontrato nel campione prelevato dal sondaggio S12 (campione di terreno rappresentativo della profondità 0,4 – 1,0 m da p.c. – area mezzi pesanti) rappresenterebbe il suolo superficiale quindi una matrice non considerata nell’analisi di rischio approvata e nei successivi aggiornamenti. Inoltre, la sonda soil gas SG2, seppure installata vicino al sondaggio S12, presenterebbe una finestratura (tra -1,0 e -1,3 m da p.c.) non adatta alla verifica della volatilizzazione da suolo superficiale.
Aggiunge DB che, come indicato nelle Linee Guida SNPA 15/2018 “… nel caso di presenza nel suolo saturo e/o insaturo di composti idrocarburici C>12, saranno ricercate le frazioni C≤12 nei gas interstiziali, anche nel caso in cui tali frazioni non siano presenti nei due comparti ambientali di cui sopra ”; peraltro tale intervento sarebbe stato proposto dalla stessa EN/WI nel documento “ Secondo aggiornamento dell’analisi di rischio sanitario ambientale ” relativamente all’installazione di nuove sonde (in particolare la sonda SGS7 caratterizzata da una finestratura tra 0,7 ed 1,0 metri da p.c), ma inopinatamente EN avrebbe ritenuto di soprassedere (documento di AdR del maggio 2021) alla messa in opera di tali accorgimenti.
Ribadisce poi DB che nelle matrici terreni sarebbero emersi superamenti del parametro idrocarburi pesanti sia nell’area di rifornimento dei mezzi pesanti oggetto dell’analisi di rischio (sondaggi S1, S12, S3 del 2018 e S12 del luglio 2019), sia nell’area di rifornimento degli autoveicoli (sondaggi S2, S6 e S7 del luglio 2019). Ribadisce altresì (con riferimento ai superamenti nel sondaggio S2) che la chiusura sulla verticale della sorgente di contaminazione risulterebbe necessaria per individuare l’estensione della sorgente di contaminazione e per definire il modello concettuale definitivo del sito, indipendentemente dai percorsi attivati.
Sicché risulterebbe palesemente confermata l’errata definizione della sorgente di potenziale contaminazione contenuta nel Report conclusivo di EN/WI (nonché negli altri documenti del responsabile dell’inquinamento) e conseguentemente l’errata definizione del modello concettuale definitivo del sito sotto il profilo dell’estensione delle sorgenti.
5.2.6. Con il terzo motivo dei II motivi aggiunti, fatto valere in via autonoma, DB lamenta sempre con riguardo al “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ” “ Violazione e falsa applicazione del principio fondamentale di cautela/precauzione; violazione e falsa applicazione della DGP n. 102/2021 Allegato 1; perplessità e dubbiosità manifeste, conseguentemente deviazione dell’esercizio del potere amministrativo dal suo schema legale; difetto assoluto di motivazione; indecifrabilità del provvedimento nella parte in cui deduce l’esistenza di una integrazione dell’analisi di rischio approvata (con riserva del ricorrente di ulteriori censure); difetto assoluto dei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta; violazione dell’art. 5, DGP 102/2021, in ordine alle misure di sicurezza e monitoraggio richieste in caso di inquinamento residuo .”.
5.2.6.1. Con questo motivo DB si riferisce, innanzitutto, al successivo “ considerato ” del certificato di avvenuta bonifica, laddove si deduce in primo luogo che il valore del Soil gas sarebbe “ molto vicino alla concentrazione di soglia prevista dalla Delibera SNPA 41/2018 ” e che la definizione di tale concentrazione avrebbe un carattere cautelativo.
Al riguardo DB ribadisce che nella materia de qua i valori di concentrazione sarebbero ovviamente basati sul principio di precauzione, ma ciò nulla toglierebbe alla loro portata prescrittiva.
Nel medesimo “ considerato ” si dedurrebbe poi che lo scostamento rispetto al limite normativo “ sarebbe tale da consentire all’Agenzia quanto previsto nella Delibera della Giunta provinciale 102/2021 all.1 ”: la previsione che consentirebbe di ritenere rispettato il limite tabellare di concentrazione qualora il certificato analitico dimostri uno scostamento fino al 10% dello stesso limite tabellare.
Al riguardo, sarebbe bene rammentare che la clausola richiamata dall’Agenzia presupporrebbe le specifiche modalità ivi indicate di ricerca degli analiti nonché di effettuazione delle analisi delle frazioni granulometriche e dei composti organici volatili, mentre non risulterebbe, o comunque non verrebbe dimostrato, che queste tecniche di indagine sarebbero state osservate nella specie; inoltre sarebbe comunque insostenibile che non sussista una situazione di incertezza sui valori di concentrazione a fronte dei superamenti rilevati da A22/SGI (cfr. doc. 23, spec. pag. 13) e dallo stesso parere tecnico AN NI.
5.2.6.2. In secondo luogo DB censura la considerazione finale dove si postula che l’analisi di rischio sarebbe stata integrata da ulteriori risultati con riferimento ai valori di Soil gas. Secondo DB non sarebbe decifrabile a quale ipotetica integrazione faccia riferimento l’Agenzia. Aggiunge DB che la campagna di monitoraggio del 2.3.2022 risulterebbe comunque palesemente inidonea a dimostrare il raggiungimento di un rischio accettabile, sicché il certificato di avvenuta bonifica si baserebbe su di una rappresentazione del tutto travisata ed irragionevole di tali risultanze e della loro attendibilità.
A conferma della censura, DB richiama le osservazioni relative al Report conclusivo luglio 2022 di EN/WI elaborate dalla Dott.ssa Geol. Linda Collina nel settembre 2022, precisando che il parere tecnico AN NI del febbraio 2023 riprodurrebbe gran parte del suo precedente parere del febbraio 2022, sicché le osservazioni critiche dalla Dott.ssa Geol. Linda Collina già avanzate nei confronti di quest’ultimo investirebbero anche il secondo parere del Dott. Geol. RE AN NI.
Nelle menzionate osservazioni tecniche la Dott.ssa Geol. Collina avrebbe ribadito: che risulterebbe indispensabile la verifica della matrice Soil gas anche in presenza di idrocarburi pesanti e che “ si ritiene necessaria la verifica della presenza di frazioni volatili anche nell’area mezzi leggeri ”; che altrettanto necessaria si dimostrerebbe l’analisi delle frazioni leggere nei gas e rischio correlato nonché la delimitazione verticale della sorgente nel sondaggio S2; che risulterebbe inadeguata in relazione al superamento riscontrato nel campione prelevato dal sondaggio S12 la finestratura della sonda Soil gas SGS2, in quanto non adatta alla verifica della volatilizzazione da suolo superficiale; che sarebbe errata la definizione della sorgente di potenziale contaminazione indicata nei documenti EN, la cui corretta identificazione sarebbe indispensabile per individuare l’estensione delle sorgenti e definire il modello concettuale del sito; che il valore di benzene emerso anche nella campagna del marzo 2022, presentando concentrazioni superiori alla rispettiva Csoglia avrebbe richiesto l’applicazione della valutazione di rischio Soil gas in modalità diretta.
DB richiama altresì le osservazioni della Dott.ssa Geol. Linda Collina settembre 2022 (in part. punti da 5.1.1. a 5.1.5), laddove si ribadiscono ulteriormente le contestazioni nei confronti delle conclusioni pretesamente raggiunte dall’anzidetto parere del Dott. Geol. RE AN NI con particolare riferimento alla valenza delle indicazioni SNPA; alla circostanza che la ricerca dei composti aromatici, nello specifico del benzene, risulterebbe assolutamente in linea con i contaminanti normalmente ricercati nei punti vendita carburante; al fatto che gli aeriformi in generale non sarebbe una matrice stazionaria ma potrebbero subire variazioni repentine in tempi relativamente brevi, anche nell’arco della stessa giornata; alla presenza di valori rischio non accettabili che avrebbero necessariamente richiesto interventi sulla frazione volatile oppure ulteriori monitoraggi a verifica dei valori di benzene; alla necessità, peraltro già condivisa da EN, dell’installazione di nuovi punti di campionamento Soil gas nell’area di rifornimento degli automezzi; alla circostanza che la chiusura della contaminazione in profondità sarebbe presupposto fondamentale al fine di definire il modello concettuale definitivo indipendentemente dai percorsi di rischio attivi; alla indispensabilità di interventi sulla frazione volatile ai fini del miglioramento diretto della qualità dei gas interstiziali rilevati nel sito durante il campionamento.
Infine DB eccepisce, sempre in termini di illegittimità del certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza, che in realtà nessuna specifica misura di sicurezza sarebbe stata fissata nel provvedimento ad finem , riferendosi le condizioni indicate esclusivamente alla futura movimentazione o gestione di terreno sull’areale, mentre l’art. 5, DGP 102/2021, in particolare al secondo comma, richiede che anche a fronte dell’inquinamento residuo vengano stabilite misura di sicurezza e piani di monitoraggio e controllo che impediscano comunque gli eventuali danni che ne derivino.
5.2.7. I due motivi, che si prestano ad un esame congiunto, non sono fondati.
5.2.7.1. Innanzitutto si ribadisce che, nel caso di specie, l’azione amministrativa è connotata da una ampia discrezionalità tecnico-specialistica. Ne deriva che le valutazioni e scelte dell’Amministrazione tendenzialmente non sono sindacabili nel giudizio amministrativo “ se non per eccesso di potere per intrinseca illogicità o travisamento dei fatti indotto da uno o più errori obiettivamente rilevabili, quali gli errori di calcolo (matematico, topografico, antropometrico) e/o gli errori nell’applicazione di regole mutuate da scienze esatte (matematica, geometria, geologia, biologia, chimica, fisica, ecc.) o di regole sulle quali si basano discipline applicative di queste ultime (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdizionale, 2 marzo 2020, n. 145) ” (Cons. Stato, Parere del 30.11.2020, n. 1958; Cons. Stato, sez. IV, 26.2.2021, n. 1658; 12.1.2022, n. 217).
Come già detto sopra, vizi di tal genere non sono ravvisabili nella fattispecie.
Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda l’asserito grave superamento delle concentrazioni residue nel sottosuolo.
Ad avviso del Collegio che sul punto condivide le conclusioni del Dott. Geol. RE AN NI, detta concentrazione di benzene pari a 0,016 mg/m3 è stata del tutto legittimamente qualificata dagli uffici tecnici della PAB come accettabile. Va, infatti, considerato che il limite tabellare è pari a 0,0157 mg/m3, per cui un superamento pari a 0,0003 mg/m3 non configura necessariamente una eccedenza. Ma anche se si volesse qualificare detto superamento un’eccedenza, la stessa sarebbe comunque insignificante e quindi trascurabile.
Al riguardo si ribadisce anche che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 102/2021, Allegato 1, “ nel caso in cui, il certificato analitico si scosti di un ± 10% rispetto al limite tabellare e il certificato stesso non esprima l’incertezza del valore di concentrazione determinato, l’Agenzia provinciale può riconoscere come rispettato il limite tabellare .”.
Per ciò che attiene poi la censura riguardante la riconducibilità delle concentrazioni di Soil Gas alle contaminazioni del suolo profondo, si ribadisce quanto precisato dal Dott. Geol. RE AN NI, e cioè che dette concentrazioni sono dovute ai notevoli danni alla pavimentazione in diretta adiacenza dei punti di monitoraggio. Le fotografie di cui all’Allegato 1 del parere di febbraio 2022 evidenziano, infatti, sversamenti di prodotto e significative crepe nella pavimentazione in diretta vicinanza dei punti di monitoraggio del Soil Gas che vengono misurati ad una profondità di solo 1 metro sotto alla pavimentazione.
Infondata risulta anche la censura, secondo la quale la chiusura della contaminazione in profondità sarebbe presupposto fondamentale dell’analisi di rischio, e tanto più indispensabile nel caso di specie data la non attivazione del percorso di lisciviazione in falda. Come emerge, infatti, dalle osservazioni del Dott. Geol. RE AN NI, l’obbligo di rispettare le concentrazioni limite (CSC) nelle acque di falda permette di non attivare il percorso di liscivazione dal suolo alla falda. Posto che il continuo monitoraggio della falda sul sito de quo da oltre 16 anni non ha mai rilevato un superamento di tali limiti, la non attivazione del percorso liscivazione in falda è dettata dalla qualità delle acque sotterranee. Contrariamente quindi a quanto sostenuto da DB, la “ chiusura della contaminazione in profondità ” è assolutamente ininfluente sull’analisi di rischio.
Emerge, quindi, che nella fattispecie non sussisteva alcun obbligo di effettuare ulteriori interventi di bonifica / monitoraggio.
Infine, giova ribadire quanto già ampiamento esposto sopra, e cioè che nella fattispecie si tratta di una bonifica ai sensi dell’art. 11, comma 10 della deliberazione n. 102/2021, alla quale si applica anche l’art. 3, comma 2 della medesima deliberazione, che autorizza l’Agenzia per l’ambiente e per la tutela del clima a “ derogare ai valori di concentrazione limite accettabili di cui all’Allegato 1 nei casi di cui all’articolo 5 delle presenti disposizioni o nel caso in cui il progetto definitivo di cui all’articolo 11 sia stato eseguito e non sia stato possibile raggiungere i valori di concentrazione limite accettabili. La predetta deroga è subordinata alla dimostrazione che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale o di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza o di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale garantiscano la tutela ambientale e sanitaria. I valori di concentrazione residua sono determinati in base ad una analisi di rischio elaborata ai sensi dell’allegato 4. ”.
L’unica condizione posta è pertanto che venga garantita la tutela ambientale e sanitaria. Posto che, nella fattispecie, è comprovata la sussistenza di detta condizione, l’operato della PAB va senz’altro considerato legittimo.
Concludendo, ad avviso del Collegio, dunque, nessuna delle censure tecniche sopra richiamate appaiono idonee a rendere inattendibili le valutazioni della PAB, espresse nei provvedimenti impugnati.
6. Da quanto esposto, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile e i I e II motivi aggiunti vanno rigettati per infondatezza.
Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni non espressamente esaminate, salvo quelle espressamente accolte o respinte, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta.
Atteso l’esito del giudizio, la ricorrente DB, in applicazione del principio della soccombenza, è obbligata, in favore della PAB e di EN WI, alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Spese compensate con la società Gruppo CC S.r.l. e nulla per le parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di OL definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i I e II motivi aggiunti, nonché tutte le domande ivi proposte.
Condanna la ricorrente Autostrada del Brennero S.p.A. alla rifusione delle spese di lite a favore della Provincia Autonoma di OL e di EN WI S.p.A. che liquida per ciascuna di esse in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge.
Spese compensate con la società Gruppo CC S.r.l. e nulla per le parti non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
REa Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere, Estensore
Michele Menestrina, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Margit Falk Ebner | REa Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO